Il comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 68 del 2015 [1] novella l'art. 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001 [2], estendendo il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato. Il comma 8 prevede infatti a carico dell'ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei seguenti delitti contro l'ambiente (art. 25-undecies, comma 1):
Inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231 del 2001 [3] (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione specifica che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.
Links:
[1] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;68~art1
[2] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;231
[3] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;231~art9