L’Autorità Marittima esercita normalmente sia funzioni di "Polizia Amministrativa" in senso lato (cioè in forma normativa), sia di "Polizia di Sicurezza" (cioè in forma repressiva) in senso stretto.
Tradizionalmente dette funzioni sono ripartite secondo la seguente dicotomia :
Inoltre, il «Comandante del porto-Capo del Circondario Marittimo»[1]. pone in essere alcune specifiche attività che, pur essendo proprie dell’Amministrazione statale, di fatto incidono direttamente sui "rapporti fra privati", quali:
Infine l’Autorità Marittima periferica suddetta esercita direttamente altre attività amministrative, di natura sia concessoria, sia certificativa, sia ricognitiva, quali il rilascio, per esami e per titoli, di certificazioni ed abilitazioni incidenti sullo status dei privati, quali le abilitazioni alla condotta di unità da diporto, ed il rilascio di titoli professionali marittimi.
Il «potere normativo e regolamentare» attribuito al Comandante del Porto Capo di Circondario, quale Organo periferico dell’Amministrazione Marittima ed Autorità locale competente a disciplinare l’utilizzo del Pubblico Demanio Marittimo e portuale, si esplica mediante gli «atti tipici» che lo stesso emana, in base al Codice della Navigazione, quale appunto Amministrazione Marittima periferica, e cioè mediante:
Detto potere trova la sua fonte normativa, rispettivamente, nell’ art. 67 del Cod. nav. “Il Comandante del Porto regola e vigila…” ; nell’art. 81 “Il Comandante del Porto provvede...” (trattasi quindi di un potere-dovere); nell’art. 59 del Reg. Cod. nav. “il Capo del Circondario marittimo regola con propria Ordinanza, per i porti e le altre zone del demanio marittimo e del mare territoriale...qualora lo ritenga necessario...” (così assumendo tale regolamentazione un carattere di discrezionalità).
Tali poteri si sommano a quelli concessori – peraltro attualmente residuali dopo il passaggio della potestà concessoria dei beni demaniali con caratteristiche “turistico-ricreative” agli Enti locali, mediante appositi atti amministrativi (la natura contrattuale di tali atti è stata recentemente esclusa[2].
I provvedimenti così emanati dal Comandante del Porto costituiscono quindi, in virtù del potere normativo che la legge gli riconosce, atti amministrativi in senso formale a contenuto obbligatorio e vincolante per tutti i destinatari.
Al riguardo rilevasi come il legislatore del 1942 è andato ben oltre l’attribuzione di specifici poteri, introducendo, negli artt. 1164, 1174, 1231 Cod. nav., una norma "penale in bianco" (analoga al corrispondente art. 650 c.p.), che sancisce l’equiparazione alla norma di legge o di regolamento, ai fine degli effetti penali, dei provvedimenti legalmente dati dalle Autorità competenti, rispettivamente, in materia di demanio marittimo, polizia dei porti e sicurezza della navigazione.
Con la depenalizzazione introdotta nell’ordinamento nazionale prima dalla Legge n. 689/81 poi dalla Legge n. 205/99 e, infine, dal D.lgs. 507/99, tuttavia, le prime due fattispecie di illecito sono state derubricate ad illeciti amministrativi, mentre penalmente perseguibili sono rimaste le sole violazioni in "materia di sicurezza della navigazione" di cui al citato art. 1231, oltre alle altre violazioni tuttora penalmente rilevanti contemplate dal Codice della Navigazione.
Alla figura del “Capo di Compartimento Marittimo” quale Organo dell’Amministrazione periferica è attribuita inoltre una specifica «potestà sanzionatoria», giusta L. 689/81 e relativo Regolamento (art. 1 D.P.R. 29.07.82, n° 571), in alcune materie di specifica competenza, fra le quali rientra:
[1] Il circondario è il territorio rivierasco dove il Comandante del porto Capo del Circondario ha potere normativo, ossia il potere di emanare atti aventi forza di legge (Ordinanze). In deroga all’art. 59 del regolamento Cod. nav., le ordinanze di polizia marittima concernenti la "disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa" e in materia di "pesca marittima" sono emanate dal Capo del compartimento marittimo (art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 sulle “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”)
[2] Sentenza n° C-174/06 del 25.10.07 della Corte di Giustizia della Comunità Europea – Sez. II^.
