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Documenti di bordo

La nave da pesca per poter navigare deve essere provvista di "speciali documenti" (art. 169 Cod. nav.), prescritti dalla legge in relazione all’importanza del mezzo. Essi adempiono ad una duplice funzione, in quanto:

  1. costituiscono uno strumento di controllo e di pubblicità;
  2. rappresentano il mezzo per garantire la sicurezza della navigazione ed i diritti degli uomini di bordo.

Naturalmente questi documenti sono diversi a seconda che la nave sia maggiore o minore.

  • Le Carte di bordo

Adempiono non solo a certificare dati tecnici relativi ad un’epoca determinata, ma altresì ad attestare gli elementi di identificazione del bene nave, fare fede degli atti relativi alla proprietà o ai diritti reali su di esso, nonché a contenere ogni annotazione concernente l’equipaggio.

  1. Atto di Nazionalità: rilasciato in nome del Capo dello Stato, dal Direttore Marittimo nella cui zona la Nave maggiore è immatricolata, é il «documento solenne che abilita la nave maggiore alla navigazione e l'autorizza ad inalberare la bandiera italiana».
    Esso enuncia gli elementi di identificazione della nave (nome, tipo, caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato motore, stazza lorda e netta, la propulsione, il nome del proprietario, ufficio di immatricolazione), e deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la stazza o il tipo o le caratteristiche principali della nave ovvero sia andato smarrito, distrutto, ecc.
    Nei casi suddetti, l’Atto di Nazionalità, é sostituito temporaneamente dal «Passavanti Provvisorio» che è rilasciato nella Repubblica dagli Uffici marittimi presso i quali sono tenute le Matricole (Legge 172/2003), e all’estero dagli Uffici consolari (art. 151 cod. nav.).
  1. Ruolo di Equipaggio: «complemento» dell'Atto di Nazionalità, contiene tutte le annotazioni circa la consistenza, le qualifiche e le retribuzioni dell’equipaggio.
    Vi vengono annotate, altresì, tutte le notizie necessarie all'individuazione della nave e tutte le principali vicende della vita della stessa (contratti di assicurazione, visite del Registro navale, pagamento delle tasse, ecc.) e di quella dell’equipaggio. Ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 19 novembre 1998, n. 445, per le navi adibite alla pesca marittima, il “Ruolo di equipaggio” ha durata triennale e viene ritirato in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza (art. 354 Reg. cod. nav.).
  1. Licenza di Navigazione[1] : assolve la stessa funzione documentale dell’Atto di Nazionalità nei confronti delle Navi minori e galleggianti. Si compone di due parti: una «permanente» che é la Licenza vera e propria; l'altra «sostituibile e rinnovabile periodicamente» é il «Ruolino di Equipaggio». La Licenza di navigazione è rilasciata dall’Ufficio di iscrizione della nave minore o galleggiante ed indica gli stessi elementi di identificazione dell’Atto di Nazionalità.
    Deve essere rinnovata in caso di mutamento del proprietario, nonché del cambiamento del numero (o del nome ex art. 141 cod. nav.) della stazza, del tipo o delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante ovvero quando è resa inservibile o illeggibile, quando non può più contenere annotazioni e quando è perduta o distrutta (art. 327 Reg. cod. nav.).
    Allo scopo di riconfermare la validità del documento e di assoggettare il proprietario al pagamento delle Tasse previste dalle disposizioni in vigore (T.C.G.), per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima o acquacoltura, la Licenza di navigazione è sottoposta «ogni 3 anni» al “VISTO” di convalida dell’Autorità marittima che l’ha rilasciata, in concomitanza con il rinnovo delle «annotazioni di sicurezza».
    Nel modello é stato previsto un apposito spazio per i «VISTI» di convalida annuale.
    Anche per le navi minori ed i galleggianti é previsto un documento provvisorio di abilitazione alla navigazione.
    Negli stessi casi previsti per il rilascio del Passavanti Provvisorio per le navi maggiori fa luogo, per quelle minori e per i galleggianti, al rilascio di una «Licenza Provvisoria», conforme al modello ministeriale, che ha mediamente validità di 40 giorni, in rapporto al tempo necessario per il rilascio della Licenza definitiva.
  1. Ruolino di Equipaggio: fa parte integrante della Licenza, e su quest'ultima viene presa nota del numero, serie, data e luogo di rilascio di tutti i Ruolini che armano la nave durante il periodo di validità della Licenza stessa.
    Ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 19 novembre 1998, n. 445, per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima il “Ruolino di equipaggio” ha durata triennale e viene ritirato in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.
  • Libri di bordo

Assolvono la registrazione degli “eventi” che si verificano a bordo, a tutela degli interessi pubblici e privati connessi all’esercizio del bene nave.

