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L'attività informativa della Polizia Giudiziaria: la notizia di reato

La Polizia Giudiziaria deve svolgere le proprie indagini sotto la direzione del Pubblico Ministero, ma può agire anche di propria iniziativa nei casi in cui ciò sia necessario.
Poiché è al P.M che compete la direzione delle indagini è evidente che egli deve essere tempestivamente informato delle «notizie di reato» acquisite dalla polizia giudiziaria.
Le indagini sono strumentali alle determinazioni inerenti all'esercizio o meno dell'azione penale (art. 326 c.p.p.), e, come, tali richiedono che il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria abbia ricevuto una notizia di reato (o come si suole dire la notizia criminis) "generica" o "specifica", a seconda che il reato sia stato commesso da una o più persone non identificate o identificate.
L'acquisizione di una notizia di reato, sia pur generica, da parte del Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria è indispensabile perché tali organi possano iniziare le indagini preliminari.

  • Nel momento in cui il Pubblico Ministero riceve la comunicazione, si concretano i seguenti effetti:
  1. il P.M. assume la direzione delle indagini (art. 327 c.p.p.);
  2. la P.G., compie gli atti ad essa specificamente delegati e tutte le attività di indagini, che, anche nell'ambito delle direttive impartite dal P.M., si palesano necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste da elementi successivamente emersi;
  3. il P.M. iscrive immediatamente la notizia nell'apposito Registro (art. 335 e art. 109 att. c.p.p.), e da questa data decorrono i termini ordinari per le indagini preliminari (art. 405, il quale, peraltro, sposta ad un momento successivo la decorrenza quando manchi una condizione di procedibilità).
  • L'espressione «attività di informazione» ha quindi per oggetto una «notizia di reato» e presenta due distinti aspetti:
  1. quello dell’acquisizione della notizia di reato da parte della Polizia Giudiziaria (art. 330 c.p.p.);
  2. quello della comunicazione della notizia di reato dalla Polizia Giudiziaria al  Pubblico Ministero (art. 347 c.p.p.).

 

Acquisizione della notizia di reato

L’aspetto dell’acquisizione della Notizia di reato (=N.d.R) corrisponde al compito di informarsi (=prendere notizia dei reati) e non è esclusivo della Polizia Giudiziaria poiché anche il Pubblico Ministero può prendere notizia dei reati. La notizia di reato può essere “ricevuta” o “acquisita di iniziativa”.

Nel primo caso la Polizia Giudiziaria può pervenire a conoscenza di una notizia di reato "ricevendola" da altri attraverso atti tipici o qualificati, cioé espressamemte disciplinati dal Codice di rito a tale scopo: si parla, in tal caso, di «notizia nominata» =qualificata).

  • Ad esempio, una denuncia, un referto, una querela.

Nel secondo caso, l’acquisisce di iniziativa: ciò accade non solo quando la Polizia Giudiziaria constata direttamente il reato (ad esempio, coglie taluno mentre lo sta commettendo: flagranza di reato), ma anche quando perviene a conoscenza del reato attraverso vie che non sono quelle espressamente disciplinate dal Codice: si parla, allora, di notizia di reato «innominata» o atipica (=non qualificata), cioé non disciplinata dalla legge che si contrappone alle notizie di reato qualificate e proprio a causa della sua natura può assumere forme e contenuto vari

  • Ad esempio, comunicazioni anonime, delazioni confidenziali, notizie di stampa e di mezzi audiovisivi, atti relativi alla procedibilità dell'azione penale).

La N.d.R. non può considerarsi acquisita se si è ancora alla ricerca della informazione o si sta svolgendo un’attività di verifica o di controllo su una informazione generica; comme accade quando si sorveglia una determinata zona della costa perché in Capitaneria è giunta voce che colà si commerciano, in tempo di fermo biologico, clandestinamente prodotti ittici.
In questi casi, la Polizia Giudiziaria svolge un ruolo variamente attivo, poiché il veicolo e la fonte dell’informazione appresa non sono qualificati e quindi, a seconda della loro natura, esigono un complesso di verifiche e di indagini prima di assurgere a notizia di reato in senso tecnico.

La notizia di reato deve ritenersi acquisita quando si siano appresi gli elementi essenziali di un fatto costituente reato anche quando non se ne conosce l'autore.
 

Le Notizie di reato nominate e innominate

ll Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria non hanno solo il dovere di prendere notizia dei reati di propria iniziativa, ma anche quello di "ricevere" le notizie di reato a essi presentate o trasmesse. Gli articoli 331 - 334 disciplinano, nel titolo II del libro V, la «notizia di reato»:

  1. denuncia
  2. referto

Mentre nel titolo III, con gli articoli 336-344, sono regolate le «condizioni di procedibilità»:

  1. querela
  2. richiesta di procedimento
  3. istanza
  4. autorizzazione a procedere

Si tratta - a parte l'autorizzazione a procedere - di quelle che vengono tradizionalmente definite «fonti qualificate di notizie di reato» (c.d. nominate) in quanto espressamente previste e disciplinate dalla legge processuale.
La denuncia ed il referto hanno una semplice funzione informativa; la querela, la richiesta e l'autorizzazione a procedere condizionano, con riferimento ai reati per i quali sono previste, la procedibilità e cioé il compimento degli atti dell'indagine preliminare, costituendone un presupposto essenziale.
In tema di attività di informazione, si contrappongono alle notizie qualificate di reato, le «
notizie non qualificate di reato» (c.d. innominate).
Esse impongono alla Polizia Giudiziaria un ruolo variamente attivo che si sviluppa in una serie di verifiche e di investigazioni preventive finalizzate, tutte , a dare connotazioni di vera e propria notizia di reato a informazioni originariamente imprecise e sommarie o comunque inutilizzabili nel procedimento penale.

  • La categoria comprende sia fonti atipiche, sia fonti squalificate di reato:
  1. comunicazioni anonime
  2. delazioni confidenziali
  3. notizie di stampa e di mezzi audiovisivi in genere

 

Le fonti nominate di reato: la denuncia

E’ l’atto (la dichiarazione) con il quale il Pubblico Ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio o un privato, anche diverso dall’offeso dal reato, ovvero un Ufficiale di polizia giudiziaria, informa il Procuratore della Repubblica, o un Ufficiale di polizia giudiziaria (art. 357 c.p.), di un fatto che possa costituire reato perseguibile d’ufficio (artt. 331 – 333 c.p.p. e art. 1236 Cod.nav.).

  • Nel settore marittimo, si pensi ad esempio, all’ipotesi di denuncia di evento straordinario dal quale si possa evincere la violazione di norme penali.
  • La denuncia è  «obbligatoria» per il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, per i reati perseguibili di ufficio appresi in ragione del loro ufficio o servizio ed anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (denuncia a carico di ignoti).

Il Pubblico Ufficiale non deve appartenere alla Polizia Giudiziaria: per quest’ultimo, infatti, l’obbligo di riferire la notizia di reato è disciplinato dall’art. 347 c.p.p.
Se la notizia è appresa fuori dell’esercizio e non a causa delle funzioni svolte, si applicano le norme sulla denuncia di privati (art. 333 c.p.). Essa non conferisce al soggetto nessuna potestà di esperire atti di polizia giudiziaria (ad esempio, identificazione, perquisizione, sequestro, arresto).

  • Si pensi, ad esempio, al caso di una ispezione sul suolo demaniale effettuata dal personale della Guardia Costiera (NODM) nel corso della quale siano rinvenuti residui pericolosi per la salute pubblica, ad esempio amianto.
  • L’obbligo di fare denuncia incombe sui militari operanti anche se organi di polizia giudiziaria. a c.d. “competenza limitata”.

La presentazione e trasmissione della denuncia (rigorosamente in forma scritta) deve essere fatta dal Pubblico Ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio direttamente al P.M. o a un Ufficiale di Polizia giudiziaria (e non anche ad un Agente di P.G.).
Non esiste un termine perentorio per la denuncia al P.M. o a un U.P.G. da parte del Pubblico Ufficiale: la sua presentazione o trasmissione va effettuata, pertanto, senza ritardo o comunque senza frapporre indugi ingiustificabili.
L’omissione o il ritardo nella presentazione della denuncia sono sanzionati dagli artt. 361, comma 1, 362 e 363 c.p.

