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Delitti contro la fede pubblica

Tutto ciò che è vero può essere alterato, vale a dire falsificato, per ingannare una o più persone determinate ovvero per ingannare un numero indeterminato di persone (= il Pubblico).

La falsificazione finalizzata ad ingannare una o più persone determinate può dar luogo al reato di "truffa" (o a reati simili); la falsità finalizzata ad ingannare il Pubblico Ufficiale da luogo, invece, ai delitti contro la fede pubblica dettagliatamente elencati nel titolo VII del libro II del codice.

I delitti contro la fede pubblica sono perciò i delitti di «falso» e cioè i delitti mediante i quali, alterando il vero, si mette in pericolo:

  1. la fiducia che il Pubblico ripone in oggetti, segni e forme esteriori ai quali le norme o le consuetudini attribuiscono un importante valore (ad esempio, le monete, gli emblemi, i  documenti);
  2. la fiducia del Pubblico (ed anche della stessa pubblica autorità) relativamente alla identità, allo stato o alle qualità del soggetto.

Si tratta, dunque, di “reati di pericolo” perché le condotte di falsificazione sono punite non in quanto ingannano la pubblica fede (= fiducia), ma in quanto sono idonee a farlo. Questa idoneità va esclusa quando si tratta di «falso grossolano».
Il falso grossolano è quello che può essere accertato da «chiunque…» ed a prima vista. In questi casi, il falso non è punibile perché si tratta di reato impossibile per inidoneità dell'azione (art. 49 comma 2 c.p.).
In base a tale definizione, non sono mai grossolani, perciò, il falso che poteva essere accertato solo da un esperto oppure quello che ha ingannato, comunque, la vittima predestinata.

  • Non vengono solitamente ritenute grossolane, ad esempio, le alterazioni apportate sul disco-bollo apposto sul parabrezza delle auto e relative all'importo delle tasse di circolazione versate: ciò in quanto tali alterazioni sono concretamene accettabili solo dopo l'esibizione del disco-bollo e non attraverso un controllo effettuato dall'esterno.

Il codice ripartisce i delitti contro la fede pubblica in quattro Capi, a seconda dell’oggetto materiale della falsità:

  1. Capo I:    Falsità in monete e valori equiparati o equiparabili alle monete.
  2. Capo II:   Falsità in sigilli e altri strumenti di autenticazione, certificazione o riconoscimento.
  3. Capo III:  Falsità in atti
  4. Capo IV:  Falsità personali.

 
 

Falsità in Atti

Oggetto di tali reati sono i «documenti pubblici o privati» di cui si vuole tutelare la genuinità e veridicità in quanto mezzi di prova.

Pertanto, la società moderna ha necessità di documentare in maniera sicura e durevole le situazioni che hanno rilievo giuridico e deve perciò tutelarsi, anche mediante la previsione di sanzioni penali, da condotte idonee a mettere in pericolo tale esigenza di certezza.
Per questo motivo, protegge la genuinità e la veridicità degli atti che documentano situazioni e rapporti economicamente o giuridicamente rilevanti.
 
La genuinità e la veridicità vengono tutelate punendo chi causa la:
 
-  
falsità materiale degli atti (artt. 476-477-482 c.p.);
-  
falsità ideologica (artt. 478-479-480 c.p.). 

  • Si pensi, ad esempio, all’aspirante marittimo che cancella dal certificato dei carichi pendenti la indicazione di un procedimento per il quale è imputato ovvero a marittimo che sostituisce il numero di giorni di riposo riportati dal medico di porto sulla certificazione di malattia.

In questi casi si è di fronte ad un «falso materiale». La falsità, infatti, incide sulla esistenza materiale dell’atto (che non proviene da colui che apparentemente sembra essere l’autore) oppure sulla sua materia che è alterata mediante aggiunte e cancellature. Si dice anche che l’atto, in queste ipotesi, è alterato nella sua «genuinità».

La falsità materiale può assumere due forme:

  1. contraffazione, quando il documento è stato posto in essere da una persona diversa da quella che ne risulta l’autrice.
  • Si pensi, ad esempio, al documento recante una firma falsificata
  1. alterazione, quando il documento è stato modificato successivamente alla sua formazione in qualsiasi modo
  • Si pensi, ad esempio, mediante cancellature o aggiunte.

Si è invece in presenza di un «falso ideologico» quando non viene intaccata la genuinità dell’atto, ma la sua «veridicità»: ossia il suo tenore, il suo contenuto.
Si ha in tutti i casi in cui il documento, né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni menzognere: chi redige l’atto attesta cosa diversa da quel che è stato detto od è realmente accaduto e, nella sostanza redige un atto il cui contenuto non corrisponde a verità.

  • Si pensi, ad esempio, a un documento che attesta la presenza di testimoni non presenti; il documento che attesta un pagamento in realtà mai avvenuto. 
  • Si pensi, ad esempio, all’ Ufficiale o all’Agente di polizia giudiziaria che, nel Verbale di perquisizione, attesa, contrariamente al vero di aver avvertito l’indagato del suo diritto di farsi assistere dal difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.) ovvero al caso di un Verbale di dichiarazioni spontanee che riporta frasi mai dette dallo stesso indagato (art. 350 comma 7 c.p.p.).

