Il complesso delle norme emanate per il raggiungimento delle finalità dello Stato ne costituiscono il «Diritto». Tutte le norme che costituiscono il diritto dello Stato si denominano «norme giuridiche» (da jus=diritto) fra loro coordinate (ordinamento). che danno un ordine alle attività umane. Tali norme si distinguono dalle altre (morali, religiose, etiche) perché sono socialmente garantite: lo Stato cioè, ne assicura l’osservanza consentendone l’attuazione anche contro la volontà dei soggetti cui esse si rivolgono e prevedendo «conseguenze sfavorevoli» (=sanzioni) a carico di chi ne trasgredisce il precetto e cioè il comando o il divieto in esse contenuto. La norma giuridica è un «precetto» imposto e fatto valere dall’Autorità dello Stato. Essa è costituita (elementi costitutivi) sostanzialmente da un comando, di contenuto positivo o negativo, rivolto a tutti gli individui e la cui applicazione è assicurata dall’ordinamento con una sanzione o, più generale, con la forza della legge.
Caratteristiche della norma giuridica sono la generalità e l’astrattezza e, per quanto riguarda il loro valore obbligatorio, dalla forza di “coazione” a mezzo della pubblica Autorità.
Per l’inosservanza di norme non giuridiche (come quelle morali e quelle di etichetta) lo Stato non prevede invece alcuna sanzione esterna. La loro trasgressione può comportare infatti solo effetti sulla coscienza del trasgressore oppure giudizi di disapprovazione del suo operato.
Chi trasgredisce il comando («paga il tuo debito…», «soccorri il naufrago...» ) o il divieto («non inquinare...», «non occupare arbitrariamente spazio demaniale...») commette un «iIllecito» ed è dunque assoggettato ad una «sanzione» che può essere di tipo diverso a seconda della norma violata, della gravità della violazione oltreché dei beni e degli interessi che la norma tutela. Fra i tipi sanzione di si distinguono, in specie, quelle "civili", quelle "amministrative" e quelle "penali".
Le sanzioni penali sono le più drastiche e le più infamanti perché possono consistere nella punizione personale del trasgressore.
[1] Art. 70 Cod. nav. (Impiego di navi per il soccorso) – L’Autorità marittima o, in mancanza, quella comunale (art. 69 Cod. nav.) possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi. […] Art. 107 Cod. nav. (Servizi per l’ordine e la sicurezza del porto) – Oltre che nei casi previsti dall’art. 70 Cod. nav., i rimorchiatori devono essere messi a disposizione delle Autorità portuali che lo richiedono per qualsiasi servizio necessario all’ordine e alla sicurezza del porto.
Il Diritto costituisce quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una sanzione, proibisce determinati comportamenti umani che considera contrari ai fini che esso persegue. Quando alla trasgressione di una norma giuridica consegue una «sanzione penale», la norma appartiene alla categoria delle «norme penali» e il fatto illecito che essa punisce si denomina «reato».
Il reato è qualsiasi fatto illecito per il quale è prevista una sanzione penale. Pertanto per stabilire se un fatto illecito è un reato o una infrazione amministrativa o un semplice illecito civile occorre guardare al "tipo di sanzione" per esso prevista. Si potrà dire che un fatto è reato solo se è punito con una sanzione penale. Le sanzioni penali sono le più drastiche e le più infamanti perché possono consistere nella punizione personale del trasgressore.
Per «norma penale» si intende ogni disposizione di legge che vieta o impone un determinato comportamento, prevedendo, in caso di trasgressione, la irrogazione di una sanzione penale.
Le norme penali sono contenute principalmente nel "Codice Penale" (approvato con R.D. 19.01.1930, n. 1398 ed entrato in vigore il 1 .7.1931).
In effetti norme penali sono sparse e disseminate ovunque nell'ordinamento, in numero ben superiore a quelle contenute nel Codice penale, nel quale sono (o dovrebbero essere) ricomprese le incriminazioni di maggiore significato sociale, quelle in cui si identifica l'area, per così dire, «tradizionale» del Diritto penale (ad esempio, omicidio, rapina. furto, falsi, e così via dicendo).
La norma penale è quella che "comanda" o "vieta" un determinato comportamento con la "minaccia della pena". La norma, dunque, consta di due parti: precetto e sanzione.
Il «precetto» pone un comando o divieto (ad esempio, ...non uccidere), la «sanzione» stabilisce le conseguenze che seguono la trasgressione del precetto (ad esempio, ...se uccidi sarai punito).
Lo scopo del Diritto penale è "repressivo" (cioè ha lo scopo di punire le manifestazioni anti-giuridiche più gravi) ed in via subordinata "preventivo", perché la minaccia di punizione serve a scoraggiare il comportamento criminoso.
Per questo carattere il Diritto penale si distingue dal «diritto di polizia» che ha lo scopo di prevenire le manifestazioni criminose.
Infine, il Diritto penale si distingue da "diritto processuale penale", perché il primo fissa quali sono gli illeciti e stabilisce le sanzioni di applicare ai trasgressori, il secondo indica il rito da seguire per accertare il reato ed applicarne la pena.
