Il Decreto 29 febbraio 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (GU n. 105 del 7 maggio 2012 ) ha definito modalità, termini e procedure per l'applicazione del «Sistema di punti per infrazioni gravi alla Licenza di pesca», ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.lgs.n. 4/2012.
Nel caso di accertamento di una infrazione grave costituente illecito amministrativo di cui di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), e t) del citato D.lgs., gli Organi addetti al controllo, oltre a contestare l’infrazione elevando “Verbale” al Comandante della nave da pesca, notificano altresì al titolare della Licenza di pesca del peschereccio interessato anche il “Verbale” relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del D.lgs, n. 4/2012, e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi gli atti al Capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.
Nell’ipotesi che gli Organi addetti al controllo accertano condotte che costituiscono reato di cui all'art. 7, comma 1, a), c) e g) del D.lgs. n. 4/2012, notificano al titolare della licenza di pesca del peschereccio interessato, il “Verbale” relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, ne trasmettono copia al Capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione. Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del Verbale relativo all'applicazione dei punti, gli interessati possono far pervenire al competente Capo del compartimento «scritti difensivi» e documenti, nonché chiedere di essere sentiti dal medesimo (= richiesta di audizione). Il Capo del compartimento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati oppure comunque decorsi i termini dei trenta giorni, ritenuto fondato l'accertamento, dispone, con “provvedimento motivato l'assegnazione dei punti”, altrimenti emette “provvedimento motivato di archiviazione” degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato è notificato all'interessato nei termini di legge e ne è trasmessa copia all'Ente accertatore.
Il Capo del compartimento, nel caso emetta “provvedimento di assegnazione di punti”, ne trasmette copia alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura e, se diverso, all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio. L'Ufficio di iscrizione della nave da pesca annota senza ritardo sul “Registro di iscrizione” del peschereccio gli estremi del provvedimento di assegnazione dei punti ed il numero dei punti assegnati e ne dà comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP) ed alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura. Ove rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento dei punti di cui all'art. 16, comma 1 del D.lgs. n. 4/2012[1],notifica all'interessato il relativo atto di accertamento, precisando il “periodo di sospensione” previsto in relazione al numero di punti accumulati, ne dà comunicazione alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura e, se diverso, al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio. Di contro, ove detto Ufficio rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento dei punti di cui all'art. 16, comma 3 del D.lgs. n. 4/2012[2],notifica all'interessato il relativo atto di accertamento e, se diverso, ne dà comunicazione al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio ed alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura.
Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali (12 miglia) la competenza a ricevere il rapporto è il Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato.
In caso di trasferimento di proprietà del peschereccio, il titolare della Licenza all'atto di trasferimento è tenuto a produrre l'attestazione relativa al numero di punti assegnati rilasciata dall'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.
[1] Art. 16, comma 1 (Sospensione e revoca definitiva della licenza) - L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 36, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di quattro mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 54, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di otto mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 72, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di un anno.
[2] Art. 16, comma 3. L'accumulo di 90 punti sulla Licenza di pesca comporta la revoca definitiva della licenza di pesca.
Entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento di cui all’art. 2, comma 7 del decreto 29 febbraio 2012 (= per le violazioni che comportano il raggiungimento dei punti di cui all’art. 16, comma 1 del D.lgs, n. 4/2012), l'interessato può far pervenire al Capo del compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio, scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo. Il Capo del compartimento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini (trenta giorni), ritenuto fondato l'accertamento, dispone il “provvedimento motivato di sospensione della licenza di pesca”, altrimenti emette “provvedimento motivato di archiviazione” degli atti. Il provvedimento è notificato all'interessato nei termini di legge, per il tramite dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.
Il periodo di sospensione della Licenza di pesca decorre dal momento del ritiro della stessa da parte dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, che deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione.
Al momento del ritiro della Licenza di pesca, l'Ufficio marittimo di iscrizione redige apposito Verbale, annota senza ritardo sul Registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento ed il periodo di sospensione, ne trasmette copia alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, e ne dà comunicazione al Centro di Controllo Nazionale della Pesca (CCNP). Durante il periodo di sospensione gli attrezzi da pesca sono fissati e stivati ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) n. 1224/2009.
Entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento di cui all’art. 2, comma 8 del decreto 29 febbraio 2012 (= per le violazioni che comportano il raggiungimento dei punti di cui all’art. 16, comma 3 del D.lgs, n. 4/2012), l'interessato può far pervenire alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito. Il Direttore generale, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini (trenta giorni), ritenuto fondato l'accertamento, dispone il “provvedimento motivato di revoca della licenza di pesca”, altrimenti emette “provvedimento motivato di archiviazione” degli atti. Il provvedimento è notificato all'interessato nei termini di legge, per il tramite dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.
L'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio provvede al ritiro della licenza di pesca nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. Al momento del ritiro della licenza di pesca, l'Ufficio marittimo di iscrizione redige apposito Verbale, annota senza ritardo sul Registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento, ne trasmette copia alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, e ne dà comunicazione al Centro di Controllo Nazionale della Pesca (CCNP).
In conformità a quanto prescritto dall'art. 131 del Reg. (UE) n. 404/2011, qualora la licenza di pesca venga sospesa o revocata a titolo definitivo, il peschereccio a cui si riferisce la licenza medesima viene identificato come sprovvisto di licenza nell' Archivio nazionale licenze di pesca e nel Fleet Register della Commissione Europea. La Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvede ad aggiornare le informazioni contenute nell'Archivio nazionale licenze di pesca e ad inviare i dati per l'aggiornamento del Fleet Register della Commissione Europea.
I provvedimenti di assegnazione dei punti, sospensione e revoca possono essere impugnati (art. 5 Decreto 29 febbario 2012) ai sensi degli articoli 22 e seguenti (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione; Competenza per il giudizio di opposizione; Giudizio di opposizione) della Legge n. 689/1981.
Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullato il provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, il titolare della Licenza di pesca presenta, al Capo del compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio, copia del «provvedimento giudiziale» che dispone l'annullamento. Il Capo del compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento giudiziale citato, dispone con proprio provvedimento la decurtazione dei punti assegnati, e lo notifica al titolare della Licenza di pesca dandone comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP), alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura e, se diverso, all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.
Nel caso in cui dall'assegnazione dei punti decurtati, sia derivata la “sospensione” o la “revoca” della Licenza di pesca, il Capo del compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio nel caso di sospensione o la Direzione generale della pesca Marittima e dell’Acquacoltura in caso di revoca, provvedono all'annullamento del provvedimento di sospensione e dispongono la riconsegna al titolare della licenza di pesca. L'Ufficio marittimo di iscrizione annota senza ritardo sul Registro di iscrizione del peschereccio gli estremi dei provvedimenti di cui al presente articolo.
Il titolare della Licenza di pesca, al fine di ottenere la cancellazione dei punti (art. 8 decreto 29 febbraio 2012), presenta la relativa istanza, corredata da idonea documentazione attestante l'esistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 18 del D.lgs. n. 4/2012, al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato.
Nel caso in cui non ne ricorrano i presupposti emette un “provvedimento di diniego” e lo notifica all'interessato.
Il Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP), ricevuta la comunicazione del “provvedimento” citato, provvede ad aggiornare il “Registro nazionale delle infrazioni”.
Il Centro Controllo Nazionale Pesca provvede ad aggiornare i dati contenuti nel Registro nazionale delle infrazioni con l'indicazione di tutti i punti assegnati, dei punti decurtati ai sensi dell'art. 5 comma 3 e cancellati ai sensi dell'art. 8 del decreto 29 febbraio 2012, nonché delle sospensioni delle licenze di pesca con relativo periodo, e delle revoche definitive.
[1] Art. 18, comma 2 D.lgs. n. 4/2012 (Cancellazione Punti). […] Se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca è superiore a due vengono cancellati due punti qualora:
a) il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il sistema di controllo dei pescherecci «vessel monitoring system» - VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di tali tecnologie;
b) il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca;
c) il titolare della licenza di pesca sia membro di un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per cento delle possibilità di pesca per il titolare della licenza di pesca;
d) il titolare della licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca.
[2] Art. 18, comma 4 (Cancellazione punti). […] Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla licenza di pesca sono annullati.