  • Nel settore marittimo, tipica figura di Pubblico Ufficiale, ad esempio, è quella del comandante di nave mercantile, il quale nell’ambito delle proprie incombenze deve, fra l’altro, denunciare i reati commessi a bordo e quelli dei quali egli venga a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. Nel caso di reati commessi nel corso della navigazione, il Comandante di nave assume la “qualifica” di U.P.G. con le conseguenti incombenze di legge (art. 1235, comma 2 Cod. nav.).
  • Ed ancora, ad esempio, la qualifica di incaricato di un servizio è ricoperta dal perito chimico del porto oppure dal personale svolgente attività integrativa antincendio, quando incaricati dall’A.M.

La denuncia da parte di Pubblici Ufficiali o incaricati di un pubblico servizio deve necessariamente contenere:

  1. gli elementi essenziali del fatto;
  2. il giorno dell’acquisizione della notizia, nonché le fonti di prova già note;
  3. se possibile le generalità, il domicilio e quanto altro valga all’identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, di coloro che erano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art. 332 c.p.p.).
  • La denuncia è, di regola, un atto «facoltativo» per il privato, ma diviene obbligatoria (e la sua omissione comporta l’applicazione di sanzioni penali) per i cittadini che, ad esempio:
  1. abbiano avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge prevede  la pena dell’ergastolo (art. 364 c.p.);
  2. abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art. 679 c.p.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art. 20 co. 6 L.18/4/1975, n. 110); - abbia subito il furto o sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art. 20 comma 3 L.110/1975)[1];
  3. ometta o ritardi, essendone a conoscenza, di riferire fatti e circostanze concernenti un  sequestro (anche solo tentato) di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
  4. abbia ricevuto denaro o acquistato o comunque ricevuto cose provenienti da un delitto senza conoscerne o sospettarne la provenienza (art. 709 c.p.); ecc.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione mentre, nei casi di denuncia obbligatoria, apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta
La denuncia può essere presentata per iscritto e deve essere sottoscritta, oppure oralmente, ed in tal caso viene raccolta in un "processo verbale" dall’Autorità che la riceve.
La denuncia costituisce notizia criminis anche se non venga indicato l’autore del fatto.

  • A colui che la presenta va rilasciata “Attestazione”, che può essere apposta anche in calce alla copia dell’atto (art. 107 disp.att.).
  • Quando la denuncia è presentata a un Ufficiale di polizia giudiziaria, il Dirigente dell’Ufficio[2] (o persona da lui delegata) da cui questi dipende deve inoltrarla al Pubblico Ministero entro i consueti termini previsti dall’art. 347 c.p.p. e unitamente agli atti di indagine eventualmente compiuti.

Per la denuncia da parte dei privati non è previsto un contenuto formale tipico e il denunciante può limitarsi alla semplice esposizione del fatto.

 

 


[1] Chiunque rinvenga un’arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri (art. 20 co. 5 L.110/1975)
[2] Art. 59, n. 2 c.p.p. (Subordinazione della polizia giudiziaria) - L’Ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria (NODM, NOIP e NOE) è responsabile verso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dove ha sede il servizio dell’attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente

 

Ricezione di denuncia scritta: modus operandi

  • L’Ufficiale di polizia giudiziaria deve verificare (art. 333 c.p.p.):
  1. che la denuncia sia firmata dal denunciante (art. 333, 2° comma c.p.p.);
  2. redigere Verbale di ricezione possibilmente in calce alla denuncia stessa (art. 134-137);
  3. identificare compiutamente il denunciante (generalità, domicilio e quant’altro valga alla sua identificazione) (art. 332);
  4. fare confermare la denuncia scritta (art. 333);
  5. richiedere eventuali chiarimenti utili alle indagini (indicazioni sui presunti autori del fatto, su ogni elemento utile alla loro identificazione: connotati, contrassegni, età, accento, indumenti indossati, eventuale mezzo di trasporto usato, (numero di targa, tipo, colore), mezzo nautico (sigla di individuazione, tipo, colore) ecc., sulle modalità di esecuzione del fatto, indicazioni sulle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti);
  6. sequestrare eventuali corpi di reato o cose pertinenti al reato recuperati sul luogo del fatto e consegnati dal denunciante (ad esempio, materie esplodenti o tossiche usate nell’esercizio della pesca);
  7. a richiesta, rilasciare “attestazione di resa denuncia” che può essere apposta in calce alla copia dell’atto (art. 107 D.lgs. 271/89);
  8. avviare immediatamente le indagini per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione degli autori a norma dell’art. 348 c.p.p.;
  9. informare il Pubblico Ministero competente nei termini previsti dall’art. 347 c.p.p (a seconda dei casi: immediatamente anche in forma orale, entro 48 ore, senza ritardo);
  10. effettuare inserimento dati CED-SDI (art. 8 Legge n. 121/81);
  • Documentazione dell’atto:
  1. il Verbale deve essere redatto in triplice copia; una copia, se richiesta, deve essere rilasciata al denunciante quale attestazione; l’attestazione può essere rilasciata a parte;
  2. il Verbale deve essere trasmesso immediatamente anche in forma orale (casi urgenti e delitti indicati all’art. 407 comma 2 lett. a), numeri da 1 a 6 c.p.p.); al più tardi entro le 48 ore, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari (ad esempio, perquisizione di edifici – 12 ore), se sono stati compiuti atti a cui il difensore ha diritto di assistere (accertamenti urgenti, perquisizioni, sequestri); senza ritardo negli altri casi (art. 347 c.p.p.);
  3. la denuncia deve essere allegata alla «informativa».

 

 


 

Attestazione di resa denuncia

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA
______________________


Oggetto: Attestazione di ricezione o presentazione di denuncia (art. 107/D.lgs. 271/89).

 


Il giorno ___________________ alle ore ______________ il sottoscritto Ufficiale di P.G. attesta che il Sig. ______________________________ nato a _______________________ il ____________ residente in via _________________ tel. _________________ ha sporto/ha presentato in questi Uffici denuncia relativa a ____________________________________ avvenuto/a ________________________________ in _________________ il __________________.

 

Si rilascia a richiesta dell’interessato per gli usi consentiti dalla legge[1].


 

Firma dell’Ufficiale di P.G.
_____________________


 

  • (Da apporre in calce all’atto della denuncia)

 

 


[1]  E’ opportuno limitarsi al rilascio della semplice attestazione allorché la copia del verbale di denuncia contenga notizie che devono rimanere segrete.

Attestazione di resa denuncia orale: modus operandi

  • L’Ufficiale di polizia giudiziaria deve verificare (art.333 c.p.p.):
  1. che si tratti di fatto penalmente rilevante perseguibile d’ufficio; nel dubbio, fra perseguibilità d’ufficio o a querela, fare manifestare la volontà di querela (denuncia-querela);
  2. farsi descrivere il fatto in forma chiara con l’indicazione precisa delle modalità di esecuzione, dei mezzi usati e delle circostanze del fatto stesso (art. 332);
  3. richiedere le generalità dell’autore del fatto o, se non conosciute, ogni elemento utile alla sua identificazione (connotati, contrassegni, età, accento, indumenti indossati; descrivere eventuale mezzo di trasporto usato (numero di targa, tipo, colore, ecc., mezzo nautico (eventuale sigla di individuazione, tipo, colore), ecc.;
  4. richiedere le generalità della persona offesa se diversa dal denunciante;
  5. richiedere le generalità o indicazioni utili alla identificazione delle persone informate sui fatti ai fini di poterle sentire a sommarie informazioni (s.i.t.);
  6. sequestrare eventuali corpi di reato o cose pertinenti al reato eventualmente esibiti dal denunciante;
  7. rilasciare, a richiesta, “attestazione di resa denuncia” 107 D.lgs. 271/89);
  8. avviare immediatamente le indagini a norma dell’art. 348 c.p.p.;
  9. effettuare inserimento dati CED-SDI (art. 8 Legge n. 121/81).
  • Documentazione dell’atto:
  1. il Verbale deve essere redatto in triplice copia; una copia, se richiesta, deve essere rilasciata al denunciante quale attestazione; se l’atto contiene notizie che devono rimanere segrete, è opportuno limitarsi a rilasciare attestazione di resa denuncia;
  2. il Verbale deve essere trasmesso immediatamente anche in forma orale (casi urgenti e delitti indicati all’art. 407 comma 2 lett. a), numeri da 1 a 6 c.p.p.); al più tardi entro le 48 ore, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari (ad esempio, perquisizione di edifici – 12 ore), se sono stati compiuti atti a cui il difensore ha diritto di assistere
    (accertamenti urgenti, perquisizioni, sequestri);
    senza ritardo negli altri casi (art. 347 c.p.p.);
  3. la denuncia deve essere allegata alla «informativa».