Il diritto oggettivo[1] è costituito da un «sistema di comandi», detti norme giuridiche fra loro coordinate (ordinamento) che danno un ordine alle attività umane.
Le norme giuridiche, secondo la dottrina prevalente, presentano i seguenti "caratteri":
Le norme positive (o il c.d. diritto positivo) sono, appunto, le norme create dal legislatore secondo le regole stabilite dallo stesso ordinamento per la loro emanazione.
[1] Secondo la definizione dello Scuto è il complesso delle norme che regolano, insiene all'organizzazione della società umana, le azioni dell'uomo nella vita sociale e che sono imposte dall'autorità dello Stato per garantire i singoli individui e la collettività nel raggiungimento dei loro fini. Esso, in termini più semplici, è "norma agendi", cioè norma dei rapporti sociali da uomo a uomo imposta e fatta valere dall'autorità dell Stato come regola di vita.
Sono così chiamati tutti quei fatti o comportamenti umani riprovati dal diritto poiché contrari ad un “precetto” dell’ordinamento giuridico. I fatti-illeciti, rilevanti nel campo del diritto, che comportano l’applicazione di sanzioni, si dividono in:
- illecito civile
- illecito amministrativo
- illecito penale
- illecito penale militare
Si ha «illecito civile», allorché il privato con il proprio comportamento contrario alla norma lesiva di un diritto (assoluto come la proprietà o relativo come il diritto di un credito), procura all’individuo un «danno patrimoniale» con il conseguente obbligo giuridico di «risarcire il danno» stesso (responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2043 c.c.). La sanzione civile è inflitta dal Giudice in sede civile.
Si ha «illecito amministrativo» allorché la trasgressione commessa da un privato, violando un «dovere generale» posto dallo Stato a presidio e tutela di interessi di rilevanza generale, per scelta del legislatore, è sottoposta a quella particolare "sanzione" chiamata appunto «amministrativa» (normalmente pecuniaria oppure di altro tipo). La sanzione amministrativa è inflitta di norma dall’Autorità amministrativa[1].
L’art. 12, commi 1 e 2 D.lgs. n. 4/2012, prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Colui che accerta l’infrazione deve pertanto sequestrare pescato e attrezzi redigendo apposito P.V. (si tratta di sequestro cautelare ex art. 13 Legge n. 689/81).
Si ha «illecito penale» (= reato), allorché il comportamento contrario alla norma (azione od omissione), viene punito con una «sanzione penale» (pena e misura di sicurezza).
Siccome il reato danneggia o mette in pericolo «interessi di una suprema dignità» come la vita, la libertà individuale e interessi altresì rilevanti come il patrimonio, gli interessi della pubblica amministrazione, ecc. per questo motivo il legislatore ha previsto per chi viola le norme penali sanzioni più afflittive perché tali da creare un vulnus (buco, danno) alla collettività.
Si definisce «illecito penale militare» o semplicemente reato militare, qualunque violazione della "legge penale militare", a cui è collegata l’irrogazione di una «sanzione penale militare»: ergastolo, reclusione comune e reclusione militare.
Le «sanzioni penali» sono dunque le più drastiche: possono consistere anche nella privazione della libertà personale del trasgressore (pene detentive: ergastolo, reclusione e arresto) e hanno un significato particolarmente infamante.
E in particolare, le sanzioni penali si "distinguono" da quelle amministrative perché:
[1] Esistono, tuttavia, casi rarissimi di sanzioni amministrative di competenza dell’Autorità Giudiziaria. Si pensi all’ipotesi prevista dall’art. 24 della Legge 689/81 (Connessione obiettiva con un reato)
[2] Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di “violenza” si comprendono l’omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti e qualsiasi tentativo di offendere con armi (art. 43 c.p.m.p.).
Sono inflitte (di norma) dall’Autorità amministrativa (es. Capo del Compartimento marittimo, Prefetto, Sindaco del Comune).
Esistono, tuttavia, casi rarissimi di sanzioni amministrative di competenza dell’Autorità Giudiziaria. Si pensi all’ipotesi prevista dall’ art. 24 della Legge 689/81 (Connessione obiettiva con un reato):
La connessione di cui parliamo si verifica, in genere, nei casi in cui coincidono parzialmente o totalmente i comportamenti ritenuti illeciti nell’ambito del diritto penale e in quello del diritto amministrativo.
Peraltro le sanzioni amministrative possono essere:
- disciplinari (se incidono sullo status)
- art. 1249 (Potere disciplinare nella navigazione marittima….);- art. 1251 (Infrazioni disciplinari);
- art. 1252 (Pene disciplinari per l’equipaggio della navigazione marittima….);
- art. 1254 (Pene disciplinari per gli atri appartenenti al personale marittimo….);
- art. 1255 (Pene disciplinari per le persone che esercitano una attività professionale all’interno dei porti - art. 68 C. N.);
- art. 1256 (Infrazioni disciplinari del passeggero);
- art. 1257 (Pene disciplinari per i passeggeri), ecc.
