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Esercizio della pesca professionale

L'esercizio della pesca marittima a scopo professionale è subordinato all'iscrizione degli interessati nel «Registro pescatori professionali marittimi», istituito presso le Capitanerie di Porto.

  • ll Registro è diviso in «due parti» (art. 32 Reg. 1639/68):
  1. nella Prima parte sono iscritti «quanti esercitano la pesca a bordo di navi»;
  2. nella Seconda parte sono iscritti «quanti esercitano la pesca senza imbarco o negli impianti da pesca».

Possono, altresì, ottenere l’iscrizione nella Prima parte del Registro, quanti intendono esercitare «promiscuamente» le due forme di attività.

Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di esecuzione alla Legge sulla pesca non può ottenere l'iscrizione nel Registro, Parte Prima:

  1. chi non è iscritto nelle matricole della Gente di Mare;
  2. chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
  3. chi è stato condannato per uno o più reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno;
  4. chi è stato condannato per più di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti contravvenzione[1]
  5. chi non eserciti la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente.

Per ottenere l'iscrizione nel registro, Parte Seconda, oltre a quanto previsto nei punti 2), 3), 4) e 5), è necessario essere iscritti almeno nelle matricole della Gente di Mare di «terza categoria».
Il Capo del Compartimento può in ogni momento verificare che l'iscritto nel Registro dei pescatori non eserciti in maniera stabile e continuativa altra attività professionale (ad esempio, dal Mod. 740).
I requisiti e le condizioni per iscrizione nel Registro si provano con il «titolo matricolare» (=Libretto di Navigazione e Foglio di Ricognizione) e con il «Certificato generale del casellario giudiziale» richiesto d’ufficio, al Tribunale competente, dall'Autorità marittima che procede all'iscrizione oltre al «Codice fiscale» (art. 36 Reg. 1639/68). L'iscrizione avviene presso la Capitaneria di Porto nella cui circoscrizione è il «domicilio» del pescatore professionale. Per coloro che sono in possesso dei “Titoli” e delle “Specializzazioni professionali” per la pesca, l'iscrizione si effettua con la relativa qualifica.

 

 


[1] Con legge n. 381/1988 i reati-delitti sulla pesca sono stati ridotti a reati-contravvenzione.

 

Modello: istanza di iscrizione

CAPITANERIA DI PORTO DI_______________
SEZIONE PESCA

Istanza di iscrizione nel Registro dei Pescatori marittimi

 

Il sottoscritto __________________________, nato a _________________ il ______________  C.F./P.IVA ___________________ nella qualità di ______________ della Ditta _____________
con sede in _______________ Via ______________ n._________ armatore dell’unità da pesca denominato ______________________ iscritto al n.________________/SR_____________ dei RR.NN.MM. e GG. del ______________________________________.

C H I E D E

di essere iscritto nel Registro Pescatori Marittimi tenuto da codesta Capitaneria di Porto ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 26.05.2004, n° 153.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445,

D I C H I A R A

( ) di essere residente a _________________________ via ___________________________;
( ) di essere cittadino italiano;
( ) di essere iscritto nelle liste di collocamento del Comune di __________________________
( ) di esercitare attività lavorativa nel settore_________________ presso ________________
( ) di essere titolare di pensione tipo ____________ n° _______ erogata da ______________;
( ) di essere iscritto nelle matricole della Gente di Mare di ________________________ ctg al  n°_______________ del _________________________________;
( ) di esercitare l’attività di pesca quale attività professionale esclusiva o prevalente, e di assoggettarsi alle assicurazioni previdenziali del settore.
Allega:

n° 3 fotografie;

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento.

____________ ____________________
località data

IL DICHIARANTE
____________________
(1)
 

  
VISTO per l’autenticità della foto del
Sig.__________________________

 

 


(1) L’istanza deve essere sottoscritta innanzi alla persona addetta a ricevere la stessa. In caso contrario all’istanza dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.


 

 

I pescatori professionali marittimi

I pescatori professionali marittimi fanno parte della «Gente di Mare» e quindi, più in generale, del «personale marittimo» (art. 114 Cod. nav.).
In particolare rientrano nella categoria dei pescatori professionali marittimi tutto il personale destinato a navigare e quindi a svolgere l’attività di pesca a bordo della flottiglia peschereccia, e quanti esercitano la pesca senza imbarco o negli impianti da pesca.
La distribuzione delle “competenze” a bordo delle navi, risulta dalla ripartizione dei vari servizi, fondamentalmente distinti in «servizi tecnici» e «servizi complementari»

I “servizi tecnici di bordo”, comprendono il “personale che disimpegna servizi richiedenti una qualificazione tecnica specialmente inerente alla vita di bordo”.
I “servizi complementari” comprendono il “personale la cui attività non riveste un carattere essenzialmente nautico ma solo occasionalmente viene prestata a bordo e costituito, in gran parte, dal personale ausiliario”.
L'equipaggio della nave da pesca deve essere composto da persone che siano in possesso dei “titoli professionali“ o delle “qualifiche“ relative alle mansioni che ciascuno deve esplicare a bordo.

L’articolo 13 Legge 963/65, consente l'iscrizione nelle Matricole della Gente di Mare del personale addetto ai servizi tecnici o complementari di bordo occorrenti per l'attività di pesca, di conservazione o di trasformazione del pescato, mentre il Regolamento D.P.R. n. 1639/68 determina le qualifiche ed i titoli professionali del personale suddetto, i limiti di età e gli altri requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nelle Matricole.

Qualifiche per l'iscrizione

Per i marittimi che sono in possesso dei “titoli” e delle “specializzazioni” professionali per la pesca, l’iscrizione nel Registro si effettua con la relativa qualifica.

► Sono titoli professionali:

  • per i servizi tecnici:
  1. capopesca per la pesca ravvicinata
  2. capopesca per la pesca d'altura
  3. capopesca, per la pesca oceanica
  4. capopesca per gli impianti da pesca
  • per i servizi complementari:
  1. frigorista

► Sono specializzazioni professionali:

  • per i servizi tecnici:
  1. pescatore di prima classe
  2. pescatore di seconda classe
  3. pescatore retiere,
  4. operatore di apparati elettronici per la pesca
  5. pescatore subacqueo
  6. operaio pescatore degli impianti di pesca
  • per i servizi complementari:
  1. elettricista,
  2. addetto alla lavorazione industriale

L'iscrizione nel Registro si effettua altresì con le qualifiche professionali marittime previste dalle relative disposizioni[1], che sono cumulabili con le qualifiche professionali per la pesca.

