Per i marittimi che sono in possesso dei “titoli” e delle “specializzazioni” professionali per la pesca, l’iscrizione nel Registro si effettua con la relativa qualifica.
► Sono titoli professionali:
► Sono specializzazioni professionali:
L'iscrizione nel Registro si effettua altresì con le qualifiche professionali marittime previste dalle relative disposizioni[1], che sono cumulabili con le qualifiche professionali per la pesca.
Per coloro che non sono in possesso di titoli o specializzazioni per la pesca, l’iscrizione avviene con la “qualifica iniziale” di:
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può introdurre nuove qualifiche professionali, al fine di adeguare la presente disciplina al progresso tecnico ed economico dell'industria della pesca.
Gli uffici marittimi, cui spetta la tenuta del Registro dei pescatori, tengono una “Rubrica” degli iscritti, distinta per qualifiche professionali.
[1] Il D.M. 30.11.2007 emanato per elevare lo standard di addestramento della Gente di Mare, adeguare ed uniformare la legislazione in materia di qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla Gente di Mare con quelle previste dalla Convenzione Internazionale STCW 78/95 (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), ha modificato l’art. 123 e ss. Cod. nav. ed ha abrogato espressamente i DD.MM. 5.10.200 e 22.12.200
I titoli professionali per il personale addetto ai servizi tecnici e complementari della pesca e per quello addetto agli impianti di pesca, sono i seguenti:
Il Capopesca, esercita le mansioni relative alla direzione delle operazioni di pesca e le altre connesse con la qualifica.
A seconda del tipo di pesca professionale distinguiamo i seguenti “titoli”:
Il Frigorista, esercita le mansioni relative alla qualifica a bordo delle navi da pesca. Per conseguire tale titolo - oltre al possesso dei requisiti previsti dall’art. 54 Regolamento n. 1639/69 - occorre altresì che il marittimo abbia lavorato in uno stabilimento industriale per la costruzione e la riparazione di apparati frigoriferi, o abbia condotto impianti frigoriferi industriali almeno per un anno, ovvero sia stato imbarcato, per lo stesso periodo di tempo, su una nave da pesca in qualità di “Allievo frigorista”; ovvero abbia seguito, con esito favorevole, un corso specializzato riconosciuto dal Ministro dei trasporti.
L'attività di pesca e quella lavorativa richiesta per il conseguimento dei titoli professionali per la pesca debbono essere effettuate almeno per un terzo su navi e presso imprese nazionali.
La persistenza dei requisiti fisici richiesti per la specializzazione di pescatore subacqueo è accertata periodicamente secondo le norme stabilite dal Dicastero, sentita la Commissione medica centrale.
[1] Il D.M. 30.11.2007 emanato per elevare lo standard di addestramento della Gente di Mare, adeguare ed uniformare la legislazione in materia di qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla Gente di Mare con quelle previste dalla Convenzione Internazionale STCW 78/95, ha modificato l’art. 123 e ss. Cod. nav. ed ha abrogato espressamente i DD.MM. 5.10.200 e 22.12.2000.