- patrimoniali (se incidono sul patrimonio)
- interdittive (se incidono sull’attività)
Le sanzioni amministrative si "distinguono" da quelle penali perché:
L’ipotesi dell’art. 24 della Legge 689/81 (Connessione obiettiva con un reato) prevede che: "...qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa".
Se ricorre tale ipotesi, il Verbale di cui all’art. 17 cit. legge è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell’art. 14, all’Autorità Giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta […]".
La connessione di cui parliamo si verifica, in genere, nei casi in cui coincidono parzialmente o totalmente i comportamenti ritenuti illeciti nell’ambito del diritto penale e in quello del diritto amministrativo.
La connessione sopra descritta vale a spostare la competenza a favore del «Giudice penale» solo nel caso in cui non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della L. 689/81.
Esiste, in genere, la fattispecie contemplata dall'art. 24 della legge n. 689/81, qualora la cognizione di un illecito influisce sulla cognizione e prova di un altro illecito entrambi commessi in occasione di una infrazione attuata da un singolo soggetto attivo.
Quando si verifica tale connessione in quanto l'esistenza di un reato dipende dall'accertamento di una violazione non costituente reato (per esempio, illecito amministrativo), e per questa non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, la competenza a decidere sulla violazione amministrativa, è attribuita al Giudice penale competente a conoscere del reato commesso.
Ovviamente non è possibile indicare anticipatamente tutti i casi nei quali detta connessione potrà esistere
In tale ipotesi il Giudice penale è competente a decidere anche sulla «violazione amministrativa connessa». Non è, pertanto, necessario che, al ricorrere di tale ipotesi, l'accertatore provveda ad eseguire nei modi rituali la contestazione o notifica dell'illecito amministrativo, il quale per effetto del richiamato art. 24, andrà segnalato unitamente al fatto penale, alla competente "Procura della Repubblica presso il Tribunale".
Non appare poi possano sorgere particolari difficoltà attuative nel caso si debba operare contestualmente all'accertamento dell'illecito, anche il "sequestro" che, per effetto della connessione, dovrebbe riguardare esclusivamente l'aspetto penale piuttosto che quello amministrativo.
Le «norme giuridiche» sono quel complesso di statuizioni attraverso le quali lo Stato, mediante la minaccia di una «sanzione», proibisce determinati comportamenti umani che considera contrari ai fini che esso persegue.
Ogni norma, per forza di cose, è composta da due «elementi costitutivi»:
Il «precetto» è rappresentato dalla «prescrizione» e cioè dal comando o dal divieto (impliciti o espliciti) di compiere una determinata azione.
La «sanzione» è rappresentata, invece, dalla «conseguenza giuridica» che deriva dalla inosservanza del precetto.
Una norma di puro precetto senza sanzione sarebbe destinata ad avere uno scarso se non nullo effetto deterrente ed impositivo atteso che mancherebbe la possibilità per l'ordinamento giuridico di imporre l'osservanza nel caso in cui questa non si realizzi volontariamente da parte dei destinatari della norma stessa.
Se all'inosservanza delle prescrizioni contenute in una norma giuridica consegue l'applicazione di una «sanzione penale», la norma giuridica appartiene alla categoria delle «norme penali».
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale (582), la pena è aumentata (64); se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata. La prima parte della norma, che impone l’obbligo del soccorso, è il precetto, mentre la seconda parte di essa, che prevede la pena che dovrà essere applicata nel caso di inosservanza di questo obbligo, costituisce, invece, la sanzione».
Di contro, se all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella norma giuridica consegue l'applicazione di una «sanzione amministrativa», la norma giuridica appartiene alla categoria delle «norme amministrative».
Rispetto agli «elementi costitutivi» le norme giuridiche si distinguono in norme:
Sono «perfette» le norme penali vere e proprie (c.d. norme incriminatrici) che contengono «sia il precetto che la sanzione»: determinano gli estremi di un fatto vietato dalla legge (reato) e fissano la relativa sanzione.
Al fine del nostro studio, per chiarire, può ricorrersi ai seguenti esempi:
♦ Codice della Navigazione
♦ Inquinamento
♦ Immigrazione
Sono «imperfette o incomplete» le norme che contengono direttamente «il solo precetto o la sola sanzione».
Ad adiuvandum:
♦ Decretro legislativo 18.07.2007. n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE)
il Comandante di una nave mercantile, senza discriminazione di bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e il suo armatore, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che violano le disposizioni di cui all’art. 4, n. 1 D.lgs. 202/07, con conseguente sversamento volontario in mare delle sostanze inquinanti di cui all’Allegato I (=idrocarburi) e all’Allegato II (=sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla MARPOL 73/78, sono puniti con l’arresto da 6 (sei) mesi a 2 (due) anni e con l’ammenda da € 10.000 ad € 50.000. Il predetto articolo al comma 2 stabilisce che, se la violazione di cui al 1 comma causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, alle specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da 1 (uno) a 3 (tre) anni e l’ammenda da € 10.000 ad € 80.000. Il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (comma 3).
