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I fatti illeciti e le sanzioni

Sono così chiamati tutti quei fatti o comportamenti umani riprovati dal diritto poiché contrari ad un “precetto” dell’ordinamento giuridico. I fatti-illeciti, rilevanti nel campo del diritto, che comportano l’applicazione di sanzioni, si dividono in:

-  illecito civile
-  illecito amministrativo
-  illecito penale
-  illecito penale militare

Si ha «illecito civile», allorché il privato con il proprio comportamento contrario alla norma lesiva di un diritto (assoluto come la proprietà o relativo come il diritto di un credito), procura all’individuo un «danno patrimoniale» con il conseguente obbligo giuridico di «risarcire il danno» stesso (responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2043 c.c.). La sanzione civile è inflitta dal Giudice in sede civile.

  • Si pensi, a titolo esemplificativo, alla responsabilità di chi danneggia un bene. Ai sensi dell’art. 2043 Cod. civ. (Risarcimento per fatto illecito) qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Si ha «illecito amministrativo» allorché la trasgressione commessa da un privato, violando un «dovere generale» posto dallo Stato a presidio e tutela di interessi di rilevanza generale, per scelta del legislatore, è sottoposta a quella particolare "sanzione" chiamata appunto «amministrativa» (normalmente pecuniaria oppure di altro tipo). La sanzione amministrativa è inflitta di norma dall’Autorità amministrativa[1].

  • Ad esempio, chiunque esercita la pesca in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale (riconosciute come aree di riproduzione e accrescimento)… (art. 10, comma 1 lett. b, D.lgs. n. 4/2012 – art. 98 D.P.R. 1639/68) è punito è punito con la sanzione amministrativa (art. 11, comma 1 D.lgs. n. 4/2012) del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000 euro (pagamento in misura ridotta pari a 4.000 €).

L’art. 12, commi 1 e 2 D.lgs. n. 4/2012, prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Colui che accerta l’infrazione deve pertanto sequestrare pescato e attrezzi redigendo apposito P.V. (si tratta di sequestro cautelare ex art. 13 Legge n. 689/81).

  • Ad esempio, chiunque viola i divieti e i vincoli contenuti nei decreti di costituzione delle riserve marine (art. 25 e ss. legge n. 979/82) è punito con la sanzione amministrativa (art. 30, comma 2, Legge n. 979/82) da 103 € a 2.852 € (pagamento in misura ridotta pari a 206 €). La Capitaneria di Porto, ai sensi dell’art. 30 della Legge n. 979/82,procede alla confisca amministrativa di cose, strumenti e attrezzi attraverso i quali è stata commessa la violazione.
  • Ad esempio, chiunque viola il divieto di navigare a motore al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con mezzi adeguati (art. 19, 3° comma, lettera e), della Legge 06/12/1991 n. 394) è punito con la sanzione amministrativa (art. 30, comma 1-bis, della Legge 06/12/1991 n. 394, aggiunto dall'art. 4, 2° comma, della Legge 08/07/2003 n. 172) del pagamento di una somma da 200 € a 1.000 € (pagamento in misura ridotta pari a 333 €). “I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)" - (art. 2, comma 9-bis, della Legge 394/91)
  • Ad esempio, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto "senza avere conseguito la prescritta abilitazione" è soggetto alla sanzione amministrativa (art. 53, comma 1 D.lgs, n. 171/2005 del pagamento di una somma da 2.066 € a 8.263 € (pagamento in misura ridotta pari a 2.754,33 €). La stessa sanzione si applica a chi assume ovvero ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto "senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti". La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di nave da diporto.

Si ha «illecito penale» (= reato), allorché il comportamento contrario alla norma (azione od omissione), viene punito con una «sanzione penale» (pena e misura di sicurezza).
Siccome il reato danneggia o mette in pericolo «interessi di una suprema dignità» come la vita, la libertà individuale e interessi altresì rilevanti come il patrimonio, gli interessi della pubblica amministrazione, ecc. per questo motivo il legislatore ha previsto per chi viola le norme penali sanzioni più afflittive perché tali da creare un vulnus (buco, danno) alla collettività.