Per coloro che non sono in possesso di titoli o specializzazioni per la pesca, l’iscrizione avviene con la “qualifica iniziale” di:

  1. "mozzo per la pesca", per i servizi complementari;
  2. "operaio apprendista", per il personale addetto agli impianti di pesca.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può introdurre nuove qualifiche professionali, al fine di adeguare la presente disciplina al progresso tecnico ed economico dell'industria della pesca.
Gli uffici marittimi, cui spetta la tenuta del Registro dei pescatori, tengono una “Rubrica” degli iscritti, distinta per qualifiche professionali.

 

 


[1] Il D.M. 30.11.2007 emanato per elevare lo standard di addestramento della Gente di Mare, adeguare ed uniformare la legislazione in materia di qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla Gente di Mare con quelle previste dalla Convenzione Internazionale STCW 78/95 (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), ha modificato l’art. 123 e ss. Cod. nav. ed ha abrogato espressamente i DD.MM. 5.10.200 e 22.12.200

Titoli e specializzazioni professionali

  • I «titoli professionali marittimi» per il personale addetto alla pesca, si conseguono alle condizioni e con le modalità stabilite nel Codice della navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima)[1]; gli altri titoli professionali per il personale “addetto ai servizi tecnici e complementari della pesca” e per quello “addetto agli impianti di pesca”, si conseguono alle condizioni e con le modalità stabilite dal Regolamento (artt. 48-54).

I titoli professionali per il personale addetto ai servizi tecnici e complementari della pesca e per quello addetto agli impianti di pesca, sono i seguenti:

  1. Capopesca
  2. Frigorista

Il Capopesca, esercita le mansioni relative alla direzione delle operazioni di pesca e le altre connesse con la qualifica.

A seconda del tipo di pesca professionale distinguiamo i seguenti “titoli”:

  1. Capopesca per la pesca ravvicinata: per ottenere il titolo - oltre al possesso dei requisiti previsti dall’art. 50 Regolamento n. 1639/69 - occorre che il marittimo abbia esercitato la pesca per un anno, ovvero sia in possesso di un titolo professionale marittimo che abilita al comando di navi da pesca);
  2. Capopesca per la pesca d'altura: per ottenere il titolo - oltre al possesso dei requisiti previsti dall’art 51 Regolamento n. 1639/6 - occorre che il marittimo abbia esercitato la pesca per due anni su navi che esercitano la pesca d'altura; ovvero sia in possesso dei titoli professionali di padrone marittimo per la pesca o di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea; o di capopesca per la pesca ravvicinata che abbia effettuato almeno sei mesi di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca d'altura;
  3. Capopesca per la pesca oceanica: per ottenere il titolo - oltre al possesso dei requisiti previsti dall’art. 52 Regolamento n. 1639/69 - occorre che il marittimo abbia esercitato la pesca per non meno di quattro anni, di cui almeno due a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica; ovvero sia in possesso dei titoli professionali di capopesca d'altura o padrone marittimo per la pesca o allievo ufficiale di coperta (V. D.M. 30.11.2007) che abbia superato l'esame per la specializzazione alla pesca, o titolo superiore, ed abbia effettuato almeno un anno di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica.
  4. Capopesca per gli impianti di pesca: per ottenere il titolo - oltre al possesso dei requisiti previsti dall’art. 53 Regolamento n. 1639/69 - occorre che il marittimo abbia esercitato la pesca per tre anni nello stesso tipo di impianto per il quale si richiede il titolo;

Il Frigorista, esercita le mansioni relative alla qualifica a bordo delle navi da pesca. Per conseguire tale titolo - oltre al possesso dei requisiti previsti dall’art. 54 Regolamento n. 1639/69 - occorre altresì che il marittimo abbia lavorato in uno stabilimento industriale per la costruzione e la riparazione di apparati frigoriferi, o abbia condotto impianti frigoriferi industriali almeno per un anno, ovvero sia stato imbarcato, per lo stesso periodo di tempo, su una nave da pesca in qualità di “Allievo frigorista”; ovvero abbia seguito, con esito favorevole, un corso specializzato riconosciuto dal Ministro dei trasporti.
L'attività di pesca e quella lavorativa richiesta per il conseguimento dei titoli professionali per la pesca debbono essere effettuate almeno per un terzo su navi e presso imprese nazionali.

  • Le «specializzazioni professionali» del personale addetto alla pesca si conseguono alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalità stabilite dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca nonché per la “specializzazione di pescatore subacqueo”, la Commissione medica centrale di 2° grado presso il suddetto Dicastero.

La persistenza dei requisiti fisici richiesti per la specializzazione di pescatore subacqueo è accertata periodicamente secondo le norme stabilite dal Dicastero, sentita la Commissione medica centrale.

 

 


[1] Il D.M. 30.11.2007 emanato per elevare lo standard di addestramento della Gente di Mare, adeguare ed uniformare la legislazione in materia di qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla Gente di Mare con quelle previste dalla Convenzione Internazionale STCW 78/95, ha modificato l’art. 123 e ss. Cod. nav. ed ha abrogato espressamente i DD.MM. 5.10.200 e 22.12.2000.

 

Titolo Matricolare e Certificato di iscrizione

Il pescatore professionale, per poter essere arruolato a bordo di una nave da pesca, deve essere dotato di «Titolo Matricolare» che è il documento che lo abilita alla professione marittima. Esso vale anche, a tutti gli effetti di legge, come “libretto di lavoro” per il servizio prestato a bordo delle navi e dei galleggianti dagli iscritti nelle matricole della Gente di Mare. Il titolo matricolare è documento di “identità personale” e vale come “passaporto” per le esigenze connesse con l'esercizio della professione marittima.
Il titolo matricolare, per i marittimi di “prima” e “seconda” categoria (=Libretto di Navigazione) è conforme al modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Gli Uffici di iscrizione possono, in attesa del suo rilascio, munire i marittimi al loro primo imbarco di un «Foglio Provvisorio di Navigazione». Questo documento, conforme al modello ministeriale sostituisce a tutti gli effetti il Libretto ed é valido sino alla sua emissione, per il marittimo che ne faccia richiesta e che dimostri di avere intrapreso l'attività navigatoria in maniera continuativa.
Per quanto detto, si riferisce che di massima gli Uffici marittimi procedono al rilascio del Libretto di navigazione al neomarittimo che abbia effettuato almeno un “periodo di tre imbarchi”.
Il Titolo matricolare destinato ai marittimi di “terza” categoria, conforme al modello ministeriale, reca l'intestazione «Foglio di Ricognizione».