La sanzione è stabilita altresì nell’art. 9, comma 1 del medesimo decreto per gli “versamanti colposi” in mare delle sostanze inquinanti suindicate che è, a sua volta, una norma imperfetta perché non contiene alcun precetto, ma solo la sanzione (dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave mercantile, senza discriminazione di bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e il suo armatore, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che violano le disposizioni di cui all’art. 4, n. 1 D.lgs. 202/07, con conseguente sversamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui all’Allegato I (=idrocarburi) e all’Allegato II (=sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla MARPOL 73/78, sono puniti con l’ammenda da € 10.000 ad € 30.000.
Il predetto articolo al comma 2 stabilisce che, se la violazione di cui al 1 comma causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, alle specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da 6 (sei) mesi a 2 (due) anni e l’ammenda da € 10.000 ad € 30.000.
Il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (comma 3).
♦ Decretro legislativo 18.07.2005. n. 171 (Nuovo Codice della nautica da diporto):
Il comma 4 del D.lgs. n. 171/2005 (=norma imperfetta), prevede sanzioni amministrative più lievi (misura ridotta pari a 100 €) a carico di chi non osserva una “disposizione” del D.lgs. 171/2005 o un provvedimento legalmente dato dall’Autorità competente in base al predetto decreto.
♦ Pesca marittima D.lgs. n. 4/2012
L’articolo 7, comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 4/2012 è norma imperfetta perché contiene il divieto (precetto) di danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l’uso di materie esplodenti, di energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici.
La sanzione è fissata all'art. 8, comma 1 per l’inosservanza del precetto (…. salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’arresto da 2 mesi a 2 anni o l’ammenda da 2.000 € a 12.000 €).
N.B.
L’art. 9, comma 1, prevede l’applicazione delle pene accessorie della confisca del pescato, degli attrezzi,, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla Legge sulla pesca.
L'articolo 7, comma 1 lettera f) del D.lgs. n. 4/2012 è norma imperfetta perché contiene il divieto (precetto) di sottrarre o asportare, senza il consenso degli aventi diritto, gli organismi acquatici oggetto dell’altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili […], e ne fissa la sanzione (art. 8, 2° comma) per l’inosservanza del precetto (arresto da 1 mese a 1 anno o ammenda da 1.000 € a 6.000 €).
L’art. 9 , comma 1 lettera a) prevede l’applicazione delle pene accessorie della confisca del pescato, salvo che sia richiesto dagli aventi diritto, degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla Legge sulla pesca nonché la sospensione della licenza di pesca
[1] [1]Concorso formale del delitto di cui all'art. 635, comma 2 n. 3 del c.p. (Danneggiamento aggravato...) nel "mare territoriale" o aree demanali in quanto bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità (Cass. Sez. I 20.02. 1987 n. 287).
Sono «norme in bianco» quelle che contengono una sanzione ben determinata, mentre il precetto ha carattere generico, destinato cioè ad essere specificato da elementi futuri (determinati non dalla legge, ma dall’Autorità amministrativa).
Le norme in bianco quindi sono tali in quanto prevedono soltanto la sanzione amministrativa, lasciando alla “fonte sussidiaria” (=disposizione di legge o di regolamento o provvedimento legalmente emanato dall’Autorità competente come, ad esempio, un’Ordinanza della Capitaneria di porto) la descrizione del fatto tipico.
Sono, dunque, norme penali anche le norme contenute in leggi extra penali o provvedimenti amministrativi che funzionano da precetto di norme penali in bianco.
Ai fini del nostro studio è opportuno soffermarsi sull’art. 650 c.p., i cui presupoposti sono:
Oggetto specifico della norma è quindi la «tutela dell’interesse all’osservanza individuale dei provvedimenti dati per il mantenimento dell’ordine pubblico genericamente considerato».
Si tratta di una norma penale in bianco ed a carattere ausiliario (opera cioè solo se l’inosservanza del provvedimento dell’Autorità non è punita da un’altra norma penale).
La condotta consiste nel non osservare un provvedimento (dell’Autorità amministrativa o dell’Autorità giudiziaria) dato legalmente (=provvedimento legittimo: vale a dire emesso dall’Autorità competente e con forme – anche orali – previsti dalle leggi) per una delle seguenti "tassative" ragioni:
Il reato di cui all’art. 650 c.p. non sussiste se il provvedimento non è congruamente "motivato". In particolare, nel caso dei «biglietti di convocazione» utilizzati dalle Forze di polizia (ed anche dalla Capitaneria di Porto), la persona convocata deve essere posta in condizione di conoscere quantomeno le ragioni generali per le quali è stata chiamata.
E’ stato invece ritenuto congruamente motivato il biglietto di invito contenente la dizione per…«motivi di polizia giudiziaria».
L’art. 650 c.p., non entra in gioco quando la violazione del provvedimento dell’Autorità commessa dal soggetto costituisce un reato più grave [artt. 328 (Omissione- Rifiuto di atti di ufficio), 336 (Minaccia o violenza a P.U), 337 (Resistenza a Pubblico Ufficiale), ecc.].
Così nel caso di colui che , invitato dall’Autorità di P.S. a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo, troverà applicazione l’art. 15 T.U.L.P.S, che è norma specifica rispetto a quella in esame (in quanto ha un campo d’azione specializzato rispetto a quello contenuto nell’art. 650 c.p. perché sanziona l’inosservanza di provvedimenti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza).
Attraverso un tipico atto come la «Ordinanza di polizia marittima» il Comandante del Porto-Capo del Circondario Marittimo, regola, integrando il corpo normativo in relazione alla necessità emergenti della situazione locale, le attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone di sua competenza. Dà così attuazione a un “potere normativo” (art. 59 Reg. Cod. nav.), a carattere generale, nell’ambito della propria circoscrizione marittima, disciplinando l’uso degli spazi portuali, del demanio marittimo e del mare territoriale
Spesso si tratta di disposizioni legate a fatti limitati nel tempo o contingibili ed urgenti. Altre volte si stabiliscono regole destinate a durare, quali ad esempio la destinazione di accosti a banchine e calate, in questo caso l’Ordinanza può prendere la forma di approvazione di un regolamento ad essa legato come parte integrante dell’ordinanza stessa.
L’inosservanza delle disposizioni dell’Autorità Marittima e, quindi, anche il mancato rispetto delle suddette Ordinanze, costituisce, salvo che il fatto non sia perseguibile a titolo di reato, «illecito amministrativo» (ex. artt. 1164 e 1174 Cod. nav.) punito con sanzioni principali a carattere pecuniario e sanzioni accessorie di vario tipo; o sicuramente «illecito penale» nel caso di norme attinenti la sicurezza della navigazione (ex art. 1231 Cod. nav.).
Nell’ambito del concetto di "polizia marittima" le suddette disposizioni punitive, previste:
....assurgono al rango di «norme in bianco» e, quindi, adattabili alle situazioni concretamente verificatesi.
Nell’ambito del concetto di "polizia marittima" le disposizioni punitive, previste dall’art. 1164 Cod. nav. per i " Beni pubblici marittimi ", assurgono al rango di « norme in bianco » e, quindi adattabili alle situazioni concretamente verificatesi.
L’art. 1164 Cod. nav. è una tipica norma in bianco (amministrativa) poiché non contiene la parte precettiva, che viene rimandata a provvedimenti legalmente dati dall’Autorità competente [1] in materia di “uso del demanio marittimo” come fonti primarie (leggi) e fonti secondarie (decreti emanati dall’Ente primario ovvero organi centrali dello Stato, Ordinanze del Capo del Circondario Marittimo ossia da Enti della Pubblica Amministrazione indiretta.
In essa è invece rintracciabile la norma configurata dal legislatore come sanzionatoria di un illecito amministrativo, il quale prescrive il pagamento di una somma in euro.
L’art. 1164, comma 1 del Codice della navigazione (Inosservanza di norme sui beni pubblici), punisce, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 € a 3.098 €, chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorità competente [1] relativamente all’uso del demanio marittimo (artt. 28 cod. nav. e 822 cod. civ.).
Detta norma, al comma 2, punisce, salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 e a 1.000 €, chi non osserva i divieti fissati con Ordinanza[2], della pubblica autorità in materia di “uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative", dalle quali esuli lo scopo di lucro (Legge 8 luglio 2003, n. 172 “ Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50”)
Corre l’obbligo di sottolineare che, a causa del vasto ambito al quale la norma si riferisce, il legislatore ha voluto rafforzare la “tutela degli interessi pubblici” con la “clausola della salvaguardia penale ( […] salvo che il fatto non costituisca reato).
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 1.032 €
Infrazione: Inottemperanza all’ordine di ingiunzione di sgombero qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate (art. 54 Cod. nav.).
Norma violata: Ordinanza N°24 del 2 maggio 2006 Capitaneria di Porto di Taranto;
Sanzione: Sanzione amministrativa da 1.032 € a 3.098 € (Art. 1164 1° comma del Cod. nav., mod. art. 10, 3° comma, D.lgs.507/1999)
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 1.032 €
Infrazione: Utilizzazione del bene in difformità del contenuto concessorio.
Norma violata: Art. 36 Cod. nav. e art. 24 Reg. Cod. nav.