Per poter esplicare le sue funzioni di controllo e disciplina delle attività svolte in ambito portuale e demaniale, l'Autorità Marittima non può prescindere da uno strumento di fondamentale importanza, quale la facoltà di emanare «atti normativi» aventi forza di legge.
Attraverso un tipico atto come l’ «Ordinanza di polizia marittima» [1] il Comandante del Porto-Capo del Circondario Marittimo, regola, integrando il corpo normativo in relazione alla necessità emergenti della situazione locale, le attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone di sua generale, nell’ambito della propria circoscrizione marittima, disciplinando l’uso degli spazi portuali, del demanio marittimo e del mare territoriale[2].
Le "Ordinanze Marittime" sono l'espressione del "potere normativo" di polizia amministrativa portuale del Comandante del Porto (... regola e vigila – provvede). Sono atti a contenuto libero che creano obblighi e divieti, ed in sostanza impongono “ordini” e, per costituire “fonte di diritto”, devono avere carattere normativo, creare cioè regole generali ed astratte, che non possono tuttavia contrastare con la Costituzione e, di norma, con le leggi ordinarie, né contenere disposizioni penali.
Tali provvedimenti sono dotati di “autoritarietà” (possibilità di produrre unilateralmente nella sfera giuridica su terzi le modificazioni giuridiche previste dalle proprie statuizioni) e di “esecutorietà” (facoltà della Pubblica Amministrazione di eseguire coattivamente il provvedimento – solo nei casi previsti dalla legge).
Attraverso l’Ordinanza di polizia marittima il Capo del Circondario Marittimo, regola, integrando il corpo normativo in relazione alla necessità emergenti della situazione locale, le attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone di sua competenza, per assicurare l’ordinato svolgimento delle attività portuali, marittime e demaniali evitando eventuali danni e pericoli che potrebbero derivare alla collettività da attività svolte arbitrariamente dai singoli.
Spesso si tratta di disposizioni legate a fatti limitati nel tempo o contingibili ed urgenti. Altre volte si stabiliscono regole destinate a durare, quali ad esempio la destinazione di accosti a banchine e calate, in questo caso l’Ordinanza può prendere la forma di approvazione di un regolamento ad essa legato come parte integrante dell’ordinanza stessa.
L’inosservanza delle disposizioni dell’Autorità Marittima e, quindi, anche il mancato rispetto delle suddette Ordinanze, costituisce, salvo che il fatto non sia perseguibile a titolo di reato, illecito amministrativo (ex. artt. 1164 e 1174 Cod. nav.) punito con sanzioni principali a carattere pecuniario e sanzioni accessorie di vario tipo; o sicuramente illecito penale nel caso di norme attinenti la sicurezza della navigazione (ex art. 1231 Cod. nav.).
Nell’ambito del concetto di "polizia marittima" le suddette disposizioni punitive, previste dall’art. 1164 Cod. nav. per i beni pubblici marittimi, dall’art. 1174 Cod. nav. per la polizia dei porti e dell’art. 1231 Cod. nav. per quanto attiene la sicurezza della navigazione, assurgono al rango di «norme in bianco» e, quindi, adattabili alle situazioni concretamente verificatesi.
La "struttura" di una Ordinanza Marittima - a prescindere dalla sua tipologia, costituisce un provvedimento complesso, che soggiace ad una precisa formulazione, ed enunciato normalmente con il seguente schema:
[1] In deroga all’art. 59 del regolamento Cod. nav., le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal Capo del compartimento marittimo (art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 sulle “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”)
[2] L’art. 524 (Mare territoriale) delle norme transitorie e complementari cod. nav., stabilisce che per l’occupazione e l’uso di zone di mare territoriale e per l’esercizio della polizia sul mare territoriale si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dal codice della navigazione e dal regolamento. Per le concessioni per allevamento di pesci, per coltivazione e deposito di mitili, il Capo del compartimento marittimo promuove il parere del medico provinciale per quanto concerne l’igiene e la sanità.