I Titoli matricolari sono rilasciati dal Capo dell'Ufficio di iscrizione e consegnati, all'atto del primo imbarco dell'iscritto, al Comandante della nave direttamente o a mezzo dell'Ufficio marittimo o consolare del luogo in cui si trova la nave stessa.

Il «Certificato d'iscrizione» (=tesserino di pescatore), previsto dall'art. 10, 2° comma, della legge 963/65, è il documento di “abilitazione” all'attività di pescatore marittimo. Il certificato è rilasciato dal Capo dell'ufficio di iscrizione.
Quando il certificato è stato sottratto o è andato smarrito o distrutto, o è diventato inservibile, l'Ufficio di iscrizione rilascia un duplicato.
Nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulla pesca, l'Autorità competente accerta il possesso del certificato di iscrizione da parte di chi esercita professionalmente la pesca marittima.
Quando si procede alla cancellazione dell'iscritto dal registro, o è intervenuto provvedimento che importa l'interdizione all'esercizio della pesca, l'Autorità marittima procede al ritiro del certificato.

 


 

Registro delle imprese di pesca

Per svolgere l’attività di pesca è necessario che l’Armatore della nave assuma anche il “ruolo di imprenditore” a tutti gli effetti e, pertanto, titolare di una «impresa di pesca».

A tal fine, deve iscriversi nel “Registro delle imprese di pesca” (=R.I.P.), istituito presso ogni Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ha sede l’impresa stessa; questo obbligo si estende a tutte le imprese, qualunque sia la loro dimensione, ed alle cooperative di pesca.
Senza la suddetta iscrizione, l’impresa che esercita la propria attività con navi non può ottenere la «Licenza di pesca»: elemento giuridico essenziale per l’esistenza di un'impresa di pesca è l’esercizio di una nave da pesca, cioè l’essere armatori di una nave da pesca. Sono esclusi da iscrizione quanti esercitano pesca scientifica od appartengono ad Organizzazioni ed Istituti riconosciuti od autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali (MI.P.A.F.).

Il Registro nel quale sono iscritte le imprese che esercitano la pesca professionale, è diviso in «cinque parti», in ragione dei cinque tipi di pesca previsti dai citati artt. 9 e 10 del Regolamento:

  1. Costiera Locale
    (R.I.P. - mod. 3 Pesca – Parte 1^)
  2. Costiera Ravvicinata
    (R.I.P. - mod. 4 Pesca – Parte 2^)
  3. Mediterranea
    (R.I.P. - mod. 5 Pesca – Parte 3^)
  4. Oceanica
    (R.I.P. - mod. 6 Pesca – Parte 4^)
  5. Impianti da pesca “mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini”
    (R.I.P. - mod. 7 Pesca – Parte 5^)

L'iscrizione deve avvenire presso la Capitaneria di Porto nella cui circoscrizione ha sede l'impresa. L'iscrizione si effettua nella «Parte» del R.I.P. corrispondente al tipo di pesca professionale esercitata; quando venga esercitato più di un tipo di pesca, l'iscrizione si effettua in ciascuna delle relative “Parti” del Registro.

  • Iter procedurale:

Per poter esercitare l’attività di pesca come imprenditore ittico, l’interessato deve presentare al MI.P.A.F. richiesta per ottenere il “nulla-osta” all’esercizio della pesca con navi, allegando:

  1. per navi da costruire: copia contratto di costruzione;
  2. per navi da acquistare o da importare: copia contratto preliminare di acquisto;
  3. per navi da ristrutturare: progetto con relazione tecnica, nonché contratti preliminari o fatture di acquisto per adeguamento della stazza o potenza;
  4. per navi iscritte nel registro prima del 31/12/1993: estratto del registro da cui risulti proprietario.

Ne consegue che il «nulla-osta» debba essere richiesto necessariamente, prima della costruzione o acquisto ovvero adeguamento della nave.
Il MI.P.A.F. rilascia, entro 90 giorni, Nulla-osta non trasferibile, specificandone la durata (su richiesta motivata dell’interessato, il Ministero può prorogarne la durata).

Il Nulla-osta viene ritirato se l’interessato:

  1. non presenta al MI.P.A.F. contratto di costruzione entro 6 mesi dalla notifica del nulla-osta;
  2. non provvede alla impostazione della chiglia entro 9 mesi dalla notifica del nulla-osta;
  3. non realizzi almeno il 50% della nave entro 24 mesi dalla notifica del nulla-osta.

La costruzione della nave deve avvenire in conformità alle caratteristiche tecniche previste dal Reg. CE 2930/86. Non sono ammesse modifiche alla potenza del motore, salvo preventivo nulla-osta del Ministero.
L’interessato in possesso del nulla-osta deve presentare al MI.P.A.F. domanda in bollo con firma autenticata, per ottenere la Licenza di pesca, allegando:

  1. documentazione rilasciata da Registro Italiano Navale attestante che le misurazioni e dati tecnici (lunghezza, larghezza, stazza espressa in tonnellate stazza lorda - TSL, potenza motore espressa in KW o HP) della nave sono rispondenti alle norme Reg. CEE 2930/86;
  2. tassa concessione governativa pari a _________ Euro per ogni unità adibita a pesca.

Il MI.P.A.F.provvede a rilasciare le Licenze agli interessati iscritti nel R.I.P. tenendo conto di eventuali priorità (come ad esempio: cooperativa giovani esercenti direttamente pesca; cooperative armatrici, ecc.) e sospendendo il rilascio di nuove licenze qualora raggiunti i limiti.
L’Ufficio licenze, prima di rilasciare il documento autorizzativo, provvede ad inserire i dati inerenti all’armatore, il proprietario e la nave, nell’archivio elettronico delle licenze di pesca, costituito in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 della legge 41/82, al fine di poter conoscere la situazione reale della flotta peschereccia italiana in qualunque momento.