Sanzione: Sanzione amministrativa da 1.032 € a 3.098 € (art. 1164, comma 1 Cod. nav., mod. art. 10, comma 3, D.lgs. n. 507/1999)
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 1.032 €
Infrazione: Noleggiare ombrelloni, seggiole a sdraio senza concessione
Norma violata: Ordinanza N° 24 del 2 maggio 2006 Capitaneria di Porto di Taranto;
Sanzione: Sanzione amministrativa da 1.032 € a 3.098 € (Art. 1164 1° comma del Cod. nav., mod. art. 10, comma 3, D.lgs. 507/1999)
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 1.032 €
Detta norma, al comma 2, punisce, salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 e a 1.000 €, chi non osserva i divieti fissati con Ordinanza, della pubblica autorità in materia di “uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative", dalle quali esuli lo scopo di lucro (Legge 8 luglio 2003, n. 172 “ Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50” )
Infrazione: occupare o, in qualsiasi modo, ingombrare, la fascia di 5 metri dalla battigia che deve essere destinata esclusivamente al libero transito ed alla sosta dei mezzi di soccorso;
Norma violata: Ordinanza N°21 del 29 maggio 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 € a 1.000 € (art. 1164 2° comma del Cod. nav., mod. art. 10, 3° comma, Legge 171/2004);
Definizione: pagamento in misura ridotta pari a 200 €
Infrazione: Tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora da ore 14.00 a ore 16.00 (ad esempio, stabilimenti balneari pubblici, centri di ristoro)
Norma violata: Ordinanza N°29 del 29 maggio 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione:Sanzione amministrativa da 100 € a 1.000 € (art. 1164 2° comma del Cod. nav., mod. art. 5, comma 2, Legge 172/2003);
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 200 €
Infrazione: Praticare in acqua qualsiasi gioco o attività che possa arrecare pericolo o molestia ad altri bagnanti;
Norma violata: Ordinanza N°21 del 29 maggio 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena ;
Sanzione: Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 € a 1.000 € (art. 1164, comma 2°, Cod. nav., mod. art. 5, 2° comma, Legge 172/2003);
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 200 €
[1] Le funzioni amministrative aventi finalità turistiche e ricreative, concernenti l’utilizzazione a tali scopi del demanio marittimo, sono state demandate alle Regioni a statuto ordinario dall’art. 30 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
[2] Ordinanza che regola l’uso del demanio marittimo è l’Ordinanza balneare
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti INGIUNZIONE DI SGOMBERO N° _________ IL COMANDANTE DEL PORTO E CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI _____________________________
VISTO: il sopralluogo effettuato in località _____________ del Comune di ________, fg. N. ___ P.lla, N.C.T. _____, in data _________________ nel corso del quale è emersa un’occupazione abusiva tramite (ad esempio pontile di mq. 15) come di seguito descritto, così come si evince dal R.S. n. _________ del _________________;
VISTO: che l’accertamento effettuato e dalle indagini svolte le opere abusive risultano mantenute ed utilizzate dal Sig._____ ___________, come sopra generalizzato, e risultano eseguite abusivamente in violazione degli artt. 36, 54 e 1161 cod. nav.; INGIUNGE
Al Sig. __________________ nato a _____________ il _____________, e residente in _________________ di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, relativamente alle opere di cui sopra, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente, con l’avvertenza che – in difetto – l’Amministrazione provvederà d’ufficio ed a spese dell’interessato, secondo le modalità prescritte dal Codice della Navigazione.
IL COMANDANTE
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Nell’ambito del concetto di "polizia marittima" le disposizioni punitive, previste dall’art. 1174 Cod. nav. per la "Polizia dei porti", assurgono al rango di «norme in bianco» e, quindi, adattabili alle situazioni concretamente verificatesi.
L’art. 1174 Cod. nav. (Inosservanza di norme di polizia) trova largo utilizzo e abbraccia un’infinità di situazioni all’interno delle attività che si esercitano nei porti.
Da questo punto di vista, di particolare rilievo sono il complesso dei poteri dell’Autorità marittima volti ad assicurare l’ordinata vita del porto nei suoi vari "aspetti" riguardanti:
Tale complessa funzione di polizia dei porti copre, con i limiti che più avanti verranno evidenziati (art. 82 Cod. nav.), la turbativa di ordine , con previsione di titolarità d’intervento in capo all’Autorità di pubblica sicurezza, che informa immediatamente l’Autorità Marittima, cui è riservato il compito di provvedere direttamente solo nei casi d’urgenza, informando, comunque, l’Autorità competente impossibilitata ad intervenire con tempestività.
L’art. 1174, comma 1 del Codice della navigazione, punisce, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 € a 6.197 €, chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di “polizia dei porti”….
Infrazione: esecuzioni di lavori nell’ambito del porto e a bordo delle navi senza l’autorizzazione o al di fuori delle prescrizioni
Norma violata: Ordinanza N° 01 del 10 settembre 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: sanzione amministrativa da 1.032 € a 6.197 € (Art. 1174 1° comma del Cod. nav., mod. art. 11, 4° comma, Legge 507/1999);
Definizione: pagamento in misura ridotta pari a 2.064 €.
Infrazione: non ottemperare alle prescrizioni per il bunkeraggio previste da regolamento del porto o dalle singole autorizzazioni;
Norma violata: Ordinanza N°01 del 10 settembre 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: sanzione amministrativa da 1.032 € a 6.197 € (Art. 1174 1° comma del Cod. nav., mod. art. 11, 4°comma, Legge 507/1999);
Definizione: pagamento in misura ridotta pari a 2.064 €.
Infrazione: nave che si ormeggia senza la preventiva autorizzazione o assegnazione di accosto;
Norma violata: Ordinanza N°01 del 10 settembre 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: sanzione amministrativa da 1.032 € a 6.197 € (Art. 1174 1° comma del Cod. nav., mod. art. 11, 4° comma, Legge 507/1999);
Definizione: pagamento in misura ridotta pari a 2.064 €.
