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Forme e modalità dell'atto di notifica

Le forme e le modalità della notifica sono previste dalla Legge 890/1982 e dal Codice di Procedura Civile – art. 137 e ss.
Recentemente la Suprema Corte ha statuito come l’effetto delle variazioni anagrafiche ai fini delle notificazioni degli atti è immediata[1].
La notifica deve essere effettuata – quando possibile – immediatamente nei confronti del contravventore (cioè del soggetto responsabile della violazione), mediante consegna allo stesso di copia del relativo verbale.
Qualora non sia possibile la contestazione immediata e contestuale notifica del fatto illecito accertato, le procedure da attuare per una corretta notifica del provvedimento sanzionatorio assumono una importanza fondamentale per la validità della stessa contestazione, in considerazione anche dei termini perentori di notifica a pena di decadenza dalla potestà di legittimamente contestare l’infrazione medesima, nei termini rispettivamente previsti dall’art. 14 della L. 689/81 (90 giorni) e dall’art. 201 del D.lgs. 285/92 (C.d.S.) (150 giorni).

L’eventuale "difetto di notifica" comporta la possibilità per l’interessato di adire in giudizio per l’esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori[2].
Si rilevi peraltro come – in specie per le violazioni al Codice della strada – la notifica del fatto contestato può essere legittimamente effettuata anche successivamente, qualora la complessità degli accertamenti non consenta una ricostruzione immediata della dinamica dei fatti e quindi una immediata contestazione delle violazioni al contravventore[3].

  • La notifica può essere eseguita (casi più frequenti):
  1. presso il domicilio del contravventore
  2. a mezzo affissione albo pretorio
  3. a mezzo servizio postale
  4. a mezzo di funzionario dell’amministrazione

 

 


[1] Cass. Civ. – Sez. Tributaria – Sent. N° 26542 del 05.11.08

[2] Cass. a Sezioni Unite – Sentenza n° 562 del 10.08.2000.

[3] Cass. Civ. – Sez.II^ - Sent. n° 7131 del 17.03.08

 

Notifica presso il domicilio del trasgressore

La notifica si intende regolarmente eseguita se effettuata presso quello che risulta essere il «domicilio anagrafico» del trasgressore, nelle mani dello stesso, oppure presso persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona detta alla casa o dal servizio di essa (collaboratrice domestica), al portiere dello stabile, oppure a persona che – vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è tenuta alla distribuzione della posata al destinatario (segreteria dell’ufficio della persona giuridica, collaboratore o dipendente dell’azienda identificata quale obbligato in solido, socio della stessa [1], ecc.), e purchè il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore a 14 anni (art. 139 C.p.c.).
Pertanto nella relata di notifica andrà espressamente indicato a chi è stato materialmente consegnato il plico contenente l’atto amministrativo. In ogni caso la Pubblica Amministrazione, dovrà fornire la prova dell’avvenuta notifica del verbale a domicilio del contravventore[2].

 

 


[1] Cass.Civ. – Sent. n° 24622 del 03.10.08

[2] Cass. Civ. – Sez. II^ - Sent. n° 5789 del 15.03.06

 

Notifica a mezzo affissione Albo pretorio

Tale procedura è prevista dagli art. 140 e ss. C.p.c. mediante affissione all’Albo della «Casa Comunale» tramite l’Ufficio dei messi notificatori – così come regolamentato dalla Legge 03.08.99, n. 265 e dal D.M. 14.03.2000, da applicare in caso di irreperibilità del destinatario di cui sia però nota la residenza anagrafica. Ciò naturalmente purchè non risulti possibile notificare altrimenti la violazione contestata.
Qualora sia "ignota" anche la residenza anagrafica dello stesso, potrà trovare invece applicazione l’art. 143 C.p.c., significandosi tuttavia che la giurisprudenza costante della Cassazione legittima l’applicazione di tale procedura solo quando il destinatario dell’atto sia ripetutamente assente dal luogo di residenza anagrafica, richiedendo al riguardo particolari accertamenti[1] .

 

 


[1] Cass. Civ. n° 3743 del 02.06.88.

 

Relazione di notificazione: modello

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
______________________

 

 

Oggetto: Relazione di notificazione mediante deposito dell’atto nella Casa Comunale.

