L'«ordinanza-ingiunzione» è un atto amministrativo mediante il quale l'Autorità amministrativa (ad esempio: il Capo del compartimento marittimo) competente per territorio «determina» (Ordinanza) la somma dovuta quale sanzione nei confronti del riconosciuto responsabile della violazione e dell'obbligato in solido ed «intima» (Ingiunzione) il pagamento della stessa comminando anche, eventualmente la sanzione accessoria della confisca. Una volta emessa, l'ordinanza-ingiunzione deve essere «notificata» alle persone obbligate al pagamento.
Tale pagamento deve essere effettuato all'Ufficio delle Entrate o altro ufficio competente (indicato sull'ordinanza-ingiunzione) entro «trenta» o «sessanta» giorni dalla notifica di detto provvedimento a seconda che il trasgressore risieda rispettivamente in Italia o all'estero.
Entro «trenta» giorni, l'Ufficio delle Entrate o altro ufficio competente che ha ricevuto il pagamento deve darne comunicazione al Capo del Compartimento che ha emesso il provvedimento.
L'ordinanza deve essere notificata agli interessati; le forme della notifica sono quelle indicate all'art. 14 legge 689/81. Più comunemente, però, viene effettuata tramite il servizio postale a mezzo di «lettera raccomandata» con avviso di ritorno (A.R.), e alla quale l'Autorità sanzionante allega «Ordine di Introito» di pagamento da presentare al competente Ufficio delle Entrate o altro ufficio competente
Oltre gli estremi della violazione, la notifica deve indicare, le modalità con cui può essere effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria e l'obbligo da parte del destinatario di inviare entro «dieci giorni» dal pagamento medesimo, «copia» della ricevuta del versamento all'Autorità amministrativa sanzionante la quale dovrà successivamente chiudere il contesto ed archiviare gli atti.
Non tutti questi elementi sono indispensabili per l'esistenza o comunque per la validità dell'ordinanza-ingiunzione. L'ordinanza-ingiunzione consiste, infatti, in un provvedimento articolato di una "premessa" (nella quale si dà atto delle risultanze del rapporto, dei documenti, delle osservazioni ricevute, degli accertamenti effettuati), in una "motivazione" generalmente succinta e nella "parte dispositiva" vera e propria del provvedimento.
L'atto amministrativo si redige in un unico originale che viene inserito nell'apposito «Registro Ordinanze-Ingiunzione», da cui prende il numero progressivo.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Protocolo n ____/___ Reg. Ordinanze n. ____/__
ORINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA
IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
ESAMINATO il rapporto del Comando _______________________________ con il quale viene segnalata la violazione ________________________________________________accertata nel Compartimento marittimo di ____________________ in località _________________________ avente per oggetto ______________________________________________________________
ATTESO che
□ gli interessati non si sono avvalsi della facoltà di pagamento in misura ridotta;
ORDINA
Ai signori: __________________________________ meglio di anzi generalizzati, il pagamento della somma di € _______ ( _________________ )
quale sanzione per la violazione ascritta.
INGIUNGE
Ai medesimi di versare, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, la somma complessiva di:
sanzione €. ________ ( ________________________ )
In caso di inottemperanza, si darà corso all’esecuzione d’0ufficio ai sensi dell’art. 27 della legge 24 novembre 1982, n. 689.
Ai sensi degli artt. 3, comma IV e 5, comma III della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che:
• Il responsabile del procedimento è ______________________________________________;
____________ lì, ______________.-
IL COMANDANTE
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Dal momento in cui al trasgressore è notificata l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, decorre un termine di «trenta giorni» per effettuare il pagamento della sanzione, trascorso il quale si procede alla «esecuzione forzata».
Avverso l’ordinanza-ingiunzione e avverso l’ordinanza che dispone la sola confisca, l'interessato può, entro il termine di 30 (trenta) giorni (60 se all’estero) dalla notifica del provvedimento, fare «opposizione» in sede civile all’Autorità Giudiziaria competente che può essere, in base alle materie oggetto di contestazione, o il Giudice di Pace o il Tribunale del luogo in cui l’infrazione è stata commessa. Al ricorso deve essere allegata (nel suo originale) l'ordinanza notificata all'opponente.
È solo dall'ordinanza, infatti, che il Giudice può ricavare l'esatta indicazione dell'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento esecutivo contro il quale è presentata l'opposizione e, conseguentemente, la esatta indicazione della parte legittimata ad assumere la veste di «resistente» o contro interessata nel giudizio.
Inoltre, solo leggendo la motivazione dell'ordinanza il Giudice può avere precisa cognizione dei fatti al fine di accogliere, anche se in via provvisoria ed urgente, una eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione stessa.
Il Giudice se il ricorso è tardivo per decorrenza del termine, lo dichiara inammissibile, con ordinanza ricorribile solo per cassazione. Diversamente se il ricorso è tempestivamente proposto il Giudice fissa la «udienza di comparizione» con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'Autorità che ha emesso il provvedimento di presentare «dieci» giorni prima dell'udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
L'opponente e l'Autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; all'Autorità è consentito valersi anche di propri funzionari di porto appositamente delegati.
La mancata presentazione, senza legittimo impedimento, dell'opponente o del suo procuratore (termine unico di 60 giorni per comparire) provoca, la convalida del provvedimento dell'Autorità amministrativa. A ciò il Giudice provvede con ordinanza, ricorribile per cassazione, con la quale pone a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.
La "sentenza" del Giudice è inappellabile ma è ricorribile per Cassazione (in sede civile).
L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice adito, ricorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
L'opposizione si propone mediante «ricorso», presso la Cancelleria del Giudice territorialmente competente. Il ricorso deve essere depositato a pena di inammissibiltà, entro 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento sanzionatorio (Ordinanza-Ingiunzione).
Nell’attuare il riparto di competenza tra «Giudice di pace» e «Tribunale monocratico», il legislatore ha seguito diversi criteri, anche se il principio generale è che l’opposizione ex art. 22, viene presentata al Giudice di pace.
Le ipotesi "eccettuate" alla regola generale della competenza del Giudice di pace concernono le seguenti materie: