Disciplina della pesca sportiva-ricreativa del tonno rosso
Gli Stati membri auspicano che chiunque si approcci al mare per finalità ludico-sportivo-ricreative si faccia promotore di una cultura sempre più volta alla conservazione dell’ambiente marino e delle sue risorse ed alla sostenibilità delle attività svolte in esso.
Per regolare e disciplinare l’attività di pesca del tonno rosso (thunnus thynnus) e le attività connesse secondo la disciplina e le norme stabilite in seno ai vigenti Regolamenti comunitari ed alla normativa nazionale, le Capitanerie di Porto recependo la regolamentazione in materia, hanno emesso apposita “Ordinanza” al fine di regolare il prelievo di tonno rosso da parte della pesca sportiva e ricreativa. A tal infine vengono indicate rispettivamente le “regole” basilari che il pescatore sportivo/ricreativo ha l’obbligo rispettare proprio per scongiurare che il tonno rosso, già abbondantemente sfruttato ed in via di estinzione in altri mari, possa estinguersi anche nel nostro mare.
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La pesca «ricreativa» del tonno rosso è quel tipo di pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale (Regolamento (CE) n° 302/2009, art. 2, lett. o).
► Divieti:
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è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare, garantendo, comunque, per quanto possibile, il rilascio dei tonni catturati vivi, in particolare del novellame (la taglia minima di cattura nel mediterraneo per il tonno è di 30 Kg. o 115 centimetri);
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è vietata la commercializzazione del prodotto pescato (salvo per fini caritativi);
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è vietata nell’Atlantico Orinetale e nel mediterraneo dal 15 ottobre al 15 giugno (può essere effettuata nel solo periodo compreso tra il 16 giugno ed il 14 ottobre).
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La pesca «sportiva» del tonno rosso è quel tipo di pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale (Regolamento (CE) n° 302/2009, art. 2, lett. n).
► Divieti:
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è vietata la commercializzazione del prodotto pescato, salvo per fini caritativi;
Anche per la pesca sportiva vale la regola…”garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni catturati vivi, in particolare del novellame”.
Le manifestazioni di pesca sportiva potranno avvenire solo se preventivamente autorizzate dall’ Autorità Marittima competente. I dati delle catture di tonno rosso nell’ambito delle manifestazioni sportive dovranno essere comunicati all'Autorità Marittima nel cui Circondario marittimo si svolgono le manifestazioni.
Pesca sportiva e pesca ricreativa: Autorizzazioni
Il Ministero ha dato attuazione al Regolamento prevedendo che l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa sia consentita ai soli possessori di specifiche “autorizzazioni” rilasciate dalle Autorità marittime (art. 12 Reg.).
L'obbiettivo e quello di monitorare le catture dei tonni e di tenere sotto controllo il quantitativo totale pescato.
Pertanto, i pescatori sportivi o ricreativi che intendano esercitare la pesca del tonno rosso dovranno chiedere il rilascio dell’autorizzazione all’Ufficio Circondariale Marittimo nella cui giurisdizione si trova il porto di stanza dell’unità da diporto da adibire a tale attività (se il porto in questione ricade nella giurisdizione di una Capitaneria di Porto, l’autorizzazione dovrà essere richiesta alla Sezione Pesca di quel Comando).
E’ il caso di chiarire che tale autorizzazione ha validità su tutto il territorio nazionale, a prescindere dall’Ufficio che ne ha curato il rilascio ed è limitata all’anno corrente.
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Al riguardo, per ottenere l'autorizzazione alla pesca del tonno rosso il proprietario dell'unità da diporto, deve presentare:
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istanza in bollo da € ________ con allegata marca da bollo da € ________ all'Ufficio Circondariale Marittimo e/o Capitaneria di Porto, con l’indicazione di tutti gli elementi individuativi dell’unità stessa:
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imbarcazione da diporto - numero iscrizione e ufficio di iscrizione,
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natanti senza marcatura (CE) l’indicazione esatta della/e matricola/e del/i motori come indicati dai relativi documenti,
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natanti con marcatura (CE) codice identificativo scafo (HIN);
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fotocopia autenticata della polizza di assicurazione del motore o dell’unità da autorizzare alla pesca del tonno rosso.
Dichiarazione di cattura del tonno rosso [Reg. (CE) N. 302/2009]: FAC-SIMILE
Dichiarazione di cattura del tonno rosso (Reg. (CE) N. 302/2009)
Nome e/o numero di iscrizione dell’unità da diporto: __________________________________
_____________________________________________________________________________
(per i natanti, il proprietario dovrà indicare anche le matricole dei motori, come risultanti dai relativi documenti)
Nominativo del comandante: _____________________________________________________ Nominativo del proprietario: _____________________________________________________
(se diverso dal comandante)
Riferimento comunicazione [ ] VHF [ ] telefono in data : _____________ alle ore: _______
All’Ufficio marittimo di: [ ] es. La Maddalena – Capitaneria di Porto
(barrare la casella che interessa) [ ] es. Palau - Ufficio Locale Marittimo [ ] es. S. Teresa di Gallura - Delegazione di Spiaggia
Porto di sbarco: ________________________________________________________________

Data:
Il Comandante dell’unità
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Modalità per effettuare la comunicazione preliminare
(a cura dell’Autorità Marittima del luogo di sbarco)
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Gli esemplari di tonno rosso provenienti dalla pesca sportiva o ricreativa possono essere sbarcati presso gli approdi del es. Circondario Marittimo di La Maddalena.
