Lo svolgimento di attività di pesca subacquea nelle Zone Mb è consentito ai soli Soggetti residenti nel Comune di La Maddalena, purché muniti di apposito contrassegno nominale e non cedibile a terzi, nel periodo:
Ai Soggetti non residenti o nativi nel Comune di La Maddalena è vietato lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività di pesca subacquea. Agli stessi è consentita, previa autorizzazione dell’ Ente gestore, la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all’interno del Parco esclusivamente alloggiando i suddetti attrezzi, smontati, all’interno di appositi contenitori ermeticamente chiusi.
Il singolo pescatore ricreativo subacqueo può catturare giornalmente esclusivamente:
1. pesci
2. molluschi (cefalopodi)
3. ricci di mare (echinodermi)
La quantità complessiva delle “prede” (pesci+molluschi cefalopodi) NON può superare i 5 (cinque) Kg al giorno per pescatore, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.
Il pescatore subacqueo ricreativo può:
La taglia minima di cattura del riccio di mare NON può essere inferiore a 6 centimetri di diametro totale (esclusi gli aculei).
Il prelievo di ricci è consentito nel periodo previsto dalla normativa regionale di cui all’art. 1 lettera c) del Decreto nr. 2836/Dec. A/58 del 14 novembre 2017.
- o 5 Kg di prede (pesci+polipi) + 25 esemplari di riccio di mare;
- o un esemplare di 5 Kg (es. dentice) + 25 esemplari di riccio di mare;
- oppure 4,99 Kg di prede (pesci+polipi) + un esemplare di 8 Kg (es. spigola) + 25 esemplari di riccio di mare...
E’ vietata la vendita dei prodotti ittici pescati.
Anche per il pescatore subacqueo ricreativo valgono le “MISURE MINIME“ delle prede fissate dalla legge nazionale e comunitaria per tutti i tipi di pesca (Vedi più avanti).
E' assolutamente vietata la raccolta di:
Regolamento Parco Nazionale di La Maddalena
Dei “Limiti di cattura pesca subacquea” nelle Zome Mb
La pesca ricreativa subacquea all’interno del Parco con fucile o attrezzi similari può essere esercitata solamente dopo aver compiuto il 18 (diciottesimo) anno di età.
Attenzione !
Anche per quanto attiene lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa “Subacquea” all’interno del Parco - non esplicitate all’Articolo 1 dell’Ordinanza 04/2007 - valgono le disposizioni delle Leggi e dei Decreti ministeriali e della normativa regionale vigenti in materia di pesca sportiva-ricreativa, che disciplinano in particolare:
[1] Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo del “dattero di mare” (Lithophaga lithophaga) e del dattero bianco (Pholas dactylus).
Ai sensi dell’art. 129 del Regolamento D.P.R. n 1639/68, intitolato "Limitazioni" l’esercizio della pesca subacquea è vietato:
Per lo svolgimento delle attività di pesca subacquea ricreativa nelle Zone Mb del Parco Nazionale di La Maddalena, valgono le disposizione del Dlgs 4/2012 e del Regolamento D.P.R. n 1639/68, per quanto attiene, in particolare:
a. l’esercizio della pesca subacquea ricreativa (articolo 128 bis D.P.R. n 1639/68);
b. gli obblighi di segnalazione (articolo 130 D.P.R. n 1639/68);
c. le norme di comportamento (articolo 139 D.P.R. n 1639/68);
d. le limitazione di uso del fucile subacqueo (articolo 131 D.P.R. n 1639/68);
e. la sicurezza e salvaguardia dei pescatori subacquei ricreativi (articolo 128 ter D.P.R. n 1639/68 e articolo 3 D.M.1/6/1987, n.
7249);
f. l’età minima per praticare la pesca subacquea (Dlgs 4/2012) [1]
[1] L’articolo 6 comma 5 D.lgs. n. 4/12, consente la pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari unicamente ai maggiori di anni 16. L’articolo 11 comma 4 lettera b) dello stesso Dlgs 4/0212 punisce con la sanzione amministrativa da 1000 a 3000 euro chiunque ceda “un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.
L’Ordinanza n. 04/2007 dell’Ente Gestore consente tale tipo di pesca esclusivamente ai maggiori di anni 18, in apnea e dall’alba al tramonto.