 

Le fonti nominate di reato: il Referto

E’ la dichiarazione con cui l’esercente una professione sanitaria (art. 99 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, T.U. delle Leggi sanitarie) porta la commissione di un reato perseguibile d'ufficio, del quale abbia avuto notizia in occasione della prestazione della sua opera, a conoscenza del Pubblico Ministero o della Polizia Giudiziaria
Come la denuncia dei soggetti pubblici, il referto deve presentare forma scritta ed è obbligatorio per coloro che abbiano prestato assistenza (o opera) in casi che possono configurare un delitto perseguibile di ufficio (art. 334 c.p.p.) e può essere redatto anche "cumulativamente" da più sanitari e per più assistiti (referto cumulativo).
Il referto può essere, a scelta, presentato dall’obbligato al Procuratore della Repubblica, oppure ad un Ufficiale di P.G. del luogo dell’intervento o a quello più vicino alla propria sede.
In ordine al termine, l’obbligo deve essere adempiuto
entro 48 ore dalla prestazione professionale ovvero immediatamente quando vi sia pericolo nel ritardo (come accade quando il paziente corre pericolo di vita) al Pubblico Ministero o ad un Ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui l'assistenza è stata prestata o, in mancanza, all'Ufficiale di polizia giudiziaria più vicino (art. 334 c.p.p.).

  • Se il referto è presentato alla Polizia Giudiziaria, esso va trasmesso al P.M. entro i consueti termini previsti dall’art. 347 c.p.p. e unitamente agli atti di indagine eventualmente compiuti.

L’omissione del referto da parte di chi vi è obbligato configura la fattispecie delittuosa di cui all’art. 365 c.p..
La presentazione del referto è un obbligo penalmente sanzionato per gli esercenti una professione sanitaria, salvo il caso in cui il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (art. 365 comma 2 c.p.). In tal caso, sull’esigenza dell’azione penale prevale il diritto dell’assistito (qui in re illicita versatur) alla cura della propria salute. In questa ipotesi è lecito opporre il segreto professionale sanitario[1] e gli esercenti la professione sanitaria hanno non l'obbligo, ma la facoltà di presentare referto.

  • Caso tipico di esonero dall’obbligo di referto e, ad esempio, quello del medico cui si presenta una persona che ha riportato lesioni in una rissa in porto o che è stata ferita dalle Forze di Polizia durante gravi disordini in ambito portuale.

L’obbligo del referto non sussiste per i reati punibili a querela e in particolare per il delitto di «lesioni colpose» (art. 590 c.p.), salvo che non si tratti di lesioni gravi o gravissime o di malattie professionali, i cui termini di guarigione superano i 40 giorni, conseguenti a fatti commessi con violazione delle norme per la “prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro”. Secondo alcuni, l’esonero dall’obbligo di referto non opera per i medici che non sono liberi professionisti o privati, ma che esercitano una pubblica funzione o sono incaricati di un pubblico servizio (medici ospedalieri, medici degli istituti penitenziari, medici convenzionati con enti pubblici, medici delle strutture pubbliche in genere). Per costoro vige sempre l’obbligo di denuncia previsto dall’art. 361 e 362 c.p. per i pubblici Ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

  • Si consideri, ad esempio, l’ipotesi del medico fiduciario dell’ IPSEMA che, intervenuto a bordo di una nave per prestare soccorso ad un membro dell’equipaggio in fin di vita coinvolto in un presunto incidente sul lavoro, rilevi la presenza di ferite procurate da arma da taglio sul corpo dell’assistito.

► Il referto deve indicare:

  1. la persona alla quale è stata prestata assistenza;
  2. se possibile le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quant’altro valga a identificarla;
  3. luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento;
  4. notizie che possono servire a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o potrebbe causare. 

 


[1] Secondo la dottrina minoritaria, l’esonero dall’obbligo di referto non opera per i medici che non sono liberi professionisti o privati, ma che esercitano una pubblica funzione o sono incaricati di un servizio pubblico (come ad esempio, medici ospedalieri, medici degli istituti penitenziari, medici convenzionati con enti pubblici, medici delle strutture pubbliche in genere). Per costoro vige sempre l’obbligo di denuncia previsto dall’art. 361 e 362 c.p. per i pubblici Ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.
 

Le fonti innominate di reato

La categoria delle «notizie innominate» di reato (atipiche o non qualificate), cioè non disciplinate dalla legge, è costituita dagli atti o fatti più vari, quali ad esempio:

  1. Comunicazioni anonime: quelle che provengono da persone non identificate o non identificabili. La loro forma usuale è lo scritto non firmato o con sottoscrizione apocrifa, di cui non si riesca a stabilirne la paternità. Possono consistere anche in comunicazioni telefoniche o su supporto magnetico o di altro tipo, tutte di autore ignoto;
  2. Delazioni confidenziali: quelle che provengono da persone ben note alla polizia giudiziaria i c.d. confidenti di polizia che si limitano a dare la informativa in forma segreta, con l’accordo di non essere chiamati a rendere ufficialmente dichiarazioni, né nella fase delle indagini, né in quella del processo. Gli scritti anonimi e le dichiarazioni segnalate al P.M. non affluiscono tra gli atti del procedimento penale (art. 433) ma sono annotati nel c.d. Registro degli anonimi per essere distrutti dopo il decorso di 5 anni (art. 5 D.M. 30.9.1989, n. 334).
  • Ad esempio, l’Ufficiale di polizia giudiziaria che riceve la «confidenza» è tenuto ad informare il P.M. solo se l’informazione contiene tutti i parametri di riconoscibilità della notizia di reato (l’obbligo di informativa, perciò, non scatta se il «confidente» dice genericamente che sul demanio marittimo, in località Cugnana Verde, alcuni individui estraggono e asportano quotidianamente arena o ghiaia dalla battigia (art. 51 e 1162 cod. nav.); non scatta neppure se il «confidente» sostiene di aver sentito dire che alcuni signori a nome Sergio ed Emanuele estraggono e asportano quotidianamente arena dalla battigia in località Cugnana Verde; scatta invece se il «confidente» sostiene che un soggetto, del quale fornisce dati identificativi, gli ha proposto di acquistare un certo quantitativo di sabbia estratta e asportata dal demanio marittimo affermando inoltre che poteva fargliene consegna il giorno dopo presso la sua abitazione.

Quando riferisce al P.M. la notizia confidenziale, la Polizia Giudiziaria può omettere il nominativo della fonte.

  1. Notizie di stampa e di mezzi audiovisivi in genere (c.d. mass media): questi nell’assolvimento del loro compito informativo, in favore della pubblica opinione, possono rendere noti fati costituenti reato. In tal caso gli organi di P.G. pur non essendo i naturali destinatari della c.d. informazione di massa, acquisiscono di propria iniziativa la notizia di reato.
  • Riepilogando:

Rientrano nella categoria delle notizie di reato non qualificate, ad esempio, le segnalazioni informali (o di natura atipica) quali le segnalazioni via radio provenienti da unità di superficie o velivolo relativa alla presenza in mare di sostanze inquinanti; esposti anonimi corredati di documenti fotografici relativi ad opere abusive insistenti sul suolo demaniale marittimo; reclami di marittimi attinenti condizioni di bordo pregiudizievoli per la sicurezza della navigazione oppure per la salvaguardia della vita umana in mare, solitamente manifestati per vie brevi e, il più delle volte, in occasione del frenetico disbrigo delle pratiche di sbarco del marittimo interessato.

 

Predisposizione del Registro delle N.d.R.

Al fine di rendere più agevole la ricostruzione delle modalità di accertamento e degli adempimenti svolti in occasione di fatti penalmente rilevanti e dei contatti intercorsi con la competente Autorità Giudiziaria, è consigliata la predisposizione, presso gli Uffici marittimi, di un “Registro delle notizie di reato” cronologico ed alfabetico, nel quale dovranno essere annotati i seguenti dati: 

  1. numero progressivo di registrazione;
  2. ora, giorno, mese ed anno in cui la polizia giudiziaria ha ricevuto o acquisito la notizia di reato;
  3. generalità dell’Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria che ha ricevuto o acquisito la notizia di reato;
  4. generalità dell’eventuale persona offesa dal reato;
  5. ora, giorno, mese ed anno in cui è stata inoltrata la comunicazione della notizia di reato;
  6. ora, giorno, mese ed anno in cui sono state impartite eventuali disposizioni da parte del Pubblico Ministero;
  7. sintetica indicazione delle disposizioni impartite dal Pubblico Ministero;
  8. generalità dell’indagato;
  9. generalità del militare operante/Ufficiale di polizia giudiziaria delegato alle indagini;
  10. numero di presa a carico del R.G.N.R. /Mod. 21;
  11. eventuali note aggiuntive.