Modello: istanza di iscrizione

In bollo

 

CAPITANERIA DI PORTO DI_______________

 

SEZIONE PESCA
ISTANZA PER ISCRIZIONE NEL R.I.P.

 

 

Il sottoscritto __________________________________ , nato a ________________________il _________________ - C.F./P.IVA ______________________ nella qualità di ______________ della Ditta _________________________________ con sede in _________________________ Via _________________________ n.____________ armatore del l’unità da pesca denominato __________________ iscritto al n.________________/SR____________ dei RR.NN.MM. e GG. del ___________________________

 

C H I E D E

 

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 26.05.2004 n. 153 l’iscrizione nel Registro Imprese di Pesca tenuto da codesta Capitaneria di Porto , __________ categoria - pesca costiera _____________ entro _________ dalla costa .
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n°445,

 

D I C H I A R A

 

( ) di essere residente a _________________________ con abitazione in _________________
________________________________________________;

 

( ) che la Società ___________________________________ di cui il sottoscritto risulta essere _____________________ è iscritta presso la Camera di Commercio di _________________ al n. ______________ in data __________ e che gli altri soggetti (soci ) tenuti alla certificazione antimafia sono :________________________________________________________________

( ) che la famiglia anagrafica si compone come segue e di non avere altre persone conviventi nel territorio dello Stato / di essere convivente di fatto con le seguenti persone (1)

 

 Nr.

Cognome

e Nome

 Data Nascita Luogo Nascita

 Rapporto

Parentalere

         
         
         
         

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento.

 

 

 

 

luogo_________ data_______                                 Firma del richiedente (1)

 

 


Nota
(1) La sottoscrizione deve essere apposta innanzi alla persona addetta a ricevere l’istanza. In caso contrario dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

 

Licenza di pesca

Licenza rientra tra i documenti di bordo della nave da pesca ed è rilasciata all'interessato (proprietario o armatore della nave, imprenditore), regolarmente iscritto nel «Registro delle Imprese di Pesca» (art.11, legge 963/65), dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione Generale della pesca e acquacoltura (MI.P.A.F.) che autorizza l’esercizio della pesca professionale, con gli attrezzi ivi indicati, per la cattura di una o più specie ittiche in determinate aree marittime.
La Licenza di pesca ha una validità di «otto anni» a decorrere dalla data del rilascio, che viene stampata direttamente dalla Direzione generale contestualmente alla firma dell’atto. Sono stati disposti sulla Licenza “spazi” per consentire all’Autorità marittima di annotarne gli estremi del Bollettino di c/c postale di versamento della tassa di concessione governativa a cui è soggetto l’atto.

► Rinnovo

La Licenza di pesca è rinnovabile. L’interessato deve presentare al MI.P.A.F. domanda in bollo, con firma autentica, per il rinnovo della Licenza o sostituzione o variazioni da apportare sulla medesima, allegando specifico “formulario” ministeriale.
Nel caso che la Licenza sia andata smarrita o distrutta o risulti illeggibile, l’interessato chiede a MI.P.A.F. il rilascio “duplicato”.

All'interessato, in attesa del rinnovo o della sostituzione della Licenza (duplicato per smarrimento) o in caso di variazioni da apportare sulla stessa l'Ufficio di iscrizione della nave rilascia una «Attestazione provvisoria»
inizialmente valida per 1 anno e rinnovabile di anno in anno.
Nelle more del rinnovo della Licenza di pesca da parte dell’Amministrazione centrale e fino alla consegna della medesima, è consentito, infatti, alle Autorità marittime competenti di rilasciare una “Attestazione provvisoria” che autorizza la pesca con i sistemi ivi indicati.
Tale autorizzazione, inizialmente valida in linea generale per un anno, è rinnovata per il periodo di validità della Tassa di Concessione Governativa (TCG) connesso alla Licenza di pesca stessa.

Qualora l’interessato non abbia provveduto alla misurazione delle caratteristiche tecniche della nave ai sensi del Regolamento CEE n° 2930/86 (misurazione delle caratteristiche tecniche della nave, lunghezza, larghezza, potenza motore, stazza), o allorché riporta sulla licenza rettifiche (inerenti: ditta, Comune, sede impresa, denominazione nave, proprietà) senza comunicarle entro 180 giorni all’Uffico preposto, il termine di validità è di 6 (sei) mesi.

► Perdita di validità della Licenza

Come sopra evidenziato, la Licenza di pesca è valida, in linea generale, per otto anni. Tuttavia, il decreto ministeriale 26.7.1995 contempla alcune “circostanze” al verificarsi delle quali, dopo una determinata procedura effettuata in osservanza alla legge n. 241 del 1990, viene dichiarata la “cessazione della validità” della Licenza.

  • La Licenza di pesca perde di validità per i seguenti motivi:
  1. cessazione dell’attività da parte dell'interessato;
  2. abbandono volontario dell'attività di pesca;
  3. cessazione dell'attività di pesca (desunta dalla mancata richiesta del rinnovo della Licenza, entro 6 mesi dalla scadenza o disarmo della nave pari a 3 anni, anche se a seguito di affondamento);
  4. trasferimento della proprietà dell’unità da pesca entro il termine di 5 anni dal rilascio della Licenza, salvo il caso di successioni causa morte del titolare (in 1° grado) o per motivi di forza maggiore riconosciuti validi dal Ministero;
  5. mancata comunicazione al MI.P.A.F. del trasferimento di iscrizione nel Registro delle imprese di pesca o di iscrizione della nave entro 180 giorni dagli eventi previsti nei casi di sostituzione della Licenza (120 giorni in caso di morte del titolare della Licenza).

La Licenza che ha cessato di validità, deve essere trasmessa entro “30 giorni” al Ministero delle politiche agricole e forestali – Dir. Generale della pesca e acquacoltura.

L’interessato che intende “rinnovarla” deve presentare domanda per la nuova licenza.

► Sospensione della licenza

E’ prevista un'ipotesi di sospensione della Licenza di pesca che si realizza allorquando l’interessato non abbia provveduto, nei termini, alla misurazione delle caratteristiche tecniche della nave ai sensi del Regolamento CEE 2930/86.
Se l’inadempienza si prolunga nel tempo, il MI.P.A.F. ritira la Licenza e la restituisce all’interessato dopo che ha adempiuto gli obblighi CE.

