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Pesca ricreativa subacquea: limitazioni di cattura

Lo svolgimento di attività di pesca subacquea nelle  Zone Mb è consentito ai soli Soggetti residenti nel Comune di La Maddalena, purché muniti di apposito contrassegno nominale e non cedibile a terzi, nel periodo:

 

  

  • Lo svolgimento dell’attività di pesca subacquea è consentito esclusivamente «ai maggiori di anni 18», in apnea e dall’alba al tramonto.

Ai Soggetti non residenti o nativi nel Comune di La Maddalena è vietato lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività di pesca subacquea. Agli stessi è consentita, previa autorizzazione dell’ Ente gestore, la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all’interno del Parco esclusivamente alloggiando i suddetti attrezzi, smontati, all’interno di appositi contenitori ermeticamente chiusi.

  • Limitazioni di cattura

Il singolo pescatore ricreativo subacqueo può catturare giornalmente esclusivamente:

1.  pesci

2.  molluschi (cefalopodi)

3.  ricci di mare (echinodermi)

La quantità complessiva delle “prede” (pesci+molluschi cefalopodi)  NON può superare i 5 (cinque) Kg al giorno per pescatore, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.

Il pescatore subacqueo ricreativo può:

  • raccogliere 25 (venticinque) esemplari al giorno di ricci di mare, esclusivamente in apnea (senza l’uso di apparecchi ausiliari per la respirazione) e solo manualmente.

La taglia minima di cattura del riccio di mare NON può essere inferiore a 6 centimetri di diametro totale (esclusi gli aculei).

Il prelievo di ricci è consentito nel periodo previsto dalla normativa regionale di cui all’art. 1 lettera c) del Decreto nr. 2836/Dec. A/58 del 14 novembre 2017.

  • Per non essere sanzionato dagli Organi preposti al controllo, ad esempio, il pescatore ricreativo subacqueo, può catturare giornalmente:

      - o 5 Kg di prede (pesci+polipi) + 25 esemplari di riccio di mare;

      - o un esemplare di 5 Kg (es. dentice) + 25 esemplari di riccio di mare;

      - oppure 4,99 Kg di prede (pesci+polipi) + un esemplare di 8 Kg (es. spigola) + 25 esemplari di riccio di mare...

E’ vietata la vendita dei prodotti ittici pescati.

Anche per il pescatore subacqueo ricreativo valgono le “MISURE MINIME“ delle prede fissate dalla legge nazionale e comunitaria per tutti i tipi di pesca (Vedi più avanti).

E' assolutamente vietata la raccolta di:

  1. Coralli
  2. Molluschi bivalvi o lamellibranchi (datteri[1], vongole, ostriche, patelle, ecc)
  3. Molluschi gasteropodi (lumachine di mare, muridi)
  4. Crostacei (aragoste, astici, cicale, scampi, ecc)

 

Regolamento Parco Nazionale di La Maddalena
Dei “Limiti di cattura pesca subacquea” nelle Zome Mb 

 

  • Età minima per praticare la pesca subacquea ricreativa

La pesca ricreativa subacquea all’interno del Parco con fucile o attrezzi similari può essere esercitata solamente dopo aver compiuto il 18 (diciottesimo) anno di età.

Attenzione !

Anche per quanto attiene lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa “Subacquea” all’interno del Parco - non esplicitate all’Articolo 1 dell’Ordinanza 04/2007 - valgono le disposizioni delle Leggi e dei Decreti ministeriali e della normativa regionale vigenti in materia di pesca sportiva-ricreativa, che disciplinano in particolare:

 


[1] Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo del “dattero di mare” (Lithophaga lithophaga) e del dattero bianco (Pholas dactylus).

 

 

Ulteriori norme riguardanti la pesca ricreativa subacquea

  • Distanza di rispetto-limitazioni

Ai sensi dell’art. 129 del Regolamento D.P.R. n 1639/68, intitolato "Limitazioni"  l’esercizio della pesca subacquea è vietato:

  1. a una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentante da bagnanti;
  2. a una a una distanza inferiore a 100 metri da impianti fissi da pesca e da reti da posta dei pescatori professionisti;
  3. a una distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
  4. in zone di mare di regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal Comandante della Capitanerie di porto;
  5. dal tramonto al sorgere del sole;
  6. con l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione (bombole ed erogatore);
  7. è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della “torcia” (es. può essere usata di giorno per individuare e catturare prede in tana).

Per lo svolgimento delle attività di pesca subacquea ricreativa nelle    Zone Mb del Parco Nazionale di La Maddalena, valgono le disposizione del Dlgs 4/2012 e del Regolamento D.P.R. n 1639/68, per quanto attiene, in particolare:

  a. l’esercizio della pesca subacquea ricreativa (articolo 128 bis D.P.R. n 1639/68);

  b. gli obblighi di segnalazione (articolo 130 D.P.R. n 1639/68);

  c.  le norme di comportamento (articolo 139 D.P.R. n 1639/68);

  d. le limitazione di uso del fucile subacqueo (articolo 131 D.P.R. n 1639/68);

  e. la sicurezza e salvaguardia dei pescatori subacquei ricreativi (articolo 128 ter D.P.R. n 1639/68 e articolo 3 D.M.1/6/1987, n. 

      7249);

  f. l’età minima per praticare la pesca subacquea (Dlgs 4/2012) [1]

 

 

[1] L’articolo 6 comma 5 D.lgs. n. 4/12, consente la pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari unicamente ai maggiori di anni 16. L’articolo 11 comma 4 lettera b) dello stesso Dlgs 4/0212 punisce con la sanzione amministrativa da 1000 a 3000 euro chiunque ceda “un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

L’Ordinanza n. 04/2007 dell’Ente Gestore consente tale tipo di pesca esclusivamente ai maggiori di anni 18, in apnea e dall’alba al tramonto.

 

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