Le condizioni di procedibilità

Di regola il Pubblico Ministero esercita l'azione penale d'ufficio, non appena abbia acquisito, in ordine al reato oggetto di notizia, elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Peraltro in alcuni casi eccezionali l'esercizio dell'azione penale è subordinato all'integrazione di una cosiddetta «condizione di procedibilità», cioè di un atto o un fatto in mancanza del quale, anche se la notizia di reato appare fondata,  il Pubblico Ministero non può esercitare l'azione penale e neppure iniziare le indagini.

Il Codice di rito disciplina quattro «condizioni di procedibilità»:

  1. querela (artt. 336-340 c.p.p.);
  2. istanza di procedimento (art. 341 c.p.p.);
  3. richiesta di procedimento (art. 342 c.p.p.);
  4. autorizzazione a procedere (artt. 343 e 344 c.p.p.).

Istituto della Querela

Normalmente l’azione penale è esercitata dall’ufficio del Pubblico Ministero; vi sono, però, taluni casi in cui la legge subordina l’esercizio dell’azione penale alla manifestazione di volontà della persona offesa o di altro soggetto.

Tali manifestazioni di volontà, in quanto condizionanti l’azione penale, prendono il nome di «condizioni di procedibilità» di procedibilità.

In particolare, la «querela» (art. 336 e segg. c.p.p.) è la dichiarazione facoltativa, raccolta in un atto o resa oralmente, con la quale la persona offesa da un reato, la cui perseguibilità la legge appunto subordina a querela, o un altro soggetto agente nell'interesse di costei ex artt. 120 e 121 c.p.p. (es. legale rappresentante) manifesta la volontà che il Pubblico Ministero proceda in ordine al reato stesso.
La «richiesta di punizione» assume rilevanza nei soli casi in cui la legge penale subordina la punibilità del reato alla volontà dell’offeso (reati procedibili a querela).

  • Valgono per tutti, quali esempi, talune fattispecie previste dall’art. 1151 cod. nav. (percosse o lesioni colpose) e dall’art. 24 comma 3 della Legge n. 963/65 (come sostituito dall’art. 6 L. 381/1988) in materia di sottrazione o asportazione, senza il consenso dell’avente diritto, di organismi acquatici oggetto dell’altrui pesca ovvero esercizio della pesca con reti a traino nelle zone site a distanza inferiore a 300 mt. da segnali di posizione di attrezzi preesistenti.
  • Ad esempio, nell’ipotesi di lesioni riportate da un membro dell’equipaggio a seguito di disordini a bordo, la polizia giudiziaria intervenuta non è tenuta ad informare il P.M., salvo il caso in cui la persona offesa ha presentato querela oppure sia stata comunque svolta attività di investigazione.

La legge esige una siffatta condizione di procedibilità talora in considerazione della tenuità del reato, la quale induce il legislatore a ritenere che la repressione penale debba attivarsi per esso solo se la persona offesa lo richiede, tal'altra, ad esempio quando si tratti di reati contro l'onore o contro la libertà sessuale, per consentire all'offeso di decidere se al pregiudizio arrecatogli dal reato convenga aggiungere quello che potrebbe derivargli dallo strepitus fori, cioè dalla risonanza data al reato stesso dal processo.
In ordine alle formalità di presentazione, la dichiarazione di querela può essere proposta «per iscritto» (in carta non bollata, purché con firma autenticata a norma dell'art. 39 disp. att. c.p.p., quindi eventualmente dal difensore nominato nell'atto stesso oppure spedita per raccomandata) o anche «oralmente» alla Polizia Giudiziaria[1] o anche al Pubblico Ministero.
L'Autorità che riceve la querela "attesta" la data e il luogo della ricezione, identifica la persona che la presenta (e che, se la presentazione è orale, deve sottoscrivere il Verbale di ricezione), e trasmette il tutto al Pubblico Ministero (art. 337 c.p.p.).
Per esigenza di certezza in ordine alla provenienza dell’atto, va sempre identificato dal Pubblico Ufficiale il soggetto che propone, rinuncia, rimette o accetta la remissione di querela. Il soggetto legittimato a proporla è la persona offesa o legale rappresentante dell’ente o associazione. Se la persona offesa è un minore degli anni 14 o inferma di mente, la querela è presentata dall’esercente la potestà dei genitori, dal tutore ovvero da un curatore speciale all’uopo nominato dal Giudice su richiesta del P.M. (art.121 c.p. e 338)
In ordine al termine, il diritto di querela va proposto, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato[2], altrimenti è priva di effetti.
Il termine è di 6 mesi quando si tratta di «delitti contro la libertà sessuale»[3] (violenza sessuale) o «atti sessuali con minorenne».

► Il diritto di querela si estingue per:

     -   decadenza per decorso del termine;
     -  
morte dell’offeso;
     -   remissione.

In quanto disponibile, la querela può essere «rimessa» dopo la sua presentazione (art. 380) ovvero essere oggetto di rinuncia prima della sua presentazione (art. 339).
Nel caso di reati perseguibili a querela di parte, in mancanza della querela, che può sopravvenire (entro tre mesi), possono essere compiuti solo atti di indagine preliminari necessari per assicurare le fonti di prova (art. 346 c.p.p.).
La «remissione» è la dichiarazione (scritta o orale) con la quale la persona offesa dal reato (= querelante) o chi la rappresenta propone la revoca della querela precedentemente proposta. Per essere efficace (e produrre la estinzione del reato), la remissione deve essere «accettata dal querelato». Poiché la persona querelata (= autore del reato) ha interesse, se innocente, a dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al fatto-reato che le è stato addebitato nella querela, la remissione di questa non produce effetto se il querelato la ha «tacitamente od espressamente ricusata»: vale a dire se alla remissione non è seguita la sua accettazione.
Le spese del procedimento sono a carico al querelato, salvo che nell’atto di remissione sia stato diversamente convenuto (art. 13 Legge 25.6.1999, n. 205)

  • La remissione non è consentita per i "delitti contro la libertà sessuale". In tale ipotesi, quindi la querela, una volta proposta, non può essere più revocata.

Anche per la querela non è richiesta l’adozione di alcuna formula sacramentale purché in essa risulti con sufficienza chiarezza la volontà del querelante.

► La querela, pertanto, deve indicare:

  1. indicazione del fatto-reato;
  2. notizie che possono servire a individuare il suo autore;
  3. fonti di prova;
  4. manifestazione non equivoca di volontà del querelante affinché si proceda in ordine al fatto-reato medesimo e se ne punisca il suo autore.

Diversa dalla remissione di querela è la «rinuncia preventiva a proporre querela». Questa può essere espressa (art. 339 c.p.p) o tacita (art. 124 c.p.) e comporta in radice la estinzione del diritto di proporla successivamente, ma la rinuncia non comporta l'estinzione del diritto di risarcimento dei danni.
La rinuncia espressa a proporre la querela può essere fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale con dichiarazione scritta rilasciata all'interessato a ad un suo rappresentante oppure con dichiarazione orale verbalizzata da un Ufficiale di polizia giudiziaria o da un notaio e "sottoscritta dal dichiarante". La rinuncia è inefficace se è priva di questa sottoscrizione. Essa può essere accompagnata dalla rinuncia all'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno (art. 339 c.p.p.).

