E', nel nuovo Codice di procedura penale, il Giudice cui competono gli «atti giurisdizionali» più importanti nella fase delle indagini preliminari.
Il Giudice per le indagini preliminari (detto nel linguaggio corrente G.I.P.), non svolge indagini preliminari, ma sostanzialmente esercita il «controllo» sulle attività di ricerca della prova a «garanzia» dei diritti di coloro nei cui confronti tale attività viene effettuata.
► Il G.I.P. interviene infatti:
Il Pubblico Ministero è organo inquirente rispetto al quale il cittadino assume posizione di soggezione, almeno sino a che non viene formalmente esercitata l'azione penale: al G.I.P. sono rimesse tutte le decisioni che maggiormente incidono sulla conduzione del procedimento o che più da vicino concernono la libertà dell'indagato (intercettazioni telefoniche, incidente probatorio, convalida del fermo e dell'arresto, applicazione di misure cautelari, convalida del sequestro, ecc.)
In casi eccezionali, tassativamente elencati dall'art. 392 c.p.p., è previsto che singoli atti possano essere "richiesti" sia dallo stesso P.M. che dalle altre parti interessate al G.I.P. e che, in tal modo, l'assunzione di tali atti avvenga dinanzi al G.I.P. e nel contraddittorio tra gli interessati. Si chiama, dunque, «incidente probatorio» lo speciale procedimento per mezzo del quale si assume una prova dinanzi al G.I.P.
Infine, è sottoposta al vaglio di fondatezza del G.I.P. anche la "richiesta di rinvio a giudizio" (nelle sue varie forme: rinvio a giudizio ordinario, giudizio immediato) nonché le altre forme di definizione abbreviata del procedimento, quali il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il G.I.P. proroga i termini previsti per le indagini (artt. 406-415) ovvero provvede sulla richiesta di archiviazione (artt. 408 ss.)
Il G.I.P. svolge le proprie funzioni presso il Tribunale, presso il quale svolge le sue funzioni anche con riferimento ai procedimenti per reati di competenza della Corte d’Assise.
Nei procedimenti di mafia, le funzioni di G.I.P. sono svolte da un magistrato operante nel Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello c.d. G.I.P. distrettuale.
Normalmente le prove vengono acquisite al dibattimento. In via eccezionale, vi sono dei casi in cui il legislatore, in previsione dei rischi che il rinvio al dibattimento presenta nell’attesa (rischio di inquinamento della loro genuinità, modificazione, alterazione naturale o indotta, scomparsa), dispone che certe prove possano essere raccolte prima, nella fase delle indagini preliminari, ma non dal P.M., bensì da un Giudice, il G.I.P., attraverso lo strumento dell’«incidente probatorio».
L’incidente probatorio consiste quindi nella anticipata acquisizione della prova non rinviabile al dibattimento. Non potendo la prova attendere il dibattimento, i meccanismi dibattimentali di formazione della prova sono anticipatamente azionati innanzi allo stesso G.I.P., nel contraddittorio delle potenziali parti e con le stesse formalità della “cross examination” (=esame incrociato). Trattasi, invero, di vero e proprio incidente (o parentesi o segmento) processuale.
Mediante l'incidente probatorio, il G.I.P. compie dunque un atto che potrebbe essere tardivo tentare di compiere in dibattimento e il cui compimento da parte della Polizia Giudiziaria o del P.M., invece, non potrebbe produrre effetti ai fini della decisione del Giudice del dibattimento (poiché si configurerebbe quale atto di indagine e cioé come un atto inidoneo a costituire prova).
► I casi di incidente probatorio sono tassativamente elencati dall'art. 392 c.p.p., e si verificano quando:
Gli atti compiuti con incidente probatorio sono, fin dall’inizio, acquisiti al fascicolo del dibattimento e hanno la stessa utilizzabilità di quelli compiuti in giudizio.
Poiché l’incidente probatorio prevede il contraddittorio delle potenziali parti (Pubblico Ministero, difensore e, nella gran parte dei casi, anche l’indagato), di conseguenza, fa scoprire al Pubblico Ministero la direzione delle indagini.
Occorre, quindi, fare un uso molto accorto dell’incidente probatorio: Pubblico Ministero e Polizia giudiziaria devono valutare attentamente se ricorrere ad esso o rischiare che la prova si inquini o si deteriori o divenga impossibile la ripetizione.