Perquisizione personale
- Consiste nella ricerca sul corpo di una persona o sugli oggetti che essa indossa (vestiario) o porta con sé (borse, valige), del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato che si sospettano ivi occultate.
Per intenderci, il «corpo del reato» è il complesso dei mezzi attraverso i quali il fatto criminoso viene compiuto o delle cose che rappresentano il prezzo, il prodotto o il profitto dell’illecito; «cose pertinenti al reato» sono strumenti o i mezzi legati, anche in via indiretta, alla fattispecie criminosa, che consentono di rilevare dati utili per la ricostruzione e l’accertamento dei fatti relativi al compimento di un illecito e informazioni sull’autore delle stesso.
Nella perquisizione personale la ricerca è generalmente manuale ma può essere effettuata anche con "mezzi meccanici".
- Ad esempio, rientrano tra le perquisizioni personal1, quelle eseguite mediante «strumentazione medica» (esplorazione vaginale, rettoscopia, esame radiologico) al fine di accertare se sono stati ingoiati oggetti preziosi o sostanze stupefacenti confezionate.
In questi casi, trattandosi di atti particolarmente delicati che sottopongono il soggetto a forme di trattamento (=esplorazione) sanitario, la Polizia Giudiziaria è legittimata a procedervi avvalendosi di personale medico con funzione di «Ausiliare» e comunque previa delega del Pubblico Ministero.
Tali atti possono essere compiuti anche senza il consenso del soggetto sottoposto a perquisizione: vista la urgente necessità terapeutica, sono infatti giustificati con la necessità di preservare il soggetto perquisito dal rischio di morte che egli corre trasportando nel proprio corpo oggetti e sostanze che possono provocargli gravi lesioni e gravi forme di intossicazione o infezione.
► Il presupposto per potere procedere a perquisizione personale è costituito:
- dal «fondato motivo» di ritenere che sulla persona si trovino occultate il corpo dei reato o cose pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse;
- la Polizia Giudiziaria deve contemporaneamente trovarsi ad agire in una delle situazioni di “urgenza presunta” rappresentate dalla:
- flagranza di reato[1]
- ricerca di un evaso
- necessità di procedere al fermo di una persona indiziata di delitto oppure alla esecuzione di una ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione.
In questo ultimo caso, può peraltro procedersi a perquisizione solo se:
- l’ordinanza o l’ordine riguarda uno dei delitti per i quali l’arresto in flagranza è obbligatorio (art. 380 c.p.p.) oppure, nell’ipotesi di fermo di indiziato di delitto, il provvedimento deve essere adottato per uno dei delitti indicati all’art. 384 c.p.p.;
- sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto motivato di perquisizione da parte del Pubblico Ministero.
I presupposti delle perquisizioni sono l’esistenza di fondati motivi e di situazioni di particolare urgenza (=pericolo nel ritardo). Quanto ai fondati motivi, essi devono consistere in elementi oggettivi e non solo in semplici sospetti o vaghe congetture.
- Ad esempio, non può procedersi a perquisizione sulla base di una denuncia anonima o una notizia confidenziale da parte del pescatore che ci denuncia un illecito sulla pesca e cioè di atti che non possono essere usati processualmente, ma solo per svolgere indagini di carattere preventivo che non arrecano pregiudizio ai diritti del cittadino.
Quanto al pericolo del ritardo, esso è presunto nei casi di flagranza o quasi flagranza e di evasione.
- Ad esempio, va invece adeguatamente motivato ed esposto nel verbale di perquisizione nelle altre ipotesi (come la possibilità di fuga del ricercato, la probabilità che il corpo del reato venga rimosso, la probabilità di inquinamento delle prove).
La sussitenza dei presupposti del pericolo del ritardo e dei fondati motivi deve essere valutata con particolare attenzione dalla Polizia Giudiziaria.
La perquisizioni è infatti un “atto irripetibile” e come tale può incidere irreversibilmente sulle scelte processuali del Pubblico Ministero, in particolar modo quando questi è divenuto il dominus (ha già assunto la direzione) delle indagini preliminari.
