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Esecuzione forzata

L'«esecuzione forzata» consiste nel recupero coatto della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, nel caso sia decorso il termine fissato per il pagamento senza che lo stesso sia avvenuto.
L'Autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute mediante «Ruoli» secondo il sistema della esazione delle imposte dirette (D.P.R 29 settembre 1973, n. 602).
Il Ruolo è un atto di natura ricognitiva in forma di elenco (eventualmente redatto con sistema meccanografico) che indica i soggetti che nel Comune interessato sono tenuti a pagare l'imposta cui di volta in volta si tratta e l'ammontare dovuto da ciascuno di essi.

  • L'Amministrazione che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dovrà procedere alla formazione di una «minuta di ruolo», la quale deve contenere:
  1. le generalità complete dei trasgressori;
  2. la sede e la ragione sociale (nel caso di soggetti diversi da persona fisica);
  3. gli estremi dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento;
  4. l'indicazione della norma violata;
  5. l'ammontare della sanzione distinta dall'ammontare delle eventuali spese del procedimento davanti al Giudice;
  6. l'indicazione dell'autorità alla quale dovranno affluire le somme recuperate (Ufficio delle Entrate o altro ufficio competente).

Si suggerisce in proposito di evitare per quanto possibile la compilazione di più ruoli, provvedendo a raggruppare in un unico procedimento più nominativi.
La minuta del ruolo contenente tali dati dovrà essere inviata alla «esattoria comunale» che dovrà perfezionarla apponendovi il «numero meccanografico» (=di codice) dei contribuenti.
Pervenuta la minuta ruolo, l’Autorità amministrativa dovrà inviarla al “Centro elettronico del consorzio nazionale degli esattori” competente per territorio che provvederà alla predisposizione dei Ruoli i quali verranno trasmessi poi all'amministrazione sanzionante (es. Capitaneria di Porto).
Questa dovrà inviarli, unitamente agli «originali» delle ordinanze-ingiunzione e dopo averne verificata la corretta compilazione alla «Direzione Regionale delle Entrate» competente per territorio per ottenere il «visto di esecutorietà» (previsto dall'art. 23 D.P.R. 603/1973) dell'amministrazione finanziaria sui Ruoli ad essa trasmessi.
Avuti in restituzione i Ruoli resi esecutivi, questi dovranno essere trasmessi per il successivo carico all’esattore, all'«esattoria» competente (relativa al comune di residenza del contribuente) per la riscossione. Gli esattori procederanno agli atti esecutivi nei confronti dell'obbligato c.d. «procedimento di esecuzione forzata».
Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il Ruolo è trasmesso all'esattore. La maggioranza assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
Dopo la consegna dei Ruoli all'esattoria, questa dovrà provvedere alla notifica della «cartella di pagamento». Il pagamento deve essere effettuato presso la sede dell'esattoria entro «otto giorni» dalla scadenza. In caso di mancato pagamento, scatta l'avviso di mora, con invito a pagare entro «cinque giorni», e quindi si avvia la «espropriazione forzata», con onere di preventiva esecuzione sui beni mobili (Ufficiale Giudiziario).

 

 

 

La procedura di esecuzione forzata: il Ruolo Esecutivo

Ai sensi dell'art. 27 della Legge 689/81, nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Autorità che ha emesso l'Ordinanza Ingiunzione (es. Capo del Compartimento Marittimo) procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il «Ruolo» all'esattore per la riscossione in un'unica soluzione; detta modalità di riscossione viene denominata «procedimento di esecuzione forzata», il quale si articola nelle fasi di seguito riportate:

  1. Comunicazione del numero del contribuente

Periodicamente l'Ente impositore (es. Capitaneria di Porto) redige l'elenco dei morosi utilizzando un particolare modulo e lo invia all'esattoria comunale territorialmente competente, per l'apposizione del "numero del codice del contribuente" necessario per l'emissione della "cartella esattoriale". Tale elenco deve essere inviato con congruo anticipo sui tempi di presentazione della "minuta dei ruolo esecutivo" al Centro elettro contabile del territorio che sono fissati per il giorno 5 dei mesi di ottobre, dicembre, maggio e luglio.

