Le condizioni di procedibilità
Di regola il Pubblico Ministero esercita l'azione penale d'ufficio, non appena abbia acquisito, in ordine al reato oggetto di notizia, elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Peraltro in alcuni casi eccezionali l'esercizio dell'azione penale è subordinato all'integrazione di una cosiddetta «condizione di procedibilità», cioè di un atto o un fatto in mancanza del quale, anche se la notizia di reato appare fondata, il Pubblico Ministero non può esercitare l'azione penale e neppure iniziare le indagini.
Il Codice di rito disciplina quattro «condizioni di procedibilità»:
- querela (artt. 336-340 c.p.p.);
- istanza di procedimento (art. 341 c.p.p.);
- richiesta di procedimento (art. 342 c.p.p.);
- autorizzazione a procedere (artt. 343 e 344 c.p.p.).
Istituto della Querela
Normalmente l’azione penale è esercitata dall’ufficio del Pubblico Ministero; vi sono, però, taluni casi in cui la legge subordina l’esercizio dell’azione penale alla manifestazione di volontà della persona offesa o di altro soggetto.
Tali manifestazioni di volontà, in quanto condizionanti l’azione penale, prendono il nome di «condizioni di procedibilità» di procedibilità.
In particolare, la «querela» (art. 336 e segg. c.p.p.) è la dichiarazione facoltativa, raccolta in un atto o resa oralmente, con la quale la persona offesa da un reato, la cui perseguibilità la legge appunto subordina a querela, o un altro soggetto agente nell'interesse di costei ex artt. 120 e 121 c.p.p. (es. legale rappresentante) manifesta la volontà che il Pubblico Ministero proceda in ordine al reato stesso.
La «richiesta di punizione» assume rilevanza nei soli casi in cui la legge penale subordina la punibilità del reato alla volontà dell’offeso (reati procedibili a querela).
- Valgono per tutti, quali esempi, talune fattispecie previste dall’art. 1151 cod. nav. (percosse o lesioni colpose) e dall’art. 24 comma 3 della Legge n. 963/65 (come sostituito dall’art. 6 L. 381/1988) in materia di sottrazione o asportazione, senza il consenso dell’avente diritto, di organismi acquatici oggetto dell’altrui pesca ovvero esercizio della pesca con reti a traino nelle zone site a distanza inferiore a 300 mt. da segnali di posizione di attrezzi preesistenti.
- Ad esempio, nell’ipotesi di lesioni riportate da un membro dell’equipaggio a seguito di disordini a bordo, la polizia giudiziaria intervenuta non è tenuta ad informare il P.M., salvo il caso in cui la persona offesa ha presentato querela oppure sia stata comunque svolta attività di investigazione.
La legge esige una siffatta condizione di procedibilità talora in considerazione della tenuità del reato, la quale induce il legislatore a ritenere che la repressione penale debba attivarsi per esso solo se la persona offesa lo richiede, tal'altra, ad esempio quando si tratti di reati contro l'onore o contro la libertà sessuale, per consentire all'offeso di decidere se al pregiudizio arrecatogli dal reato convenga aggiungere quello che potrebbe derivargli dallo strepitus fori, cioè dalla risonanza data al reato stesso dal processo.
In ordine alle formalità di presentazione, la dichiarazione di querela può essere proposta «per iscritto» (in carta non bollata, purché con firma autenticata a norma dell'art. 39 disp. att. c.p.p., quindi eventualmente dal difensore nominato nell'atto stesso oppure spedita per raccomandata) o anche «oralmente» alla Polizia Giudiziaria[1] o anche al Pubblico Ministero.
L'Autorità che riceve la querela "attesta" la data e il luogo della ricezione, identifica la persona che la presenta (e che, se la presentazione è orale, deve sottoscrivere il Verbale di ricezione), e trasmette il tutto al Pubblico Ministero (art. 337 c.p.p.).
Per esigenza di certezza in ordine alla provenienza dell’atto, va sempre identificato dal Pubblico Ufficiale il soggetto che propone, rinuncia, rimette o accetta la remissione di querela. Il soggetto legittimato a proporla è la persona offesa o legale rappresentante dell’ente o associazione. Se la persona offesa è un minore degli anni 14 o inferma di mente, la querela è presentata dall’esercente la potestà dei genitori, dal tutore ovvero da un curatore speciale all’uopo nominato dal Giudice su richiesta del P.M. (art.121 c.p. e 338)
In ordine al termine, il diritto di querela va proposto, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato[2], altrimenti è priva di effetti.
