L’art. 194 del Deccreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [1][1] [2] contiene il principio fondamentale in base al quale per le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada si applicano, in via generale, i «principi» contenuti nella Legge 24 novembre 1981, n. 689 [3] (art. 1 - 43).
Per quanto attiene, invece, l’iter sanzionatorio, il Codice della Strada differisce dalla legge di depenalizzazione, prevedendo modalità e termini particolari.
Il successivo art. 195 fissa al comma 1, i limite minimo (15 €) e massimo (9.296 €), modificato dall’art. 23, comma 1 D.lgs. 507/99) delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, prevedendo al comma 2 che tali limiti vengano aggiornati ogni due anni sulla base delle variazioni, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Il secondo comma dell’art. 195 riprende la disposizione contenuta nell’art. 11 della legge 689/81 che, desumendoli dagli artt. 133 e 133 bis del Codice penale, individua i "criteri" per la determinazione delle sanzioni pecuniarie fissate dal Codice fra il minimo e il massimo.
A tale riguardo l’Autorità amministrativa dovrà tenere conto dei seguenti «criteri»:
SOGGETTIVI | OGGETTIVI |
Gravità del fatto | Personalità del trasgressore |
Condizione economica | |
Condotta successiva alla violazione |
► Principio di solidarietà
L’art. 196 del Codice della Strada (C.d.S.) riprende, sostanzialmente, i principi contenuti nell’art. 6 della legge 689/81, di chiara matrice civilistica (art. 2055 Cod. civ.), prevedendo la responsabilità solidale a carico del proprietario del veicolo, o in sua vece, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (leasing). Nel caso di locazione senza conducente (art. 84 C.d.S.), risponde solidamente il locatario e, per i ciclomotori, l’intestatario del contrassegno di identificazione.
Quando la violazione sia commessa da una persona capace di intendere e di volere ma sottoposta alla altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido come l’autore della violazione (culpa in vigilando).
Le persone coobbligate sono responsabili a meno che non riescano a provare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro volontà.
Per le violazioni commesse dal rappresentante o dipendente di una persona giuridica o ente o associazione privi di responsabilità giuridica o comunque da un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni ed incombenze, sono obbligati in solido la persona giuridica, l’ente, associazione o imprenditore (culpa in vigilando). Il coobbligato ha «diritto di regresso» nei confronti del trasgressore.
E’ evidente la funzione di garanzia a vantaggio della Pubblica amministrazione che può riscuotere coattivamente la sanzione agendo nei confronti di più soggetti e potendo pretendere l’intera prestazione dal singolo soggetto prescelto.
► Concorso di persone
L’illecito può essere commesso da una sola persona o più persone. Nel caso di compartecipazione, l’art. 197 C.d.S., riprendendo i disposti dell’art. 5 della legge 689/91, prevede che tutti gli Agenti rispondano della violazione. Anche questo principio è tratto dal Codice penale ed in particolare dall’art. 110.
In concorso nella violazione amministrativa, in sintesi, è da intendersi come la compartecipazione di più soggetti nella violazione dello stesso precetto, che può essere:
Comparteciapzione |
|
Il concorso di persone non deve essere confuso con il «concorso necessario» in un illecito amministrativo, che si configura quando l’illecito può essere realizzato solamente da più persone che, normalmente, non rispondono tutte ma solo una (generalmente, il conducente).
Esistono, infine, casi nei quali il concorso necessario nell’illecito amministrativo comporta l’applicazione delle sanzioni a tutti i compartecipi.
Nella pratica, il concorso di persone nell’illecito amministrativo è difficilmente accertabile salvi i casi nei quali esso è espressamente previsto come, per esempio, nelle violazioni agli articoli 10 e 167 Cds.
► Cumulo di sanzioni
Il legislatore ha previsto che, a differenza di quanto indicato nell’art. 8 delle legge 689/91 nel caso di concorso formale omogeneo o eterogeneo, l’Autorità amministrativa competente non possa applicare il cumulo giuridico, ma debba sempre e comunque irrogare la sanzione secondo il principio del cumulo materiale (art. 198 Cds).
[1 [2]] [2] Modificato dalla Legge n. 120 del 29 luglio 2010 sulle "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" (G.U. n. 175 del 29.07.2010 - Suppl. Ordinario n. 271).
La violazione quando è possibile, deve essere «contestata immediatamente» al trasgressore ed alla persona obbligata in solido (artt. 201 e 202 C.d.S.). A questo riguardo, gli agenti operanti redigono un Verbale che, a norma dell’art. 383 del regolamento di esecuzione di attuazione del Codice, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, deve contenere i seguenti «elementi essenziali»:
Debbono inoltre essere fornite al trasgressore le modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, precisando l’ammontare della somma da pagare in Lire ed i Euro (art. 51 del D.lgs. 24 giugno 1988, n. 213), ed essere indicata l’Autorità alla quale presentare l’eventuale ricorso.
L’art. 201 C.d.S. prevede che, qualora non sia materialmente possibile addivenire alla contestazione immediata, si possa fare ricorso alla notificazione e l’art. 384 del Regolamento indica, in via non esaustiva, i casi per i quali si concretizza tale impossibilità:
I termini per la «notificazione» della violazione ai residenti in Italia vengono fissati in «90 giorni» (anziché 150 come in precedenza).[1]
Approfrondimenti
Con la Legge nr.120 del 29.07.2010, entrata in vigore dal 10.08.2010, sono state introdotte delle novità e modificato disposizioni esistenti. Tra le modifiche apportate, quella che oggi prendiamo in considerazione è la modifica dei termini di notifica dei verbale di accertamento delle violazioni . Se in precedenza i termini erano di 150 giorni dall’accertamento della violazione, con le nuove disposizioni, oggi la notifica deve essere effettuata entro 90 giorni dall’accertamento. Se questa è la regola generale esistono poi delle deroghe che fanno innalzare il limite temporale entro il quale la violazione deve essere notificata. I casi in cui questi tempi variano sono:
Qualora la violazione non sia stata immediatamente contestata al trasgressore (i casi in cui si può omettere la contestazione immediata sono esplicitamente previsti dal Codice della Strada) il verbale deve indicare la motivazione per cui questa non sia stata fatta, oltre alla data, ora, luogo e accertatori.
Se la notifica dovesse essere stata effettuata oltre i termini previsti, è possibile rivolgersi al Prefetto competente territorialmente per il luogo dove è stata commessa l’infrazione, chiedendo l’annullamento del verbale.
Il ricorso va presentato, entro 60 giorni dalla notifica del Verbale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o depositato personalmente. La presentazione (a mano o a mezzo raccomandata) può essere fatta anche presso gli uffici dell’organo che ha accertato ed elevato la contravvenzione, che si può desumere dal verbale notificato.
[1] L’art. 386 del Regolamento C.d.S., prevede che quando viene effettuata la notificazione all’intestatario del certificato di proprietà o ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 del C.d.S. e questi, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell’atto notarile, informa l’ufficio o il Comando procedente che non è proprietario del veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo articolo 196 alla data dell’accertamento della violazione per il quale si procede, l’Ufficio o Comando interessati, se riscontrano l’esattezza delle notizie fornite, rinnovando la notificazione all’effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall’art. 201 del codice. Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Ufficio o Comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione.