Le "Ordinanze", vengono numerate (con numero progressivo) per ogni anno solare da ogni singolo «Ufficio di Circondario» (Capitaneria di porto e Ufficio Circondariale marittimo) e si articolano in:
Per quanto concerne la «pubblicazione» di tali atti normativi, essa avviene mediante affissione all'Albo dell'Ufficio, prevista dall'art. 59 Reg. Cod. nav., ma è ormai prassi consolidata la diffusione dell'Ordinanza attraverso l'invio di copia di essa ai soggetti interessati allo svolgimento delle attività in questione ed agli organi di informazione.
Il termine «Ordinanza» è adoperato dalla dottrina per quegli atti del potere esecutivo (Pubblica Amministrazione e Governo), caratterizzati dalla "eccezionalità" e dalla "temporaneità" nella loro efficacia. In questo senso sono considerate "Ordinanze normative" anche i decreti-legge emanati dal Governo, ma si tratta di una classificazione astratta. Le Ordinanze "in senso stretto" son atti amministrativi, generali e particolari, non predeterminati quanto al contenuto, ed emanati in casi di particolare necessità e urgenza da Autorità amministrative diverse dal Governo.
Le Ordinanze sono figure atipiche, il cui contenuto cioè può essere il più vario possibile, esse sono amissibili solo in determinate materie (es. sanità e igiene pubblica, ecc.) e solo per particolari motivi di urgenza (es. pericolo di epidemia).
Possono anche modificare la legge ordinaria, a causa della loro eccezionalità, ma devono essere adeguatamente motivate, e perdono efficacia col venir meno dei presupposti di necessità e urgenza che le hanno richieste. Non possono mai derogare dalla Costituzione.
a) Ordinanze normative in senso lato - che a loro volta si dividono in:
In tal caso è la Legge 689/81 che determina tuttavia esattamente in quale forma detto potere può esplicitarsi. Le principali differenze con le altre Ordinanze emanate dall’Autorità Marittima sono:
Le «Ordinanze sanzionatorie» possono, a loro volta, dividersi in:
[1] T.A.R. Veneto, Sez. II^, Sent. n° 3807 del 30.11.07
[2] C.d.S. – Sez. V^ - Sent. n° 4448 del 13.08.07
[3] T.A.R. Liguria – Genova – Sez. I^ - Sent. n° 3 del 02.01.08 e T.A.R. Calabria – Catanzaro – Sez. I^ - Sent. n°692 del 27.04.05 in materia di Ordinanze sindacali
[4] T.A.R. Liguria – Sez. II^ - Sent. n° 1270 del 05.12.01.
[5] Da ultimo Cass. Civ., Sez. 1^ - Sent. n° 519 del 13.01.05
[6] Sebbene per le Ordinanze-Ingiunzioni prefettizie sia stata ritenuta ammissibile la sottoscrizione da parte di un Funzionario da questi delegato – Cass. n° 4861/2007; Giudice di Pace di Rivarolo Canadese (TO) – Sent. n° 144 del 14.06.08.
Le «Ordinanze sanzionatorie» possono, altresì, dividersi in:
[1] Cass. Civ. – Sez. I^ - Sent. n° 519 del 13.0105.
[2] Cass. Civ., - Sez. I^ - Sent. n° 3038 del 15.02.07 )
I «Regolamenti marittimi» sono provvedimenti c.d. ”delegati”, cioè quelli per i quali una disposizione legislativa autorizza una Autorità amministrativa a disciplinare, mediante norme regolamentari, una determinata materia.
Gli stessi sono parimenti connaturati dai requisiti di astrattezza e generalità, e servono generalmente per specificare attività già previste dall’Ordinanza, che assumono carattere «continuativo» (il che li distingue dall’Ordinanza che serve invece per disciplinare un evento occasionale o transitorio per il quale l’emanazione di un Regolamento sarebbe superfluo), e possono concernere una molteplicità di situazioni, quali quelle disciplinate dall’art. 49 Reg. Cod. nav.
Detti provvedimenti sono atti normativi (art. 14 D.P.R. 24.11.71, n° 1199), di natura formalmente amministrativa, emanati da Organi del potere esecutivo, aventi forza normativa in quanto ditetti ad innovare nell'ordinamento giuridico. Rientrano fra gli atti/provvedimenti tipici di alcune Amministrazioni, con i quali le stesse disciplinano le attività estrinsecatesi nei settori in cui dette Pubbliche Amministrazioni operano.