► Sostituzione della licenza

  Licenza sostituita nel caso di:

  1. morte dell'interessato;
  2. trasferimento dell'iscrizione nel Registro delle imprese di pesca ad altra Capitaneria;
  3. trasferimento iscrizione della nave in altro Ufficio marittimo;
  4. variazione degli elementi tecnici della nave dell'impresa di pesca




Elementi della licenza di pesca

E' opportuno analizzare gli “elementi” che contraddistinguono la Licenza di pesca.
Come si evince dal documento riprodotto (Fac-Simile), la Licenza di pesca è suddivisa in vari "settori" in ciascuno dei quali vengono trascritti gli elementi necessari ad individuare l’armatore, il proprietario e le caratteristiche tecniche della nave.

  • In particolare, sulla Licenza sono riportati i seguenti dati:
  1. numero della Licenza;
  2. dati relativi all’armatore (indirizzo, luogo di residenza, iscrizione nei R.I.P.)
  3. estremi di identificazione della nave (nome, ufficio marittimo d’iscrizione, numero di immatricolazione, numero UE, nominativo internazionale radio, categoria di programma);
  4. proprietà;
  5. caratteristiche tecniche della nave: valore della stazza lorda nazionale misurata in tonnellate (TSL); valore della stazza lorda internazionale (Gross Tonnage - GT); lunghezza fuori tutto e lunghezza fra le perpendicolari;
  6. valore della potenza motore misurato sia in HP che in kW;
  7. tipo di pesca che la nave deve esercitare (costiera locale, costiera ravvicinata, mediterranea, oceanica), ovvero tipo di attività autorizzata (unità asservita ad impianto; unità appoggio pesca subacquea professionale);
  8. compartimenti marittimi dove le unità possono esercitare l’attività di pesca;
  9. sistemi di pesca che possono essere utilizzati dalla nave nell’esercizio dell’attività di pesca (reti, attrezzi, rastrelli);
  10. estremi del pagamento della tassa di concessione governativa;
  11. data di rilascio.

 

 

Allo scopo di evidenziare i casi in cui è necessario che l’Amministrazione proceda ad una nuova istruttoria per consentire le eventuali variazioni degli elementi che devono essere indicati sulla Licenza di pesca, si ritiene utile esaminare il contenuto di ciascun settore con la precisazione che, qualora venga richiesta la modifica di elementi sostanziali che determina il rilascio di una nuova Licenza di pesca l’interessato, allo stato attuale, deve corrispondere nuovamente la tassa di concessione governativa.

L’omessa comunicazione al Ministero delle intervenute variazioni, nei termini previsti dalla normativa vigente, comporta la cessazione della validità della Licenza stessa.

Numero di identificazione

L’elemento che caratterizza la prima parte del documento è il «Numero» della Licenza di pesca che viene apposto seguendo l’ordine progressivo, seguito dall’indicazione dell’anno in cui la Licenza è rilasciata.

Eccetto il caso di primo rilascio, oltre al numero che individua la Licenza di pesca, viene indicato quello della Licenza sostituita.

 

 

► Una Licenza di pesca può essere stampata per i seguenti motivi:

  1. nuova emissione: ogni qualvolta si deve stampare la Licenza di pesca per una nuova unità o per intervenute variazioni dei dati relativi all’armatore, al proprietario ed alla nave;
  2. ristampa: quando, preso atto di errori materiali riportati sulla Licenza, non è necessario attribuire alla stessa un nuovo numero;
  3. rinnovo: quando, a seguito di scadenza, bisogna procedere alla stampa di una nuova Licenza con l’assegnazione di un nuovo numero;
  4. duplicato: quando è necessario, a causa di smarrimento o distruzione (totale e/o parziale) di una Licenza, procedere alla ristampa della stessa. In questo caso la Licenza stampata “conserva” il numero della precedente e sulla stessa la procedura riporta la dizione "duplicato";
  5. fac-simile: quando, per una verifica dati di una Licenza già rilasciata è necessario avere una copia di lavoro.

La Licenza di pesca rilasciata per una determinata unità sarà identificata con una «Numerazione» composta da tre parti:

1. numero progressivo;
2. anno;
3. numero di variazione.

 

XXX.XXX/XXXX/X

 

Le prime due componenti rimarranno inalterate per tutta la vita dell’unità da pesca.à da pesca.

Ad esempio:        

 

     la Licenza n. 2.374/1990/7
  sostituisce la n. 2.374/1990/6

                                           

                                                               

 

 

 

Dati relativi all’Armatore

I dati che individuano l’impresa armatrice che esercita l’attività di pesca con l’unità a cui la Licenza si riferisce sono:

  1. il comune, ove ha sede l’impresa;
  2. la provincia;
  3. l’indirizzo;
  4. la Capitaneria di porto, presso la quale l’impresa è iscritta nel pertinente Registro delle imprese di pesca (R.I.P.);
  5. il numero e la parte del predetto Registro.

Qualora dovesse intervenire una variazione dei suddetti elementi, è necessario che l’armatore chieda l’aggiornamento della Licenza di pesca all’Amministrazione centrale, tramite l’Autorità marittima competente che provvede a trasmettere la documentazione da cui risultano le variazioni dei dati al Ministero e ad emettere, nelle more dell’aggiornamento della Licenza di pesca rettificata, un'attestazione provvisoria al fine di consentire all’interessato di continuare a pescare.
L’Amministrazione, dopo aver eseguito l’istruttoria di competenza, provvede al rilascio di una nuova Licenza di pesca.
Se la variazione è riferita al trasferimento della sede dell’impresa armatrice in altro compartimento marittimo, variando la Capitaneria di porto, il numero e la parte del Registro delle imprese di pesca, la stessa, sempre per il tramite dell’Ufficio ove è iscritta l’unità, trasmette la prescritta documentazione all’ufficio licenze che provvede alla stampa di una nuova Licenza di pesca.
Nel caso in cui si verifichi soltanto un mutamento di indirizzo o di sede (comune e provincia) dell’impresa armatrice nell’ambito dello stesso Compartimento marittimo, l’Ufficio marittimo di iscrizione provvede direttamente a riportare l’avvenuta variazione sulla Licenza di pesca e a darne successiva comunicazione all’ufficio licenze della Direzione Generale mediante l’invio di una copia del documento modificato. L’ufficio licenze provvede ad aggiornare l’archivio elettronico senza procedere alla stampa di una nuova Licenza.