L’art. 201 comma 1 bis del Codice della Strada ha introdotto tuttavia alcuni "specifici casi" nei quali la contestazione può non essere immediata, casi che non dovrebbero peraltro essere intesi come tassativi, avendone la giurisprudenza ampliato la portata, anche alle contestazioni effettuate da personale agente in incognito con auto provviste di targa di copertura[1] e consentendo la contestazione differita senza che questi comporti l’arresto repentino del veicolo [2], anche se tale valutazione può essere oggetto di contestazione e passibile di diverso apprezzamento da parte del Giudice.
Una importante distinzione fra “contestazione” e "verbalizzazione” è stata invece fatta dalla Suprema Corte, laddove ha ritenuto che, ricorrendone le circostanze di tempo e di luogo che precludevano agli accertatori, una volta contestata verbalmente la violazione al contravventore, di verbalizzare poi la stessa, operazione questa “distinta e successiva” rispetto alla contestazione già avvenuta oralmente, il diritto di difesa del contravventore non risulta leso, essendo quindi perfettamente valido il successivo verbale, che conserva validità fino a querela di falso dei fatti che il Pubblico Ufficiale attesta avvenuti in sua presenza[3].
D’altra parte, la Suprema Corte ha anche ristretto l’ambito d’applicazione dell’istituto della mancata contestazione immediata, ritenendo, ad esempio, non sufficiente la mera enunciazione delle circostanze richiamate dal citato art. 201 comma 1 bis , ma che i motivi della stessa vengano dettagliati dagli accertatori, e ciò per non ledere il diritto di difesa del contravventore[4].
In particolare, la Suprema Corte ha rimesso al Giudice l’apprezzamento, in relazione alle concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla impossibilità di contestare la violazione al contravventore[5], specie per alcune violazioni quale la guida pericolosa o il sorpasso vietato che richiedono, per la S.C., un immediato contraddittorio con l’automobilista[6] .
Tale orientamento è stato peraltro recepito da alcuni Giudici di Pace, laddove gli stessi hanno ritenuto che “.... la mancata contestazione immediata di violazioni accertate con la mera percezione sensoriale di pochi secondi impedisce un controllo obiettivo e rigoroso,…e conseguentemente …inidoneo ad incidere sull’efficacia probatoria dell’atto di accertamento....” [7].
Invece eventuali errori nell’indirizzo del contravventore debbono essere ritenuti sanabili se la notifica nei confronti dello stesso comunque avviene, perché il diritto alla difesa non viene comunque leso[8].
Normalmente, qualora le figure del contravventore e dell’obbligato in solido non coincidano, la violazione può essere contestata anche successivamente nei confronti dell’obbligato in solido, a mezzo del servizio postale, ovvero con le modalità di seguito meglio specificate.
Per «obbligato in solido», infatti, si intende, rispettivamente: l’armatore, il proprietario, l’usufruttuario, l’utilizzatore (se il bene è concesso in leasing); il titolare di un diritto personale di godimento (della cosa utilizzata per commettere la violazione, veicolo, unità, attrezzo da pesca, ecc.); la persona rivestita dell’autorità (per minori, incapaci e inabilitati, conducenti del veicolo,del natante, ecc.); incaricata della direzione o vigilanza (per le imprese, soggetti iscritti ex art. 68 Cod. nav.; armatori, comandanti di nave, ecc.); l’imprenditore; ente o persona giuridica (per fatti commessi da rappresentate o dipendente nell’esercizio delle proprie funzioni , assistente bagnante; marinaio; ecc.); il datore di lavoro per violazioni commesse dall’autista suo dipendente (combinato disposto art. 196 C.d.S. e art. 6 L. 689/81).
Quanto sopra a meno che l’obbligato non provi che la circolazione (ovvero l’uso illecito del mezzo impiegato per compiere materialmente la violazione) è avvenuto contro la sua volontà (esibendo, ad esempio. una denuncia di furto) ovvero che, nonostante ogni precauzione adottata e la vigilanza esercitata, non sia stato materialmente possibile impedire il fatto.
Devono essere invece espressamente riportati in calce al processo verbale di accertamento dell’illecito le motivazioni che hanno precluso all’agente accertatore l’attività di immediata notifica nei confronti del trasgressore.
Infatti la mancata contestazione immediata, come pure l’aver omesso di riportare sul verbale le dichiarazioni eventualmente rese dal contravventore (le quali ultime andranno riportate integralmente anche utilizzando, se del caso, foglio stralcio del verbale), pur se non costituiscono espressa causa di nullità dell’atto medesimo, di fatto possono potenzialmente precludere nella fase iniziale del procedimento l’attività difensiva del contravventore[9], potendo conseguentemente costituire elemento per avanzare opposizione avverso il Giudice di Pace, e costituire comunque, se non adeguatamente motivata, omissione procedimentale passibile di rilevanza in sede disciplinare nei confronti dell’accertatore[10].
[1] Cass. Civ. – Sent. n° 17573 del 31.08.05
[2] Cass. Civ. – Sent. n° 22364 del 05.09.08
[3] Cass. Civ. – Sent. n° 14668 del 03.06.08
[4] Cass. Civ. – Sez. II^ - Sent. n° 8837 del 28.04.05
[5] Cass. Civ. – Sent. n° 18271 del 30.08.07 – conforme n° 263111 del 07.12.06; n° 7332/2005; n° 352/2005; n° 11971/2003; n° 2494/2001 )
[6] Cass. Civ. – Sent. n° 15324 del 21.07.05
[7] G.d.P. di Acerra – Sent. 19.11.07
[8] Cass. Civ. – Sent. n° 15030/2007
[9] Sent. Cass. Civ., Sez. III, n° 4010 del 03.04.2000
[10] Cass. Civ., Sez. III, n° 10036 del 01.08.2000, Sez. I, n° 6527 del 29.05.92 e n° 8356 del 26.07.93).
Un caso particolare di notifica è contemplato a seguito di violazione al Codice della Strada, in quanto se non è nota la residenza, domicilio o dimora del contravventore, la notifica nei confronti di quest’ultimo non assume carattere di obbligatorietà ma va effettuata nei confronti del solo obbligato in solido (intestatario dell’autoveicolo).
In ogni caso la notifica si intende comunque validamente eseguita quando effettuata presso la residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente (art. 201 comma 3 C.d.S.).
Al riguardo sia la Corte Costituzionale (Ordinanza n° 185 del 12.06.07 ) che il Ministero dell’Interno (Circolare n° 300/A/1/264696/127/9 del 20.08.07) hanno stabilito che l’Amministrazione ha 150 giorni di tempo per notificare al contravventore l’ingiunzione di pagamento emanata.
In caso di infrazione commessa a mezzo autoveicolo, la posizione all’esterno della vettura di un «foglietto di preavviso» risponde ad una mera prassi, e non costituisce equipollente della contestazione dell’infrazione; per cui l’omissione di tale prassi è priva di effetti giuridici non costituendo obbligo per l’Amministrazione[1], essendo detto preavviso un mero atto prodromico alla successiva ordinanza e non assimilabile quindi né a questa, né al verbale di accertamento e contestazione, e conseguentemente non è impugnabile[2].