 


Il sottoscritto Ufficiale o Agente di PG ________________________________ in servizio presso ___________________ dà atto che il giorno _________________ alle ore ______________ in _________________________ ha notificato gli estremi della violazione amministrativa di cui al soprascritto/retroscritto verbale mediante deposito nella Casa comunale di ____________________________________ non avendo rinvenuto all’indirizzo indicato né esso destinatario né alcuna alcuna persona idonea e disposta a ricevere l’atto; di ciò è stato affisso alla porta il prescritto avviso ed altro avviso è stato spedito ad esso destinatario a mezzo di Raccomandata, A.R. n. ____________ spedita oggi ________________ ex artt. 157-140 c.p.c.

oppure

a mani del Sig. ______________________________ obbligato in solido con il trasgressore Sig. _____________________________.
Il Sig. ________________________ obbligato in solido, ha dichiarato ____________________

 

Letto,confermato e sottoscritto.

 

 

Il Ricevente       _____________________

Il Verbalizzante  _____________________

 

 

Avviso di notificazione: modello

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
______________________



Oggetto: Avviso di notificazione mediante deposito nella Casa Comunale (da affiggere alla porta) ex art. 140 c.p.c. e art. 4 R.D. 1.12.1941, n. 1368

  

Il sottoscritto Ufficiale o Agente di PG ________________________________ in servizio presso ___________________ in esecuzione dell’art. 140 c.p.c., comunica che in data ____________ ha notificato a ______________________________ gli estremi della violazione amministrativa n° ___________ prevista dall’art. ____________ accettata il giorno ____________________ in ___________________ mediante deposito di copia nella Casa Comunale di ______________ e affissione dell’avviso dell’avvenuto deposito alla porta dell’abitazione/ufficio/azienza del destinatario.-oppure a _________________ (persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio, all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace – art. 159 Codice di Procedura Civile).

 

Luogo e data _______________


Firma deIl’Ufficiale o Agente di PG
_______________________
_______________________

 

 

Avviso di deposito: modello

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
______________________


Racc/ta A.R.


Il sottoscritto Ufficiale o Agente di PG ______________________________________ in servizio presso ___________________________

 

Dà notizia

al Sig. ________________________ abitante a _______________ via ____________________ n° _________ che, dovendo notificargli un atto di _____________ a norma dell’art. 14, comma 2 della Legge 689/81 ad istanza di __________________ non avendo trovato esso destinatario nella sua casa di abitazione o dove ha l’ufficio o l’azienda e, stante l’incapacità, l’irreperibilità – il rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., ha depositato copia dell’atto suddetto nella casa Comunale di _________________________________ in data ______________________.


Luogo e data _______________


Firma deIl’Ufficiale o Agente di PG
_______________________
_______________________

 

 

 

Notifica a mezzo servizio postale

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale (art. 149, comma 1 c.p.c.); in tala caso la «relazione di notificazione» viene scritta sull’originale e sulla copia dell’atto facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in "piego raccomandato" con avviso di ricevimento che deve essere allegato all’originale (art. 149 c.p.c.).

Per la notifica a mezzo posta bisogna munirsi di buste e moduli per avvisi di ricevimento entrambi di colore verde e conformi al modello prestabilito dall’Amministrazione postale (art. 2 Legge 890/1982).

  • La copia dell’atto da notificare deve essere presentata all’ufficio postale in busta chiusa sulla quale vanno apposti:
  1. nome, cognome, residenza e dimora o domicilio del destinatario con l’aggiunta di ogni particolare idoneo ad agevolare la ricerca;
  2. il numero del registro cronologico, la sottoscrizione ed il sigillo dell’Ufficio (art. 3 Legge 890/82).