 

 

  

Identificazione della nave

In questa parte del documento in esame sono riportati i dati atti ad individuare la nave con la quale l’impresa armatrice può esercitare la pesca.
Come abbiamo avuto modo di dire in precedenza, le navi da pesca sono contraddistinte da un “
Nome”.

 

 

Sebbene la norma preveda che nello stesso Ufficio marittimo non possano esserci unità con la stessa denominazione, talune volte, soprattutto per le unità da pesca con stazza lorda inferiore a tre tonnellate, si riscontrano identici nominativi.

Per le navi minori, il nome è stabilito dall’armatore all’atto dell’iscrizione dell’unità nei Registri e, fatta eccezione per le navi maggiori, può essere modificato in qualsiasi momento. La variazione del nominativo della nave viene annotata dall’Ufficio marittimo dove è iscritta la nave nel Registro delle navi minori e galleggianti (RR.NN.MM. e GG.) e sulla Licenza di navigazione.

Per le navi maggiori, invece, è necessario chiedere preventiva autorizzazione alla Direzione generale del naviglio.

Nel caso in cui la Licenza di pesca sia stata già rilasciata, l’Ufficio d’iscrizione provvede ad annotare sulla stessa il nuovo nominativo e a darne comunicazione al Ministero, mentre, nell’ipotesi in cui la Licenza sia in fase di rilascio o di rinnovo, l’Autorità marittima comunica l’avvenuto cambio del nome della nave documentandolo con l’estratto del Registro.

Nel campo “Ufficio marittimo d’iscrizione“ viene riportato l’Ufficio dove l’unità è iscritta. In caso di trasferimento dell’unità in altro Ufficio marittimo, quest’ultimo deve iscrivere la nave nel proprio Registro, assegnarle un numero di matricola ed annotare nel Registro l’Ufficio marittimo di provenienza con il relativo numero di immatricolazione.

Accanto all’indicazione dell’Ufficio di iscrizione della nave viene posto il numero di immatricolazione che viene assegnato all’unità al momento dell’iscrizione in quell’Ufficio. Tale numero, riportato sull’unità, è trascritto su tutti i documenti relativi alla stessa e non può essere sostituito o variato.

Il numero di immatricolazione di una nave che, per qualsiasi motivo (trasferimento ad altro ufficio, demolizione, passaggio al diporto, vendita all’estero, perdita presunta, affondamento, ecc.), venga cancellata, non può essere riutilizzato.
Per la cancellazione di una nave dal Registro, l’Ufficio marittimo competente restituisce al Ministero la Licenza di pesca per l’archiviazione, comunicando il motivo della cancellazione, l’eventuale nuova destinazione e, nel caso l’unità venga iscritta in altro Registro, il nuovo Ufficio e il nuovo numero di immatricolazione.
L’Ufficio marittimo dove l’unità si iscrive assegna all’unità un nuovo numero di immatricolazione, rilascia all’armatore la documentazione necessaria per la navigazione e trasmette all’Ufficio licenze i documenti aggiornati per il rilascio di una nuova Licenza.
La normativa vigente in materia di rilascio di licenze consente di trasferire un'unità da un Ufficio marittimo ad un altro, con conseguente assegnazione di un nuovo numero di immatricolazione, anche se appartenente a diverso Compartimento.

Il “Nominativo internazionale radio“ è individuato da una sigla, assegnata dalla Marina Militare, che le unità aventi un valore di stazza superiore alle 15 tonnellate devono necessariamente avere. Tale sigla si riferisce agli “apparati radio trasmittenti” installati a bordo delle navi e non varia finché l’unità rimane adibita alla pesca.

Il “Numero UE“ è il numero internazionale attribuito a ciascuna unità da pesca che rimane inalterato anche a seguito di trasferimento in altri Compartimenti marittimi. La categoria di programma è un codice alfa-numerico assegnato all’unità al momento della stampa della Licenza che classifica l’unità stessa in base al tipo di navigazione assegnato.

 

Proprietà

Attualmente nell’archivio elettronico sono inseriti i dati relativi alla “Proprietà” della nave (cognome, nome, indirizzo e residenza del/dei proprietari, codice fiscale o partita IVA, luogo e data di nascita se persone fisiche, altre navi possedute e la data dell’evento).

 

 

Nel campo previsto sulla Licenza vengono riportati, invece, soltanto il cognome e il nome del/dei proprietari.
Ogni variazione di proprietà viene segnalata, per il tramite dell’Ufficio d’iscrizione, dall’armatore dell’unità mediante l’invio all’Ufficio licenze del mod. 18, dell’estratto del registro delle navi minori e galleggianti, della copia della Licenza di navigazione nonché, naturalmente, la Licenza di pesca da sostituire.

 

 

Caratteristiche tecniche della nave

Attualmente in procedura vengono inserite le caratteristiche strutturali della nave: la lunghezza fuori tutto, la lunghezza tra le perpendicolari, la larghezza, l’altezza di stazza, la stazza lorda calcolata in TSL, la stazza netta calcolata in TSN, la stazza internazionale calcolata in GT.
Nello spazio che nella Licenza è riservato alle “Caratteristiche strutturali“ della nave vengono riportati soltanto i dati che la Comunità europea ritiene essenziali: la lunghezza fuori tutto, la lunghezza tra le perpendicolari, la stazza in TSL, la stazza in GT.

 

 

La normativa vigente non consente alcuna variazione in aumento della stazza, pertanto richieste in tal senso devono essere opportunamente valutate ed approvate.
Qualora a seguito di ammodernamento della nave dovessero cambiare la lunghezza tra le perpendicolari e la lunghezza fuori tutto, fermo restando che la stazza non deve essere aumentata, l’interessato, al fine di ottenere il rilascio della Licenza di pesca aggiornata, deve comunicarlo al Ministero tramite l’Ufficio competente, inviando il certificato di stazza, i documenti aggiornati e la Licenza che deve essere sostituita.
Per le draghe idrauliche, qualora si tratti di unità i cui titolari non abbiano aderito ai Consorzi, le caratteristiche tecniche della nave tipo sono quelle indicate nel D.M. 21.7.1998 (in G.U. n. 180 del 4.8.1998) ovvero, in caso positivo, quelle indicate nel D.M. 5.10.1999 (in G.U. n. 274 del 22.11.1999).