Si richiama al riguardo quanto disposto dalla Circolare n° 82/056963/II del 11.09.98 di Maricogecap sulla non impugnabilità del verbale, atteso che lo stesso costituisce atto preliminare che non lede direttamente alcun interesse del ricorrente, nonché la Sentenza n° 6485 emanata in data 19.05.2000 dalla Cass. Civ. – Sez. III^ in materia di applicabilità – per le violazioni in materia da diporto delle norme della L. 689/81 e non del C.d.S.
Quanto sopra potrebbe comportare l’annullabilità, in via di autotutela e giusta quanto disposto dalla Circolare n° 66 prot. n° M/2413 del 17.05.95 del Ministero dell’Interno, dello stesso preavviso, qualora effettuato nei confronti di un soggetto erroneo (art.386 Reg. Es. C.d.S.), senza necessità di inoltro alla Prefettura competente per l’emanazione di eventuale Ordinanza di Archiviazione (vedasi al riguardo Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale Centrale – Sent. del 02.09.98).
Qualora tuttavia si dovesse ricorrere a tale procedura, si avrà cura di fornire comunque idonea informazione al contravventore, specificando che a tale atto seguirà l’emanazione del relativo verbale di accertamento e contestazione amministrativa, unico provvedimento questo che assume valore di atto amministrativo secondo le formalità previste dalla L.689/81,ivi comprese le relative forme di tutela.
Decorso inutilmente il termine per il pagamento, verrà emessa la relativa Ordinanza - Ingiunzione la quale – analogamente alla sentenza di rigetto dell’eventuale ricorso emanata dal Giudice adito dal contravventore – costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione a ruolo esattoriale e successiva esecuzione coattiva,secondo il disposto del D.P.R. n°602/1973 e del C.P.C.
L’eventuale cancellazione dal ruolo potrà essere quindi autorizzata solamente dall’Ente che ha originariamente imposta la sanzione mediante la relativa procedura di discarica esattoriale, che potrà essere legittimamente adottata solo qualora l’interessato dimostri di aver regolarmente effettuato l’oblazione in via breve, ovvero il pagamento della somma ingiunta con Ordinanza nei termini di legge.
[1] Sentenza Cassazione Sez. 1^ - n. 2683 del 02.06.1989
[2] Cass. Civ. , Sez. II^ - Sent. n° 5447 del 09.03.07 – conforme – Sez. I^ - Sent. n° 5875 del 24.03.04).
Per le sanzioni amministrative pecuniarie, il C.d.S. (art. 202) prevede la possibilità di addivenire al «pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo fissato per le singole norme», da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (art. 202, comma 1).
La possibilità di pagamento in misura ridotta è preclusa quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito di fermarsi ovvero, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che debba avere con sé.
In questo caso il Verbale di violazione deve essere trasmesso «entro 10 giorni», al Prefetto (art. 202, comma 3).
Non è consentito il pagamento a mani dell’agente accertatore. Per ogni pagamento in misura ridotta, deve essere compilata «apposita quietanza», mentre per i pagamenti a mezzo posta o banca, valgono le rispettive ricevute (art. 387 Regolamento C.d.S. ).
Nel caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva viene effettuata con le modalità di cui all’art. 27 della citata legge 689/81.
Il trasgressore o le persone obbligate in solido, «entro 60 giorni» dalla contestazione o notificazione del Verbale, possono presentare ricorso al Prefetto del luogo di commessa violazione, con atto esente da bollo da trasmettersi al Comando accertatore.
Il responsabile del Comando o Ufficio accertatore, nei successivi 30 giorni trasmette il ricorso al Prefetto unitamente alle controdeduzioni e con la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni (art. 203, comma 1 e 2 C.d.S.).
Il Prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, entro 90 giorni[1] dal ricevimento de«l ricorso, emette «ordinanza-ingiunzione» per il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale, da pagarsi «entro 30 giorni» dalla notificazione dell’atto agli interessati. Nel caso in cui, invece, ritiene fondato il ricorso, dispone l’archiviazione.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 20 giugno 1994, il ricorso avverso il Verbale di accertamento è altresì esperibile, nel termine di «30 giorni» dalla contestazione o notificazione, avanti all’Autorità Giudiziaria.
In deroga a quanto previsto dall’art. 17 della legge 689/81, nei casi in cui non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso, il “Verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale oltre le spese di procedimento” (art. 203, comma 3 C.d.S. ).
Avverso l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto è esperibile l’opposizione avanti all’Autorità giudiziaria, «entro 30 giorni» dalla notificazione del provvedimento. Allo stato attuale, l’opposizione va presentata al Giudice di pace del luogo della commessa violazione ed il procedimento è regolato dai disposti degli artt. 22 e 23 della legge 689/81.
[1] Termine modificato dall’art. 18 della Legge 24 novembre 2000, n. 340
Nel caso di mancato pagamento, la «riscossione coattiva» viene effettuata con le modalità di cui all’art. 27 della citata legge 689/81.
I Ruoli vengono resi esecutivi dallo stesso ente che li ha emessi (art. 24 legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Nel caso di pagamento effettuato in misura inferiore a quanto dovuto, la somma versata non estingue l’illecito ma viene tenuta in acconto e l’eventuale importo da iscrivere a ruolo è dato dalla differenza tra la somma dovuta (metà del massimo edittale) e l’acconto fornito. La somma dovuta nel caso di pagamento effettuato oltre il termine di 60 giorni ma prima della formazione del Ruolo, è pari alla metà del massimo edittale oltre alle spese di procedimento (art. 389 Regolamento C.d.S. ).
In deroga al principio generale della non oblabilità nelle mani dell’agente accertatore, l’art. 207 C.d.S. prevede che quando la violazione alle norme del C.d.S. riguardi un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE, il trasgressore possa essere ammesso ad effettuare il pagamento immediato. Nel qual caso l’Agente rilascerà apposita quietanza.
Se il trasgressore non si avvale di tale facoltà, deve versare all’agente accertatore una "somma a titolo cauzionale", pari alla metà del massimo della sanzione ovvero, fornire apposita "polizza fideiussoria" a garanzia della somma dovuta. Residualmente, mancando le forme di garanzia di cui sopra, viene disposta la misura cautelare del ritiro della patente di guida, mancando la quale trova applicazione il fermo amministrativo del veicolo.
Il diritto a riscuotere le somme dovute quali sanzioni pecuniarie, si prescrive nel termine di 5 anni dalla commessa violazione, calcolate le interruzioni a norma del codice civile.
Il Codice della Strada ha introdotto diverse fattispecie di «sanzioni accessorie» oltre a quelle pecuniarie – sanzioni che colpiscono:
Tali ultime sanzioni consistono, in particolare, in:
Le sanzioni disciplinari si applicano di diritto (art. 210 C.d.S.) e, così, come quelle pecuniarie, non sono trasmissibili agli eredi.
Provvedimento innovativo nell’ambito della disciplina sanzionatoria amministrativa che ha quale unico precedente simile, il sequestro amministravo a tempo determinato introdotto dalla Legge 11 gennaio 1986, n. 3 sul casco obbligatorio.
