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Il G.I.P.

E', nel nuovo Codice di procedura penale, il Giudice cui competono gli «atti giurisdizionali» più importanti nella fase delle indagini preliminari.

Il Giudice per le indagini preliminari (detto nel linguaggio corrente G.I.P.), non svolge indagini preliminari, ma sostanzialmente esercita il «controllo» sulle attività di ricerca della prova a «garanzia» dei diritti di coloro nei cui confronti tale attività viene effettuata.

► Il G.I.P. interviene infatti:

  1. in funzione di garanzia delle posizioni di libertà;
  2. in funzione di controllo e garanzia sui tempi di svolgimento delle indagini e sull'esercizio dell'azione penale.

Il Pubblico Ministero è organo inquirente rispetto al quale il cittadino assume posizione di soggezione, almeno sino a che non viene formalmente esercitata l'azione penale: al G.I.P. sono rimesse tutte le decisioni che maggiormente incidono sulla conduzione del procedimento o che più da vicino concernono la libertà dell'indagato (intercettazioni telefoniche, incidente probatorio, convalida del fermo e dell'arresto, applicazione di misure cautelari, convalida del sequestro, ecc.)

  • Ad esempio, se una persona viene arrestata o fermata dalla polizia giudiziaria, è al G.I.P. che spetta accertare, nell’udienza di convalida (art. 391 c.p.p.), se sono state rispettate le condizioni che consentivano di arrestare o fermare quella persona. Se il P.M. ritiene che l’indagato possa sottrarsi al processo e alla condanna ovvero possa commettere altri gravi reati, non può farlo catturare dalla polizia giudiziaria e porlo in custodia cautelare in carcere, ma deve richieder al G.I.P. (art. 291 c.p.p.) di emettere la misura della custodia cautelare (in carcere) o altra misura restrittiva della libertà dell’indagato. Spetta al GIP accogliere o rigettare la richiesta del P.M. a seconda che la ritenga o meno legittima.
    Spetta ancora al G.I.P. autorizzare il compimento delle intercettazioni telefoniche (art. 267 c.p.p.) richieste dal P.M.: trattandosi, infatti, di un mezzo insidioso che può incidere sulla riservatezza delle relazioni personali dell’indagato, non è consentito a chiunque "captarne le comunicazioni", ma solo a chi indaga su certi reati particolarmente gravi e dietro autorizzazione del Giudice.

In casi eccezionali, tassativamente elencati dall'art. 392 c.p.p., è previsto che singoli atti possano essere "richiesti" sia dallo stesso P.M. che dalle altre parti interessate al G.I.P. e che, in tal modo, l'assunzione di tali atti avvenga dinanzi al G.I.P. e nel contraddittorio tra gli interessati. Si chiama, dunque, «incidente probatorio» lo speciale procedimento per mezzo del quale si assume una prova dinanzi al G.I.P.
Infine, è sottoposta al vaglio di fondatezza del G.I.P. anche la "richiesta di rinvio a giudizio" (nelle sue varie forme: rinvio a giudizio ordinario, giudizio immediato) nonché le altre forme di definizione abbreviata del procedimento, quali il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il G.I.P. proroga i termini previsti per le indagini (artt. 406-415) ovvero provvede sulla richiesta di archiviazione (artt. 408 ss.)
Il G.I.P. svolge le proprie funzioni presso il Tribunale, presso il quale svolge le sue funzioni anche con riferimento ai procedimenti per reati di competenza della Corte d’Assise.
Nei procedimenti di mafia, le funzioni di G.I.P. sono svolte da un magistrato operante nel Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello c.d. G.I.P. distrettuale.

 

Il G.I.P. e l'incidente probatorio

Normalmente le prove vengono acquisite al dibattimento. In via eccezionale, vi sono dei casi in cui il legislatore, in previsione dei rischi che il rinvio al dibattimento presenta nell’attesa (rischio di inquinamento della loro genuinità, modificazione, alterazione naturale o indotta, scomparsa), dispone che certe prove possano essere raccolte prima, nella fase delle indagini preliminari, ma non dal P.M., bensì da un Giudice, il G.I.P., attraverso lo strumento dell’«incidente probatorio».

  • Si pensi, ad esempio, al testimone gravemente ammalato o minacciato; ad una perizia relativa ad una casa o ad un luogo il cui stato è soggetto a modificazion Si pensi, ad esempio, al testimone gravemente ammalato o minacciato; ad una perizia relativa ad una casa o ad un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile.ne non evitabile.

L’incidente probatorio consiste quindi nella anticipata acquisizione della prova non rinviabile al dibattimento. Non potendo la prova attendere il dibattimento, i meccanismi dibattimentali di formazione della prova sono anticipatamente azionati innanzi allo stesso G.I.P., nel contraddittorio delle potenziali parti e con le stesse formalità della “cross examination” (=esame incrociato). Trattasi, invero, di vero e proprio incidente (o parentesi o segmento) processuale.

 

  • Si pensi, ad esempio, al testimone gravemente ammalato o minacciato; ad una perizia relativa ad una casa o ad un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile.

Mediante l'incidente probatorio, il G.I.P. compie dunque un atto che potrebbe essere tardivo tentare di compiere in dibattimento e il cui compimento da parte della Polizia Giudiziaria o del P.M., invece, non potrebbe produrre effetti ai fini della decisione del Giudice del dibattimento (poiché si configurerebbe quale atto di indagine e cioé come un atto inidoneo a costituire prova).

► I casi di incidente probatorio sono tassativamente elencati dall'art. 392 c.p.p., e si verificano quando:

  1. la prova sarebbe esposta a deterioramento (art. 392, comma 1 lett. b, c e d, art. 392, comma 1bis c.p.p.);
  2. la acquisizione della prova sarebbe impossibile (art. 392, comma 1 lett. a, c e d c.p.p.);
  3. la acquisizione della prova determinerebbe una sospensione troppo lunga del dibattimento (art. 392, comma 2 c.p.p.).
  • Ad esempio, il P.M. o l’indagato possono richiedere al G.I.P. di procedere con incidente probatorio se temono che prima del giudizio lo stato dei luoghi si modifichi o il testimone o il pentito vengano minacciati o corrotti; o ancora, se temono che prima del giudizio si verifiche la morte del testimone già ammalato; ovvero, se il mezzo di prova consiste in una perizia molto complessa che può essere espletata solo in più di 60 giorni.

Gli atti compiuti con incidente probatorio sono, fin dall’inizio, acquisiti al fascicolo del dibattimento e hanno la stessa utilizzabilità di quelli compiuti in giudizio.
Poiché l’incidente probatorio prevede il contraddittorio delle potenziali parti (Pubblico Ministero, difensore e, nella gran parte dei casi, anche l’indagato), di conseguenza, fa scoprire al Pubblico Ministero la direzione delle indagini.
Occorre, quindi, fare un uso molto accorto dell’incidente probatorio: Pubblico Ministero e Polizia giudiziaria devono valutare attentamente se ricorrere ad esso o rischiare che la prova si inquini o si deteriori o divenga impossibile la ripetizione.

 

 

 

 

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