Rientrano tra i Libri di bordo (ad esempio):

  • Giornale Nautico, (non prescritto per le navi minori e galleggianti), diviso in quattro libri:
  1. Inventario di bordo: descrivente gli attrezzi e l’armamento della nave;
  2. Giornale generale e di contabilità: dove si annotano le entrate e le spese; i reati commessi eventualmente a bordo; le misure disciplinari adottate; le deliberazioni prese per la salvaguardia della nave ed in genere tutti gli avvenimenti straordinari verificatisi durante la navigazione;
  3. Giornale di navigazione: con annotazioni in merito alla rotta seguita, alle osservazioni meteorologiche, alle rilevazioni ed alle manovre relative, nonché in genere a tutti i fatti inerenti alla navigazione;
  4. Giornale di bordo: con le indicazioni relative alla pesca effettuata.
  • Giornale di macchina, (obbligatorio per le navi maggiori a propulsione meccanica): in cui vengono annotate tutte le notizie relative alle macchine di bordo, al loro funzionamento, alle avarie ed alle riparazioni delle stesse;
  • Giornale radiotelegrafico/Radiotelefonico, riportante qualsiasi episodio attinente al servizio radiotelegrafico; nonché tutti i dispacci scambiati o intercettati;
  • Registro degli Idrocarburi, obbligatorio per le navi da pesca di stazza lorda non inferiore a 400 tonn. soggette alle disposizioni della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento delle acque marine da idrocarburi, in cui devono essere annotate le operazioni di deposito, zavorramento, pulizia delle cisterne, di scarico e rigetto dell’acqua; nonché i versamenti accidentali o eccezionali.

Per i “pescherecci d’altura“, il libro Giornale nautico (Parte I), Inventario di bordo (Parte II), Giornale generale di contabilità (Parte III), Giornale di navigazione ed il Giornale di macchina sono “unificati” in un unico libro.

I pescherecci che effettuano la “pesca mediterranea“ e “costiera“ possono dotarsi del Giornale di bordo (art. 169 comma 4 cod. nav.).

  • Certificati Tecnici, comprovanti tecnicamente le condizioni di navigabilità della nave, si identificano ad esempio, nei:

    -  Certificato di Classe
    -  Certificato Navigabilità
    -  Certificato di Bordo Libero
    -  Verbale di Visita ai servizi di bordo

  • altri documenti, attestanti il soddisfacimento da parte della nave degli obblighi doganali, di quelli della sanità marittima e le responsabilità legate ai rischi ricadenti sugli armatori e proprietari durante l'effettuazione delle loro attività, si identificano nei:

    -  Documenti doganali
    -  Documenti sanitari
    -  Documenti assicurativi

Rientrano, infine, tra i documenti di bordo delle navi da pesca:

  1. la Licenza di pesca, è il documento che abilita la nave all’esercizio dell’attività di pesca
  2. il Giornale di bordo (log book)

 

 


[1] La Licenza di navigazione di cui sono munite le navi minori ai sensi dell’art. 153 Cod. nav., è equiparata alle Carte di bordo delle navi maggiori anche agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai 25 cavalli asse o 30 cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario (Art. 1287 disp. trans. e complementari cod. nav.).

 

Giornale di bordo

Tutta la politica della Pesca è normata dal Parlamento Europeo per uniformare le regolamentazioni dei vari Stati Membri: tracciabilità del pescato, navigabilità, controllo della navigazione e delle attività dei loro pescherecci all’interno e all’esterno delle acque comunitarie onde evitare contenziosi di superamenti dei confini. E' proprio in attuazione di quest’ultimo obiettivo con i Regolanti comunitari n. 1967/2006, n. 1224/2009 e n. 404/2011 la Commissione Europea ha disciplinato la modalità di «registrazione» delle informazioni relative alla cattura di pesci da parte delle navi da pesca appartenenti agli Stati Membri.