► Volendolo sintetizzare, possiamo rilevare nell’art. 214 C.d.S. tre diversi ipotesi operative:
Nel caso di accertata violazione alla quale consegue il «fermo amministrativo di un veicolo in genere» gli Agenti accertatori provvedono a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il mezzo con le modalità previste dal Regolamento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro, di cui all’art. 394 del Regolamento.
Trattandosi di provvedimento che si concretizza con l’affidamento in custodia del veicolo a terzi, nel caso di violazione agli obblighi di custodia trovano applicazione le norme contenute nel Codice penale.
Il «fermo amministrativo del ciclomotore» si effettua con ricovero presso il luogo indicato dal conducente o, in caso di impossibilità, presso l’ufficio o comando operante ovvero in depositeria.
Nel caso in cui ricorrano motivi ostativi di sicurezza stradale, il ciclomotore non viene affidato al conducente ma rimosso o ricoverato. Contestualmente si provvede al ritiro del certificato di idoneità tecnica.
Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto a fermi amministrativo, soggiace alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 214, comma 8. C.d.S. Viene disposta la custodia del veicolo in depositeria.
Quando sia previsto il provvedimento di «sospensione della carta di circolazione», consegue il fermo ai sensi dell’art. 214 comma 7 C.d.S.
Il veicolo sottoposto al ritiro della carta di circolazione per la successiva sospensione, è affidato al conducente il quale indica il luogo ove intende ricoverare il mezzo, mentre con il fermo del ciclomotore, visto in precedenza, viene immediatamente interrotta la circolazione del veicolo, con affidamento in custodia.
Nel caso di circolazione con veicolo avente la carta di circolazione sospesa e, conseguentemente, sottoposto a fermo, troverà applicazione la sanzione di cui all’art. 217 C.d.S.
Il ricorso e l’opposizione alla sanzione principale si estendono alla sanzione accessoria.
Il Verbale di fermo va notificato al proprietario se diverso dal conducente, ed ai genitori o chi ne fà le veci, nel caso di affidamento del veicolo al conducente minorenne.
Trascorso il periodo di fermo, il veicolo viene restituito all’avente diritto o, nel caso di trasgressore minorenne, a chi esercita la potestà dei genitori o a persona maggiorenne appositamente delegata.
Sanzioni accessorie che trovano applicazione nelle violazioni alle norme sulla sosta dei veicoli.
Quando sia prevista la «rimozione», l’Organo accertatore provvede affinché il mezzo sia trasportato e custodito in appositi siti, indicando l’applicazione della sanzione accessoria sul Verbale di contestazione. Per il trasporto, l’Organo di polizia utilizza veicoli di proprietà dell’amministrazione ovvero automezzi di diluite convenzionate, aventi le caratteristiche di cui all’art. 12 del Regolamento C.d.S.. Per l’applicazione del «blocco», con attrezzi a chiave utilizzati di tipo omologato dal Ministero del LL.PP., occorre che il veicolo in sosta vietata non crei, comunque, intralcio o pericolo alla circolazione. L’Organo procedente comunica l’avvenuta rimozione o blocco all’interessato. Qualora quest’ultimo giunga durante le operazioni, il veicolo può essere restituito immediatamente, previo pagamento delle spese.
I veicoli rimossi o bloccati sono restituiti agli aventi diritto dietro pagamento delle spese di rimozione e custodia, con redazione di apposito Verbale e possibilità di applicazione del «diritto di ritenzione» ai sensi dell’art. 2756 c.c.
Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria in esame.
Trascorsi 90 giorni dalla notificazione del Verbale di violazione senza che l’avente diritto si presenti a reclamarne la restituzione, il veicolo potrà essere alienato o demolito con le identiche modalità della confisca indicate in precedenza.
Nelle ipotesi in cui le norme del C.d.Ss. prevedono la sanzione accessoria in esame, i documenti vengono ritirati dall’organo accertatore contestualmente all’accertamento di violazione, ed inviati nei successivi cinque giorni agli uffici competenti (art. 216 Cds).
Documenti da sottoporre a ritiro |
Ufficio competente |
Carta di circolazione |
Dir. Gen. MCTC |
Certificato di idoneità macchine agricole |
Dir. Gen. MCTC |
Autorizzazione autotrasporto | Dir. Gen. MCTC |
Licenza autotrasporto |
Dir. Gen. MCTC |
Targa | Dir. Gen. MCTC |
Patente di guida | Prefettura |
Del ritiro viene fatta menzione nel Verbale di contestazione, ove è pure apposta la specifica annotazione prevista dall’art. 399 del Regolamento C.d.S. affinché l’utente possa raggiungere il luogo da lui stesso indicato. Nei casi di ritiro della targa, si provvede solo dopo che il veicolo sia stato depositato nel luogo indicato dall’avente diritto. In quest’ultimo caso, si procede a redigere apposito Verbale.
Nel caso in cui l’avente diritto non sia in grado di indicare il luogo di ricovero, l’Organo accertatore provvede alla custodia con le modalità di cui all’art. 394 del Regolamento, in quanto applicabili.
La restituzione del documento è richiesta dagli interessati quando abbiano adempiuto alle formalità omesse.
Il ricorso presentato avverso la sanzione principale, si estende alla sanzione accessoria che viene confermata in caso di rigetto del ricorso stesso.
Quando ad una violazione del C.d. S. consegua la sanzione accessoria della «sospensione della carta di circolazione», il documento viene ritirato dall’Organo di polizia che ne fa menzione sul Verbale di contestazione, rilasciando, a mezzo di annotazione sul medesimo Verbale, un «permesso provvisorio di circolazione» onde il conducente possa raggiungere il luogo da lui stesso indicato, per la via più breve.
Il documento viene inviato entro 5 giorni, unitamente a copia del Verbale di violazione, alla MCTC che, nei 15 giorni successivi, emette la «ordinanza di sospensione» nei limiti indicati dalla singola norma violata. L’ordinanza di sospensione viene comunicata al Prefetto ed il periodo di sospensione decorre dal giorno in cui è stato materialmente effettuato il ritiro del documento.
In caso di documento rilasciato da uno Stato estero, la MCTC sospende la validità al fine della circolazione in Italia e comunica al corrispondente ufficio estero per l’annotazione sulla carta di circolazione.
Nel caso in cui suddetta ordinanza non sia emessa entro il termine di 15 giorni, l’interessato ha diritto di ottenere la restituzione del documento da parte della MCTC.
Il documento viene restituito, sempre a cura della Motorizzazione, con comunicazione al Prefetto ed al P.R.A., al termine del periodo di sospensione.
Con l’ordinanza di sospensione gli interessati possono proporre autonomo ricorso al Prefetto.
Quando ad una violazione del C.d.S. consegua la sanzione accessoria della «sospensione della patente di guida», l’Agente accertatore ritira il documento facendone menzione nel Verbale di contestazione. Provvede, altresì, al rilascio del «permesso provvisorio di guida», mediante annotazione sul Verbale, onde consentire al trasgressore di raggiungere il luogo di custodia da lui stesso indicato.
Nei successivi 5 giorni, il documento viene inviato alla Prefettura del luogo di commessa violazione che, nei 15 giorni successivi, emette la «ordinanza di sospensione». Il periodo di sospensione decorre dal giorno del ritiro del documento.
