Il «fermo pesca» che interessa ormai da parecchi anni le unità autorizzate ad effettuare la pesca con i «sistemi a strascico e/o volante», è quel periodo di interruzione, solitamente durante la stagione estiva, che si attua per permettere la riproduzione di specie bentoniche e pelagiche.
Il fermo dell’attività di pesca che tiene conto delle esigenze di tutela degli stock ittici, può essere definito quindi come «l’arresto temporaneo delle navi da pesca per un periodo di 45 giorni consecutivi, per il quale lo Stato corrisponde un premio».
Da esso bisogna distinguere il «fermo tecnico», ossia il periodo di arresto supplementare in aggiunta al fermo biologico, per il quale non è corrisposto alcun premio, di cui alla Legge 41/1982.
Il calendario prevede il fermo biologico, per le unità da pesca iscritte nei «Compartimenti marittimi tirrenici e ionici», nel periodo… dal 31 agosto al 14 ottobre e, per le unità da pesca iscritte nei «Compartimenti marittimi adriatici», nel periodo… dal 31 luglio al 13 settembre
Nelle acque antistanti i Compartimenti marittimi in cui è attivato il fermo pesca, non è consentita la pesca a strascico o volante a nessuna unità da pesca, anche se proveniente da altri Compartimenti.
Non sono soggette al fermo biologico e possono esercitare la pesca nei periodi di interdizione, tutte le unità abilitate al «sistema di pesca a sciabica».
Per le unità iscritte nei Compartimenti marittimi della Sicilia e Sardegna il fermo biologico è disciplinato dalle rispettive legislazioni regionali. Per Sicilia e Sardegna saranno dunque i Governi regionali a decidere le opportune misure di tutela delle risorse ittiche.
Approfondimenti
Fermo bilogico 2009 in Sardegna
A partire dal 15/9/2009 sul lato occidentale e dal 22/9 sul lato orientale della Sardegna, per 45 giorni, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ha decretato il fermo biologico per la pesca con reti da posta e palangari, ma si fermerà anche la pesca subacquea dei dilettanti in tutti i giorni della settimana tranne il week end, non si fermerà invece quella dei pescatori subacquei professionisti e non si fermerà, anche se ne limita gli attrezzi da pesca, quella della pesca dei dilettanti di superficie ( i”cannisti”).
Dal 15 settembre al 5 novembre inclusi vige il fermo biologico che riguarderà anche i pescatori sportivi. Esso sarà articolato in questo modo:
In queste acque la pesca sportiva marittima dovrà essere esercitata esclusivamente alle seguenti condizioni:
La pesca subacquea sportiva può essere esercita nelle sole giornate di sabato, domenica e festivi.
Le limitazioni imposte dal fermo non riguardano le gare di pesca sportiva promosse dalle competenti Federazioni, Associazioni o Enti di promozione che abbiano già ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la specifica autorizzazione dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro pastorale e dall’Ufficio Statale Marittimo Competente per territorio.
E’ ammessa la pesca con altri sistemi, previa esplicita istanza al Capo del Compartimento competente. Le Navi abilitate allo strascico e/o volante, od autorizzate alla “Pesca Turismo” possono optare per la continuazione della pesca durante il periodo di interruzione, rinunciando agli aiuti previsti, “previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante” (la rinuncia deve annotarsi sulla Licenza di Pesca)
Di tale scelta l’armatore deve fornire comunicazione entro il giorno precedente l’inizio dell’interruzione alla Capitaneria di porto competente. Tali navi possono riprendere la pesca a strascico e/o volante solo a partire dalla 9^ settimana successiva al termine del periodo di interruzione.
Durante il periodo di fermo è consentita sia la manutenzione ordinaria che straordinaria, nonché operazioni di rinnovo certificati di sicurezza; è altresì ammesso il raggiungimento del luogo ove tali operazioni si devono effettuare, attestate da un impegno del cantiere e previo sbarco delle attrezzature da pesca.
L’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio marittimo di iscrizione, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento del cantiere.
Se il disarmo per manutenzione è avvenuto prima dell’inizio del periodo di fermo, l’unità non è ammessa al beneficio del premio.
L’unità deve essere stata armata ed equipaggiata per almeno 120 giorni dell’anno civile quello precedente il fermo.
Salvi i casi di forza maggiore o sbarco volontario, non è consentito lo sbarco di membri di equipaggio nei 10 giorni precedenti e nei 30 giorni successivi il periodo di fermo biologico, nei casi di sbarco per forza maggiore, l’indennità è corrisposta fino alla data dello sbarco; nel caso di reimbarco da infortunio o malattia, l’indennità e corrisposta dalla data di reimbarco; in tutti gli altri casi, l’indennità è corrisposta al numero degli imbarcati risultante il giorno precedente l’inizio del fermo biologico.
Entro il primo giorno di interruzione della pesca, l’Armatore deve:
L’Autorità marittima competente accerta che:
L’Autorità marittima competente, sulla base dei prospetti di liquidazione redatti dalla Capitaneria di porto, emana gli "ordini di pagamento", singoli o cumulativi (in questo caso i soggetti beneficiari debbono, entro 7 giorni dalla disponibilità della somma, versare ai singoli interessati “importo al netto della quota associativa sindacale”).
Contro i provvedimenti emessi dalla Capitaneria di porto sono ammessi “mezzi impugnativi previsti dalle leggi vigenti”.
Chiunque attua la pesca con sistemi a strascico e/o volante nelle acque dei Compartimenti marittimi in cui è prevista l’interruzione temporanea della pesca, anche se provenienti da altri compartimenti marittimi: sospensione licenza di pesca per 30 giorni.
Nessun aiuto è previsto per l’armatore che non rispetta il “Contratto Nazionale Collettivo.
Per tutto il periodo di interruzione temporanea della pesca è concesso:
Nessun aiuto è previsto per la nave posta in disarmo prima dell’inizio dell’interruzione temporanea della pesca e che permane in disarmo durante il periodo di interruzione.
Il premio non è cumulabile con altri benefici concessi dalle Regioni, Enti pubblici, Province, Comuni, fatta salva la possibilità di integrazione nella misura massima concedibile.