 


[1] Eccezionalmente, in caso di flagranza di delitto che impone o consente l’arresto (artt. 380 co. 3 e 381 co. 3), la querela può essere proposta (anche con dichiarazione orale) a un Agente di P.G. (anziché a un Pubblico Ufficiale) presente nel luogo. Della dichiarazione di querela va dato atto nel verbale di arresto.
[2] Costante è l’affermazione per cui per notizia del fatto che costituisce reato, ai fini della decorrenza del termine per proporre querela, deve intendersi la piena conoscenza di tutti gli elementi indispensabili per la valutazione dell’esistenza del reato, cioè la notizia completa, diretta, precisa e certa del reato stesso; pertanto uno stato soggettivo di sospetto e di dubbio in ordine alla sussistenza del reato non è sufficiente per far decorrere i termini per la presentazione della querela (Cass. 30.10.1982)
[3] Non di gruppo poiché, per questa, si procede d’ufficio

 

Ricezione di querela scritta: modus operandi

  • L’Ufficiale di polizia giudiziaria deve:
  1. accertarsi che nell’esposizione del fatto vi sia la manifestazione di volontà di perseguire l’autore; in mancanza la volontà può essere espressa nella «ratifica»;
  2. redigere Verbale di ricezione o ratifica possibilmente in calce alla querela stessa (art. 337, comma 4 c.p.p.);
  3. identificare compiutamente il querelante (generalità, domicilio e quant’altro valga alla sua identificazione) o il legale rappresentante facendogli confermare quanto precedentemente esposto (art. 337, comma 4 c.p.p.);
  4. richiedere eventuali chiarimenti utili alle indagini (ad esempio, generalità o indicazioni sulle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti);
  5. se la querela viene proposta dal procuratore speciale, accertarsi che la procura sia conforme a quanto stabilito dall’art. 122 c.p.p.. La procura deve essere menzionata nel verbale e unita all’atto di querela.
  • Documentazione dell’atto:
  1. il Verbale deve essere redatto in triplice copia; una copia, se richiesta, deve essere rilasciata al querelante quale attestazione; l’attestazione può essere rilasciata a parte;
  2. il Verbale deve essere trasmesso immediatamente anche in forma orale se sussistono motivi d’urgenza (es. violenza sessuale); al più tardi entro le 48 ore, se sono stati compiuti atti a cui il difensore ha diritto di assistere; senza ritardo negli atri casi;
  3. il Verbale di querela deve essere allegato alla «informativa».

 

 

Attestazione di ricezione di querela

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA
______________________


Oggetto:
Attestazione di ricezione di querela (art. 107/D.lgs. 271/89).


L’anno ______ il giorno ___________ del mese di ____________ alle ore _______ il sottoscritto Ufficiale di PG attesta che il Sig. ____________________ codice fiscale _________________ identificato con documento di identità n. ___________ (estremi) (oppure: qualora venga rilasciata attestazione separata, dire Sig. __________________ (generalità complete) in data odierna ha proposto formale querela per il reato di _________________ contro ____________________________ (cognome e nome del querelato).

Si rilascia a richiesta dell’interessato per gli usi consentiti dalla legge [1]


Firma dell’Ufficiale di P.G.
_____________________

 

 

(Da apporre in calce all’atto di querela)


 


[1] E’ opportuno limitarsi al rilascio della semplice attestazione allorché la copia del verbale di querela contenga notizie che devono rimanere segrete.


 

 

Ricezione di querela orale: modus operandi

  • L’Ufficiale di polizia giudiziaria deve:
  1. verificare che si tratti di fatto penalmente rilevante perseguibile a querela; in caso di perseguibilità d’ufficio, la querela a valore di denuncia (art. 333 c.p.p.);
  2. farsi fornire dal querelante una descrizione chiara del fatto con l’indicazione precisa delle modalità di esecuzione e delle circostanze, e di eventuali fonti di prova (documenti, riproduzioni, fotografiche, ecc.);
  3. richiedere la data in cui il fatto si è verificato o il querelante ne è venuto a conoscenza e il luogo della consumazione ai fini della decadenza del diritto di querela e della competenza per territorio (art. 8 c.p.p.);
  4. se si tratta di delitti punibili con la pena pecuniaria, anche se in sostituzione di pena detentiva, il querelante, nell’atto di querela, può dichiarare di opporsi all’eventuale emissione del decreto penale di condanna nei riguardi del querelato (art. 459, sostituito dall’art. 37 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 – c.d. Legge Carotti);
  5. richiedere le generalità della persona offesa, se diversa dal querelante (ad esempio, minore, interdetto);
  6. richiedere le generalità dell’autore del fatto o, se sconosciuto, ogni elemento utile alla sua identificazione (connotati, contrassegni, età, accento, indumenti indossati;
  7. descrivere eventuale mezzo di trasporto usato (numero di targa, tipo, colore), mezzo nautico (sigla di individuazione, tipo, colore), ecc.; se la querela viene proposta dal procuratore speciale, accertarsi che la procura sia conforme a quanto stabilito dall’art. 122 c.p.p.. La Procura deve essere menzionata nel verbale e unita all’atto di querela;
  8. richiedere le generalità o indicazioni utili alla identificazione delle persone informate sui fatti o presenti al fatto ai fini di poterle sentire a sommarie informazioni (s.i.t.);
  9. sequestrare eventuali corpi di reato o cose pertinenti al reato eventualmente esibiti dal querelante;
    h) avviare immediatamente le indagini a norma dell’art. 348 c.p.p.;
    i) ricordarsi che, in flagranza di alcuni reati perseguibili a querela, l’arresto può essere obbligatorio o facoltativo – artt. 380.381 comma 3° c.p.p.; in tal caso la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di PG presente sul luogo;
  10. informare il Pubblico Ministero presso il Giudice competente nei termini previsti dall’art. 347 c.p.p.;
  11. effettuare inserimento dati CED-SDI (art. 8 Legge n. 121/81);
  12. rilasciare, a richiesta, “attestazione di resa querela” ex 107 D.lgs. 271/89
  • Documentazione dell’atto:
  1. il verbale deve essere redatto in triplice copia; una copia, se richiesta, deve essere rilasciata al denunciante quale attestazione; se l’atto contiene notizie che devono rimanere segrete, è opportuno limitarsi a rilasciare attestazione di resa denuncia;
  2. riportare nel verbale, la dichiarazione della volontà di perseguire penalmente l’autore del fatto (art. 336 c.p.p.);
  3. il Verbale deve essere trasmesso immediatamente anche in forma orale (casi urgenti e delitti indicati all’art. 407 comma 2 lett. a), numeri da 1 a 6 c.p.p.); al più tardi entro le 48 ore, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari (ad esempio, perquisizione di edifici – 12 ore), se sono stati compiuti atti a cui il difensore ha diritto di assistere (accertamenti urgenti, perquisizioni, sequestri); senza ritardo negli altri casi (art. 347 c.p.p.);
  4. il Verbale di querela deve essere allegato alla «informativa».


 

Rinuncia espressa di diritto di querela: modus operandi

  • L’Ufficiale di polizia giudiziaria deve (art. 339 c.p.p):
  1. verificare che si tratti di persona titolare del diritto di querela e che l’atto non sia stato già proposto;
  2. controllare se si tratti di reato perseguibile a querela;
  3. identificare il rinunciante (art. 339, comma 1 c.p.p.);
  4. la rinuncia non può essere sottoposta a termini o condizioni (art. 339, comma 2 c.p.p.);
  5. la rinuncia è possibile anche per l’azione civile (art. 339, comma 3 c.p.p.);
  6. richiedere per quale fatto intende rinunciare al diritto di querela, la data in cui il reato è stato  commesso e,  eventualmente, i motivi che lo hanno indotto a ciò;
  7. richiedere le generalità dell’autore del fatto o quant’altro valga alla sua identificazione;
  8. ricordarsi che l’atto di rinuncia è valido solo se sottoscritto dal dichiarante (art. 339 comma 1 c.p.p.).

Il Verbale va trasmesso senza ritardo al Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario del luogo in cui il fatto è stato commesso.
Nella fase delle indagini preliminari, la rinuncia consente al P.M. di richiedere la «
archiviazione» essendo venuta meno la «condizione di procedibilità».

 

 


 

Remissione di querela: modus operandi

  • L’Ufficiale di polizia giudiziaria deve (art. 340 c.p.p.):
  1. verificare che si tratti di persona titolare del diritto di querela o del suo procuratore speciale che abbia già presentato querela; il procuratore speciale deve essere munito di appositi  mandato (art. 112 comma 1 c.p.p.); la procura deve essere unita agli atti (art. 122 c.p.p.);
  2. tenere presenti i reati perseguibili a querela;
  3. ricordarsi che la remissione non è ammissibile per i delitti «contro la violenza sessuale» (art. 609-septies c.p. inserito da art. 9 legge n. 66/1996);
  4. la remissione deve essere «accettata» anche dal querelato che deve essere identificato; se questi è presente, redigere un unico Verbale, altrimenti va compilato un Verbale specifico;
  5. farsi specificare la data, il luogo ove il fatto si è verificato e l’Autorità a cui è stata presentata la querela (se diversa);
  6. ricordarsi che remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni (art. 152, comma 4 c.p.);
  7. nell’atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno (art. 151 comma 4 c.p.), nonché alla eventuale richiesta della persona offesa di essere informata dell’archiviazione ex art. 408 c.p.p.;
  8. nel Verbale di remissione le parti possono indicare a chi le spese devono essere attribuite (art. 340 comma 4 c.p.p.); normalmente esse sono a carico del querelato (art. 340 comma 4, modificato dall’art. 13 della legge 25 giugno 1999, n. 205);
  9. effettuare inserimento dati C.E.D.-S.D.I. (art. 8 Legge 121/81).