Quando, invece, la sospensione della patente consegua a più violazioni della medesima disposizione, gli Agenti accertatori possono:
Avverso il provvedimento di sospensione della patente disposto ai sensi dell’art. 218 C.d.S., è ammesso ricorso al Giudice di pace.
La patente di guida è altresì sospesa a tempo indeterminato quando, in sede di accertamento sanitario per la conferma della validità o per la revisione disposta ai sensi dell’art. 128 C.d.S., si evidenzi che la perdita temporanea dei requisiti fisici o psichici ex art. 119 C.d.S. In questo caso la sospensione viene adottata dalla MCTC e contro il provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dei trasporti.
La «revoca» quale sanzione accessoria di competenza del Prefetto, trova applicazione nella sola ipotesi di guida con la patente sospesa (art. 218, comma 6 C.d.S.).
L’art. 130 del C.d.S., invece, disciplina la revoca quale atto dovuto da parte della MCTC e conseguente al venire meno dei requisiti essenziali per il rilascio e la conferma della patente.
Nei casi in esame, il comando operante, nei 5 giorni successivi all’accertamento, da notizia al Prefetto del luogo di commessa violazione. Avverso il provvedimento che dispone la revoca è ammesso ricorso al Ministero dei trasporti, entro 20 giorni dalla comunicazione della relativa ordinanza.
Classico "provvedimento cautelare" finalizzato a consentire la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo (art. 213 C.d.S.).
Quando, appunto, sia prevista la confisca, l’Organo di polizia procede al sequestro, con conseguente rimozione del veicolo e ricovero presso la depositeria. A norma dell’art. 394 del Regolamento, come modificato dall’art. 222 del D.P.R. 610/96, il veicolo viene condotto nel luogo di custodia a cura del conducente e sotto la vigilanza dell’organo procedente ovvero, su percorso espressamente indicato dall’organo stesso.
La custodia del veicolo, ove non sia possibile presso l’ufficio o comando procedente, avviene presso la sede di uno dei soggetti pubblici o privati indicati nell’elenco annuale della Prefettura. Il titolare del sito è nominato custode giudiziario e degli obblighi conseguenti è fatto menzione nel Verbale di sequestro.
Nello stesso verbale deve darsi atto dell’eventuale apposizione dei sigilli, mentre si deve aver cura di segnalare la condizione di veicolo sotto sequestro mediante apposizione di uno o più adesivi, delle dimensioni di cm. 20 x 30, sulla parte anteriore o sul parabrezza, recanti l’indicazione “Veicolo sottoposto a sequestro” e gli estremi del provvedimento che lo ha disposto. Copia del Verbale deve essere consegnata al custode ed all’interessato il quale, ai sensi dell’art. 19 della legge 689/81 e degli artt. 203 e 213 C.d.S. può presentare ricorso al Prefetto avverso il solo provvedimento di sequestro, con atto esente da bollo.
Ovviamente, in caso di declaratoria di infondatezza dell’accertamento, l’ordinanza di archiviazione si estende anche alla sanzione accessoria.
Trascorsi 90 giorni dal rigetto del ricorso al Prefetto o dalla scadenza del termine per ricorrere o dalla scadenza del termine del sequestro, l’organo accertatore trasmette alla Direzione regionale delle entrate, copia del Verbale di sequestro, con la relativa ordinanza di confisca e prova delle avvenute notificazioni. Il predetto Ufficio cura l’alienazione o la distruzione dei veicoli.
La confisca non può essere disposta se il veicolo è di proprietà di persona estranea alla violazione.
► Fra le violazioni più comuni che comportano il sequestro e/o la confisca del mezzo si riportano le seguenti:
A tali disposizioni vanno aggiunte quelle specifiche - e relative disposizioni – di cui agli artt. 19, 20 e 21 della L. 689/81 – e segnatamente quest’ultimo per quanto concerne la circolazione di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, di cui all’art. 193, comma 4°.
Con Circolare n° 300/1/31772/101/20/21/4 del 10.05.04 e n° 300 del 21.09.07 il Ministero dell’Interno ha fornito disposizioni esplicative in materia di sequestro e custodia dei mezzi – e segnatamente sull’affidamento degli stessi, in via preferenziale, agli stessi contravventori, disponendone la custodia a cura del conducente o del proprietario, il quale, entro 30 gg. dall’emanazione del provvedimento di confisca, li trasferirà in un deposito autorizzato dal Prefetto. Analoghe disposizioni sono previste anche in caso di “Fermo amministrativo” del veicolo.
Il proprietario del veicolo sequestrato è comunque tenuto a pagare le spese di custodia del mezzo, anche se in precedenza lo stesso era incidentato, dal momento in cui questo, a seguito delle riparazioni, ritornava in condizioni di poter circolare [1].
Appare importante, al fine di tenere indenne l’Amministrazione da eventuali responsabilità al riguardo, che gli accertatori effettuino una accurata descrizione del veicolo oggetto di sequestro, e ciò per evitare possibili contestazioni all’atto di una eventuale contestazione, redigendo a tal proposito apposito verbale che ne dettagli le modalità esecutive e lo stato apparente all’atto del sequestro.
Per quanto concerne il sequestro dei veicoli reperiti sul "Pubblico Demanio Marittimo", può rilevarsi al riguardo quanto stabilito dall’Avvocatura Distrettuale de L’Aquila che, con Nota n° 20901 del 17.12.99 ha confermato come, se la rimozione del mezzo venga disposta ex art. 1161 Cod. nav., andranno parimenti seguite le modalità applicative di cui all’art. 215 C.d.S.
[1] Cass. Civ. – Sent. n° 7493/2007
L'espletamento dei servizi di "Polizia Stradale" spetta (art. 12 C.d.S.):
Il nuovo codice della strada (D.lgs. n. 285/1992 ha opportunamente preso in considerazione una fattispecie “sui generis” quale quella della «circolazione in porto», fissando il principio che, per quanto concerne le «strade interne all’uso pubblico», la competenza a disciplinare la materia spetti, con Ordinanza, al Comandante del Porto Capo del Circondario (art. 6 comma 7).
L’istituzione delle Autorità Portuali, e la conseguente cessione ad esse di molte delle attribuzioni amministrative precedentemente gestite dalle locali Autorità marittime, è andata ad incidere anche sulla “viabilità”, creando alcuni conflitti e molti dubbi interpretativi.
A tal proposito il Ministro dei trasporti è intervenuto per ribadire alcuni basilari concetti sulla differenziazione delle posizioni delle Autorità interessate peraltro avvallate da un importante parere dell’Avvocatura generale dello Stato. Coerentemente alla consueta direttrice amministrazione/polizia-sicurezza, il Dicastero, nell’ambito della suddivisione dei compiti, ha evidenziato come spetti all’Autorità Portuale, ad esempio:
All’Autorità Marittima, spetta adottare i provvedimenti relativi alla «disciplina della circolazione» concernenti:
La sovrapposizione di discipline concorrenti ha imposto un necessario distinguo delle aree portuali, coincidente con le finalità di utilizzo delle stesse, sulla base del quale applicare, in caso di violazione, sanzioni diverse.