Per facilitare questi controlli, l’art. 14, paragrafo 1, del regolamento sul controllo (=Reg. CE 1224/2009), obbliga i comandanti dei pescherecci comunitari di "lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri" alla  tenuta a bordo del “Giornale di Bordo” (=log-book) cartaceo per le loro operazioni e a presentare "dichiarazioni di sbarco" e di "trasbordo" di pesci e prodotti della pesca. Dopo ogni viaggio o bordata[1] [1], all’atto dello sbarco a terra, il Comandante oppure il suo mandatario deve presentare all’Autorità del luogo di sbarco una dichiarazione di sbarco, il cui modello è già compreso nella pagina del log-book.

Nel Giornale di bordo (=giornale di pesca) devono essere indicati, in partcolare, tutti i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo superiori a 50 Kg. di equivalente peso vivo (=netto).

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, ai fini dell’utilizzo delle tecnologie moderne, ha previsto che, per i pescherecci di "lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ", il Giornale di pesca debba essere in formato «elettronico» e che le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo siano presentate elettronicamente almeno una volta al giorno.

Le informazioni contenute nei giornali di pesca dovranno essere verificate al momento dello sbarco. È pertanto necessario che i soggetti coinvolti in attività di sbarco e di commercializzazione di pesci e prodotti della pesca siano tenuti a dichiarare i quantitativi sbarcati, trasbordati, messi in vendita o acquistati. Per i piccoli pescherecci di "lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri", non vi è l’obbligo di tenere a bordo un log-book o di compilare una dichiarazione di sbarco in quanto rappresenterebbe un onere sproporzionato rispetto alla loro capacità di pesca. Per garantire un livello di controllo adeguato di tali pescherecci è necessario comunque che gli Stati membri controllino le loro attività mettendo in atto un piano di campionamento.

L’art. 23 del regolamento (CE) 1967/2006 stabilisce che per le operazioni di pesca nel Mediterraneo, tutte le specie conservate a bordo in quantitativi superiori a 15 kg. di equivalente peso vivo (=netto) devono essere registrate nel “log-book”. La soglia di 15 Kg. oltre cui scatta l’obbligo di registrazione delle catture nel Giornale di bordo sale a 50 Kg. per le specie altamente migratorie e le piccole specie pelagiche.

Il log-book diventa, così, un altro “Libro” obbligatorio di bordo disciplinato dall’art. 169 del Codice della navigazione, Capo III, e dagli artt. 362 e ss. del Regolamento di esecuzione del Codice della nav. e la sua mancanza a bordo è punità ai sensi dell’art. 1193 del Cod. nav. Il giornale di pesca (art. 14, paragrafo 1 Reg. CE n. 1224/2009) comprende in particolare le seguenti informazioni:

  • numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio;
  • codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
  • data delle catture;
  • data di partenza dal e di arrivo al porto e durata della bordata di pesca;
  • tipo di attrezzo utilizzato, dimensioni delle maglie;
  • stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi inpeso vivo o, se del caso, numero di individui;
  • numero di operazioni di pesca.

La "tolleranza" autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo, registrate nel giornale di pesca, è del 10 % per tutte le specie.

I comandanti dei pescherecci comunitari registrano inoltre nel log-book tutte le stime dei rigetti di un volume superiore a 50 kg in equivalente peso vivo per qualsiasi specie.

Nell’ambito delle attività di pesca oggetto di un regime comunitario di gestione dello sforzo, i comandanti dei pescherecci comunitari devono registrare e contabilizzare nel loro giornale di pesca il tempo trascorso in una determinata zona indicando:

  • per gli attrezzi trainati:
  1. entrata e uscita dal porto situato in tale zona;
  2. ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;
  3. catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi dipeso vivo al momento dell’uscita dalla zona o prima dell’entrata in un porto situato nella zona;
  • per gli attrezzi fissi:
  1. entrata e uscita dal porto situato in tale zona;
  2. ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;
  3. data e ora della prima e delle successive collocazioni degli attrezzi fissi nelle zone in questione;
  4. data e ora del completamento delle operazioni di pesca con uso di attrezzi fissi;
  5. catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi dipeso vivo al momento dell’uscita dalla zona o prima dell’entrata in un porto situato nella zona.

I comandanti dei pescherecci comunitari devono trasmettere quanto prima possibile, e comunque entro 48 ore dallo sbarco, le informazioni del giornale di pesca:

  1. al proprio Stato membro di bandiera;
  2. nonché se lo sbarco ha avuto luogo nel porto di un altro Stato membro alle Autorità competenti dello Stato membro del porto in questione.

