Pubblicata su Attività di polizia marittima e giudiziaria (http://www.nonnodondolo.it)

Home > Qualifiche per l'iscrizione

Qualifiche per l'iscrizione

Per i marittimi che sono in possesso dei “titoli” e delle “specializzazioni” professionali per la pesca, l’iscrizione nel Registro si effettua con la relativa qualifica.

► Sono titoli professionali:

  • per i servizi tecnici:
  1. capopesca per la pesca ravvicinata
  2. capopesca per la pesca d'altura
  3. capopesca, per la pesca oceanica
  4. capopesca per gli impianti da pesca
  • per i servizi complementari:
  1. frigorista

► Sono specializzazioni professionali:

  • per i servizi tecnici:
  1. pescatore di prima classe
  2. pescatore di seconda classe
  3. pescatore retiere,
  4. operatore di apparati elettronici per la pesca
  5. pescatore subacqueo
  6. operaio pescatore degli impianti di pesca
  • per i servizi complementari:
  1. elettricista,
  2. addetto alla lavorazione industriale

L'iscrizione nel Registro si effettua altresì con le qualifiche professionali marittime previste dalle relative disposizioni[1], che sono cumulabili con le qualifiche professionali per la pesca.

Per coloro che non sono in possesso di titoli o specializzazioni per la pesca, l’iscrizione avviene con la “qualifica iniziale” di:

  1. "mozzo per la pesca", per i servizi complementari;
  2. "operaio apprendista", per il personale addetto agli impianti di pesca.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può introdurre nuove qualifiche professionali, al fine di adeguare la presente disciplina al progresso tecnico ed economico dell'industria della pesca.
Gli uffici marittimi, cui spetta la tenuta del Registro dei pescatori, tengono una “Rubrica” degli iscritti, distinta per qualifiche professionali.

 

 


[1] Il D.M. 30.11.2007 emanato per elevare lo standard di addestramento della Gente di Mare, adeguare ed uniformare la legislazione in materia di qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla Gente di Mare con quelle previste dalla Convenzione Internazionale STCW 78/95 (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), ha modificato l’art. 123 e ss. Cod. nav. ed ha abrogato espressamente i DD.MM. 5.10.200 e 22.12.200

Titoli e specializzazioni professionali

  • I «titoli professionali marittimi» per il personale addetto alla pesca, si conseguono alle condizioni e con le modalità stabilite nel Codice della navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima)[1]; gli altri titoli professionali per il personale “addetto ai servizi tecnici e complementari della pesca” e per quello “addetto agli impianti di pesca”, si conseguono alle condizioni e con le modalità stabilite dal Regolamento (artt. 48-54).

I titoli professionali per il personale addetto ai servizi tecnici e complementari della pesca e per quello addetto agli impianti di pesca, sono i seguenti:

  1. Capopesca
  2. Frigorista

Il Capopesca, esercita le mansioni relative alla direzione delle operazioni di pesca e le altre connesse con la qualifica.

A seconda del tipo di pesca professionale distinguiamo i seguenti “titoli”:

  1. Capopesca per la pesca ravvicinata: per ottenere il titolo - oltre al possesso dei requisiti previsti dall’art. 50 Regolamento n. 1639/69 - occorre che il marittimo abbia esercitato la pesca per un anno, ovvero sia in possesso di un titolo professionale marittimo che abilita al comando di navi da pesca);
  2. Capopesca per la pesca d'altura: per ottenere il titolo - oltre al possesso dei requisiti previsti dall’art 51 Regolamento n. 1639/6 - occorre che il marittimo abbia esercitato la pesca per due anni su navi che esercitano la pesca d'altura; ovvero sia in possesso dei titoli professionali di padrone marittimo per la pesca o di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea; o di capopesca per la pesca ravvicinata che abbia effettuato almeno sei mesi di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca d'altura;
  3. Capopesca per la pesca oceanica: per ottenere il titolo - oltre al possesso dei requisiti previsti dall’art. 52 Regolamento n. 1639/69 - occorre che il marittimo abbia esercitato la pesca per non meno di quattro anni, di cui almeno due a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica; ovvero sia in possesso dei titoli professionali di capopesca d'altura o padrone marittimo per la pesca o allievo ufficiale di coperta (V. D.M. 30.11.2007) che abbia superato l'esame per la specializzazione alla pesca, o titolo superiore, ed abbia effettuato almeno un anno di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica.
  4. Capopesca per gli impianti di pesca: per ottenere il titolo - oltre al possesso dei requisiti previsti dall’art. 53 Regolamento n. 1639/69 - occorre che il marittimo abbia esercitato la pesca per tre anni nello stesso tipo di impianto per il quale si richiede il titolo;

Il Frigorista, esercita le mansioni relative alla qualifica a bordo delle navi da pesca. Per conseguire tale titolo - oltre al possesso dei requisiti previsti dall’art. 54 Regolamento n. 1639/69 - occorre altresì che il marittimo abbia lavorato in uno stabilimento industriale per la costruzione e la riparazione di apparati frigoriferi, o abbia condotto impianti frigoriferi industriali almeno per un anno, ovvero sia stato imbarcato, per lo stesso periodo di tempo, su una nave da pesca in qualità di “Allievo frigorista”; ovvero abbia seguito, con esito favorevole, un corso specializzato riconosciuto dal Ministro dei trasporti.
L'attività di pesca e quella lavorativa richiesta per il conseguimento dei titoli professionali per la pesca debbono essere effettuate almeno per un terzo su navi e presso imprese nazionali.

  • Le «specializzazioni professionali» del personale addetto alla pesca si conseguono alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalità stabilite dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca nonché per la “specializzazione di pescatore subacqueo”, la Commissione medica centrale di 2° grado presso il suddetto Dicastero.

La persistenza dei requisiti fisici richiesti per la specializzazione di pescatore subacqueo è accertata periodicamente secondo le norme stabilite dal Dicastero, sentita la Commissione medica centrale.

 

 


[1] Il D.M. 30.11.2007 emanato per elevare lo standard di addestramento della Gente di Mare, adeguare ed uniformare la legislazione in materia di qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla Gente di Mare con quelle previste dalla Convenzione Internazionale STCW 78/95, ha modificato l’art. 123 e ss. Cod. nav. ed ha abrogato espressamente i DD.MM. 5.10.200 e 22.12.2000.

 

©2013/2014 Nonno Dondolo  |  Leggi attentamente il disclaimer   |  Privacy

Creative Commons License
Questo/a opera è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Contatore sito


URL di origine: http://www.nonnodondolo.it/content/qualifiche-liscrizione