In particolare nei porti si è distinto tra:
La riforma sulla “sicurezza in ambito portuale” (D.lgs. n. 22/99) ha apportato alcune significative modifiche in tema di disciplina stardale; in particolare:
Ciò ha inciso anche sull’aspetto sanzionatorio della materia, in quanto ai sensi dell’art. 57 comma 3 lettera c), quest’ultimo è soggetto ad arresto sino a 2 mesi o ad ammenda da 500.000 a 2.000. 000, in aggiunta alle disposizioni dell’art. 1174 cod. nav., operative per il conducente, ferma restante la possibilità di estinguere las contravvenzione sulla base dell’adeguamento alle prescrizioni fissate dall’organo di vigilanza (A.U.S.L.).
► Alcune considerazioni:
Alcuni problemi sono sorti per le ipotesi in cui le infrazioni fossero compiute all’interno delle “aree operative”: la ristrettezza delle fattispecie disciplinate dal Codice della navigazione ha fatto emergere la necessità di ampliare lo spettro sanzionatorio, mediante un rinvio al codice della strada.
Si pensi ai casi di veicoli circolanti ad una velocità superiore a 40 Km/h (constatabile mediante strumentazione tecnica per la corretta rilevazione delle infrazioni inerenti il superamento dei limiti di velocità imposti all’interno del porto) rispetto ai limiti fissati o privi dell’assicurazione obbligatoria. In tali casi la soluzione prospettata è quella di affiancare all’art. 1174 Cod. nav. le sanzioni accesorie indicate agli artt. 210 e ss. Del codice della strada ovvero contemplate in altre leggi (ad esempio, Legge n. 990/69). In questo modo il ritiro della patente, il sequestro del veicolo, l’eventuale rimozione forzata, risulterebbero analogicamente applicabili in situazioni identiche a quelle configurate dal D.lgs. 285/92. Rimarrebbe tuttavia il dubbio sull’Autorità competente a dirimere il possibile ricorso, data la non “omogeneità” tra sanzione principale (codice della navigazione – Capo del Compartimento marittimo) ed accessoria (codice della strada – Prefetto): si potrebbe prospettare una sorta di “scissione” procedurale, consapevoli comunque delle difficoltà che si genererebbero nel separare giudizi sorti per la medesima azione od omissione.
La ”specificità” del porto, anche dal punto di vista degli organi competenti ad irogare le sanzioni in materia di viabilità, è stata attentamente valutata dal legislatore che, all’art. 12 comma 3 lettera f) del codice della strada, ha espressamente indicato i militari della Capitaneria di porto, quali soggetti autorizzati all’accertamento delle violazioni, alla tutela ed al controllo dell’uso delle strade, limitatamente a quelle di competenza dell’Autorità marittima, previo superamento di un esame di qualificazione (art. 23 Reg. esec. Codice della strada).
Alla luce di quanto detto, la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione al C.d.S., dai militari del Corpo delle Capitanerie di Porto (art. 12, n. 3 lettera f ), nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, co. 7 C.d.S.
Ne consegue che nell’ambito delle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne al porto aperte all’uso è riservata al Comandante del porto Capo di Circondario, il quale vi provvede a mezzo di «Ordinanza», in conformità alle norme del Codice della strada (le sanzioni previste per le violazioni delle Ordinanze a tal fine emanate sono quelle previste dal Codice della strada).
Abbiamo avuto modo di dire che l’art. 202 C.d.S. prevede che il trasgressore è ammesso a pagare, in via conciliatoria, entro 60 giorni dalla contestazione/notifica, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Per alcune violazioni, tuttavia, il pagamento in misura ridotta non è consentito. In tali casi il Verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al Prefetto entro 10 giorni.
Qualora la sosta si prolunghi oltre le 24 ore, la sanzione è applicata per ogni periodo di 24 ore per il quale si protrae la violazione.
Le violazioni delle norme che disciplinano, invece, la circolazione nel demanio (ad esempio: aree portuali nonaperte all’uso), sarà sanzionata ai sensi dell’art. 1174 Cod. nav. [1]
[1] Circolare Mintrasnav – Dir. Gen. Demanio e Porti – prot. 5203367 del 19 settembre 1995.
Le Capitanerie di Porto sono un Corpo tecnico-amministrativo della M.M., posto alle dirette dipendenze funzionali del Ministero dei Trasporti: in tale veste esplicano funzioni di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa per i reati marittimi, quelli comuni (nel solo ambito portuale - art. 1235 Cod. nav.) e quelli infine previsti dalle Leggi speciali (quale il Codice della Strada nella parte in cui le violazioni in esso riportate assumano rilevanza penale).
Nello svolgimento di tali ultime funzioni di polizia il Corpo opera anche per il Ministero dell’Interno, il cui Organo periferico (Prefetto) è l’Autorità deputata a ricevere il «rapporto» di cui all’art. 17 L. 689/81), come di seguito meglio specificato.
Le funzioni di Polizia Stradale sono esercitate normalmente quale "Polizia Amministrativa di Sicurezza" nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/81; per le violazioni penali previste dalle medesime leggi sono svolte invece quale attività di Polizia Giudiziaria applicando le forme ed i modi procedurali stabiliti dal Codice di Procedura Penale.
L’attività di Polizia Stradale, quindi, se esercitata quale Polizia Amministrativa (come avviene per gli ordinari controlli) costituisce quindi attività di Polizia preventiva e di sicurezza; se esercitata invece quale Polizia Giudiziaria (come avviene in caso di incidenti con feriti o vittime) concretizza pertanto attività di polizia successiva e repressiva.
La Polizia Stradale, pertanto, assolve sia funzioni di Polizia Amministrativa e di Sicurezza (consistenti nella regolazione del traffico, nella rilevazioni di incidenti, nell’accertamento della violazioni) che di Polizia Giudiziaria, la quale ultima si attiva automaticamente sia nella fase di accertamento delle violazioni al C.d.S. qualificate come reato (ad esempio, guida in stato di ebbrezza), sia qualora, a seguito di accertamento effettuato in via amministrativa, vengano accertati fatti penalmente rilevanti (ad esempio, lesioni o decessi a seguito di incidente stradale).
In quest’ultimo caso il personale preposto ad operare dovrà procedere – a norma dell’art. 220 C.d.S. – secondo le norme del Codice di Procedura Penale, in primis effettuando gli accertamenti e le indagini previste, e riferendo quindi senza indugio al P.M. competente (art. 347 C.P.P.).
L’espletamento dei servizi di Polizia Stradale per il personale del Corpo è disciplinato dall’art. 12, lett. f) del D.lgs 30.04.92, n° 285 (Nuovo Codice della Strada), sebbene le limitazioni all’ambito portuale poste dall’art. 6, comma 7° della medesima norma appaiono antitetiche rispetto alle attribuzioni del personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato o di Enti locali, anche rivestente qualifiche funzionali inferiori, (ad esempio, cantonieri, dipendenti ANAS, ecc.) in possesso della medesima abilitazione ottenuta, ai sensi del D.M. 21.02.96, previo superamento dello stesso “corso” previsto dal D.P.R. 16.12.92, n° 495 (Reg. Es. C.d.S.) come modificato dal D.P.R. 16.09.96, n° 610.