La consegna effettiva del piego raccomandato al destinatario è fatta dall’agente postale secondo le regole previste dalla legge in proposito e cioè: a mani del destinatario, di una persona di famiglia o di un addetto alla casa o al servizio, oppure, in mancanza di tali soggetti, al portiere o ad altra persona tenuta alla distribuzione della posa.
Il rifiuto da parte del destinatario di ricevere il piego, o di firmare il registro di consegna, equivale alla eseguita notifica (art. 7 Legge 890/1982).
Si ribadisce che l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

► Approfondimenti

Tale procedura è prevista dalla Legge 20.11.82, n. 890 e segnatamente dall’art. 8, commi 2° e 3°, che prevede come la notificazione si abbia per eseguita decorsi 10 giorni dalla data del deposito.
Il perfezionamento della notifica avviene pertanto il decimo giorno computato a partire da quello successivo di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, sia in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, sia in caso di effettivo ritiro presso l’Ufficio postale dall’undicesimo al novantesimo giorno dell’avviso di deposito in raccomandazione (C.A.D.).
Qualora il postino non reperisca il contravventore presso il domicilio indicato, l’Amministrazione postale è tenuta ad inviare allo stesso una seconda raccomandata[1].
Per tale procedura assume la massima importanza una corretta e preventiva identificazione del contravventore e/o obbligato in solido, riportandosi con esattezza le generalità anagrafiche dei medesimi sull’indirizzo che verrà riportato sulla busta “Raccomandata A.G.”, ciò considerando che una errata identificazione del destinatario può causare la nullità della notifica e conseguentemente del relativo verbale[2].
In ogni caso la notifica del verbale deve considerarsi perfezionata – per la Forza di Polizia – con la consegna del verbale all’Ufficio postale, mentre per il contravventore si perfeziona con la ricezione[3].
La notifica a mezzo servizio postale del verbale consente altresì di legittimamente riportare nello stesso le "motivazioni" che hanno precluso di effettuare la contestazione immediata[4] .
Eventuali errori nell’indirizzo del contravventore devono in ogni caso ritenersi sanati – e conseguentemente la contestazione è valida – se la notifica avviene comunque nei confronti del contravventore[5].
In ogni caso è la Pubblica Amministrazione. che deve fornire la prova dell’avvenuta notifica[6].
Rilevasi al riguardo come l’art. 36 del c.d. «Decreto Milleproroghe 2008» ha ampliato le garanzie delle notifiche a mezzo servizio postale, disciplinate dalla Legge n° 890/1982, disponendo che in caso di notif ica avvenuta a mezzo consegna a un familiare, a un vicino o ad altro soggetto abilitato, il destinatario deve essere comunque di ciò avvisato a mezzo apposita raccomandata.

 

 


[1] Cass.Civ. – Sez.II^ - Sent. n° 7815 del 04.04.06

[2] Cass. Civ. Sez. I n° 1079 del 22.01.04

[3] Circolare n° 300/A/1/26466/127/9 del 20.08.77 del Ministero dell’Interno

[4] Cass. Civ. – Sez. I^ - Sent. n° 21649 del 08.11.05

[5] Cass. Civ. – Sent. n° 15030/07

[6] Cass. Civ. – Sez. II^ - Sent. n° 5789 del 15.03.06

 

Modello

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
______________________

 

 

Oggetto: Notificazione a mezzo del servizio postale.

  

Il sottoscritto Ufficiale o Agente di PG ________________________________ in servizio presso _____________________________ dà atto di aver notificato l’atto che procede (o retroscritto) a ___________________________ (generalità del destinatario) a mezzo del servizio postale a norma dell’art. 149 c.p.c. con racc. A.R. n. ___________________ spedita dall’Ufficio postale di ___________________.

 

Luogo e data _______________


 

Firma deIl’Ufficiale o Agente di PG
_______________________

 

 

 

 

Notifica a mezzo di funzionario dell’amministrazione

Tale procedura è consentita soltanto se eseguita da personale della stessa Amministrazione che ha proceduto all’accertamento ed alla contestazione; risulterebbe "nulla" se eseguita da personale di altra Amministrazione come stabilito dalla giurisprudenza[1].

  • Ad esempio, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del fuoco per verbali elevati da personale delle Capitanerie di Porto

In caso di materiale impossibilità della notifica per irreperibilità dell’interessato presso la propria residenza anagrafica, ed in assenza di eventuale immigrazione presso altro Comune o altro indirizzo (da accertare presso l’Ufficio Anagrafe ovvero la locale Polizia Municipale), potrà richiedersi l’accertamento dell’effettivo domicilio tramite le Forze di Polizia insistenti sul territorio ove è situato l’ultimo domicilio noto.

 

 


[1] Cass. Civ. – Sez. 1° - Sent. n° 563 del 21.01.94

 

 

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