 


[1] [1] Bordata di pesca: qualsiasi viaggio di un peschereccio durante il quale si svolgono attività di pesca che iniziano nel momento in cui il peschereccio lascia i porto e termina all'arrivo in porto.

Giornale di bordo in formato cartaceo

Il comandante di un peschereccio dell'Unione di…lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri non soggetto alla compilazione e alla trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca, delle dichiarazioni di trasbordo e delle dichiarazioni di sbarco, deve compilare e presentare in «formato cartaceo» i dati del log-book, delle dichiarazioni di trasbordo e delle dichiarazioni di sbarco di cui agli articoli 14, 21 e 23 del regolamento sul controllo (=Reg. CE 1224/2009). Le suddette dichiarazioni di trasbordo e di sbarco possono essere altresì compilate e presentate dal rappresentante del comandante a suo nome (=mandatario).

Peraltro, tale obbligo si applica anche ai pescherecci dell'Unione di...  lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 10 metri ai quali lo Stato membro di bandiera abbia imposto di tenere il giornale di pesca e di presentare le dichiarazioni di trasbordo e/o di sbarco in conformità all'articolo 16, paragrafo 3 (pescherecci non soggetti agli obblihui relativi al giornale di pesca), e all'articolo 25, paragrafo 3 (perscherecci no soggetti agli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco), del regolamento sul controllo.

  • Modelli di giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo e dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo

Per tutte le zone di pesca, salvo la sottozona NAFO 1 e le divisioni CIEM Va e XIV, il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco sono compilate e presentate in formato cartaceo dai comandanti dei pescherecci dell'Unione in conformità al modello riportato nell' Allegato VI (Modello combinato dell'Unione Europea di Giornale di pesca, dichiarazione di sbarco e dichiarazione di trasbordo) e secondo le istruzioni riportate nell’Allegato X del Regolamento (CE) n. 404/2011.

Tuttavia, per le operazioni di pesca condotte esclusivamente nel Mediterraneo ai comandanti di pescherecci dell'Unione che effettuano quotidianamente bordate di pesca in un'unica zona di pesca, è consentito utilizzare il modello riportato nell'Allegato VII (Modello di Giornale di pesca e di dichiarazione di sbarco/trasbordo dell’Unione europea - Mar Mediterraneo) del Regolamento (CE) n. 404/2011.

Per la sottozona NAFO 1 e le divisioni CIEM Va e XIV, si utilizza il formato riportato nell'Allegato VIII (Modello di Giornale di pesca dell’Unione Europea per la sottozona NAFO 1 e le divisioni CIEM Va e XIV) per il giornale di pesca cartaceo e il formato riportato nell'Allegato IX per le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco cartacee.

Il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco nel formato cartaceo riportato negli Allegati VI e VII sono tenuti in conformità al paragrafo 1 e all'articolo 31 del Regolamento n. 404/2011 anche qualora i pescherecci dell'Unione in questione svolgano attività di pesca nelle acque di un paese terzo, nelle acque disciplinate da un'organizzazione regionale per la pesca o in acque esterne alle acque dell'Unione non disciplinate da un'organizzazione regionale per la pesca, salvo nel caso in cui il paese terzo o le norme dell'organizzazione regionale per la pesca interessata richiedano in modo specifico la compilazione e la presentazione di una tipologia diversa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo o della dichiarazione di sbarco.

Qualora il paese terzo non specifichi un giornale di pesca particolare ma richieda elementi di dati diversi da quelli previsti dall'Unione europea, tali dati devono essere registrati.

Gli Stati membri possono continuare ad utilizzare giornali di pesca in formato cartaceo conformemente al regolamento (CEE) n. 2807/83 (abrogato) per i pescherecci dell'Unione non soggetti alla compilazione e alla trasmissione per via elettronica dei dati del giornale di pesca a norma dell'articolo 15 del regolamento sul controllo fino al completo esaurimento delle scorte di giornali di pesca cartacei.

Termini per la presentazione del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco in formato cartaceo

L’art. 32, paragrafo 1, del Reg. CE n. 404/2011 obbliga. tutti i comandanti di pescherecci comunitari o i suoi rappresentanti a presentare alle Autorità competenti del proprio Stato l'originale (gli originali) del giornale di pesca (log -book), della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco:

  • il prima possibile e comunque entro 48 ore dall'avvenuto trasbordo o sbarco,in un porto del proprio Stato o in un luogo vicino alla costa del proprio Stato;
  • il prima possibile e comunque entro 48 ore anche se non hanno effettuato alcun sbarco, al termine di una bordata di pesca.

