E’ facile comprendere che il "regolare e proficuo svolgimento (o meglio, il buon andamento e la imparzialità) delle attività della Pubblica amministrazione" può essere turbato sia dalle condotte di quelle stesse persone che sono chiamate ad esercitare tali funzioni sia dalle condotte dei privati che vengono in contatto con gli organi della Pubblica amministrazione e che tendono a condizionarli.
Nel titolo III del libro II del Codice penale, sono previsti e puniti i «fatti» che impediscono il «regolare e proficuo svolgimento della attività statale (amministrazione della giustizia) diretta ad applicare ai casi concreti le norme del diritto». E’ facile comprendere che l’interesse a iniziare tempestivamente il procedimento penale e pervenire alla punizione degli autori del reato non può essere raggiunto se, chi ha l’obbligo di farlo (Pubblico Ufficiale, incaricato di pubblico servizio, Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria), omette di riferire all’Autorità Giudiziaria la circostanza di avere acquisito una notizia di reato: in questa ipotesi, infatti, l’Autorità Giudiziaria non è in grado di iniziare il procedimento penale.
► Presupposto del fatto:
Occorre accertare innanzitutto che il Pubblico Ufficiale sia venuto a conoscenza di un reato perseguibile di ufficio, o nell’esercizio delle sue funzioni o a causa delle sue funzioni.
In questa ipotesi, non rientrando il reato nella sfera di nostra competenza, comunque in qualità di Pubblici Ufficiali, abbiamo l’obbligo di fare denuncia o direttamente all’Autorità giudiziaria o alla Stazione dei Carabinieri di Palau.
Peraltro, se il Pubblico Ufficiale è un Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria (v. artt. 55 e 57 c.p.p.) basta accertare che abbia avuto notizia del reato: non importa in quale modo abbia avuto la notizia.
In questa ipotesi, rientrando il reato di inquinamento da nave nella sfera di nostra competenza (art. 23 Legge 979/82) in qualità di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, su di noi incombe istituzionalmente l’obbligo di «prendere notizia di reato» e di fare rapporto (=relazionare) al Dirigente dell’ufficio da cui dipendiamo per la successiva comunicazione della N.d.R. all’Autorità Giudiziaria.
Oppure, al caso in cui il personale di guardia in Capitaneria, viene a conoscenza, in occasione della procedura di sbarco di un marittimo, del «mancato aggiornamento, da parte dell’armatore, del piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro» (artt. 6, comma 2 e 35 D.lgs. 271/99).
In questa ipotesi, rientrando il reato nella sfera di nostra competenza (art. 20 e ss. D.lgs. 271/99) in qualità di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, su di noi incombe istituzionalmente l’obbligo di «prendere notizia di reato» e di fare rapporto (=relazionare) al Dirigente dell’ufficio da cui dipendiamo per la successiva comunicazione della N.d.R. all’Autorità Giudiziaria.
► Elementi essenziali:
Accertato che il Pubblico Ufficiale sia venuto a conoscenza di un reato nell’esercizio o a causa delle sue funzioni – o semplicemente che sia venuto comunque a conoscenza di un reato, se quel Pubblico Ufficiale è un Ufficiale o un Agente di polizia giudiziaria – occorre accertare:
Qualora l’omissione o il ritardo fosse dipeso da negligenza, imprudenza o imperizia di fatto non costituirebbe reato, ma grave mancanza punibile in sede disciplinare (artt. 16 e 17 disp. Att. c.p.p.).
Ai sensi dell’art. 357 c.p., come novellato dalla Legge 26 aprile 1990, n. 86 e n. 181 del 1992, la "qualità" di Pubblico Ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati (Cass. 4.6.1992, n. 6685).
Secondo recente giurisprudenza (Cass. Sez. Un. 11.7.1992, n. 7958), nel concetto di «poteri autoritativi» rientrano non solo quelli "coercitivi", ma anche tutte quelle attività che sono comunque esplicazione di un potere discrezionale nei confronti di un soggetto che si trova su un piano non paritetico rispetto all’Autorità.
Rientrano nel concetto di «poteri certificativi» tutte quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.
Dalla definizione legislativa si deduce che "l’elemento" che caratterizza il Pubblico Ufficiale è l’esercizio di una funzione pubblica, intesa come ogni attività che realizza i fini propri dello Stato.
Tuttavia, poiché ancor oggi la dottrina pubblicistica non ha fornito una nozione univoca e sicura di pubblica funzione, vi è in concreto, in dottrina e giurisprudenza, molta incertezza circa l’esatta definizione in astratto del Pubblico Ufficiale , per cui vi sono, al riguardo, molteplici teorie.
Per alcuni autori la qualifica di Pubblico Ufficiale va attribuita a:
1. soggetti che concorrono a formare o formano la volontà dell’ente pubblico ovvero lo rappresentano all’esterno.
2. tutti coloro che sono muniti di poteri autoritativi.
3. tutti coloro che sono muniti di poteri di certificazione.
► La qualifica di Pubblico Ufficiale è stata riconosciuta ai seguenti soggetti:
Sono "incaricati di un pubblico servizio", ai sensi dell’art. 358 c.p., come novellato dall’art. 18 della Legge n. 86 del 1990, coloro i quali, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale.
Il pubblico servizio è dunque attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarità (Cass. Sez. Un. 11.7.1992, n. 7958).
Peraltro, anche con riferimento alla definizione dell’incaricato di un pubblico servizio non mancano, in dottrina, diversità di opinioni e di teorie per la difficoltà di definire il pubblico servizio.