 

 

Potenza motrice

I dati riportati in questo settore della Licenza indicano la “Potenza dei motori installati sull’unità espressi sia in KW che in HP”.
Sono riportati, inoltre, il tipo di motore, (entro/fuoribordo) e il tipo di propulsione (benzina, diesel, diesel elettrico).
Lo spazio previsto nella sezione consente l’inserimento dei dati relativi a due motori.

 

  

Qualora la nave ne possieda di più, i valori della potenza devono essere sommati.

  • Ad esempio, nel caso di tre motori, nel primo rigo va trascritta la potenza di un motore, nell’altro, la somma della potenza degli altri due.

Nell’archivio sono registrate tutte le variazioni che intervengono.
Le disposizioni vigenti non consentono variazioni della potenza senza la preventiva autorizzazione.

E’ consentito l’aggiornamento automatico della Licenza di pesca in caso di sostituzione del motore con un altro, anche di tipo diverso, a condizione che sia di potenza pari o inferiore.

 

Tipo di pesca

I dati riportati in questo settore del documento autorizzativo indicano rispettivamente il “Tipo di pesca e gli attrezzi consentiti”.

Ogni unità da pesca, in relazione alle proprie caratteristiche tecniche ed alle dotazioni di sicurezza, è abilitata ad esercitare un determinato tipo di pesca.

La Comunità Europea, recentemente, ha introdotto ulteriori elementi per la classificazione delle unità nell’ambito delle abilitazioni nei vari tipi di pesca. Tant’è che si è reso necessario, per la classificazione delle navi nei vari segmenti, prendere in considerazione altri parametri quali la “lunghezza fuori tutto” ed i “sistemi di pesca” ai quali ogni nave è autorizzata.

L’integrazione dei citati elementi determina l’assegnazione della nave ad una delle seguenti categorie di programma previste dal POP IV (=Propraganda Orientamento Pluriennale):

 

Costiera: 4H1 - Piccola pesca costiera
  4H2 - Strascico
  4H3 - Traino pelagico a coppia
  4H4 - Attrezzi passivi
  4H5 - Draga idraulica
  4H6 - Polivalenti
Mediterranea: 4H7 - Strascico e volante
  4H8 - Attrezzi passivi
  4H9 - Circuizione per tonno
  4HA - Spadare
Oceanica: 4HB - Oceanica

Al fine di poter cambiare il tipo di pesca autorizzato sulla Licenza è necessario richiedere apposito nulla-osta al Ministero che, dopo aver valutato la compatibilità della richiesta con la capienza del relativo segmento, invita l’interessato a produrre idonea documentazione attestante la sussistenza dei requisiti prescritti per esercitare il diverso tipo di pesca.

L’Amministrazione, completata l’istruttoria, (favorevolmente) può rilasciare la Licenza di pesca con la variazione in parola.
Anche se in linea generale non è consentita l’aggiunta di nuovi sistemi di pesca sulla Licenza, possono tuttavia verificarsi delle eccezioni (per esempio in caso di rinuncia ad un sistema di pesca che incide maggiormente sulle risorse ittiche) in cui l’Amministrazione, su richiesta dell’interessato, può valutare l’opportunità di concedere l’autorizzazione per un nuovo attrezzo in sostituzione di quello a cui si rinuncia. In tal caso l’Amministrazione centrale rilascia apposito nulla osta e successiva Licenza di pesca.
Il rilascio del “nulla-osta“ da parte del Ministero è pure necessario qualora l’interessato intenda utilizzare l’unità, oltre che per la pesca professionale, anche come unità asservita ad impianto ovvero come unità appoggio sub. Al rilascio di tale nulla- osta segue quello della Licenza di pesca recante apposita autorizzazione.

 

Compartimenti marittimi dove le unità possono esercitare l’attività di pesca.

Ogni unità da pesca, in relazione al tipo di pesca a cui è autorizzata, può esercitare l’attività in uno, in tre o in tutti i Compartimenti marittimi.

 

 

  • le unità autorizzate alla pesca con la «draga idraulica» e «rastrello da natante» sono autorizzate all’attività nell’ambito del Compartimento marittimo di iscrizione.
  • le unità autorizzate alla «pesca costiera locale» esercitano l’attività nel Compartimento d’iscrizione e nei due Compartimenti contigui.
  • le navi autorizzate alla «pesca costiera ravvicinata, mediterranea e oceanica» esercitano l’attività in tutti i Compartimenti marittimi.

 

 

Sistemi di pesca autorizzati con Licenza

I sistemi di pesca autorizzati sulla Licenza sono quelli ripresi dal vecchio permesso di pesca rilasciato dagli Uffici dove l’unità è iscritta, anche se, a seguito del D.M. 26 luglio 1995, vengono denominati per categorie omogenee in vista del razionale sfruttamento delle risorse biologiche del mare.
Alle unità di nuova costruzione sono concessi i sistemi già autorizzati alle unità offerte in ritiro e, in caso di costruzione senza ritiro, i sistemi previsti dai decreti che hanno consentito il rilascio del nulla osta:

  • D.M. 7/5/87: strascico;
  • D.M. 20/7/89: traino pelagico ora strascico e/o volante;
  • D.M. 26/7/95: attrezzi da posta – palangari – ferrettara – lenze).

Allo stato attuale non è possibile autorizzare ulteriori sistemi di pesca rispetto a quelli già riportati sulla Licenza.
Tuttavia, possono essere positivamente valutate dalla Direzione Generale sostituzioni di alcuni sistemi a forte impatto sulle specie catturabili (strascico – volante - circuizione – palangari ) con altri sistemi non soggetti a restrizioni (attrezzi da posta e lenze).
Alcuni sistemi sono a “numero chiuso“ come la draga idraulica, la rete a circuizione per i tonni, la rete da posta derivante, il rastrello da natante, il palangaro per i tonni e sono disciplinati da apposita normativa.

Per le "unità asservita ad impianto" o "unità appoggio sub", non essendo inserite in flotta, le relative Licenze possono essere rilasciate senza particolari vincoli.