Quando un peschereccio dell'Unione effettua un trasbordo in un porto o in un luogo vicino alla costa o sbarca in un porto di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di bandiera, presenta alle Autorità competenti dello Stato membro in cui avviene il trasbordo o lo sbarco la prima copia (le prime copie) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco il prima possibile e comunque entro 48 ore dall'avvenuto trasbordo o sbarco. L'originale (gli originali) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco viene spedito (vengono spediti) alle Autorità competenti dello Stato membro di bandiera il prima possibile e comunque entro 48 ore dal trasbordo o dallo sbarco.

Quando un peschereccio dell'Unione effettua un trasbordo in un porto o nelle acque di un paese terzo o in alto mare oppure uno sbarco nel porto di un paese terzo, spedisce alle Autorità competenti dello Stato membro di bandiera l'originale (gli originali) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco il prima possibile e comunque entro 48 ore dal trasbordo o dallo sbarco.

Qualora un paese terzo o le norme di un'organizzazione regionale per la pesca richiedano una tipologia diversa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo o della dichiarazione di sbarco rispetto a quella prevista dall'Allegato VI, il comandante del peschereccio dell'Unione presenta alle relative Autorità competenti una copia di tale documento il prima possibile e comunque entro 48 ore dopo il trasbordo o lo sbarco.

Compilazione del giornale di pesca in formato cartaceo

L’art. 33 del Reg. CE n. 404/2011 detta norme specifiche per il giornale di pesca in formato cartaceo e in particolare stabilisce che il medesimo debba essere compilato con tutte le informazioni obbligatorie, anche in caso di catture nulle:

  1. quotidianamente entro le ore 24:00 e prima dell'entrata in porto;
  2. all'atto di ogni ispezione in mare;
  3. in determinate circostanze definite dalla normativa dell'Unione o dallo Stato membro di bandiera.
  • Si compila una nuova riga nel giornale di pesca cartaceo:
  1. per ogni giornata in mare;
  2. quando si esercita attività di pesca in una nuova divisione CIEM o in un'altra zona di pesca nell'arco della stessa giornata;
  3. quando si inseriscono dati relativi allo sforzo di pesca.
  • Si compila una nuova pagina nel giornale di pesca cartaceo:
  1. quando si utilizza un attrezzo diverso o una rete con maglie di dimensione diversa rispetto all'attrezzo precedentemente utilizzato;
  2. per ogni operazione di pesca effettuata dopo un trasbordo o dopo uno sbarco intermedio;
  3. quando il numero delle colonne non è sufficiente;
  4. all'atto della partenza da un porto qualora non sia stato effettuato lo sbarco.

All'atto della partenza da un porto o a seguito del completamento di un'operazione di trasbordo e quando le catture rimangono a bordo, i quantitativi di ogni specie sono indicati su una nuova pagina del giornale di pesca.

Si utilizzano i codici riportati nell'Allegato XI per indicare, alle voci corrispondenti del giornale di pesca in formato cartaceo, gli attrezzi di pesca utilizzati.

Presentazione della dichiarazione di trasbordo in formato cartaceo

L’art. 34 del Reg. CE n. 404/2011 prevede - nel caso di un'operazione di trasbordo tra due pescherecci dell'Unione, una volta completata l'operazione di trasbordo - che il comandante del peschereccio che trasborda i prodotti, o il suo rappresentante, consegna una copia della dichiarazione di trasbordo cartacea del suo peschereccio al comandante del peschereccio sul quale sono stati trasbordati i prodotti o al suo rappresentante.

Una volta completata l'operazione di trasbordo, il comandante del peschereccio sulla quale vengono trasbordati i prodotti, o il suo rappresentante, consegna anche una copia della dichiarazione di trasbordo cartacea del suo peschereccio al comandante del peschereccio che trasborda i prodotti o al suo rappresentante.

Le copie sono presentate ai fini del controllo e dell'ispezione su richiesta dei funzionari.

Il comandante, o il suo rappresentante, firma ogni pagina della dichiarazione di sbarco prima della relativa presentazione.