 

 

Istanza di procedimento

Consiste nella domanda con la quale il privato, persona offesa, chiede che si proceda contro i responsabili di taluni "reati comuni" (non politici) commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero che, se fossero stati commessi nel territorio dello Stato sarebbero perseguibili di ufficio.
La mancanza dell’istanza di procedimento precluderebbe l’instaurarsi del procedimento penale: essa realizza, infatti, una «condizione di procedibilità».

  • L’istanza segue le forme di proposizione della querela:
  1. come questa non è legata all’uso di formule sacramentali;
  2. può essere diretta anche contro ignoti.

Come la querela, l’istanza di procedimento può essere presentata al Pubblico Ministero o alla Polizia Giudiziaria o anche ad un Agente consolare all’estero, sempre entro tre mesi dalla ricezione della notizia del fatto-reato ed entro tre anni dalla presenza dell’autore a cui il fatto è addebitato sul territorio dello Stato.

  • A differenza della querela, è «irrevocabile».

Suo contenuto essenziale è la manifestazione di volontà punitiva in ordine ad un determinato fatto-reato, anche se sommariamente indicato.

 

Richiesta di procedimento

La «richiesta di procedimento» (art. 342), come la querela e l’istanza, consiste anch’essa in una manifestazione di volontà punitiva, e si estende di diritto a tutti i responsabili.

E’ un atto (amministrativo e discrezionale) con cui un "Organo pubblico" (generalmente il Ministro di Giustizia e nell’ipotesi dell’art. 260 comma 1 e 2 c.p.m.p., il Ministro dal quale il militare dipende o il comandante del corpo), elimina, spinto da opportunità politiche, un ostacolo procedurale permettendo così il perseguimento di determinati reati commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero.

In ordine alla forma, la Pubblica Autorità (in genere il Ministro di Giustizia) redige richiesta scritta, fatta pervenire direttamente al Pubblico Ministero, e non anche ad un Ufficiale di P.G. 

Tale richiesta deve essere sottoscritta personalmente da Ministro o da funzionario da lui delegato (Cass. 23.5.1994) e formulata, come la querela e l’istanza di procedimento, entro tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato, a pena di inefficacia.
Non è consentita rinunzia, preventiva o successiva, in quanto la richiesta è «irrevocabile» (art. 120 c.p.).

  • Il potere di richiesta è conferito al Ministro della giustizia quanto:
  1. ai reati commessi all'estero elencati negli artt. 8, 9 comma 2 e 3, e 10 c.p.;
  2. ai reati perseguibili a querela commessi in danno del Presidente della repubblica, in sostituzione della querela che la legge non consente venga proposta da quest'ultimo (art. 127 c.p.);
  3. ai delitti di offesa alla libertà e all'onore di capi e rappresentanti di Stati esteri e di  offesa alla bandiera o altri emblemi di Stati previsti dagli artt. 296-299 c.p.

 

Autorizzazione a procedere

La «autorizzazione a procedere» è la dichiarazione(atto amministrativo) discrezionale e irrevocabile con cui un Organo dello Stato estraneo all'Organizzazione giudiziaria, a richiesta del Pubblico Ministero, consente che nei confronti di una determinata persona o in rapporto ad un determinato reato l'Autorità giudiziaria proceda penalmente oppure compia taluni atti limitativi di libertà (in quest'ultimo caso si parla più specificamente di autorizzazione ad acta).

  • Il potere di autorizzazione è conferito:
  1. all'Assemblea parlamentare di appartenenza per sottoporre un "membro del parlamento" a perquisizione personale o domiciliare, ad arresto, ad altra limitazione della libertà personale o a mantenimento in detenzione, salvo che il parlamentare sia stato colto nell'atto di commettere un delitto per il quel è obbligatorio l'arresto in flagranza o si debba eseguire nei suoi confronti una sentenza irrevocabile di condanna, nonché ad intercettazioni di comunicazioni o sequestro di corrispondenza (art. 68 commi 2 e 3 Cost. come modificati dal L. Cost. 29 ottobre 1993, n. 3, cui fanno riferimento, in sede di attuazione del disposto costituzionale, gli artt. 4 e 5 L. 20 giugno 2003, n. 140); con tale modifica dell'art. 68 comma 2 Cost. si è pertanto escluso che debba essere richiesta autorizzazione (com'era previsto nella versione originaria) per sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento.
  • L’autorizzazione a procedere è la condizione per la procedibilità di determinate fattispecie di reato, quali ad esempio:
  1. alcuni delitti contro la personalità dello Stato, come: offesa all’onore, al prestigio e alla libertà del Presidente della repubblica o di capi di Stato esteri; vilipendio, ecc;
  2. reati cc.dd. ministeriali commessi, nell’esercizio delle funzioni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri; ecc.

Organo competente a richiedere l’autorizzazione a procedere è il Pubblico Ministero: va richiesta entro 30 giorni dalla iscrizione della notizia criminis nell’apposito Registro.

Se l’autorizzazione non viene concessa, non possono compiersi una serie di atti specificamente indicati nel comma 2 dell’art. 343 c.p.p.:

  1. restrizioni della libertà personale (fermo, misure cautelari personali);
  2. perquisizioni personali e domiciliari;
  3. ispezioni personali;
  4. interrogatori
  5. intercettazioni di conversazioni e comunicazioni;
  6. individuazioni e confronti.

Tali atti sono, peraltro, consentiti se la persona è colta in flagranza di uno dei delitti indicati nell’art. 380 (per i quali l’arresto è obbligatorio)

  • Valgono, quali esempi:
  1. nelle ipotesi di vilipendio (disprezzo), da parte di un cittadino, ai danni del Parlamento, il P.M. può procedere nei suoi confronti solo se ottiene l’autorizzazione a procedere da parte dell’Assemblea Parlamentare contro cui il vilipendio è diretto;
  2. nelle ipotesi di reato da parte di un Ministro, commesso nell’esercizio delle funzioni, l’A.G. può procedere nei suoi confronti solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione dalla Camera cui appartiene il Ministro stesso

Se l’autorizzazione è concessa, il procedimento penale prosegue e si conclude secondo le regole ordinarie (con sentenza di proscioglimento o di condanna).

 

 

Valutazione della Notizia di reato

L'art. 347, comma 1 c.p.p. radica l'obbligo di comunicare la notizia di reato in capo alla «Polizia Giudiziaria» e non al singolo Ufficiale od Agente di polizia giudiziaria che l'ha acquisita, dimostrando, in tal modo, di voler fare riferimento all'Ufficio e per esso al suo «Dirigente» e non alle singole persone che, in posizione subordinata rispetto al primo, lo compongono.
Ciò è reso chiaro anche dal fatto che per altre ipotesi, relative all'adempimento di particolari doveri, il Codice ha diversamente disposto, impegnando alla loro esecuzione il singolo Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria.

  • Ad esempio, per l'adempimento dei doveri previsti in caso di arresto o di fermo, dalla disposizione contenuta nell'art. 386 del Codoce che obbliga lo stesso Ufficiale o Agente che ha eseguito la misura precautelare, agli avvisi, alla traduzione ed alla trasmissione del verbale previsti dalla citata norma.

