Nell'ambito del procedimento penale ed in particolare nelle indagini preliminari le Forze ed i Corpi di polizia che, nel loro complesso, congiuntamente ad altre figure compongono gli Organi di polizia giudiziaria in senso ampio, rivestono un ruolo di spicco, in quanto nella stragranza maggioranza dei casi un'indagine nasce perché una notizia di reato è portata a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria attraverso lo svolgimento di attività d'iniziativa della Polizia Giudiziaria
E’ utile evidenziare che la Legge 1 aprile 1981, n. 121 [1] che ha sancito il “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, all’art. 16 espressamente preve le varie componenti delle “Forze di Polizia” cui spetta lo svolgimento delle funzioni di polizia, ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
La citata legge è stata modificata dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, [2]recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 20l5, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
â–º Queste sono:
Vengono, altresì, considerati “forze di polizia” e possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica:
Le forze di polizia così individuate riguardano soltanto la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica considerati in generale. In altri termini, l’art. 16 della Legge n. 121/81, ricomprende nella categoria di forze di polizia, oltre alla Polizia di Stato quale primaria tipica struttura funzionale di polizia, anche tutti gli organismi istituzionali che, pure essendo sottoposti ad autonomi ordinamenti, svolgano o siano chiamati a svolgere funzioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Funzioni di polizia «limitatamente» all’accertamento di determinati reati (art. 57, 3° comma c.p.p.), spettano, poi ad altri «soggetti» nelle materie attribuite alla loro specifica competenza.
In materia di «tutella dell'ordine», si rammenta, che il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Coostiera può intervenire esclusivamente nelle ipotesi di cui all’art. 82 Cod. nav. (disordini nei porti e sulle navi).
Ad adiuvandum si menziona il R.D. del 13/1/1931, n. 724, con il quale è disposto che «…i Nocchieri di porto fanno parte integrante della forza pubblica e delle forze militari dello Stato, e sono preposti, in concorso con gli altri Agenti della forza pubblica, alla tutela della sicurezza e delle persone nei porti e nelle rade dove esercitano funzioni esecutive e di polizia giudiziaria ed amministrative».
Il Corpo delle Capitanerie di Porto, pur non essendo incluso tra le forze di polizia, può essere considerato, di fatto, un «corpo di polizia» (in funzione di polizia giudiziaria), laddove si consideri che trattasi di un organismo chiamato per legge a disimpegnare, fra l’altro, compiti di polizia amministrativa e giudiziaria.
E ancora, in materia di ordine pubblico, a mente dell’art. 18 della citata Legge n. 121/81, il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto può essere chiamato dal Ministro dell’interno a partecipare alla riunione del Comitato Nazionale per l’ordine e sicurezza pubblica (G8 - Genova).
Le forze e gli organi di polizia possono essere utilizzate anche in «servizio di pubblico soccorso». L'impiego delle forze di polizia per il soccorso pubblico in occasione di calamità naturali è stato previsto anche dal D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66. (Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n. 996, reacante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità e sulla protezione civile) che ha attribuito al Prefetto, in veste di Organo ordinario titolare di funzioni di protezione civile, la dsiponibilità delle forze dell'ordine non solo per i servizi straordinari di vigilanza e tutela richiesti dall'emergenza, ma anche per assicurare il soccorso pubblico per le prime urgenti necessità.
[1] In forza del previsto coinvolgimento delle Forze Armate non è escluso che gli equipaggi delle Unità M.M. presenti nei porti o nell’ambito delle acque territoriali possano essere chiamati a prestare il proprio concorso in materia di ordine , nei casi in cui al citato art. 82 cod. nav., compatibilmente con l’assolvimento dei prioritari compiti di istituto e fermo restando la salvaguardia della sicurezza delle unità
Links:
[1] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1981/04/10/081U0121/sg
[2] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/12/16G00193/sg