  • Ad esempio, è punito con l’ergastolo o la reclusione chi è riconosciuto responsabile di un omicidio (artt. 575 c.p. e 1150 Cod. nav..) ovvero è punito con l’internamento in un riformatorio giudiziario il minore riconosciuto responsabile di un omicidio (art. 575 c.p.).

Si definisce «illecito penale militare» o semplicemente reato militare, qualunque violazione della "legge penale militare", a cui è collegata l’irrogazione di una «sanzione penale militare»: ergastolo, reclusione comune e reclusione militare.

  • Ad esempio, è punito con la reclusione il militare riconosciuto responsabile del reato di omicidio nei confronti di un superiore (artt. 186, comma 2 e 187 c.p.m.p. – insubordinazione con violenza)[2], o è punito con l’ergastolo o la reclusione il militare riconosciuto responsabile del reato di omicidio nei confronti di un inferiore (art. 195, co.2 c.p.m.p. – violenza contro un inferiore) ovvero è punito la reclusione il militare riconosciuto responsabile del reato di furto (art. 230 e 231 c.p.m.p. – furto militare).

 

 

Le «sanzioni penali» sono dunque le più drastiche: possono consistere anche nella privazione della libertà personale del trasgressore (pene detentive: ergastolo, reclusione e arresto) e hanno un significato particolarmente infamante.

E in particolare, le sanzioni penali si "distinguono" da quelle amministrative perché:

  1. possono essere introdotte solo da leggi statali, e non anche da leggi regionali;
  2. incidono sulla libertà personale;
  3. producono le conseguenze delle sanzioni penali (vengono ad esempio registrate nel casellario giudiziale);
  4. implicano un giudizio di disvalore etico-sociale nei confronti di coloro cui vengono applicate;
  5. sono inflitte dal Giudice.

 


[1] Esistono, tuttavia, casi rarissimi di sanzioni amministrative di competenza dell’Autorità Giudiziaria. Si pensi all’ipotesi prevista dall’art. 24 della Legge 689/81 (Connessione obiettiva con un reato)

[2] Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di “violenza” si comprendono l’omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti e qualsiasi tentativo di offendere con armi (art. 43 c.p.m.p.).

 

Sanzioni amministrative

Sono inflitte (di norma) dall’Autorità amministrativa (es. Capo del Compartimento marittimo, Prefetto, Sindaco del Comune).
Esistono, tuttavia, casi rarissimi di sanzioni amministrative di competenza dell’Autorità Giudiziaria. Si pensi all’ipotesi prevista dall’
art. 24 della Legge 689/81 (Connessione obiettiva con un reato):
La connessione di cui parliamo si verifica, in genere, nei casi in cui coincidono parzialmente o totalmente i comportamenti ritenuti illeciti nell’ambito del diritto penale e in quello del diritto amministrativo.

  • Come è il caso, ad esempio, di “lesioni colpose” commesse per violazione di una norma del Codice della strada: eccesso di velocità, inosservanza di segnalazioni semaforiche, mancata precedenza, mancato arresto allo stop; ovvero del Codice della navigazione o del Codice della Nautica da diporto: omesso rispetto di distanze di sicurezza, e simili.

Peraltro le sanzioni amministrative possono essere:

- disciplinari (se incidono sullo status)

  • Ad esempio, la censura, la sospensione dall’impiego a carico degli Ufficiali di polizia giudiziaria (art. 16 e ss. norme di att. c.p.p.).
  • Si pensi, ad esempio, agli articoli del Codice della Navigazione:

    - art. 1249 (Potere disciplinare nella navigazione marittima….);- art. 1251 (Infrazioni disciplinari);
    - art. 1252 (Pene disciplinari per l’equipaggio della navigazione marittima….);
    - art. 1254 (Pene disciplinari per gli atri appartenenti al personale marittimo….);
    - art. 1255 (Pene disciplinari per le persone che esercitano una attività professionale all’interno dei porti - art. 68 C. N.);
    - art. 1256 (Infrazioni disciplinari del passeggero);
    - art. 1257 (Pene disciplinari per i passeggeri), ecc.