Appare opportuno rilevare al riguardo come, sebbene il Pubblico Ufficiale abilitato all’espletamento di tali servizi ha la facoltà di derogare, giusta art. 177 C.d.S., ai divieti ed obblighi in materia di circolazione stradale, tale facoltà non esime comunque dall’obbligo di una guida improntata alle regole di comune prudenza e diligenza, dovendo in caso contrario, qualora a causa di ciò dovesse verificarsi un incidente, rispondere delle conseguenze patrimoniali dello stesso per ipotesi di danno erariale[1] .
Inoltre, in materia di reati connessi alla circolazione stradale, la Cassazione ha confermato l’attribuzione dei compiti di accertamento e prevenzione di tali reati anche agli “altri Ufficiali ed Agenti di P.G.”[2], stabilendo altresì la legittimità dell’azione penale qualora “la contestazione della violazione sia seguita da successivo rapporto all’Organo di polizia stradale competente per l’esecuzione dei necessari accertamenti”, dal che si può desumere un obbligo di riferire la violazione (il fatto) all’Organo competente alla relativa contestazione[3] .
Rilevasi tuttavia come, mentre l’accertamento e la repressione di ogni violazione penale ed amministrativa, punita quest’ultima ai sensi della L. 689/81, spetta genericamente ad ogni Ufficiale ed Agente di P.G. giusta art. 13 della stessa Legge, l’accertamento e la repressione delle violazioni al C.d.S. spetta esclusivamente ai soggetti indicati dall’art. 12 C.d.S.
In relazione a quanto sopra, sorge il problema di reprimere le violazioni al C.d.S. commesse in ambito portuale ed accertate “incidenter tantum” dal personale delle Capitanereie di porto che non possegga tuttavia l’abilitazione di cui all’art. 23 Reg. Es. C.d.S.
A tal proposito, può farsi ricorso all’istituto dell’analogia, e segnatamente al disposto degli artt.14, comma 2° lett. b) e 192, commi 5° e 6° C.d.S. così come richiamato dall’art. 22, comma 4° Reg. Es. C.d.S., che espressamente prevedono che “il personale militare di cui all’art. 12, comma 4° (scorta ai convogli) segnala agli Organi di cui al comma 1 (le Forze di Polizia) le infrazioni di chiunque non abbia ottemperato gli ordini impartiti dal personale militare suddetto”.
Tale considerazione è stata del resto recepita dal Comando Generale del Corpo che con la Circolare n° 82/4216 del 04.02.93 prevede l’invio del processo verbale di accertamento (che fa piena prova fino a querela di falso) ad una Forza di Polizia (come indicata dal comma 1° dell’art.12 C.d.S.) per la successiva contestazione da parte dell’Organo competente.
Si evidenzia tuttavia che – poiché la Capitaneria di Porto dispone comunque di personale abilitato ex art. 23, normalmente sarà lo stesso Comando cui appartiene il militare accertatore ad effettuare la prevista contestazione.
Quanto sopra a maggior ragione se il fatto accertato risulta penalmente sanzionabile (ad esempio, guida in stato di ebbrezza), in quanto l’obbligo di informativa di cui all’art. 1236 Cod. Nav. (la cui omissione è sanzionata con la denuncia di cui all’art. 361 c.p.), costituisce comunque atto dovuto, e ciò anche in funzione del disposto dell’art. 81 Cod. Nav. in materia di compiti e funzioni di P.S. esercitati in via surrogatoria dall’Autorità Marittima, nel caso di specie in esplicazione dei servizi di Polizia Stradale, e ciò al fine del normale svolgimento del traffico veicolare, onde permettere l’ordinato svolgimento delle operazioni portuali.
Al riguardo appare opportuno richiamare la Circolare n° 1729 del Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, che ha stabilito come – su conforme parere del Ministero dell’Interno (vedasi Circolare del 02.12.04 di Mininterno) – la modulistica utilizzata per le contestazioni e per le sanzioni amministrative al C.d.S. – di cui all’art. 383 - non è utilizzabile: in tale ipotesi infatti – in applicazione del disposto dell’art. 220 C.d.S. – devono trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 347 c.p.p. che impongono all’organo accertatore di documentare le attività di indagine compiuta secondo le forme e le modalità indicate dal Codice di Procedura Penale.
Per quanto concerne invece le aree portuali, la violazione di una Ordinanza emanata ex art. 59 Reg. Es. Cod. nav. in materia di circolazione deve essere perseguita ai sensi dell’art.1174, comma 2° Cod. Nav., e ciò in virtù del sopra citato principio di specialità di cui all’art. 9, comma 1° L. 689/81, atteso che il provvedimento che si assume violato è finalizzato a garantire la sicurezza delle attività portuali in una zona che “strictu sensu” costituisce il “porto”.
Per completezza di informazione deve citarsi infine una particolare forma di regolamentazione della circolazione stradale - per motivi tuttavia esclusivamente di Polizia Giudiziaria oltre che di Pubblica Sicurezza e non ai fini della regolamentazione del traffico - quando viene sospesa la circolazione di persone e veicoli durante le operazioni di ricerca di latitanti,di armi o esplosivi su edifici o blocchi di edifici (art. 25 bis comma 2° D.L. 08.06.92, n° 306 convertito in L. 07.08.92, n°25.
[1] Corte dei Conti – Sez. Veneto – Sent. n° 968 del 19.09.08
[2] Cass. Pen., Sez. VI°, 29.03.71
[3] Cass. Pen., Sez. IV° - 06.06.61
Si premette come in tema di sanzioni amministrative, il principio secondo il quale, in materia di infrazioni al Codice della Strada, è consentita l’opposizione immediata in sede giurisdizionale avverso il "processo verbale di accertamento" non può essere esteso anche a violazioni soggette a sanzione penale.
Infatti il presupposto dell’eccezionale opponibilità del verbale di infrazioni al Codice della Strada risiede nella sua potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo, ponendosi, per l’effetto, come atto terminale al procedimento sanzionatorio in luogo dell’ordinanza-ingiunzione (così giustificando l’immediata opposizione in sede giurisdizionale), mentre, nel caso delle suddette violazioni, il medesimo verbale di accertamento, con il quale gli organi accertatori si limitano a constatare il fatto, ma non procedono a contestazione, essendo, invece, tenuti a farne rapporto all’autorità giudiziaria inquirente, è privo di tale potenziale efficacia e non è, pertanto, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale[1].
Trattasi di reati che, per la loro gravità, sono stati attribuiti dal legislatore alla competenza del Giudice Unico (in composizione monocratica) e sottratti quindi alla giurisdizione del Giudice di Pace.
Il D.lgs. 03.08.07, n° 117 ha depenalizzato, peraltro, il "rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per l’assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti".
Prima di effettuare i test con l’etilometro, tuttavia, gli agenti accertatori devono informare, ai sensi degli artt. 354 e 356 c.p.p., della possibilità per l’interessato di farsi assistere da un legale[2]; tuttavia, l’obbligo di deposito dello scontrino del test con l’etilometro (accertamento urgente ex art. 354 c.p.p.) non è stato considerato dalla giurisprudenza quale “atto urgente” la cui mancata effettuazione comporti l’invalidità dell’accertamento[3].