Il termine è di 6 mesi quando si tratta di «delitti contro la libertà sessuale»[3] (violenza sessuale) o «atti sessuali con minorenne».
► Il diritto di querela si estingue per:
- decadenza per decorso del termine;
- morte dell’offeso;
- remissione.
In quanto disponibile, la querela può essere «rimessa» dopo la sua presentazione (art. 380) ovvero essere oggetto di rinuncia prima della sua presentazione (art. 339).
Nel caso di reati perseguibili a querela di parte, in mancanza della querela, che può sopravvenire (entro tre mesi), possono essere compiuti solo atti di indagine preliminari necessari per assicurare le fonti di prova (art. 346 c.p.p.).
La «remissione» è la dichiarazione (scritta o orale) con la quale la persona offesa dal reato (= querelante) o chi la rappresenta propone la revoca della querela precedentemente proposta. Per essere efficace (e produrre la estinzione del reato), la remissione deve essere «accettata dal querelato». Poiché la persona querelata (= autore del reato) ha interesse, se innocente, a dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al fatto-reato che le è stato addebitato nella querela, la remissione di questa non produce effetto se il querelato la ha «tacitamente od espressamente ricusata»: vale a dire se alla remissione non è seguita la sua accettazione.
Le spese del procedimento sono a carico al querelato, salvo che nell’atto di remissione sia stato diversamente convenuto (art. 13 Legge 25.6.1999, n. 205)
- La remissione non è consentita per i "delitti contro la libertà sessuale". In tale ipotesi, quindi la querela, una volta proposta, non può essere più revocata.
Anche per la querela non è richiesta l’adozione di alcuna formula sacramentale purché in essa risulti con sufficienza chiarezza la volontà del querelante.
► La querela, pertanto, deve indicare:
- indicazione del fatto-reato;
- notizie che possono servire a individuare il suo autore;
- fonti di prova;
- manifestazione non equivoca di volontà del querelante affinché si proceda in ordine al fatto-reato medesimo e se ne punisca il suo autore.
Diversa dalla remissione di querela è la «rinuncia preventiva a proporre querela». Questa può essere espressa (art. 339 c.p.p) o tacita (art. 124 c.p.) e comporta in radice la estinzione del diritto di proporla successivamente, ma la rinuncia non comporta l'estinzione del diritto di risarcimento dei danni.
La rinuncia espressa a proporre la querela può essere fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale con dichiarazione scritta rilasciata all'interessato a ad un suo rappresentante oppure con dichiarazione orale verbalizzata da un Ufficiale di polizia giudiziaria o da un notaio e "sottoscritta dal dichiarante". La rinuncia è inefficace se è priva di questa sottoscrizione. Essa può essere accompagnata dalla rinuncia all'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno (art. 339 c.p.p.).
[1] Eccezionalmente, in caso di flagranza di delitto che impone o consente l’arresto (artt. 380 co. 3 e 381 co. 3), la querela può essere proposta (anche con dichiarazione orale) a un Agente di P.G. (anziché a un Pubblico Ufficiale) presente nel luogo. Della dichiarazione di querela va dato atto nel verbale di arresto.
[2] Costante è l’affermazione per cui per notizia del fatto che costituisce reato, ai fini della decorrenza del termine per proporre querela, deve intendersi la piena conoscenza di tutti gli elementi indispensabili per la valutazione dell’esistenza del reato, cioè la notizia completa, diretta, precisa e certa del reato stesso; pertanto uno stato soggettivo di sospetto e di dubbio in ordine alla sussistenza del reato non è sufficiente per far decorrere i termini per la presentazione della querela (Cass. 30.10.1982)
[3] Non di gruppo poiché, per questa, si procede d’ufficio
Ricezione di querela scritta: modus operandi
- L’Ufficiale di polizia giudiziaria deve:
- accertarsi che nell’esposizione del fatto vi sia la manifestazione di volontà di perseguire l’autore; in mancanza la volontà può essere espressa nella «ratifica»;
- redigere Verbale di ricezione o ratifica possibilmente in calce alla querela stessa (art. 337, comma 4 c.p.p.);
- identificare compiutamente il querelante (generalità, domicilio e quant’altro valga alla sua identificazione) o il legale rappresentante facendogli confermare quanto precedentemente esposto (art. 337, comma 4 c.p.p.);
- richiedere eventuali chiarimenti utili alle indagini (ad esempio, generalità o indicazioni sulle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti);
- se la querela viene proposta dal procuratore speciale, accertarsi che la procura sia conforme a quanto stabilito dall’art. 122 c.p.p.. La procura deve essere menzionata nel verbale e unita all’atto di querela.