- patrimoniali (se incidono sul patrimonio)

  • Ad esempio le sanzioni pecuniarie, le confische, ecc.

- interdittive (se incidono sull’attività)

  • Ad esempio, quelle previste dall’art. 1252, n. 2 Cod. nav. (l’inosservanza delle disposizioni che disciplinano l’esercizio dell’attività dei porti) ovvero il ritiro e la sospensione di una licenza, autorizzazioni e concessioni per l’uso dei beni pubblici, ecc.

Le sanzioni amministrative si "distinguono" da quelle penali perché:

  1. possono essere introdotte non solo da leggi statali, ma anche da leggi regionali;
  2. non incidono sulla libertà personale;
  3. non producono le conseguenze delle sanzioni penali (non vengono ad esempio registrate nel casellario giudiziale;
  4. non implicano un giudizio di disvalore etico-sociale nei confronti di coloro cui vengono applicate;
  5. non sono inflitte (di norma) dall’Autorità Giudiziaria, ma dall’Autorità amministrativa (Prefetto, Sindaco del Comune, Capo del Compartimento marittimo).

 

art. 24 Legge 689/81 (Connessione obiettiva con un reato)

L’ipotesi dell’art. 24 della Legge 689/81 (Connessione obiettiva con un reato) prevede che: "...qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa".
Se ricorre tale ipotesi, il Verbale di cui all’art. 17 cit. legge è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell’art. 14, all’Autorità Giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta […]".

La connessione di cui parliamo si verifica, in genere, nei casi in cui coincidono parzialmente o totalmente i comportamenti ritenuti illeciti nell’ambito del diritto penale e in quello del diritto amministrativo.

  • Come è il caso, ad esempio, di “lesioni colpose” commesse per violazione di una norma del Codice della strada: eccesso di velocità, inosservanza di segnalazioni semaforiche, mancata precedenza, mancato arresto allo stop; ovvero del Codice della navigazione o del Codice della Nautica da diporto: omesso rispetto di distanze di sicurezza, e simili.

La connessione sopra descritta vale a spostare la competenza a favore del «Giudice penale» solo nel caso in cui non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della L. 689/81.
Esiste, in genere, la fattispecie contemplata dall'art. 24 della legge n. 689/81, qualora la cognizione di un illecito influisce sulla cognizione e prova di un altro illecito entrambi commessi in occasione di una infrazione attuata da un singolo soggetto attivo.
Quando si verifica tale connessione in quanto l'esistenza di un reato dipende dall'accertamento di una violazione non costituente reato (per esempio, illecito amministrativo), e per questa non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, la competenza a decidere sulla violazione amministrativa, è attribuita al Giudice penale competente a conoscere del reato commesso.
Ovviamente non è possibile indicare anticipatamente tutti i casi nei quali detta connessione potrà esistere

  • A titolo di esempio, ci si potrà trovare in presenza di connessione allorquando l '«accertamento della misura delle maglie delle reti da pesca (=illecito amministrativo)» sia collegato alla concomitante circostanza dell'«uso di dette reti per la pesca di frodo (=illecito penale)».

In tale ipotesi il Giudice penale è competente a decidere anche sulla «violazione amministrativa connessa». Non è, pertanto, necessario che, al ricorrere di tale ipotesi, l'accertatore provveda ad eseguire nei modi rituali la contestazione o notifica dell'illecito amministrativo, il quale per effetto del richiamato art. 24, andrà segnalato unitamente al fatto penale, alla competente "Procura della Repubblica presso il Tribunale".
Non appare poi possano sorgere particolari difficoltà attuative nel caso si debba operare contestualmente all'accertamento dell'illecito, anche il "sequestro" che, per effetto della connessione, dovrebbe riguardare esclusivamente l'aspetto penale piuttosto che quello amministrativo.

 

 

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