Perquisizione effettuate in assenza dei suindicatii presupposti di legge, comportano a carico del personale operante, provvedimenti disciplinari e penali:
- perquisizione personale arbitraria o illegittima (art. 609 c.p.);
- violenza privata (art. 110 c.p.);
- violazione di domicilio commessa da un Pubblico Ufficiale (art. 615 c.p.)
La perquisizione effettuata in assenza di presupposti di legge è nulla e l’eventuale sequestro eseguito all’esito della stessa è inutilizzabile salvo si tratti di sequestro di cosa costituente corpo di reato o pertinenze al reato (Cass. Sez. Un. 5021/96)
- Ad esempio, se il personale della motovedetta della Guardia Costiera opera nel mare territoriale una perquisizione su un motopesca in mancanza di fondati motivi, ma rinviene materiali espoldenti illegalmente detenuti a bordo, il Pubblico Ministero non può convalidare la perquisizione e il sequestro e può anche provvedere che venga instaurato a carico del personale operante un procedimento disciplinare (art. 16 e ss. att.) o penale (artt. 110 e 615 c.p.). Le materie esplodenti così rinvenute rimangono però in stato di “fermo reale” fino alla emissione di un valido sequestro e rapresenta comunque un elemento di prova a carico del titolare del motopesca che illegalmente le deteneva.
Ne consegue che i risultati di una perquisizione effettuata in assenza dei presupposti di legge (fondati motivi e pericolo di ritardo) possono comunque essere utilizzati indipendentemente dalle censure disciplinarri o penali nei confronti del personale operante (Cass. 29550/06 e Cass. 3626/06).
► Nel «procedimento davanti al Giudice di Pace», la Polizia Giudiziaria, se autorizzata dal Pubblico Ministero, può procedere alla perquisizione anche fuori delle situazioni di urgenza (art. 13 D.lgs., 28.8.200, n. 274).
[1]Stato di chi viene colto nell’atto di commettere il reato (=flagranza)o subito dopo il reato inseguito ed è sorpreso con cose o tracce dalle quali appare che il soggetto ha commesso il fatto immediatamente prima (=quasi flagranza).
Perquisizione personale: modus operandi
► Modalità esecutiva:
- Se si ricerca una cosa determinata, l’Ufficiale di polizia giudiziaria prima di procedere alla perquisizione, può (ma non deve) invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede a perquisizione, salvo che si ritenga utile farlo per la completezza delle indagini (art. 248, comma 1).
- La perquisizione personale può essere iniziata anche in tempo di notte (e cioè, prima delle ore 7 e dopo le ore 20)
- Tutte le perquisizioni, in quanto atti che «invadono l’altrui sfera giuridica», intaccando la persona o il patrimonio o il domicilio, sono assoggettate a particolari forme di garanzia: l’interessato è "avvisato" della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia (non necessariamente avvocato), purché questa sia prontamente reperibile e idonea (=idonea a essere «testimone ad atti del procedimento»: art. 120 c.p.p.).
E’ opportuno che la Polizia Giudiziaria renda effettivo l’esercizio di tale diritto se non vi è pericolo nel ritardo o se questo non comporta un serio intralcio all’espletamento della perquisizione.
L’inizio della perquisizione può essere, in tali casi, momentaneamente sospeso per consentire l’intervento della persona di fiducia prontamente reperibile. Analoga prassi va eseguita nell’ipotesi in cui la persona da perquisire vuole farsi assistere da un difensore.
- La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità (è quindi opportuno procedere separatamente alla perquisizione di più persone) e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto (art. 349 comma 2). Vi procede (o la esegue materialmente) persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta salvi casi di impossibilità o di urgenza assoluta o quelli in cui la perquisizione è fatta eseguire da persona esercente la professione sanitaria (art. 79 att.).
- Le cose rinvenute a seguito di perquisizione sono sottoposte a «sequeatro» e custodite secondo quanto prescrivono gli articoli 259 e 260 c.p.p.
Quando la perquisizione è disposta dall’Autorità giudiziaria (G.I.P. o P.M.) con “decreto motivato“ (art. 247 c.p.p.) questo deve obbligatoriamente indicare:
- la fattispecie criminosa commessa, specificandone gli elementi di tempo e azione;
- la norma penale che si ritiene violata (e non soltanto il titolo di reato).
