Il comandante di un peschereccio dell'Unione di…lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri non soggetto alla compilazione e alla trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca, delle dichiarazioni di trasbordo e delle dichiarazioni di sbarco, deve compilare e presentare in «formato cartaceo» i dati del log-book, delle dichiarazioni di trasbordo e delle dichiarazioni di sbarco di cui agli articoli 14, 21 e 23 del regolamento sul controllo (=Reg. CE 1224/2009). Le suddette dichiarazioni di trasbordo e di sbarco possono essere altresì compilate e presentate dal rappresentante del comandante a suo nome (=mandatario).
Peraltro, tale obbligo si applica anche ai pescherecci dell'Unione di... lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 10 metri ai quali lo Stato membro di bandiera abbia imposto di tenere il giornale di pesca e di presentare le dichiarazioni di trasbordo e/o di sbarco in conformità all'articolo 16, paragrafo 3 (pescherecci non soggetti agli obblihui relativi al giornale di pesca), e all'articolo 25, paragrafo 3 (perscherecci no soggetti agli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco), del regolamento sul controllo.
Per tutte le zone di pesca, salvo la sottozona NAFO 1 e le divisioni CIEM Va e XIV, il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco sono compilate e presentate in formato cartaceo dai comandanti dei pescherecci dell'Unione in conformità al modello riportato nell' Allegato VI (Modello combinato dell'Unione Europea di Giornale di pesca, dichiarazione di sbarco e dichiarazione di trasbordo) e secondo le istruzioni riportate nell’Allegato X del Regolamento (CE) n. 404/2011.
Tuttavia, per le operazioni di pesca condotte esclusivamente nel Mediterraneo ai comandanti di pescherecci dell'Unione che effettuano quotidianamente bordate di pesca in un'unica zona di pesca, è consentito utilizzare il modello riportato nell'Allegato VII (Modello di Giornale di pesca e di dichiarazione di sbarco/trasbordo dell’Unione europea - Mar Mediterraneo) del Regolamento (CE) n. 404/2011.
Per la sottozona NAFO 1 e le divisioni CIEM Va e XIV, si utilizza il formato riportato nell'Allegato VIII (Modello di Giornale di pesca dell’Unione Europea per la sottozona NAFO 1 e le divisioni CIEM Va e XIV) per il giornale di pesca cartaceo e il formato riportato nell'Allegato IX per le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco cartacee.
Il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco nel formato cartaceo riportato negli Allegati VI e VII sono tenuti in conformità al paragrafo 1 e all'articolo 31 del Regolamento n. 404/2011 anche qualora i pescherecci dell'Unione in questione svolgano attività di pesca nelle acque di un paese terzo, nelle acque disciplinate da un'organizzazione regionale per la pesca o in acque esterne alle acque dell'Unione non disciplinate da un'organizzazione regionale per la pesca, salvo nel caso in cui il paese terzo o le norme dell'organizzazione regionale per la pesca interessata richiedano in modo specifico la compilazione e la presentazione di una tipologia diversa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo o della dichiarazione di sbarco.
Qualora il paese terzo non specifichi un giornale di pesca particolare ma richieda elementi di dati diversi da quelli previsti dall'Unione europea, tali dati devono essere registrati.
Gli Stati membri possono continuare ad utilizzare giornali di pesca in formato cartaceo conformemente al regolamento (CEE) n. 2807/83 (abrogato) per i pescherecci dell'Unione non soggetti alla compilazione e alla trasmissione per via elettronica dei dati del giornale di pesca a norma dell'articolo 15 del regolamento sul controllo fino al completo esaurimento delle scorte di giornali di pesca cartacei.
L’art. 32, paragrafo 1, del Reg. CE n. 404/2011 obbliga. tutti i comandanti di pescherecci comunitari o i suoi rappresentanti a presentare alle Autorità competenti del proprio Stato l'originale (gli originali) del giornale di pesca (log -book), della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco:
Quando un peschereccio dell'Unione effettua un trasbordo in un porto o in un luogo vicino alla costa o sbarca in un porto di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di bandiera, presenta alle Autorità competenti dello Stato membro in cui avviene il trasbordo o lo sbarco la prima copia (le prime copie) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco il prima possibile e comunque entro 48 ore dall'avvenuto trasbordo o sbarco. L'originale (gli originali) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco viene spedito (vengono spediti) alle Autorità competenti dello Stato membro di bandiera il prima possibile e comunque entro 48 ore dal trasbordo o dallo sbarco.
Quando un peschereccio dell'Unione effettua un trasbordo in un porto o nelle acque di un paese terzo o in alto mare oppure uno sbarco nel porto di un paese terzo, spedisce alle Autorità competenti dello Stato membro di bandiera l'originale (gli originali) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco il prima possibile e comunque entro 48 ore dal trasbordo o dallo sbarco.
Qualora un paese terzo o le norme di un'organizzazione regionale per la pesca richiedano una tipologia diversa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo o della dichiarazione di sbarco rispetto a quella prevista dall'Allegato VI, il comandante del peschereccio dell'Unione presenta alle relative Autorità competenti una copia di tale documento il prima possibile e comunque entro 48 ore dopo il trasbordo o lo sbarco.
L’art. 33 del Reg. CE n. 404/2011 detta norme specifiche per il giornale di pesca in formato cartaceo e in particolare stabilisce che il medesimo debba essere compilato con tutte le informazioni obbligatorie, anche in caso di catture nulle:
All'atto della partenza da un porto o a seguito del completamento di un'operazione di trasbordo e quando le catture rimangono a bordo, i quantitativi di ogni specie sono indicati su una nuova pagina del giornale di pesca.
Si utilizzano i codici riportati nell'Allegato XI per indicare, alle voci corrispondenti del giornale di pesca in formato cartaceo, gli attrezzi di pesca utilizzati.
L’art. 34 del Reg. CE n. 404/2011 prevede - nel caso di un'operazione di trasbordo tra due pescherecci dell'Unione, una volta completata l'operazione di trasbordo - che il comandante del peschereccio che trasborda i prodotti, o il suo rappresentante, consegna una copia della dichiarazione di trasbordo cartacea del suo peschereccio al comandante del peschereccio sul quale sono stati trasbordati i prodotti o al suo rappresentante.
Una volta completata l'operazione di trasbordo, il comandante del peschereccio sulla quale vengono trasbordati i prodotti, o il suo rappresentante, consegna anche una copia della dichiarazione di trasbordo cartacea del suo peschereccio al comandante del peschereccio che trasborda i prodotti o al suo rappresentante.
Le copie sono presentate ai fini del controllo e dell'ispezione su richiesta dei funzionari.
Il comandante, o il suo rappresentante, firma ogni pagina della dichiarazione di sbarco prima della relativa presentazione.