Non è previsto il rilascio della licenza per l’impiego dell’attrezzo denominato “Rastrello da natante” o “Rastrello a mano”. Per l’impiego di detto attrezzo in nessuna fase dell’attività di pesca, ivi compreso il trasferimento sul luogo di pesca, è consentito l’uso di unità.

Approfondimenti:

E’ il caso di evidenziare che con il D.M. 26.7.1995, in vista del razionale sfruttamento delle risorse biologiche del mare, gli attrezzi da pesca autorizzati con la Licenza sono stati raggruppati, per categorie omogenee, mediante l’introduzione di taluni "Sistemi di pesca", ciascuno dei quali consente l’impiego degli attrezzi compresi nel sistema autorizzato.

A seguito di tale innovazione, con la Licenza di pesca possono essere autorizzati i seguenti sistemi:

  1. Circuizione, che comprende gli attrezzi da pesca denominati tonnara volante, cianciolo per pesce azzurro, cianciolo per pesce bianco e circuizione senza chiusura;
  2. Sciabica, comprendente la sciabica da spiaggia e la sciabica da natante;
  3. Strascico, in cui rientrano lo strascico a divergenti, lo strascico a bocca fissa, il traino pelagico a divergenti, il rapido e la sfogliara;
  4. Volante, che comprende il traino pelagico a coppia e l’agugliara;
  5. Traino per molluschi, in cui rientrano l’attrezzo da traino per molluschi, l’ostreghero, il rampone per molluschi e la sfogliara per molluschi;
  6. Draga idraulica, che sostituisce quello denominato turbosoffiante;
  7. Rastrello da natante, che sostituisce la draga manuale;
  8. Attrezzi da posta, comprendente imbrocco, tremaglio, nasse, cestelli, cogolli, bertovelli, rete circuitante, rete da posta fissa, rete da posta a circuizione;
  9. Rete da posta derivante, comprende spadara e alalungara;
  10. Ferrettara, in cui rientra la piccola derivante, menaide, sangusara, bisantonara, alacciara, bisara, bogara, sgomberara, occhiatara, e palamitara;
  11. Palangari, comprende palangari fissi e palangari derivanti;
  12. Lenze, in cui rientrano le lenze a mano, le lenze a canna e le lenze trainate;
  13. Arpione, in cui rientrano l’arpione, la fiocina, l’asta e specchio per ricci e il rastrello per ricci.
  • Alle «unità asservite ad impianto», che esercitano anche la pesca professionale, sulla Licenza di pesca, oltre ai normali sistemi autorizzati, viene aggiunta anche “specifica autorizzazione”.
  • Alle «unità asservite esclusivamente ad impianto», che non possono quindi esercitare alcun tipo di pesca professionale, è rilasciata un'apposita Licenza di pesca per consentirne la peculiare attività.

 

Licenza per pesche speciali

Oltre alle licenze di pesca sopra descritte, vengono rilasciate anche distinte Licenze per le pesche speciali:

  1. Novellame da allevamento;
  2. Novellame da consumo;
  3. Pesca subacquea professionale (le autorizzazioni per i pescatori subacquei professionali sono rilasciate dal Capo del compartimento marittimo competente).

Le licenze di pesca per il novellame da allevamento sono rilasciate annualmente agli interessati che l’abbiano ottenuta l’anno precedente. In esse sono riportati i periodi di pesca consentiti, le specie catturabili e i quantitativi massimi di novellame da prelevare.

Le licenze per la pesca del novellame da consumo sono rilasciate annualmente a coloro che, secondo il criterio della consuetudine, hanno esercitato tale attività negli anni precedenti regolarmente autorizzati.

 

 


 

Tassa di concessione governativa

L’ultima parte del documento è caratterizzata, oltre che dagli “Estremi del bollettino di c/c postale di versamento della tassa di concessione governativa”, anche dalla “Data del rilascio” e dalla “Firma dell’Autorità competente”.

All’annotazione degli estremi del bollettino di c/c postale, della data di versamento della tassa e dell’ufficio postale dove la tassa è stata versata, provvede direttamente l’Ufficio ove l’unità è iscritta.
Non coincidendo la validità della Licenza (otto anni dalla data di rilascio) e la validità della tassa di concessione governativa (otto anni dal versamento), salvo il caso di primo rilascio per nuova nave, è stato necessario prevedere in questo campo della Licenza più di un rigo per consentire all’Autorità marittima di annotarne gli estremi dei diversi bollettini di c/c postale.

 



Nuova procedura:

  1. E’ necessario far coincidere la validità della Licenza con la validità della tassa di concessione governativa, per cui nel caso del rilascio di una nuova Licenza per intervenute variazioni non si dovrà procedere ad un nuovo versamento. Le righe previste per gli estremi di pagamento saranno utilizzate, pertanto, in caso di versamenti effettuati con due o più bollettini.
  2. La data di rilascio della Licenza dovrà essere espressamente riportata in quanto, per i motivi di cui al punto precedente, non potrà più essere collegata alla data del rilascio.
  3. Il versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere effettuato nei trenta giorni che precedono la scadenza in modo da consentire il rilascio del nuovo titolo in tempo utile. La validità della Licenza rinnovata è comunque fissata in otto anni dalla data di scadenza indipendentemente dalla data del versamento della tassa di concessione governativa.
  • Ad esempio, per la Licenza con validità fino al 31 gennaio 2008, il versamento effettuato nel mese di gennaio o successivamente non influenzerà la scadenza del nuovo titolo che avrà validità fino al 31 gennaio 2016.
  1. La data di rilascio della Licenza coincide con la data in cui il titolo viene stampato dalla Capitaneria di porto.
  2. La sottoscrizione del Direttore Generale sarà apposta utilizzando la procedura della firma digitale. Il Capo del Compartimento marittimo ne assevera l’originalità mediante l’apposizione del timbro a secco della Capitaneria di porto nonché del timbro personale debitamente sottoscritto.

In attesa che venga definita la procedura della firma digitale, il Direttore Generale della pesca e dell’acquacoltura, con apposto decreto, delega in via transitoria, ai sensi della legge n. 963/1965 e della legge n. 491/1993, il Capo del compartimento alla sottoscrizione della Licenza di pesca.

 

 

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