[1] Cass. Pen. - Sez. I – Sent. n° 13207 del 20.06.05
[2] Tribunale de L’Aquila – Sent. del 22.11.04
[3] Cass. Pen. – Sez. IV° - Sent. n° 6014 del 16.02.06
L’art. 43, comma 3° C.d.S., l’art. 192 C.d.S. e l’ art. 24 Reg. Es. C.d.S. impongono all’automobilista di doversi arrestare qualora venga intimato il relativo «ordine» da parte dell’Agente accertatore in divisa, ovvero munito di paletta o regolari segni distintivi della propria funzione, secondo quando disposto dagli artt.181, 182 e 183 Reg. Es. C.d.S.
Contrariamente al Codice Penale, che punisce analoghe inottemperanze con l’art. 650, ovvero del Codice della navigazione che per analoghe fattispecie rende applicabile l’art. 1174 (norma amministrativa in bianco depenalizzata), il C.d.S. prevede solo una specifica sanzione amministrativa[1], non considerando quali esimenti eventuali giustificazioni di carattere sanitario esibite al riguardo[2], configurando in taluni casi la fuga dal posto di blocco il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale[3].
In tal caso l’utente può evitare la relativa sanzione solo presentandosi tempestivamente presso un Comando di Polizia, essendo l’omissione di tale presentazione e non anche la delazione dell’effettivo conducente la condizione scriminante per evitare il relativo verbale[4]; ovvero trasmettendo il documento richiesto (patente) a detto ufficio anche a mezzo fax; mentre il segnalare la presenza di posti di blocco ad altri utenti può configurare il reato di “interruzione di pubblico servizio”[5].
I segnali che possono fare gli agenti del traffico sono disciplinati dall’art. 43 C.d.S., e dagli artt. 181 e 182 Reg.C.d.S.
In via amministrativa essi sono da qualificare quali “ordini di polizia” cioè un atto amministrativo posto in essere mediante segnali, alla cui inottemperanza si applicano delle sanzioni oltre a responsabilità sia civilistiche che penali per eventuali incidenti stradali causati dall’inosservanza delle segnalazioni medesime.
Analoga norma si applica con gli artt. 1164 e 1174 Cod. nav. per violazioni commesse sul pubblico demanio marittimo a mezzo autoveicoli, laddove in area portuale non risulta applicabile il Codice della Strada.
Pertanto in entrambe le fattispecie l’eventuale violazione è sanzionata soltanto in via amministrativa (essendo stati depenalizzati i relativi articoli del Cod. nav.), contrariamente ad altre fattispecie previste dalle leggi ordinarie che vedono punite penalmente tutte le situazioni in cui la violazione si concretizza in una inosservanza di un ordine dell’Autorità (art. 650 c.p.).
Si rammenta, nfine, come controlli e ispezioni di polizia giudiziaria sui veicoli e i loro occupanti possono essere fatti, oltre che per l’accertamento di tracce di reati, per accertare la presenza a bordo di:
[1] Cass. Pen. – Sez. I^ - Sent. n° 3943 del 24.01.08
[2] G.d.P. di Gemona del Friuli – Sent. del 13.10.05 e n° 134 del 20.12.05
[3] Cass. Pen. – Sent. n° 35826 del 01.10.07
[4] G.d.P. di Priverno – Sent. 13.06.06
[5] Cass. Pen.– Sent. n° 6890 del 19.12.07
Le procedure sanzionatorie e le fattispecie di illecito, rispettivamente contemplate dal Codice della Strada e dal Codice della Navigazione (queste ultime sanzionate ai sensi della L. 689/81), si distinguono fra loro sia per alcune tipologie di violazione, che pur se apparentemente simili risultano tuttavia disciplinate in modo diverso, sia per le procedure di contestazione e difesa, che nel C.d.S. appaiono più dettagliate e vincolate nelle rispettive fasi procedimentali.
A titolo meramente esemplificativo, si riportano di seguito alcuni istituti contemplati da entrambi i Codici, con i relativi elementi di raffronto:
► Autorità competente a ricevere il rapporto:
► Pagamento in misura ridotta:
► Pagamento immediato sanzione:
► Aumento istat sanzioni:
► Termini per ricorso avverso verbale:
► Modalità’ della mancata contestazione immmediata:
► Controdeduzioni accertatori per scritti difensivi:
► Ricorso al Giudice di pace contro il verbale:
► Importo sanzione irrogabile con ordinanza:
► Interruzione termini procedimento in caso di audizione:
► Termini per emanare l’ordinanza-ingiunzione:
► Obbligo instalazione segnaletica monitoria:
► Sequestro obbligatorio del mezzo:
► Gettito rifiuti in strada:
► Inosservanza di ordine di arresto mezzo:
Importante nell'ambito del diporto in generale è la nuova normativa sull'Assicurazione RC per i natanti. Infatti, è già entrato in vigore il Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, concernente "il Codice delle Assicurazioni Private", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 163. Con l'entrata in vigore del nuovo Codice è stata espressamente abrogata la Legge 24/12/1969 nr. 990, che sino ad allora disciplinava le regole dell'Assicurazione RC per gli autoveicoli ed i natanti.
Attualmente, così, la materia di assicurazione di imbarcazioni e natanti da diporto e motori fuoribordo, risulta disciplinata in particolare dall'art. 123 del novello Codice[1], che prevede l'assicurazione obbligatoria per tutte le unità da diporto munite di motore in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate (1° comma); sono altresì soggette all'obbligo assicurativo tutti i motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità ove vengono installati, risultando assicurato, in tal caso, il natante sul quale di volta in volta viene collocato il motore.
Alle unità da diporto, ai natanti ed ai motori amovibili così individuati, con l'entrata in vigore della suddetta normativa si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (4° comma dell'art. 123 T.U., art. 180 e ss. del Codice della Strada). In particolare, l'art. 193 del C.d.S. per la navigazione senza la copertura assicurativa, l'art. 180 del C.d.S. in caso si mancata presenza a bordo del tagliando assicurativo, l'art. 181 del C.d.S. in caso di contrassegno assicurativo non esposto a bordo.
Ciò è confermato dalla Circolare del 28 giugno 2006 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con cui dirime tutti i dubbio in materia ("...devono ritenersi applicabili alle unità da diporto in navigazione che risultino sprovviste di assicurazione le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada...").
Restano come prima le prescrizioni circa il combinato disposto degli articoli 13, 3° comma, e 21, 1° comma, della Legge 689/1981, in materia di sequestro obbligatorio e confisca del mezzo, ed in materia di fermo amministrativo del natante, quando ricorrano i presupposti dell'art. 127 del nuovo Codice.
Infine, è da tenere presente che, in linea, con le altre violazioni del Codice della Strada, le sanzioni devono essere adeguate secondo gli eventuali aumenti disposti dalle varie Leggi Finanziarie (come nel 2007).
[1] Art. 123. Natanti
1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.
3. L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.
4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
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[1] https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjomIaP3_HbAhUEvhQKHX88ArYQFghUMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Fatto%2Fserie_generale%2FcaricaDettaglioAtto%2Foriginario%3Fatto.dataPubblicazioneGazzetta%3D1994-03-22%26atto.codiceRedazionale%3D093A6158%26elenco30giorni%3Dfalse&usg=AOvVaw3yduOOuaybtmu8hX5240ef
[2] http://www.nonnodondolo.it/../1/edit%2322
[3] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1981/11/30/081U0689/sg