Un ulteriore argomento a sostegno della tesi qui prospettata, emerge dalla lettura dell'art. 389, comma 2 del Codice, che attribuisce al solo Ufficiale di polizia Giudiziaria il potere di liberazione della persona oggetto di misura precautelare, se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se le misure sono divenute inefficaci per il mancato rispetto dei termin i previsti dall'art. 386, comma 3 c.p.p.
La liberazione che può conseguire anche alla “valutazione” della insussistenza della notizia di reato compete, dunque, all'Ufficiale di polizia giudiziaria che ha la funzione di controllo e di prima deliberazione dell'attività di chi è gerarchicamente subordinato (art. 59 c.p.p.). Si tratta di una ulteriore applicazione del principio secondo il quale permane, anche nel nuovo Codice di rito, un rapporto diretto fra chi opera l'arresto in flagranza (e la flagranza costituisce il modo più immediato di acquisizione della notizia di reato) od il fermo e l'Ufficio cui appartiene.
D'altronde, il legislatore ha voluto espressamente evidenziare questo rapporto, prevedendo, con l'art. 120 att. c.p.p., che se l'arresto o il fermo è stato eseguito da Agenti di polizia giudiziaria, a questi incombe l'obbligo di darne immediata notizia all'Ufficiale di polizia giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di liberazione previsto dall'art. 389, comma 2 del Codice.
Le indicazioni normative che depongono per l'attribuzione del potere di valutare la sussistenza della notizia di reato al Dirigente dell'Ufficio sono anche coerenti con ragioni d'ordine organizzativo e funzionale, poiché, altrimenti, l'attività dell'Ufficio o Comando si frantumerebbe, inevitabilmente, in una molteplicità di iniziative assunte estemporaneamente da questo o quel dipendente, anche all'insaputa di chi all'Ufficio è preposto, il quale invece, valutata la sussistenza della notizia di reato, oltre a riferirla al Pubblico Ministero, impartirà, prima dell'intervento di questi, le opportune disposizioni in merito all'attività di indagine ancora da svolgere.

  • Da quanto sopra detto emerge dunque che il singolo Ufficiale od Agente di polizia giudiziaria, quando ritiene di aver acquisito una «notizia di reato» dovrà immediatamente comunicarla al "Dirigente dell'Ufficio o Comando". Spetterà a quest'ultimo valutare se effettivamente sussista la notizia di reato e, in caso positivo, riferirla al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

Poiché il potere attribuito al Dirigente è quello di «valutare la sussistenza della noizia di reato» acquisita dai dipendenti Ufficiali od Agenti, in caso di giudizio positivo, il termine della comunicazione all'A.G. previsto dall'art. 347 c.p.p. decorre dalla «acquisizione» della notizia (art. 347, comma 4 c.p.p.) e non da quello in cui il Dirigente dell'Ufficio ne ha «valutato la sussistenza».

  • Ne consegue che, una volta che l'Ufficiale o l'Agente di polizia giudiziaria abbia tempestivamente riferito al Dirigente, ogni responsabilità per l'omissione od il ritardo relativi alla comunicazione al P.M. incombe sul Dirigente medesimo.

Ove la valutazione del Dirigente sia nel senso dell'insussistenza della notizia di reato, non avrà luogo la comunicazione - ex art. 347 c.p.p. - al Pubblico Ministero, ma il Dirigente ben potrà, negli opportuni casi, impartire le disposizioni per lo svolgimento di ulteriori attività volte ad approfondire il fatto in vista della possibile acquisizione degli elementi necessari a configurare la notizia di reato.

La notizia di reato deve ritenersi acquisita quando si siano appresi gli elementi essenziali di un fatto costituente reato anche quando non se ne conosce l'autore.

 

Comunicazione della Notizia di reato

Costituisce il secondo aspetto della attività di informazione della Polizia Giudiziaria e consiste nell’obbligo di riferire la N.d.R. all’Autorità Giudiziaria.
La "valutazione" della sussistenza della notizia di reato spetta al Dirigente dell'Ufficio dal quale dipende chi l'ha acquisita autonomamente. E' da tale Dirigente, pertanto, e non dal singolo Ufficiale od Agente di Polizia Giudiziaria che deve provenire la «informativa» (=o comunicazione) al Pubblico Ministero.
Dal momento dell'acquisizione della notizia di reato "
prende vita il procedimento penale" e prendono vita le funzioni di polizia giudiziaria (artt. 247-357 c.p.p.). Da quel momento decorre poi il termine entro il quale la Polizia Giudiziaria deve dare comunicazione al Pubblcio Ministero della notizia di reato acquisita e assolvere così al «compito di informare»: secondo e distinto aspetto della attività in esame.
L’obbligo di informativa al Pubblico Ministero da parte della Polizia Giudiziaria sussiste soltanto per i reati perseguibili di ufficio; negli altri casi, tale obbligo vige soltanto qualora la Polizia Giudiziaria compia attività di investigazione in mancanza di condizione di procedibilità (art. 346 c.p.p.). In tal caso, riferisce al Pubblico Ministero, senza ritardo, in merito alla circostanza, fin dall’inizio dell’attività d’indagine (art. 112 norme att.)..

  • Ad esempio, nell’ipotesi di lesioni riportate da un membro dell’equipaggio a seguito di disordini a bordo, la polizia giudiziaria intervenuta non è tenuta ad informare il Pubblico Ministero, salvo il caso in cui la persona offesa ha presentato querela, ovvero sia stata, comunque, svolta attività di investigazione ai sensi dell’art. 346 c.p.p.

La Polizia Giudiziaria deve effettuare la comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero entro i termini previsti dall’art. 347 c.p.p (come modificato dal D.L. 8.6.1992, n. 306, convertito in Legge 7.8.1992, n. 356)., vale a dire:

  1. immediatamente nei casi di urgenza (arresto in flagranza, fermo, accompagnamento ai fini dell’identificazione) ovvero quando si tratta di uno dei gravi reati indicati dall’articolo 407 co.2 lett. a) numeri da 1) a 6) c.p.p. ;
  2. al più tardi entro 48 ore dal compimento dell’atto quando la polizia giudiziaria ha compiuto un «atto garantito» (per il quale è prevista l’assistenza del difensore);
  3. senza ritardo (appena possibile e cioè senza ingiustificabili indugi), in tutti gli altri casi. Si è in presenza di una ritardata informativa solo quando la comunicazione della notizia al Pubblico Ministero avviene con indugio ingiustificabile, idoneo a compromettere la persecuzione del reato.

Con l’introduzione di tale regime differenziato, relativo ai tempi entro cui effettuare la comunicazione di reato, si è teso soddisfare due esigenze:

  1. il termine ordinario dà modo alla P.G. di raccogliere tutti gli elementi (fonti di prova, identificazione dell’autore, della parte lesa e di persone a conoscenza dei fatti), in modo tale da fornire al P.M. una notizia fondata e qualificata da un valido supporto investigativo;
  2. nei casi urgenti, invece, non si è voluto lasciare la P.G. arbitraria assoluta di decisioni e scelte investigative rispetto alle quali può verificarsi la necessità di un immediato interventi del P.M.

L'attività di informazione si sostanzia quindi nell'acquisire la notizia di reato, secondo le forme dell'apprensione diretta o della ricezione (art. 330 c.p.p.) e nel riferirla, con ritmi accelerati, ancorché variamente stabiliti, al Pubblico ministero (art. 347 c.p.p.).
Ove la notizia di reato non venga riferita o venga riferita con ritardo ricorrono responsabilità penali (artt. 361, comma 2 e 363 c.p.p. - Omessa denuncia di reato aggravata) e disciplinari (art. 16 att. c.p.p.).

 

 

La informativa della Polizia Giudiziaria

La «informativa di reato», corrispondente all'antico rapporto di denuncia della Polizia Giudiziaria previsto da Codice abrogato, consiste nella segnalazione, preliminare ed immediata, di una notizia di reato dalla Polizia Giudiziaria al Pubblico Ministero (art. 347 c.p.p.).
I generici Pubblici Ufficiali sporgono denuncia (art. 331 c.p.p.), senza alcuna esigenza di provvisoria informativa, anche perché essi non sono legittimati al successivo compimento di atti di indagine, riservati, invece, alla Polizia Giudiziaria.
La comunicazione (o informativa) della notizia di reato è, anzitutto, uno “
strumento conoscitivo”: essa consente al P.M. di apprendere i dati necessari per la iscrizione della notizia di reato nel «Registro» (momento da cui decorrono, di conseguenza, i termini delle indagini) e di essere posto in condizione di orientare le indagini verso quel fatto-reato fornitogli dalla Polizia Giudiziaria.