Affinché i reati in questione si realizzino è necessario:

  1. la forma scritta;
  2. la riconoscibilità dell’autore (individuo o ente da cui lo scritto proviene);
  3. il contenuto (che può avere valore dichiarativo o espositivo) giuridicamente rilevante (utilizzabile, cioè, per provare in giudizio l’esistenza di una situazione o il suo contenuto).
  • Vengono tutelati dalla falsificazione (materiale o ideologica), ad esempio:
  1. i Verbali di perquisizione e sequestro operati dalla polizia giudiziaria perché sul loro contenuto può basarsi la condanna o l’assoluzione dell’imputato;
  2. il Ruolo o Ruolino di equipaggio perché fornisce la prova della presenza a bordo della nave mercantile dei marittimi arruolati;
  3. il Testamento olografo (e cioè scritto per intero, sottoscritto e datato dal passeggero di una nave che lascia le sue ultime disposizioni) perché alla sua morte, crea una situazione nuova per gli eredi e per gli altri soggetti (come i creditori del defunto e i creditori degli eredi), ecc.

Dagli esempi appena fatti emerge che i documenti tutelati possono essere di diverso tipo e provenienza. Semplificando al massimo, può dirsi che la principale distinzione è quella fra «documenti pubblici» e «scritture private».
Sono "documenti pubblici" quelli che provengono da un Pubblico Ufficiale o incaricato di un pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.) e che sono redatti dall’uno o dall’altro di tali soggetti quando è nell’esercizio delle sue funzioni e delle sue attribuzioni.
Sono "scritture private" (o documenti privati) tutti quei documenti provenienti da soggetti sprovvisti della qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di servizio oppure redatti da costoro, ma al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni o attribuzioni.
 
Quando la falsità riguarda un documento pubblico, il reato assume naturalmente maggiore gravità, a seconda del tipo di documento (certificazioni e autorizzazioni amministrative, atti pubblici o copie autentiche di atti pubblici o privati, gli attestati)[1], e del fatto che l’autore sia o meno un pubblico o un privato.
Quando invece alle scritture private, per la falsificazione di talune di esse, il codice penale prevede una pena analoga a quella prevista per gli atti pubblici falsificati dal privato.
Le scritture private prese in considerazione sono il testamento olografo e i titoli di credito (cambiali, assegni, vaglia postali e telegrafici). I reati che le riguardano sono perseguibili a querela.

 


[1] Gli atti pubblici sono documenti redatti dai Pubblici Ufficiali o dai pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni o attribuzioni (ad esempio: i verbali della P.G., i contratti di arruolamento dei marittimi, i diplomi di studio, la cartella clinica redatta dal medico addetto all’ospedale, i certificati rilasciati dal medico di porto, l’atto di un notaio e l’autenticazione della firma redatta da un notaio, ecc.).
Le certificazioni amministrative sono documenti redatti da un Pubblico Ufficiale per attestare (confermare, comprovare, ribadire) l’esistenza di una determinata situazione o di un determinato fatto giuridico (ad esempio: la carta di identità, il passaporto, la targa dell’autovettura). Le certificazioni amministrative si distinguono dagli atti pubblici, in quanto questi ultimi vengono posti in essere per creare una nuova situazione giuridica; gli altri per dichiarare una situazione giuridica già esistente. Per esemplificare: il notaio che redige un atto di vendita (atto pubblico) crea una nuova situazione giuridica: la proprietà in capo a chi acquista. Il funzionario che rilascia una carta di identità (certificazione) attesta, invece, nel documento delle risultanze emergenti da altri atti in suo possesso.

  

Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (atti d’ufficio)

Come prevede l’art. 476 c.p. lo commette il Pubblico Ufficiale (reato proprio) che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

  • Ad esempio, il cancelliere che, ricevuta da Giudice una sentenza depositata, la altera, aggiungendovi alcune frasi o la modifica cancellandone altre.

La condotta consiste nel formare (creare qualcosa che prima non esisteva) in tutto o in parte un atto falso (equivale a contraffare); e nell’alterare (modificare qualcosa di preesistente) un atto vero.

Il reato si consuma con il verificarsi della contraffazione o della alterazione.

  • Si è ritenuto che sussista il reato di falsità materiale in atto pubblico nei casi, ad esempio, di falsificazione:
  1. della Relazione di servizio al comandante di corpo o di unità;
  2. del Verbale di sequestro e, in genere, dei verbali di polizia giudiziaria;
  3. della Informativa di reato al P.M.;
  4. del Registro tenuto presso il reparto di pronto soccorso di un pubblico ospedale;
  5. del Registro degli esami universitari;
  6. del certificato di morte, ecc.

Si procede d’ufficio e la competenza è del "Tribunale monocratico". Il colpevole è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.
Se la falsità riguarda un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da 3 a 10 anni.

► Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

Come prevede l’art. 477 c.p. lo commette il Pubblico Ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffa o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro veridicità.
Appare chiaro che sono due le ipotesi delittuose e che di esse la seconda consiste nella "contraffazione" non dell’atto come tale, ma di alcuni suoi elementi, quali per esempio il visto, la vidimazione, la legalizzazione di firme, ecc. "Contraffazione" si deve intendere formazione di un atto ad imitazione di un atto vero.
Il colpevole è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (Tribunale monocratico).

    
 

Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (atti d’ufficio)

Come prevede l’art. 479 c.p. lo commette il Pubblico Ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

  • Un’ipotesi di quest’ultimo comportamento può essere, ad esempio, quella dell’ Ufficiale giudiziario che nella relazione di notificazione di un atto attesta di aver consegnato copia dell’atto stesso nelle mani dell’imputato, mentre in realtà l’ha consegnata a persona diversa.
  • Si pensi, ad esempio, all’ Ufficiale o all’Agente di polizia giudiziaria che, nel Verbale di perquisizione, attesa, contrariamente al vero di aver avvertito l’indagato del suo diritto di farsi assistere dal difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.) ovvero al caso di un Verbale di dichiarazioni spontanee che riporta frasi mai dette dallo stesso indagato (art. 350 comma 7 c.p.p.). 
  • Si pensi, ad esempio, al Pubblico Ufficiale che attesta falsamente che la firma di un atto è avvenuta in sua presenza, ecc.

Il colpevole è punito, ai sensi dell’art. 476 c.p., con la reclusione da 1 a 6 anni, oppure, se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, con la reclusione d 3 a 10 anni.

► Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

Come prevede l’art. 480 c.p., lo commette il Pubblico Ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

  • La ricetta contenente, ad esempio, le prescrizioni di un farmaco è un certificato amministrativo se proviene da un medico convenzionato con una struttura pubblica. Se la ricetta contiene un falso ideologico, il medico risponde perciò del reato di cui all’art. 480 c.p.

Il colpevole è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni.
    

 

Falsità personale

In tale categoria rientrano tutti quei comportamenti che sono idonei a "sorprendere la buona fede" delle Autorità, o di un numero indeterminato di persone, relativamente alla identità, allo stato o alle qualità di un individuo.

► Falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla identità personale sulla identità o su qualità proprie o      altrui (art. 495 c.p.)

Commette tale reato (art. 495 c.p.), chiunque dichiara o attesta falsamente al Pubblico Ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona ovvero chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico.

Oggetto specifico è la «tutela della fede pubblica» da condotte dirette ad alterare gli elementi di identificazione di una persona o le sue qualità di rilievo sociale.

La condotta consiste nel dichiarare o attestare falsamente ad un relativamente alla propria o altra persona:

  1. l’identità (nome, cognome e le altre generalità);
  2. lo stato (di famiglia e di cittadinanza; capacità civile; domicilio e residenza; parentela e affinità; matrimonio; filiazione; adozione, affiliazione; potestà di genitori);
  3. altre qualità (professione, uffici pubblici riscoperti nonché, in generale, tutto ciò che può servire per individuare il soggetto all’interno della collettività sociale.

Le dichiarazioni devono essere rese in "atto pubblico" (Verbale) ovvero devono essere inserite in atto pubblico. Il reato si consuma nel momento in cui le dichiarazioni vengono rese ed indipendentemente quindi dal fatto che siano state o meno riprodotte nell’atto pubblico (il reato quindi non viene meno anche se il dichiarante ritratta le sue dichiarazioni prima della conclusione dell’atto).

  • Si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni rese ad un Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria appartenente al Corpo  nel Verbale di identificazione (art. 349 c.p.) ovvero alle dichiarazioni rese da colui che, interrogato dall’Autorità Giudiziaria, dichiara il falso in merito ai suoi precedenti penali.

► False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 496 c.p.)

Commette tale reato (art. 496 c.p.), chiunque interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un Pubblico Ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio.
Occorre ai fini della punibilità che il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio "abbia richiesto" –  nell’esercizio delle funzioni o del servizio – al soggetto di fornire indicazioni sulla identità, sullo stato o sulle qualità della propria persona e dell’altrui persona; che il soggetto "abbia aderito all’invito" (se rifiuta: art. 651 c.p.) e "abbia fatto dichiarazioni mendaci"; che il soggetto fosse consapevole delle qualità del richiedente e della falsità delle proprie dichiarazioni.
Come si vede qui non si hanno dichiarazioni destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico; perciò l’ipotesi in esame differisce da quella prevista dall’articolo precedente.

  • Ad esempio, risponde del reato previsto dall’art. 496 c.p., nonché di falsità materiale in certificazione amministrativa colui che, dopo aver alterato o contraffatto la patente nautica, la esibisca al Comandante della Motovedetta della Guardia Costiera, al quale declini false generalità.

In tal caso si realizza un’ipotesi di concorso di reati, perché commessi in tempi diversi, sia pure con la stessa finalità, ma con diverse violazioni di norme giuridiche, delle quali una protegge la pubblica falsa documentazione e l’altra la pubblica fede personale.

Il colpevole è punito con la reclusione da 15 giorni a 1 oppure con la multa da 5 € a 516 €.    

 

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