Il decreto di perquisizione ha forma scritta e, la copia va preventivamente consegnata al perquisendo.
Non sono qualificabili come perquisizioni e possono perciò essere eseguite con modalità informali:
- la esibizione del contenuto di tasche, borse, valigie, quando la richiesta della Polizia Giudiziaria non è equiparabile a un ordine;
- la palpazione sommaria delle vesti di una persona (=verificare la presenza di armi odo oggetti atti a offendere) che la Polizia Giudiziaria effettua, dopo l’arresto o il fermo, al principale fine di tutelare la propria incolumità.
► Garanzie difensive:
- Il difensore ha “facoltà” di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.). Della facoltà di farsi assistere, la stessa Polizia Giudiziaria deve dare notizia all’indagato se presente (art. 114 att.). La presenza del difensore non è però necessaria e, in difetto di nomina, alla Polizia Giudiziaria non è disposto di designare un difensore di ufficio.
- Se l’indagato vuole farsi assistere da un difensore è opportuno che la Polizia Giudiziaria renda effettivo tale diritto se non vi è pericolo nel ritardo o se questo non comporta un serio intralcio all’espletamento dell’atto (Cass. 27372/06). L’inizio della perquisizione può essere, in tali casi, momentaneamente sospeso per consentire l’intervento del difensore.
► Documentazione e trasmissione:
- L’atto di perquisizione è documentato mediante Verbale (la redazione deve essere contestuale al compimento dell’atto, salvo che non ricorrano insuperabili circostanze che la impediscano e che vanno indicate specificamente), che è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore dal compimento delle operazioni (previa conservazione di copia) al P.M. del luogo dove la perquisizione è stata eseguita.
Il Pubblico Ministero convalida la perquisizione nelle 48 ore successive quando accerta che ne ricorrevano i presupposti (art. 252 comma 4).
La documentazione relativa alla perquisizione è autonomamente posta a disposizione anche del P.M. competente in relazione al procedimento se diverso da quello del luogo ove la perquisizione è stata eseguita.
La documentazione è conservata nel fascicolo delle indagini presso l’ufficio del P.M. e copia di esso è conservata presso gli uffici di polizia (art. 115 att.).
- I dati della perquisizione vanno inserite nel «CED-SDI».
- Le cose rinvenute a seguito di perquisizione sono sottoposte a "sequestro".
I verbali delle perquisizioni compiute dalla P.G., trattandosi di “atti non ripetibili”, vengono inseriti nel fascicolo del dibattimento e attraverso la lettura di questo sono utilizzabili ai fini del giudizio (art. 511 c.p.p.
Vi sono "responsabilità disciplinari" e "penali" in caso di perquisizioni arbitrarie o illegittime (perquisizioni arbitrarie - 609 c.p.; violenza privata - 610 c.p.; violazione di domicilio - 614-615 c.p.).
- Ad esempio, nella flagranza di un reato, è corretto che alla perquisizione personale proceda immediatamente l’ Ufficiale o Agente di PG che ha effettuato l’arresto e che effettua la perquisizione per evitare la commissione di altri reati (accertare la presenza di armi) o per la ricerca del corpo del reato o di cose a questo pertinenti (recupero refurtiva); in caso di arresto per spaccio di stupefacenti, appare corretta l’immediata perquisizione personale, da parte degli Ufficiali operanti, sia del presunto spacciatore che dell’acquirente. Così come sarebbe corretta la perquisizione tempestivamente operata nel locale (anche unità mercantile) in cui lo spacciatore si fosse rifugiato o dove fosse stato raggiunto dai militari operanti che lo inseguivano. Sarebbe di certo correttamente operata anche una perquisizione nel domicilio dello spacciatore arrestato se questi, nella immediatezza e sul luogo del fatto, avesse dichiarato di detenervi altro stupefacente e/o vi fosse pericolo che il ritardo nella perquisizione domiciliare consentirebbe a eventuali correi di distruggere o appropriarsi della sostanza.