Detta norma, al comma 2, punisce con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 51 € a 309 €, chi non osserva un provvedimento dell’Autorità in materia di “circolazione nell’ambito del demanio marittimo”.
Infrazione: inosservanza di un provvedimento dell’ Autorità (es. Capo del Circondario) in materia di circolazione in ambito del demanio marittimo (ad esempio, in porto nelle zone operative);
Norma violata: Ordinanza N°01 del 10 settembre 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: sanzione amministrativa da 51 € a 309 € (Art. 1174, 2° comma, Cod. nav.);
Definizione: pagamento in misura ridotta pari a 102 €.
L’art. 1174, al comma 3 (modificato dall’art. 14 del D.lgs. 6 novembre 2007, n. 203 - Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti), punisce, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 € a 6.197 €, chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorità competente in materia di "sicurezza marittima (=security)", quale definita dall’articolo 2, n. 5 del Regolamento (CE) n. 725/2004 del parlamento europeo
Infrazione: comandante della nave che non ottempera all’obbligo della presentazione della scheda informativa di arrivo in porto (ship pre-arrival security information form) come previsto dalla SOLAS e dal Regolamento europeo 725/2004;
Norma violata: Ordinanza N° 21 del 10 settembre 2007 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: sanzione amministrativa da 1.032 € a 6.197 € (Art. 1174 3° comma del Cod. nav., mod. art. 14, 1° comma, D.lgs. 203/2007);
Definizione: pagamento in misura ridotta pari a 2.064 €.
Nell’ambito del concetto di "polizia marittima" le disposizioni punitive, previste dall’art. 1231 Cod. nav. per la "Sicurezza della navigazione", assurgono al rango di «norme in bianco» e, quindi, adattabili alle situazioni concretamente verificatesi.
L’art. 1231 Cod. nav. (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) trova largo utilizzo e abbraccia un’infinità di situazioni all’interno delle attività marittime. Per il carattere generale ed astratto, la vastità del campo di applicazione ed i contenuti, essa è riconducibile all’art. 650. (Inosservanza di provvedimenti dell’Autorità), la cui violazione costituisce anch’essa contravvenzione punibile con l’arresto fino a 3 mesi ovvero con l’ammenda fino a 206 €.
L’importanza che tale articolo riveste nel campo della “salvaguardia della sicurezza in mare” è vivo nell’interesse dello Stato il quale, malgrado abbia nel corso degli anni depenalizzato svariate norme sia all’interno del Codice penale sia all’interno del Codice della Navigazione (esempio, artt. 1164 e 1174), ha mantenuto l’art. 1231 come norma incriminatrice.
Tra le violazioni più comuni e frequenti costituenti trasgressione all’art. 1231 Cod. nav., rientrano quelle relative alle Ordinanze di polizia marittima per quanto attiene ai limiti delle acque destinate alla balneazione.
La norma trova altresì applicabilità in materia di “abbordi in mare”. La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 prevede diverse casistiche che concretizzano la fattispecie riconducibile alla violazione dell’art. 1231, in particolare quelle contenute nella Parte B “Regole di governo e di manovra” (ad esempio: velocità di sicurezza – Reg. 6, 1° comma; rischio di abbordaggio – Reg. 7; manovra per evitare l’abbordaggio – Reg. 8; situazione di rotte opposte – Reg. 14, ecc.).
L’art. 1231 non è applicabile nel caso in cui dal fatto derivi “un più grave reato” (ad esempio, la pura e semplice violazione della Regola 7, 8 e 14 sul rischio di abbordaggio e relative manovre per evitarlo, sarà assorbita dal reato attraente ex art. 81 c.p.).
Un’altra particolare configurazione di reato punibile ex art. 1231 Cod. nav. è senz’altro la violazione delle prescrizioni previste dagli articoli 4, 5 e 6 della Legge n. 616 del 5 giugno 1962 “Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”, relativamente ai “Documenti relativi alla sicurezza della navigazione ” (art. 4), ai “Certificati di sicurezza” (art. 5) e al “Rilascio e validità dei certificati di sicurezza e di navigabilità” (art. 6) previsti per le navi mercantili nazionali e straniere che toccano i porti italiani.
E ancora, è configurabile l’ipotesi di reato punibile ex art. 1231, la violazione delle prescrizioni previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 51 “Disposizioni per la prevenzione dell’inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo”, che prevede all’art. 5, n. 3 (Controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale) per il comandante di nave mercantile nazionale che non osservi gli “schemi di separazione delle rotte”, relativamente al transito nell’ambito delle acque marittime interne e territoriali, l’arresto fino a 3 mesi ovvero l’ ammenda fino a 206 €.
In tal caso la stessa norma prevede a carico dell’armatore della nave, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 € a 12.394 €, maggiorata, nel caso di nave da carico o da navi passeggeri, dell’importo di 2,58 € per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. Tale sanzione è irrogata dal Capo del Compartimento marittimo competente per territorio
L’art. 1231, del codice della navigazione, punisce, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a 3 mesi ovvero l’ammenda fino a 206 €, chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di “sicurezza della navigazione”….