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I conduttori delle unità da diporto che intendano sbarcare tali esemplari, hanno l’obbligo di prenotificare il loro arrivo in porto, via VHF o telefonicamente, all’Autorità Marittima del porto di sbarco (ovvero alla più vicina), comunicando l’orario di previsto arrivo con congruo anticipo, con le seguenti modalità:
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es. Compamare La Maddalena: via telefono: 0789/__________________ (attivi “h24”); via radio: Canali 16 – 12 Vhf (ascolto “h24”);
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es. Locamare Palau: (giorni feriali) via telefono: ore 08,00-14,00: n. ____________________; ore 14,00-08,00: n. ______________________; (giorni festivi) ore 00,00–24,00: n. __________________;
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es. Delemare S. Teresa di Gallura: (giorni feriali) via telefono: ore 08,00-14,00: n. ___________________; ore 14,00-08,00: n. _____________________; (giorni festivi) ore 00,00-24,00: n. ____________________.
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Una copia della “dichiarazione di cattura” deve essere consegnata, ovvero trasmessa, all’Autorità Marittima del porto di sbarco, entro 24 ore dallo sbarco.
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Le unità adibite ed autorizzate alla pesca sportiva o ricreativa, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di sbarco degli esemplari catturati sino a quando non sarà presente in banchina un incaricato dell’Autorità Marittima o, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.
SI RICORDA CHE:
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E’ vietata la commercializzazione del tonno rosso catturato nell’ambito della pesca sportiva e ricreativa, salvo per fini caritativi.
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E’ vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare di pesca ricreativa, garantendo, comunque, il rilascio immediato degli esemplari catturati vivi, in particolare del novellame.
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La pesca sportiva o ricreativa del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è vietata dal 15 Ottobre al 15 Giugno.
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I pescatori sportivi o ricreativi che intendano esercitare la pesca del tonno rosso dovranno chiedere il rilascio di "specifica autorizzazione" all’Ufficio Circondariale Marittimo nella cui giurisdizione si trova il porto di stanza dell’unità da diporto da adibire a tale attività.
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Sbarco di tonno rosso proveniente dalla Pesca sportiva o ricreativa
Gli esemplari di tonno rosso provenienti dalla pesca sportiva o ricreativa possono essere sbarcati presso gli approdi del Circondario Marittimo.
Al termine della battuta di pesca, prima di rientrare in porto, i conduttori delle unità da diporto che intendano sbarcare tali esemplari, hanno l’obbligo di «prenotificare» il loro arrivo in porto, via VHF o telefonicamente, all’Autorità Marittima del porto di sbarco (ovvero alla più vicina Capitaneria di Porto), comunicando l’orario di previsto arrivo con congruo anticipo. al fine di dare la eventuale possibilità, al personale addetto, di effettuare il controllo direttamente in banchina.
Per lo sbarco del tonno rosso proveniente da operazioni di pesca sportiva e ricreativa non è obbligatoria la presenza di “ispettori” degli Organi di controllo ferma restando, tuttavia, la permanenza obblighi di prenotifica e di consegna della dichiarazione di cattura entro le 24 ore dallo sbarco.
Entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata, ovvero trasmessa all’Autorità Marittima del porto di sbarco, una copia della«dichiarazione di cattura», utilizzando il modello apposito allegato all’Ordinanza.
Le unità adibite ed autorizzate alla pesca sportiva o ricreativa, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di sbarco degli esemplari catturati sino a quando non sarà presente in banchina un incaricato dell’Autorità Marittima o, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.
Sanzioni
I contravventori alla «Ordinanza» saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente, ed in particolare, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, dalle disposizioni di legge di seguito elencate:
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Pesca in luoghi e tempi vietati, con unità o attrezzi non consentiti; violazioni di limiti di cattura:
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Legge 14 luglio 1965, n° 963, art. 15, 26 e 27 (così come modificati dalla Legge 25 Agosto 1988 n° 381 e dalla Legge 6 Giugno 2008, n° 101, articolo 8).
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Violazioni in materia sanitaria applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti ittici:
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Legge 30 Aprile 1962, n° 283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande);
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D. Lgs n° 193/2007 del 06/11/2007;
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Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/ 2004.
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Inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo:
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art. 1193 e 1194 del Codice della Navigazione.
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Inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall’Autorità Marittima:
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art. 1174 del Codice della Navigazione;
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e, ove ricorra, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.