- Documentazione dell’atto:
- il Verbale deve essere redatto in triplice copia; una copia, se richiesta, deve essere rilasciata al querelante quale attestazione; l’attestazione può essere rilasciata a parte;
- il Verbale deve essere trasmesso immediatamente anche in forma orale se sussistono motivi d’urgenza (es. violenza sessuale); al più tardi entro le 48 ore, se sono stati compiuti atti a cui il difensore ha diritto di assistere; senza ritardo negli atri casi;
- il Verbale di querela deve essere allegato alla «informativa».
Attestazione di ricezione di querela
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA
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Oggetto: Attestazione di ricezione di querela (art. 107/D.lgs. 271/89).
L’anno ______ il giorno ___________ del mese di ____________ alle ore _______ il sottoscritto Ufficiale di PG attesta che il Sig. ____________________ codice fiscale _________________ identificato con documento di identità n. ___________ (estremi) (oppure: qualora venga rilasciata attestazione separata, dire Sig. __________________ (generalità complete) in data odierna ha proposto formale querela per il reato di _________________ contro ____________________________ (cognome e nome del querelato).
Si rilascia a richiesta dell’interessato per gli usi consentiti dalla legge [1]
Firma dell’Ufficiale di P.G.
_____________________
(Da apporre in calce all’atto di querela)
[1] E’ opportuno limitarsi al rilascio della semplice attestazione allorché la copia del verbale di querela contenga notizie che devono rimanere segrete.
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Ricezione di querela orale: modus operandi
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L’Ufficiale di polizia giudiziaria deve:
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verificare che si tratti di fatto penalmente rilevante perseguibile a querela; in caso di perseguibilità d’ufficio, la querela a valore di denuncia (art. 333 c.p.p.);
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farsi fornire dal querelante una descrizione chiara del fatto con l’indicazione precisa delle modalità di esecuzione e delle circostanze, e di eventuali fonti di prova (documenti, riproduzioni, fotografiche, ecc.);
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richiedere la data in cui il fatto si è verificato o il querelante ne è venuto a conoscenza e il luogo della consumazione ai fini della decadenza del diritto di querela e della competenza per territorio (art. 8 c.p.p.);
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se si tratta di delitti punibili con la pena pecuniaria, anche se in sostituzione di pena detentiva, il querelante, nell’atto di querela, può dichiarare di opporsi all’eventuale emissione del decreto penale di condanna nei riguardi del querelato (art. 459, sostituito dall’art. 37 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 – c.d. Legge Carotti);
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richiedere le generalità della persona offesa, se diversa dal querelante (ad esempio, minore, interdetto);
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richiedere le generalità dell’autore del fatto o, se sconosciuto, ogni elemento utile alla sua identificazione (connotati, contrassegni, età, accento, indumenti indossati;
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descrivere eventuale mezzo di trasporto usato (numero di targa, tipo, colore), mezzo nautico (sigla di individuazione, tipo, colore), ecc.; se la querela viene proposta dal procuratore speciale, accertarsi che la procura sia conforme a quanto stabilito dall’art. 122 c.p.p.. La Procura deve essere menzionata nel verbale e unita all’atto di querela;
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richiedere le generalità o indicazioni utili alla identificazione delle persone informate sui fatti o presenti al fatto ai fini di poterle sentire a sommarie informazioni (s.i.t.);
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sequestrare eventuali corpi di reato o cose pertinenti al reato eventualmente esibiti dal querelante;
h) avviare immediatamente le indagini a norma dell’art. 348 c.p.p.;
i) ricordarsi che, in flagranza di alcuni reati perseguibili a querela, l’arresto può essere obbligatorio o facoltativo – artt. 380.381 comma 3° c.p.p.; in tal caso la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di PG presente sul luogo;
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informare il Pubblico Ministero presso il Giudice competente nei termini previsti dall’art. 347 c.p.p.;
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effettuare inserimento dati CED-SDI (art. 8 Legge n. 121/81);
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rilasciare, a richiesta, “attestazione di resa querela” ex 107 D.lgs. 271/89
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Documentazione dell’atto:
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il verbale deve essere redatto in triplice copia; una copia, se richiesta, deve essere rilasciata al denunciante quale attestazione; se l’atto contiene notizie che devono rimanere segrete, è opportuno limitarsi a rilasciare attestazione di resa denuncia;
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riportare nel verbale, la dichiarazione della volontà di perseguire penalmente l’autore del fatto (art. 336 c.p.p.);
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il Verbale deve essere trasmesso immediatamente anche in forma orale (casi urgenti e delitti indicati all’art. 407 comma 2 lett. a), numeri da 1 a 6 c.p.p.); al più tardi entro le 48 ore, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari (ad esempio, perquisizione di edifici – 12 ore), se sono stati compiuti atti a cui il difensore ha diritto di assistere (accertamenti urgenti, perquisizioni, sequestri); senza ritardo negli altri casi (art. 347 c.p.p.);
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il Verbale di querela deve essere allegato alla «informativa».
