Sono così chiamati tutti quei fatti o comportamenti umani riprovati dal diritto poiché contrari ad un “precetto” dell’ordinamento giuridico. I fatti-illeciti, rilevanti nel campo del diritto, che comportano l’applicazione di sanzioni, si dividono in:
- illecito civile
- illecito amministrativo
- illecito penale
- illecito penale militare
Si ha «illecito civile», allorché il privato con il proprio comportamento contrario alla norma lesiva di un diritto (assoluto come la proprietà o relativo come il diritto di un credito), procura all’individuo un «danno patrimoniale» con il conseguente obbligo giuridico di «risarcire il danno» stesso (responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2043 c.c.). La sanzione civile è inflitta dal Giudice in sede civile.
Si ha «illecito amministrativo» allorché la trasgressione commessa da un privato, violando un «dovere generale» posto dallo Stato a presidio e tutela di interessi di rilevanza generale, per scelta del legislatore, è sottoposta a quella particolare "sanzione" chiamata appunto «amministrativa» (normalmente pecuniaria oppure di altro tipo). La sanzione amministrativa è inflitta di norma dall’Autorità amministrativa[1].
L’art. 12, commi 1 e 2 D.lgs. n. 4/2012, prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Colui che accerta l’infrazione deve pertanto sequestrare pescato e attrezzi redigendo apposito P.V. (si tratta di sequestro cautelare ex art. 13 Legge n. 689/81).
Si ha «illecito penale» (= reato), allorché il comportamento contrario alla norma (azione od omissione), viene punito con una «sanzione penale» (pena e misura di sicurezza).
Siccome il reato danneggia o mette in pericolo «interessi di una suprema dignità» come la vita, la libertà individuale e interessi altresì rilevanti come il patrimonio, gli interessi della pubblica amministrazione, ecc. per questo motivo il legislatore ha previsto per chi viola le norme penali sanzioni più afflittive perché tali da creare un vulnus (buco, danno) alla collettività.
Si definisce «illecito penale militare» o semplicemente reato militare, qualunque violazione della "legge penale militare", a cui è collegata l’irrogazione di una «sanzione penale militare»: ergastolo, reclusione comune e reclusione militare.
Le «sanzioni penali» sono dunque le più drastiche: possono consistere anche nella privazione della libertà personale del trasgressore (pene detentive: ergastolo, reclusione e arresto) e hanno un significato particolarmente infamante.
E in particolare, le sanzioni penali si "distinguono" da quelle amministrative perché:
[1] Esistono, tuttavia, casi rarissimi di sanzioni amministrative di competenza dell’Autorità Giudiziaria. Si pensi all’ipotesi prevista dall’art. 24 della Legge 689/81 (Connessione obiettiva con un reato)
[2] Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di “violenza” si comprendono l’omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti e qualsiasi tentativo di offendere con armi (art. 43 c.p.m.p.).
Sono inflitte (di norma) dall’Autorità amministrativa (es. Capo del Compartimento marittimo, Prefetto, Sindaco del Comune).
Esistono, tuttavia, casi rarissimi di sanzioni amministrative di competenza dell’Autorità Giudiziaria. Si pensi all’ipotesi prevista dall’ art. 24 della Legge 689/81 (Connessione obiettiva con un reato):
La connessione di cui parliamo si verifica, in genere, nei casi in cui coincidono parzialmente o totalmente i comportamenti ritenuti illeciti nell’ambito del diritto penale e in quello del diritto amministrativo.
Peraltro le sanzioni amministrative possono essere:
- disciplinari (se incidono sullo status)
- art. 1249 (Potere disciplinare nella navigazione marittima….);- art. 1251 (Infrazioni disciplinari);
- art. 1252 (Pene disciplinari per l’equipaggio della navigazione marittima….);
- art. 1254 (Pene disciplinari per gli atri appartenenti al personale marittimo….);
- art. 1255 (Pene disciplinari per le persone che esercitano una attività professionale all’interno dei porti - art. 68 C. N.);
- art. 1256 (Infrazioni disciplinari del passeggero);
- art. 1257 (Pene disciplinari per i passeggeri), ecc.
- patrimoniali (se incidono sul patrimonio)
- interdittive (se incidono sull’attività)
Le sanzioni amministrative si "distinguono" da quelle penali perché:
L’ipotesi dell’art. 24 della Legge 689/81 (Connessione obiettiva con un reato) prevede che: "...qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa".
Se ricorre tale ipotesi, il Verbale di cui all’art. 17 cit. legge è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell’art. 14, all’Autorità Giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta […]".
La connessione di cui parliamo si verifica, in genere, nei casi in cui coincidono parzialmente o totalmente i comportamenti ritenuti illeciti nell’ambito del diritto penale e in quello del diritto amministrativo.
La connessione sopra descritta vale a spostare la competenza a favore del «Giudice penale» solo nel caso in cui non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della L. 689/81.
Esiste, in genere, la fattispecie contemplata dall'art. 24 della legge n. 689/81, qualora la cognizione di un illecito influisce sulla cognizione e prova di un altro illecito entrambi commessi in occasione di una infrazione attuata da un singolo soggetto attivo.
Quando si verifica tale connessione in quanto l'esistenza di un reato dipende dall'accertamento di una violazione non costituente reato (per esempio, illecito amministrativo), e per questa non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, la competenza a decidere sulla violazione amministrativa, è attribuita al Giudice penale competente a conoscere del reato commesso.
Ovviamente non è possibile indicare anticipatamente tutti i casi nei quali detta connessione potrà esistere
In tale ipotesi il Giudice penale è competente a decidere anche sulla «violazione amministrativa connessa». Non è, pertanto, necessario che, al ricorrere di tale ipotesi, l'accertatore provveda ad eseguire nei modi rituali la contestazione o notifica dell'illecito amministrativo, il quale per effetto del richiamato art. 24, andrà segnalato unitamente al fatto penale, alla competente "Procura della Repubblica presso il Tribunale".
Non appare poi possano sorgere particolari difficoltà attuative nel caso si debba operare contestualmente all'accertamento dell'illecito, anche il "sequestro" che, per effetto della connessione, dovrebbe riguardare esclusivamente l'aspetto penale piuttosto che quello amministrativo.