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Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi

Per lo specifico settore portuale e marittimo, la normativa generale sulla "Sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" dettata con Decreto Legislativo n° 626 del 19/09/94 [1] e successive integrazioni e modifiche, è stata integrata con il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 [2] recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485" e con Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 [3] recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485".

In particolare, il decreto n. 271/1999, ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, alle particolari esigenze dei servizi espletati su tutte le navi o unità mercantili, nuove ed esistenti, adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonché alle navi o unità mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unità veloci e alle piattaforme mobili,  in modo da:

  1. assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, la tutela della salute e la prevenzione dagli  infortuni e dalle malattie professionali;
  2. determinare gli obblighi e le responsabilità specifiche da parte di armatori, marittimi ed altre persone interessate in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi;
  3. fissare, in materia di igiene del lavoro, i criteri relativi alle condizioni di igiene ed abitabilità degli alloggi degli equipaggi;
  4. definire i criteri relativi al l'organizzazione del sistema di prevenzione, igiene e sicurezza del  lavoro a bordo ed all'impiego dei dispositivi di protezione individuale;
  5. definire la durata dell'orario di lavoro e del periodo di riposo del personale marittimo;
  6. dettare le misure di sicurezza in presenza di particolari condizioni di rischio;
  7. assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi;
  8. prevedere i criteri per il rilascio delle certificazioni e attestazioni dell'avvenuta formazione.

Procedura sanzionatoria: cenni

Giusta quanto previsto dagli artt. 20 e ss del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 [4], allo scopo di eliminare la sanzione prevista per i reati in materia di "igiene e sicurezza del lavoro" puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, l’Organo di vigilanza nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartisce ai contravventori un’apposita «prescrizione» fissando un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario alla regolarizzazione (art. 20).

Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore per la particolare complessità e per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento: in nessun caso può superare i 6 mesi, anche se il contravventore può richiedere un ulteriore proroga di 6 mesi quando specifiche circostanze a lui non imputabili determinano un ritardo nella regolarizzazione.
Con la prescrizione, l’Organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la salute o per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Relativamente alla "estinzione" delle contravvenzioni previste dal D.lgs. 271/1999, l’Organo di vigilanza è la "Capitaneria di porto"; le "Aziende Sanitarie Locali" (ASL) per il procedimento diretto alla estinzione delle contravvenzioni previste dal D.lgs. 272/1999.
Resta comunque l’obbligo da parte dell’Organo di vigilanza di inoltrare la "
notizia di reato" nei tempi prescritti dall’art. 347 c.p.p. all’Autorità Giudiziaria competente.
Qualora, il Pubblico Ministero prende notizia di reato di iniziativa ovvero la riceve da privati o altro Organo di polizia giudiziaria, ne dà notizia all’Organo di vigilanza per le determinazioni inerenti la prescrizione necessaria ad eliminare la contravvenzione.
In tale caso, lo stesso Organo di vigilanza
informa entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il Pubblico Ministero delle proprie determinazioni.
Il procedimento penale per la contravvenzione è “sospeso” (art. 23) dal momento dell’iscrizione della notizia criminis nel Registro delle N.d.R. di cui all’art. 335 c.p.p. fino al momento in cui il Pubblico Ministero riceve, dall’Organo di vigilanza, una delle comunicazioni previste dall’art. 21 , commi 1 e 2 D.lgs. 758/1994, ossia:

  1. adempimento della prescrizione;
  2. inadempimento della prescrizione.

Il procedimento penale riprende il suo corso qualora l’Organo di Vigilanza informa il Pubblico Ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, ovvero alla scadenza del termine dei 60 giorni (art. 22, comma 2), se il predetto Organo omette di informare il P.M. delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione.
Il
reato-contravvenzione "si estingue" se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’Organo di Vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento in via conciliatoria della sanzione prevista dall’art. 21. comma 2.
In fatti, in caso di adempimento della prescrizione imposta, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine così fissato, l’Organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare, in sede amministrativa, nel termine di
30 giorni, una somma pari al...

...quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa

Entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’Organo di vigilanza comunica al Pubblico Ministero competente l’adempimento della prescrizione, nonché l’eventuale pagamento della predetta somma.

  • La contravvenzione è estinta ed il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione.
  • In caso di inadempimento, invece, l’Organo di vigilanza ne da comunicazione all’Autorità Giudiziaria entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione (art. 21): ilprocedimento penale riprende il suo corso.