Rinuncia espressa di diritto di querela: modus operandi
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L’Ufficiale di polizia giudiziaria deve (art. 339 c.p.p):
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verificare che si tratti di persona titolare del diritto di querela e che l’atto non sia stato già proposto;
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controllare se si tratti di reato perseguibile a querela;
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identificare il rinunciante (art. 339, comma 1 c.p.p.);
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la rinuncia non può essere sottoposta a termini o condizioni (art. 339, comma 2 c.p.p.);
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la rinuncia è possibile anche per l’azione civile (art. 339, comma 3 c.p.p.);
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richiedere per quale fatto intende rinunciare al diritto di querela, la data in cui il reato è stato commesso e, eventualmente, i motivi che lo hanno indotto a ciò;
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richiedere le generalità dell’autore del fatto o quant’altro valga alla sua identificazione;
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ricordarsi che l’atto di rinuncia è valido solo se sottoscritto dal dichiarante (art. 339 comma 1 c.p.p.).
Il Verbale va trasmesso senza ritardo al Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario del luogo in cui il fatto è stato commesso.
Nella fase delle indagini preliminari, la rinuncia consente al P.M. di richiedere la «archiviazione» essendo venuta meno la «condizione di procedibilità».
Remissione di querela: modus operandi
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L’Ufficiale di polizia giudiziaria deve (art. 340 c.p.p.):
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verificare che si tratti di persona titolare del diritto di querela o del suo procuratore speciale che abbia già presentato querela; il procuratore speciale deve essere munito di appositi mandato (art. 112 comma 1 c.p.p.); la procura deve essere unita agli atti (art. 122 c.p.p.);
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tenere presenti i reati perseguibili a querela;
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ricordarsi che la remissione non è ammissibile per i delitti «contro la violenza sessuale» (art. 609-septies c.p. inserito da art. 9 legge n. 66/1996);
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la remissione deve essere «accettata» anche dal querelato che deve essere identificato; se questi è presente, redigere un unico Verbale, altrimenti va compilato un Verbale specifico;
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farsi specificare la data, il luogo ove il fatto si è verificato e l’Autorità a cui è stata presentata la querela (se diversa);
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ricordarsi che remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni (art. 152, comma 4 c.p.);
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nell’atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno (art. 151 comma 4 c.p.), nonché alla eventuale richiesta della persona offesa di essere informata dell’archiviazione ex art. 408 c.p.p.;
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nel Verbale di remissione le parti possono indicare a chi le spese devono essere attribuite (art. 340 comma 4 c.p.p.); normalmente esse sono a carico del querelato (art. 340 comma 4, modificato dall’art. 13 della legge 25 giugno 1999, n. 205);
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effettuare inserimento dati C.E.D.-S.D.I. (art. 8 Legge 121/81).
Istanza di procedimento
Consiste nella domanda con la quale il privato, persona offesa, chiede che si proceda contro i responsabili di taluni "reati comuni" (non politici) commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero che, se fossero stati commessi nel territorio dello Stato sarebbero perseguibili di ufficio.
La mancanza dell’istanza di procedimento precluderebbe l’instaurarsi del procedimento penale: essa realizza, infatti, una «condizione di procedibilità».
- L’istanza segue le forme di proposizione della querela:
- come questa non è legata all’uso di formule sacramentali;
- può essere diretta anche contro ignoti.