Gli stessi sono quindi espressioni di una potestà regolamentare (=amministrativa) attribuita all’Amministrazione, attraverso i quali vengono disciplinati in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolamentazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativi rispetto all’ordinamento giuridico esistente, a mezzo di precetti aventi carattere di generalità ed astrattezza[1].
Il potere regolamentare dell’Autorità Marittima discende dagli articoli 30, 62 e 81 Cod. nav., e segnatamente dall’esercizio della disciplina sulle attività che si svolgono nei porti, negli approdi e delle altre zone marittime della circoscrizione, per tutto ciò che attiene la sicurezza e la polizia delle strutture medesime (quindi anche in materia di circolazione stradale in ambito portuale).
I Regolamenti sono soggetti alla formalità della "pubblicazione" all’Albo dell’Autorità Marittima che li ha emanati (art. 59 Reg. Cod. nav.).
[1] Cass. Civ. a SS. UU. - Sent. n° 10124 del 28.11.94 e n°1 972 del 22.02.2000.
► Le «Autorizzazioni» consistono in provvedimenti amministrativi attraverso i quali si rimuove un limite all’attività esercitabile dal privato. Hanno quindi natura personale, sono necessariamente limitate nel tempo e sono soggette a decadenza.
Nella specie delle Autorizzazioni di Polizia costituiscono un particolare genus , risolventesi nella fattispecie quali atti di Polizia Portuale, intesi ad evitare che alcune manifestazioni dell’attività umana possano turbare l’ordinato e sicuro svolgimento delle attività portuali
Costituiscono, altresì, "Autorizzazioni di polizia", ad esempio:
- le “Licenze” (art. 8 Reg. Cod. nav. - Concessioni demaniali marittime) ;
- le “Approvazioni” (art.9, comma 2 Reg. Cod. nav. - concessioni ultraquadriennali);
- le “Iscrizioni” in appositi Registri (iscrizione art. 68 per esercitare attività demaniali).
Per analogia possono individuarsi quelle di cui all’art. 14 T.U.L.P.S. (che prevedono tuttavia l’esecuzione d’ufficio a mezzo della Forza Pubblica): licenze, iscrizioni in appositi registri, approvazioni, trasferiti in parte agli Enti Locali giusta art. 19 del D.P.R. 24.07.77, n° 616.
► Gli «Ordini di polizia» sono provvedimenti, emanati nell’ambito delle potestà di polizia, mediante i quali l’Autorità Marittima limita la sfera di libertà del singolo imponendogli un preciso dovere di condotta attraverso un comando o tramite un decreto (rispettivamente se trattasi di obblighi di facere (comandi) (vedi ad es. art. 192 C.d.S.) o di non facere (divieti) (vedi art. 212 C.d.S., e Cod. nav. artt. 50, 52, 65, comma 1, 66, 68, 77, casi specifici sono l’ordine di rimozione ex art. 73 e quello di cui all’art. 81).
La particolarità di detti atti amministrativi consiste nel fatto che gli stessi sono rivolti a destinatari già individuati, o comunque preventivamente determinabili in base a circostanze di fatto.
Ciò necessariamente comporta l’onere della notifica degli stessi, sia pure senza particolari forme ad substantiam come invece richiesto per altri atti o provvedimenti amministrativi; deve comunque essere impartito in forma scritta, deve essere adeguatamente motivato, deve comprendere il relativo termine di esecuzione dello stesso, e deve infine specificare le sanzioni previste a carico del soggetto inadempiente, fatte salve le situazioni di urgenza connesse con esigenze di sicurezza portuale e della navigazione (art. 63 Cod. nav. in materia di manovre di emergenza).
Costituiscono “Ordini di Polizia”, ad esempio:
Le sanzioni, corrispondenti all’art. 650 c.p., possono trovarsi negli art. 1164, 1174, 1231 Cod. nav., e nella parte sanzionatoria del Codice della Strada.
Una specie particolare di Ordini sono le «Segnalazioni»: trattasi di ordini impartiti anche in forma orale dall’Agente, concretizzandosi quindi in un atto amministrativo posto in essere mediante segnali.