Infrazione: navigare ad una distanza dalla costa inferiore a quella imposta dall'Autorità Marittima;
Norma violata: Ordinanza di polizia marittima N°21 del 1 settembre 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: arresto sino a 3 mesi o Ammenda sino a 206 € (Art. 1231 del Cod. nav.);
Definizione: oblazione ex art. 162-bis c.p pari a 103 €.
Infrazione: inosservanza dei divieti segnalati di interdizione alla navigazione;
Norma violata: Ordinanza di polizia marittima N°21 del 1 settembre 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: arresto sino a 3 mesi o ammenda sino a 206 € (Art. 1231 del Cod. nav.);
Definizione: oblazione ex art. 162-bis c.p. pari a 103 €:
Infrazione: navigare ad una distanza dalla costa superiore alla propria abilitazione;
Norma violata: Ordinanza di polizia marittima N°21 del 1 settembre 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: arresto sino a 3 mesi o ammenda sino a 206 € (Art. 1231 del Cod. nav.);
Definizione: oblazione ex art. 162-bis c.p. pari a 103 €:
L’articolo 53 del D.lgs. n. 171/2005 – nell’ambito del Titolo V che tratta delle norme sanzionatorie in materia di navigazione da diporto – indica le sanzioni previste per le violazioni commesse con unità da diporto.
In particolare:
Art. 53, n. 3: salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette chi nell’utilizzo di un’unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall’Autorità competente in materia di “uso del demanio marittimo”, del “mare territoriale” (art. 524 disposizioni transitorie e complementari Cod. nav.) e delle “acque interne”, ivi comprese i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di “sicurezza della navigazione”, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 a 1.033 €.
Se il fatto è commesso con l’impiego di un «natante da diporto» la sanzione è ridotta della metà.
Il comma 3 è «norma in bianco», in quanto prevede soltanto la sanzione amministrativa, lasciando alla fonte sussidiaria la descrizione del fatto tipico (disposizione di legge o di regolamento o provvedimento legalmente emanato dall’Autorità competente come, ad esempio, un’Ordinanza della Capitaneria di porto).
Così sarà soggetto alla sanzione amministrativa di € 344 (pari al terzo della cifra massima di € 1.033, in applicazione dell’articolo 16 «pagamento in misura ridotta», della legge 689/81 chi non ottemperi ai regolamenti in materia di sicurezza della navigazione (D.M. 232/1994 per le navi da diporto e D.M. 478/1999 per le imbarcazioni e i natanti da diporto), ovvero chi contravvenga a normative riguardanti l’uso del mare territoriale – il quale si estende per una profondità di 12 miglia calcolate dalle linee di base – ovvero del demanio marittimo o delle acque interne, fatto salvo che il fatto non costituisca violazione alla normativa sulle aree protette.
Infrazione: Navigazione con jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, e natanti a vela vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa.
Norma violata: Art. 27, 3° comma, lettera b), del D.lgs 18/07/2005 n. 171
Sanzione: Sanzione amministrativa da 207 € a 1.033 € (Art. 53, 3° comma, del D.lgs 18/07/2005 n. 171
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 172 € (=sanzione ridotta della metà per i natanti)
Infrazione: Navigazione con imbarcazione da diporto con marcatura CE al di fuori dei limiti consentiti dalla propria categoria di progettazione A, B C e D)
Norma violata: Art. 22, 3° comma, lettera b), del D.lgs 18/07/2005 n. 171
Sanzione: Sanzione amministrativa da 207 € a 1.033 € (Art. 53, 3° comma, del D.lgs 18/07/2005 n. 171
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 344 €.
Infrazione: Navigazione con natanti senza marcatura CE ad una distanza superiore alle 6 miglia dalla costa
Norma violata: Art. 27, 3° comma, lettera a), del D.lgs 18/07/2005 n. 171
Sanzione: Sanzione amministrativa da 207 € a 1.033 € (Art. 53, 3° comma, del D.lgs 18/07/2005 n. 171
Definizione: Pagamento in misura ridotta pari a 172 € (=sanzione ridotta della metà per i natanti)
L’articolo 53, n. 3 del D.lgs. n. 171/2005, non trova applicazione se il fatto costituisce violazione della normativa sulle "aree marine protette" (Legge 6 dicembre 1991, n. 394).
I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)"(Art. 2, comma 9-bis, della Legge 394/91).
Infrazione: violazione al divieto di navigare a motore al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con mezzi adeguati.
Norma violata: art. 19, 3° comma, lettera e), della Legge 06/12/1991 n. 394
Sanzione: sanzione amministrativa da 200 € a 1.000 € (Art. 30, comma 1-bis, della Legge 06/12/1991 n. 394, aggiunto dall'Art. 4, 2° comma, della Legge 08/07/2003 n. 172)
Definizione: pagamento in misura ridotta pari a 333,33 €
Links:
[1] http://www.nonnodondolo.it/../1/edit%2322