 
 

Sanzioni amministrative

Ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 271/1999, qualora l'Autorità marittima riscontri che a bordo dell'unità mercantile o da pesca nazionale vi siano "difformità" rispetto al "piano di sicurezza" approvato ed al relativo "Certificato di sicurezza dell'ambiente di lavoro" che comportino rischi per l'igiene e la sicurezza del lavoratore marittimo, provvede, ai sensi dell'art. 181, comma 3 del Codice della navigazione, non concedendo il "rilascio delle spedizioni".
[…]
Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l’armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle "norme di polizia", da quelle impartite per la "sicurezza della navigazione", nonché agli obblighi relative alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti Autorità.
Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l’armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamenti, nonché in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge.

L’art. 646 Codice della navigazione (Provvedimenti per impedire la partenza della nave) – Il Giudice competente alla adozione di misure cautelari, come il sequestro giudiziario e conservativo di navi e galleggianti ai sensi dell’art. 643 Cod. nav., e, ove ricorra l’urgenza il Comandante del porto o l’Autorità di polizia giudiziaria del luogo, nel quale si trova la nave, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza della nave.
 
I datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, il medico competente ed i lavoratori sono soggetti, oltre alle particolari sanzioni previste dal Titolo IV del D.lgs. n. 272/1999, anche alle sanzioni previste dalla normativa generale sulla sicurezza ed igiene del lavoro e contenute nel Titolo IX del D.lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
 

 

Ipotesi contravvenzionali

"Sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo”

  • Mancata predisposizione, da parte dell’Armatore, del piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro (art. 6 comma 1 D.lgs. 271/99);
  • Mancata trasmissione, da parte dell’armatore, del piano di sicurezza al Ministro dei trasporti (art. 6 comma 2 D.lgs 271/99);
  • Mancato aggiornamento, da parte dell’armatore, del piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro (art.6 comma 3 D.lgs. 271/99);
  • […];
  • Mancata ottemperanza, da parte dell’armatore, dell’obbligo di fornire e mantenere a bordo dotazioni mediche, medicinali ed attrezzature sanitarie adeguate (art. 24 comma 1 D.lgs. 271/99);
  • Violazione, da parte dell’armatore, dei doveri relativi all’informazione ed alla formazione dei lavoratori marittimi (art. 27 D.lgs. 271/99).
  • Violazioni, da parte del Comandante, dell’obbligo di sostituire, di iniziativa, le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da compromettere l’igiene e la sicurezza dell’ambiente di lavoro (art. 22 D.lgs. 271/99);
  • Violazione, da parte del comandante, degli obblighi relativi alla custodia ed alla gestione del materiale sanitario (art. 24 comma 2 D.lgs 271/99);

Penale: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.549 € a 4.131 € (art. 35 D.lgs. 271/99)


 

  • Violazioni, da parte del lavoratore marittimo, degli obblighi di cui all’art. 8 del D.lgs. 271/99, e cioè degli obblighi di:
  1. Osservare le misure disposte dall’armatore e del comandante ai fini dell’igiene e della sicurezza;
  2. Non compiere, di iniziativa, operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza;
  3. Utilizzare correttamente attrezzi, macchinari, dispositivi di sicurezza e di protezione;
  4. Segnalare a chi di dovere eventuali deficienze;
  5. Cooperare per dare piena attuazione agli obblighi imposti dagli Organi di vigilanza e ispezione o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
  6. Sottoporsi ai prescritti controlli sanitari;
  7. Attuare con diligenza le procedure previste per emergenze.

Penale: arresto fino a 1 mese o ammenda da 206 € a 619 € (art. 36 D.lgs. 271/99)


 

“Sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di manutenzione, riparazione e trasformazione di navi in ambito portuale marittimi a bordo” 

 

  • Violazioni, da parte del datore di lavoro e del dirigente, degli obblighi di sostituirei cui all’art. 46 comma 1, 3 e 6 del D.lgs. 272/99, e cioè:
  1. Effettuazione di lavori a bordo con uso di fiamma, saldatura, ecc., senza aver ottenuto il nulla-osta da parte dell’Autorità marittima (comma 1);
  2. Violazione delle prescrizioni imposte con il nulla-osta da parte dell’Autorità marittima all’esecuzione di lavori a bordo (comma 3);
  3. Effettuazione di lavori a bordo con uso di fiamma, saldatura, ecc., senza aver ottenuto il certificato di “gas free” (comma 6).

Penale: arresto fino a 2 anni o ammenda da 258 € a 1.032 € (art. 57 comma 2 D.lgs. 272/99)

 

 

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