La informativa, oltre ad avere tempi rigorosi di trasmissione, deve essere dotata di un contenuto dettagliato e vincolante dei fatti.
La segnalazione deve enunciare in ordine logico e cronologico i fatti, avendo cura di indicare:

  • necessariamente:
  1. gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti;
  2. la indicazione delle fonti di prova e delle attività compiute delle quali trasmette la relativa
    documentazione;
  3. il giorno e l’ora di acquisizione della notizia di reato;
  • eventualmente:
  1. (quando è possibile…) le generalità, il domicilio e quanto altro valga ad identificare: la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; la persone offesa da reato; coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto (e cioè quelle persone che potranno essere assunte a sommarie informazioni dal P.M. o che potranno assumere la qualità di testimoni, se le loro dichiarazioni saranno raccolte nell’ambito dell’incidente probatorio e del dibattimento). Quest’ultima indicazione può anche mancare, essendo tenuta la polizia giudiziaria a comunicare tali elementi «solo quando è possibile», e cioè quando siano stati acquisiti insieme alla notizia del reato. Pertanto sussiste l’obbligo di riferire la notizia di reato anche nel caso in cui non sia stata individuata la persona a cui attribuire il fatto, con conseguente obbligo per il P.M. di iscrivere la predetta notizia nell’apposito registro ponendo a carico di ignoti e da questo momento decorre il termine per le indagini preliminari di cui all’art. 415 c.p.p. nel caso di reato commesso da persone ignote;
  2. le indicazione del giorno e dell’ora in cui la polizia giudiziaria ha acquisito la notizia di reato. 

La necessità di riferire anche tale elemento trova la sua ragione d’essere nell’esigenza di controllare che la comunicazione sia stata inoltrata nei termini previsti dalla legge.

E’ importante rilevare come la Polizia Giudiziaria abbia l’obbligo di inoltrare la comunicazione della notizia di reato anche nell’ipotesi in cui, acquisita la notizia, non è pervenuta all’individuazione dell’autore del reato (notizia di resto a carico di ignoti).
La documentazione delle attività compiute deve essere sempre allegata all’informativa scritta quando questa segue senza ritardo, l’informativa che è stata data immediatamente in forma orale per ragioni di urgenza, ovvero, perché si tratta di uno dei delitti di particolare allarme sociale.
Alla Polizia Giudiziaria competono poteri di approfondimento della notizia di reato, di conseguenza non vi è un ingiustificabile ritardo tutte le volte in cui la informativa stessa è stata preceduta da accertamenti di polizia giudiziaria volti ad approfondire la notizia di reato stessa.

  • Ad esempio, la notizia di reato non può considerarsi acquisita se si è ancora alla ricerca della informazione o si sta svolgendo una attività di verifica o di controllo su una informazione generica; come accade quando si sorveglia una zona sul demanio marittimo perché è giunta voce in Capitaneria che colà si sottrae abusivamente arena o ghiaia dalla spiaggia.

Quindi, nel caso di indagini lunghe e laboriose è opportuno darne avviso all’Autorità Giudiziaria per poi comunicare, alla stessa, l’esito e la relativa notizia di reato al termine di tutti gli accertamenti effettuati, con riserva di eventuali successive comunicazioni ed integrazioni.
La forma è sempre scritta per l'informativa, ma la pre-informativa quando sussistono ragioni di urgenza, può essere in forma orale (Cassazione, Sez. II, 6.3.1990 imp. Frigione) o telefonica ed essere consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica (art. 108bis disp. att. c.p.p.): in ogni caso, deve seguirei, poi, seguire la comunicazione scritta (art. 347, comma 3 c.p.p.), corredata dalla documentazione delle attività compiute.

  • Ad esempio, se si verifica un omicidio (art. 275 c.p. o art. 1150 cod. nav.) l’informativa va data immediatamente anche in forma orale seguita senza ritardo da quella scritta; se si verifica un furto (art. 624 c.p. o art. 1148 Cod. nav.) e non sussistono ragioni di urgenza, l’informativa va data per iscritto e senza ritardo; se si verifica un furto a bordo di nave mercantile da parte di un membro dell'equipaggio (art. 1148 Cod. nav.) e la Polizia Giudiziaria procede sulla nave alla perquisizione (atto garantito) dell'alloggio del sospettato, l’informativa va data al più tardi entro 48 ore dal compimento dell’atto.

L'unica eccezione alla immediatezza dell'obbligo è costituito per la Polizia Giudiziaria della mera facoltà di riferire la notizia, quando questa sia relativa a reato la cui punibilità sia sottoposta a «condizione di procedibilità» (es. reato procedibile a querela) non ancora verificatasi, sempre che per tale fatto non siano stati compiuti atti di indagine; se questi, invece, sono stati compiuti, anche qui scatta l'obbligo di riferire la notizia, anche se non quello di trasmettere gli atti (art. 112 att. c.p.p., modif. da L. 356/1992, e art. 346 c.p.p.).
 

Denunce a carico di ignoti

L’art. 107 bis delle disposizioni di attuazione e coordinamento del Codice di rito, introdotto dalla Legge 479/99 (c.d. Legge Carotti) stabilisce che le "denuncie a carico di ignoti" sono trasmesse all’Ufficio di Procura competente da parte degli Organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con «elenchi mensili».

  • La norma introdotta dall’art. 107 bis consente di derogare al disposto dell’art. 347, 1° comma c.p.p. (secondo cui la P.G. riferisce, senza ritardo al P.M. per iscritto gli elementi essenziali del fatto e gli elementi raccolti in relazione a ogni notizia di reato acquisita), disponendo che le notizie di reato a carico di ignoti possono essere trasmesse «periodicamente» in elenchi mensili insieme alle risultanze delle attività di indagine svolte.

In tal modo si evita la trasmissione continua agli uffici di Procura di un ingente numero di notizie di reato prive di concreta rilevanza per l’attività del Pubblkico Ministero consentendo anche una più razionale organizzazione degli Uffici delle forze di polizia che possono centralizzare la raccolta di siffatte notizie e inviarle secondo tempi e modalità predeterminati.

Il comma 4 dell’art. 415 c.p.p. semplifica l’attività delle Procure e degli Uffici del Giudice per le indagini preliminari (GIP) consentendo al P.M. di richiedere al GIP di disporre la «archiviazione» dei procedimenti contro ignoti, trasmessi dalla P.G. con elenchi mensili di cui all’art. 107 bis, cumulativamente per ciascun elenco.
Per effetto della nuova normativa, il P.M. formulerà
un’unica richiesta di archiviazione e il GIP emetterà un unico decreto di archiviazione in relazione a tutte le N.d.R. contenute in ciascun elenco mensile.
Rimangono ferme le facoltà del P.M. e del GIP, rispettivamente, di "escludere" dalla richiesta di archiviazione quelle notizie di reatro, ritenute "meritevoli di approfondimento" e di non adottare il provvedimento di archiviazione in quei casi in cui la richiesta dell’organo dell’accusa non appare condivisibile.

 

Il Registro delle N.d.R. istituito presso la Procura

Quando la notizia crimnis trasmessa dalla Polizia Giudiziaria possiede le caratteristiche della notizia di reato, il Pubblico Ministero provvede a iscriverla nell’apposito “Registro delle notizie di reato”[1]: tale iscrizione fa decorrere il termine per le indagini preliminari.
Il Pubblico Ministero. iscrive nel Registro di cui all’art. 335 c.p.p. solo quelle informative che costituiscono effettivamente notizia di reato e impongono di conseguenza sia le indagini preliminari sia la loro chiusura con un provvedimento di archiviazione o con l’esercizio dell’azione penale.

Ciò significa che, anche quando la Polizia Giudiziaria ha ritenuto sussistere una notizia di reato e ne ha riferito al Pubblico Ministero, quest’ultimo resta "arbitro di valutare" se la informativa ha davvero rilevanza penale o sia una “pseudo-notizia di reato”.

  • Si pensi, ad esempio, a esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa, a esposti di contenuto assurdo o privi di senso, a informative riguardanti eventi accidentali.
  • Non può parlarsi, ad esempio, di notizia di reato in presenza di segnalazioni relative a ipotesi di reato prospettate come probabili e future che non si riferiscono a un reato specifico già commesso o in corso di commissione ovvero se si è in presenza di una notizia imprecisa e sommaria che non consente la immediata individuazione degli elementi essenziali di una fattispecie di reato.

Solo in caso di valutazione positiva, il Pubblico Ministero, la iscrive nel Registro delle notizie di reato. In caso contrario, iscrive la informativa nel “Registro degli atti non costituenti reato” (mod. 45), esistente presso ogni Procura della Repubblica, trasmettendo poi direttamente gli atti all’archivio senza richiedere su di essa al G.I.P. un formale provvedimento di archiviazione (c.d. potere di cestinazione o di archiviazione diretta).

Trattandosi infatti di una pseudo-notizia di reato il procedimento penale non ha motivo di iniziare e non vi è necessità neppure di un controllo del G.I.P. nelle forme del provvedimento di archiviazione.

 


[1] Si tratta, a seconda dei casi, del “Registro delle notizie di reato contro noti” (mod. 21 e mod. 22) e del “Registro delle notizie di reato contro ignoti” (mod. 44).

 

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