  1. Stesura della minuta del ruolo

Accertato il codice del contribuente, deve essere predisposta la "minuta del ruolo" da inviare al centro elettrocontabile al fine della stesura del "ruolo meccanizzato". Il modello adottato per la compilazione della minuta del ruolo, deve essere compilato in ogni sua parte; in particolare, l'importo della somma dovuta corrisponde alla somma della sanzione amministrativa di cui all'Ordinanza Ingiunzione (che comprende anche le spese di notifica) e dal quantum ricavato dal calcolo della maggiorazione della sanzione corrispondente ad un decimo della sanzione per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è diventata esigibile e fino a quando il ruolo non viene trasmesso all'esattore.
Comunque è stato adottato, dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, un programma software il quale, all'inserimento dei dati richiesti, calcola direttamente le somme dovute le quali vengono divise anche per “codici di tributo” di nostra competenza che sono così riassumibili:

  • 5014 - SANZIONI AMMINISTRATIVE Legge 24.11.1981 n. 689; CAPITANERIADI PORTO
  • 5015 - MAGGIORAZIONE RITARDATO PAGAMENTO Legge 24.11.1981 n.689; CAPITANERIA DI PORTO
  • 5016 - SANZIONI AMMINISTRATIVE Legge 24.11.1981 n.689; ERARIO e TRAMITE TESORERIA PROVINCIALE DELLO. STATO (CAPITANERIA DI PORTO)
  • 5017 - MAGGIORAZIONE RITARDATO PAGAMENTO Legge. 24.11.1981 n. 689; ERARIO TRAMITE TESORERIA  PROVINCIALE DELLO STATO (CAPITANERIA DI PORTO).

Il modello predetto, contenente tutti i dati necessari alla compilazione del ruolo, deve pervenire al Centro elettrocontabile nei termini di cui sopra; con l'entrata in vigore della Legge Finanziaria 1998, nella compilazione del ruolo è divenuto un dato obbligatorio anche il codice fiscale o la partita I.V.A. (se trattasi di società) ed il sesso del moroso.

  1. Trasmissione del ruolo meccanizzato

Una volta stampato, il Centro elettrocontabile trasmette il ruolo meccanizzato all'ente impositore ( es. Capitaneria di Porto) per l'ulteriore corso di legge; saranno pertanto trasmessi:

  1. 2 copie del ruolo meccanizzato
  2. 3 copie del relativo frontespizio
  3. 5 copie del riepilogo del ruolo
  1. Obblighi dell'ente impositore (art. 11 D.M. 28 dicembre 1989)
  1. si accerta la corrispondenza tra i dati riportati nel ruolo meccanizzato e la minuta del ruolo;
  2. il Capo Sezione Contenzioso sottoscrive i ruoli, il frontespizio ed il riepilogo;
  3. si trasmettono le copie del ruolo meccanizzato completo del relativo frontespizio ed il riepilogo completo del visto di esecutorietà del Comandante del Porto entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, luglio, settembre e dicembre (ex art.4 del D.M. 28 dicembre 1989). La lettera di trasmissione deve specificare che le somme da riscuotere coattivamente sono dovute ad Ordinanze Ingiunzione divenute esecutive e contro le quali non è stata avanzata opposizione. Copia del frontespizio debitamente siglato dal Capo Sez. Contenzioso nonché copie del riepilogo dei ruoli vengono trasmesse anche al Dir. Regionale delle entrate.
  1. Obblighi dell'esattore (art. 25 D.P.R. 602/73)

Gli esattori, non oltre il giorno 5 del mese dì scadenza della prima rata successiva alla consegna dei ruoli, devono notificare al contribuente la "cartella di pagamento" (=cartella esattoriale). Detta notifica è eseguita in ottemperanza all'art 26 del D.P.R. 602/73. Se entro 30 giorni dalla notifica il contribuente non provvede al pagamento, l'esattoria provvede a notificare un avviso di mora con il quale si invita il contribuente ad effettuare il pagamento entro 5 giorni. Trascorsi inutilmente cinque giorni, l'esattore procede all'espropriazione forzata in virtù del ruolo.

â–º L'espropriazione forzata può dare origine a due ipotesi:

  1. pignoramento fruttifero (del cui esito comunque non viene data notizia alla Capitaneria di Porto);
  2. pignoramento infruttifero: nel caso in cui il pignoramento sia infruttifero per nullatenenza, ed il credito sia superiore a € 258, alla Capitaneria di Porto giunge entro 90 giorni il verbale di pignoramento negativo (con allegato il certificato d residenza del contribuente) che, nel caso in cui non abbia elementi utili per l'esperimento di ulteriori procedure esecutive (in tal caso si ritrasmette detto verbale con preghiera di ripetere la procedura alla luce dei nuovi elementi acquisiti) viene vistato dal Capo Sezione Contenzioso entro 6 mesi dalla ricezione e trasmesso all'esattoria; nel caso in cui la causa del pignoramento infruttifero sia l'irreperibilità, viene trasmesso alla Capitaneria di Porto il verbale di irreperibilità che dovrà essere vistato entro 6 mesi dalla ricezione e trasmesso nuovamente all'esattoria.

Dei verbali di infruttuosa esecuzione vistati, si attenderà la "domanda di discarico" delle somme non riscosse ad essi relative; si consiglia di autorizzare la discarica dai ruoli solo delle somme relative ai verbali di infruttuosa esecuzione vistati, la cui copia sia presente agli atti della Sezione Contenzioso.

 

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