Giornale di bordo elettronico

In applicazione dei Regolamenti comunitari 1224/2009 e il recente 404/2011 della Commissione, per la sua esecutività, e al fine di monitorare la navigazione e la tracciabilità delle quantità e tipologie di pesce catturato, sui pescherecci di "lunghezza fuori tutto pari o superiore ai 12 metri" il Giornale di bordo (=Giornale di pesca) deve essere elettronico. La telematica con il giornale di bordo elettronico (e-LogBook) entra a far parte delle politiche di controllo per una sostenibilità della pesca, sempre più messa a rischio dall’ esaurimento degli stock ittici europei, dovuto principalmente alla eccessiva capacità delle flotte.

La strumentazione per il e-LogBook, realizzata dalla società Sin S.p.a, per conto dell’Amministrazione, è stata installata gratuitamente e inizialmente sui pescherecci con lunghezze superiori ai 24 metri (1° gennaio 2010) e solo per le unità presenti nei porti italiani.

  • Il sistema si articola su due componenti:
  1. componente di bordo: strumenti hardware con tecnologia touchscreen e funzioni software forniti al Comandante del peschereccio per la compilazione e la trasmissione dei dati al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Centro di Controllo Nazionale Pesca (CCNP);
  2. componente a terra: gestione da parte del CCNP degli “e-Logbook” ricevuti; elaborazione in termini di archiviazione, utilizzo e monitoraggio; invio, nei casi previsti dalla normativa, dei dati alla UE, all’Agenzia Europea di controllo e agli altri Stati membri costieri.

I comandanti di pescherecci di lunghezza “fuori tutto pari o superiore a 12 metri” devono registrare per via elettronica le informazioni contenute nel giornale di pesca (di cui all’articolo 14 del regolamento sul controllo) e le trasmettono per via elettronica all’Autorità competente dello Stato membro di bandiera almeno (=CCNP) almeno una volta al giorno oppure su richiesta della stessa Autorità, e in ogni caso trasmettono i pertinenti dati del giornale di pesca dopo la conclusione dell’ultima operazione di pesca e prima dell’entrata in porto.

  • Devono rispettare tali norme:
  1. a decorrere dal 1° gennaio 2012, i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri;
  2. adecorrere dal 1° luglio 2011, i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto par o superiore a 15 metri e inferiore a 24 mteri;
  3. a decorrere dal 1° gennaio 2010, i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri.

Gli Stati membri possono «esentare» i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dallla registrazione elettronica dei pertinenti dati del giornale di pesca  se:

  1. operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera;
  2. non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare .dalla partenza al ritorno in porto.

 

Norme specifiche per il Giornale di bordo: frequenza di trasmissione dei dati del Log Book

L’art. 47 del Reg. CE n. 404/2011 obbliga il comandante di un peschereccio in corso di navigazione, di trasmettere le informazioni del e-LogBook alle Autorità competenti dello Stato membro di bandiera almeno su base giornaliera, entro le ore 24:00, anche in assenza di catture.

Il comandante deve, inoltre, trasmettere i dati suddetti:

  1. su richiesta delle Autorità competenti dello Stato membro di bandiera;
  2. subito dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca;
  3. prima dell'entrata in porto;
  4. all'atto di ogni ispezione in mare;
  5. in determinate circostanze definite dalla normativa dell'Unione o dallo Stato membro di bandiera.

Se l'ultima operazione di pesca ha avuto luogo al massimo un'ora prima dell'entrata in porto, le trasmissioni di cui ai numeri 2. e 3. possono essere trasmesse in un unico messaggio.

Il comandante può trasmettere correzioni dei dati del  e-LogBook  e della dichiarazione di trasbordo fino all'ultima trasmissione prima dell'entrata in porto. Le correzioni sono facilmente identificabili. Tutti i dati originali del giornale di pesca elettronico e le correzioni ad essi apportate sono conservati dalle Autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

Il comandante conserva copia delle informazioni del e-logbook a bordo del peschereccio per l'intera durata di ogni assenza dal porto, fino alla presentazione della dichiarazione di sbarco. Se un peschereccio dell'Unione è ormeggiato in porto, non detiene a bordo prodotti della pesca e il comandante ha trasmesso la dichiarazione di sbarco per tutte le operazioni di pesca dell'ultima bordata, la trasmissione dei dati del e-logbook può essere sospesa previa notifica al CCP dello Stato membro di bandiera. La trasmissione viene ripristinata non appena il peschereccio dell'Unione lascia il porto. La notifica preventiva non è necessaria per i pescherecci dell'Unione dotati di VMS che trasmettono i dati tramite il medesimo.

Modello: Allegato I

Modello: Allegato II

Modello: Allegato III

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