Pubblicata su Attività di polizia marittima e giudiziaria (http://www.nonnodondolo.it)

Home > Elementi di individuazione e iscrizione

Elementi di individuazione e iscrizione

Le navi da pesca sono contrassegnate (vedi anche Licenza di Pesca) dal:

  • Nome
  • Numero di immatricolazione
  • Stazza
  • Ufficio marittimo di iscrizione

Sebbene la norma preveda che nello stesso Ufficio marittimo non possano esserci unità con la stessa denominazione, talune volte, soprattutto per le unità da pesca con stazza lorda inferiore a 3 (tre) tonnellate, si riscontrano identici nominativi.
Il nome è stabilito dall’armatore all’atto dell’iscrizione dell’unità da pesca nei “Registri” e, fatta eccezione per le navi maggiori (oceaniche o mediterranee), può essere modificato in qualsiasi momento.
La variazione del nominativo della nave viene annotata dall’Ufficio marittimo dove è iscritta la nave nel Registro delle navi minori e galleggianti (RR.NN.MM. e GG.) e sulla Licenza di navigazione.
Per le navi maggiori, invece, è necessario chiedere preventiva autorizzazione alla Direzione generale del naviglio.

 

Nave da pesca

La nave da pesca, dopo il varo, perché possa essere “abilitata alla navigazione” deve essere iscritta in appositi “Registri” e deve essere in possesso di speciali documenti, acquistando così, il diritto a navigare. Condizione perché le unità da pesca possano essere iscritte nei Registri é che siano in possesso degli “elementi di individuazione” e che soddisfino ai “requisiti di nazionalità” [1] .
I Registri di iscrizione delle Navi e dei Galleggianti adibiti alla pesca – così come per tutte le navi mercantili – sono istituiti per l'assolvimento di finalità di carattere amministrativo e, come tali, sono documenti della pubblica amministrazione: essi vengono utilizzati però, anche per il raggiungimento di finalità privatistiche quali strumenti di pubblicità.
Le registrazioni eseguite a questo effetto (trascrizioni ed annotazioni di ogni atto relativo alla vita della nave, alla sua proprietà e al suo uso) sono pubbliche e destinate ad avere rilevanza giuridica verso chiunque vi abbia interesse.

â–º Distinguiamo:

  1. Matricole
  2. Registri Navi Minori e Galleggianti
  • Le navi da pesca “oceaniche”, “mediterranee” e di “SESTA categoria”, rientrano nella categoria delle navi maggiori e sono iscritte in Registri conformi ai modelli ministeriale denominati «Matricole», tenute esclusivamente dalle "Capitanerie di Porto sedi di Direzioni Marittime" (art. 146 cod. nav. come modificato dalla Legge 172/2003).
  • Le unità da pesca di “TERZA”, “QUARTA” e “QUINTA” categoria rientrano nella categoria delle navi minori e galleggianti, e sono iscritti in appositi registri denominati «Registri Navi Minori e Galleggianti» (= RR.NN.MM. e GG.), tenuti da tutte le "Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali Marittimi, dagli Uffici Locali Marittimi nonché dalle Delegazioni di Spiaggia, qualora ne sia riconosciuta la necessità dal Direttore Marittimo" (art. 313, secondo comma, reg. cod. nav.).

Le Matricole e, in minore misura, i RR.MM.NN. e GG., offrono un quadro completo degli aspetti tecnici amministrativi giuridici della nave.

 


[1] L'art. 143 Cod. nav., modificato dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30, prescrive che rispondono ai requisiti di nazionalità per l’iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all’art. 146:

  1. le navi che appartengono per una «quota superiore a 12 carati» (il carato è la quota parte in cui è divisa idealmente la nave), a cittadini o enti pubblici italiani, o di altri Paesi dell’Unione europea; […]

Marcatura e Identificazione dei pescherecci dell'Unione (Reg. UE n. 404/2011)

L’art. 8 del Regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 ed il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011[1] [1] della Commissione dell’ 8 aprile 2011, Titolo II, Capo III, Sezioni 1 e 2, al fine di agevolare l’attuazione del sistema di controllo della pesca, hanno disciplinato omogenee modalità di marcatura e identificazione dei pescherecci e delle imbarcazioni trasportate a bordo, nonché degli attrezzi da pesca, utilizzati nelle acque comunitarie.

Dal 1° gennaio 2012, pertanto, i pescherecci dell’Unione devono riportare, in forma permanente e chiaramente leggibile, la «sigla del porto di iscrizione» ed il «numero di matricola» dell’unità su entrambi i lati della prua, più in alto possibile rispetto al livello dell'acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal cielo, dipinti in un colore contrastante (bianco o nero) con il fondo su cui sono tracciati (art. 6 Reg. di esecuzione (UE) n.404/2011)

  • I caratteri devono avere le seguenti dimensioni:
  1. per i pescherecci aventi lunghezza fuori tutto (l.f.t.) superiore a 10 metri ma inferiore a 17 metri l’altezza delle lettere e dei numenri deve essere di almeno 25 cm e lo spessore della linea di almeno 4 cm;
  2. per i pescherecci aventi lunghezza fuori tutto (l.f.t.) pari o superiore a 17 metri l’altezza dei caratteri deve essere di almeno 45 cm e lo spessore della linea di almeno 6 cm.

Le eventuali imbarcazioni trasportate a bordo dei pescherecci e i dispositivi di concentrazione dei pesci devono essere contrassegnati con le lettere ed il numero di matricola esterni del peschereccio che li utilizza.

 


 

[1] [1]Regolamento (UE) 404/2011 recante “Modalità di applicazione regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca”.

©2013/2014 Nonno Dondolo  |  Leggi attentamente il disclaimer   |  Privacy

Creative Commons License
Questo/a opera è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Contatore sito


URL di origine: http://www.nonnodondolo.it/content/elementi-individuazione-e-iscrizione

Links:
[1] http://www.nonnodondolo.it/../1/edit%2322