MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto di _________________
All. Nr._____________
Oggetto: Verbale di perquisizione locale per ricerca di armi, munizioni o materie esplodenti eseguita, a norma dell’art. 41 T.U.L.P.S. (R.D. 18/6/1931, n. 773), nei confronti di ________________________ nato a ___________________ il ________________ residente in __________________ via ____________________ n.° ____ Tel ___________ professione o mestiere ___________________________ identificato mediante ______________________ n° ____________ rilasciato da ____________________ il ____________________.
Il _______________ alle ore _______ i sottoscritti Ufficiali/Agenti di P.G. _________________ (indicare specificamente qualifica, cognome e nome) danno atto che alle ore ___________ del ________________ (se la perquisizione è stata operata solo da Agenti di P.G., specificare i motivi di particolare necessità e urgenza che si è ritenuto sussistere - art. 113 att.) hanno dato luogo alla perquisizione del seguente luogo (indicare compiutamente il luogo pubblico o privato, abitazione, dove è avvenuta la perquisizione), dovendo ritenere, per motivi appresso indicati, che potessero qui trovarsi armi e/o munizioni e/o materie esplodenti non denunciate (oppure: non consegnate, o comunque abusivamente detenute). [Se si tratta di perquisizione domiciliare e cioè di una perquisizione locale compiuta in una abitazione o in luoghi chiusi adiacenti a essa o luoghi destinati a uso domestico o destinati al suo servizio o completamento, è opportuno precisare i motivi che hanno indotto - se del caso – al mancato rispetto dei limiti temporali – ore 07.00/20.00 – previsti per tale tipo di perquisizione dall’art. 251 c.p.p. A differenza di quel che accade per le perquisizioni disciplinate dal codice, la precisazione è opportuna, ma non indispensabile. La intrinseca pericolosità delle «cose» che si ricercano giustifica la deroga alla disposizione generale essendo evidente che un pur limitato ritardo nella esecuzione dell’atto può pregiudicarne l’esito]. Segue ⇒
|
Si sono portati nei locali sopra specificati e qui hanno fatto presente a____________________ (indicare le generalità complete della persona intervenuta e la qualifica che riveste rispetto al luogo ove avviene la perquisizione) le ragioni del loro intervento rendendo la persona predetta edotta della facoltà di farsi rappresentare o assistere da un difensore di fiducia e/o da altra persona sempre di sua fiducia, senza che ciò potesse comportare ritardi nell’esecuzione dell’atto ______________________ (sarà specificato a seconda dei casi: a) avendone risposta negativa; b) a seguito di che ha dichiarato di volersi far assistere o rappresentare da __________________________ che ha provveduto ad avvisare a mezzo ________________ e che è (oppure: non è) intervenuto nel corso della perquisizione. L’atto può essere effettuato anche se la persona nei cui confronti è diretto non è presente. In tal caso, nel verbale, sarà indicato l’eventuale congiunto o coabitante o collaboratore ovvero, in mancanza, il portiere o chi ne fa le veci. Quando, per mancanza di persone idonee o per altra circostanze non è possibile ottemperare alle disposizioni suddette, si darà atto della situazione e degli atti compiuti per introdursi nel luogo. Ove gli operanti abbiano ritenuto di invitare la persona a consegnare la cosa, si darà atto di ciò e dell’esito dell’invito: se la cosa è consegnata non si procede a perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi egualmente per la completezza delle indagini – art. 248, co.1 c.p.p.)).
- della persona perquisita _______________________
Segue ⇒
|
► Ricordare che:
(*) La polizia giudiziaria può ordinare che taluno, presente o sopraggiunto nel corso della perquisizione, non si allontani dal luogo prima che le operazioni siano concluse. Dell’ordine e dei motivi dello stesso va dato atto nel verbale. Chi trasgredisce all’ordine è trattenuto e ricondotto coattivamente sul posto e può rispondere del reato di cui all’art. 650 c.p. (art. 250 c.p.p.). Le garanzie previste dal codice per le perquisizioni locali devono ritenersi applicabili anche a quella in esame. Sicché il verbale delle operazioni compiute (previa conservazione di copia) va trasmesso senza ritardo e comunque non oltre 48 ore dal loro compimento al P.M. del luogo dove la perquisizione è stata eseguita. Il P.M. convalida la perquisizione nelle 48 successive quando accerta che ne ricorrevano i presupposti. ► Ricordare che:
|