Come la querela, l’istanza di procedimento può essere presentata al Pubblico Ministero o alla Polizia Giudiziaria o anche ad un Agente consolare all’estero, sempre entro tre mesi dalla ricezione della notizia del fatto-reato ed entro tre anni dalla presenza dell’autore a cui il fatto è addebitato sul territorio dello Stato.
- A differenza della querela, è «irrevocabile».
Suo contenuto essenziale è la manifestazione di volontà punitiva in ordine ad un determinato fatto-reato, anche se sommariamente indicato.
Richiesta di procedimento
La «richiesta di procedimento» (art. 342), come la querela e l’istanza, consiste anch’essa in una manifestazione di volontà punitiva, e si estende di diritto a tutti i responsabili.
E’ un atto (amministrativo e discrezionale) con cui un "Organo pubblico" (generalmente il Ministro di Giustizia e nell’ipotesi dell’art. 260 comma 1 e 2 c.p.m.p., il Ministro dal quale il militare dipende o il comandante del corpo), elimina, spinto da opportunità politiche, un ostacolo procedurale permettendo così il perseguimento di determinati reati commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero.
In ordine alla forma, la Pubblica Autorità (in genere il Ministro di Giustizia) redige richiesta scritta, fatta pervenire direttamente al Pubblico Ministero, e non anche ad un Ufficiale di P.G.
Tale richiesta deve essere sottoscritta personalmente da Ministro o da funzionario da lui delegato (Cass. 23.5.1994) e formulata, come la querela e l’istanza di procedimento, entro tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato, a pena di inefficacia.
Non è consentita rinunzia, preventiva o successiva, in quanto la richiesta è «irrevocabile» (art. 120 c.p.).
- Il potere di richiesta è conferito al Ministro della giustizia quanto:
- ai reati commessi all'estero elencati negli artt. 8, 9 comma 2 e 3, e 10 c.p.;
- ai reati perseguibili a querela commessi in danno del Presidente della repubblica, in sostituzione della querela che la legge non consente venga proposta da quest'ultimo (art. 127 c.p.);
- ai delitti di offesa alla libertà e all'onore di capi e rappresentanti di Stati esteri e di offesa alla bandiera o altri emblemi di Stati previsti dagli artt. 296-299 c.p.
Autorizzazione a procedere
La «autorizzazione a procedere» è la dichiarazione(atto amministrativo) discrezionale e irrevocabile con cui un Organo dello Stato estraneo all'Organizzazione giudiziaria, a richiesta del Pubblico Ministero, consente che nei confronti di una determinata persona o in rapporto ad un determinato reato l'Autorità giudiziaria proceda penalmente oppure compia taluni atti limitativi di libertà (in quest'ultimo caso si parla più specificamente di autorizzazione ad acta).
- Il potere di autorizzazione è conferito:
- all'Assemblea parlamentare di appartenenza per sottoporre un "membro del parlamento" a perquisizione personale o domiciliare, ad arresto, ad altra limitazione della libertà personale o a mantenimento in detenzione, salvo che il parlamentare sia stato colto nell'atto di commettere un delitto per il quel è obbligatorio l'arresto in flagranza o si debba eseguire nei suoi confronti una sentenza irrevocabile di condanna, nonché ad intercettazioni di comunicazioni o sequestro di corrispondenza (art. 68 commi 2 e 3 Cost. come modificati dal L. Cost. 29 ottobre 1993, n. 3, cui fanno riferimento, in sede di attuazione del disposto costituzionale, gli artt. 4 e 5 L. 20 giugno 2003, n. 140); con tale modifica dell'art. 68 comma 2 Cost. si è pertanto escluso che debba essere richiesta autorizzazione (com'era previsto nella versione originaria) per sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento.
- L’autorizzazione a procedere è la condizione per la procedibilità di determinate fattispecie di reato, quali ad esempio:
- alcuni delitti contro la personalità dello Stato, come: offesa all’onore, al prestigio e alla libertà del Presidente della repubblica o di capi di Stato esteri; vilipendio, ecc;
- reati cc.dd. ministeriali commessi, nell’esercizio delle funzioni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri; ecc.
Organo competente a richiedere l’autorizzazione a procedere è il Pubblico Ministero: va richiesta entro 30 giorni dalla iscrizione della notizia criminis nell’apposito Registro.
Se l’autorizzazione non viene concessa, non possono compiersi una serie di atti specificamente indicati nel comma 2 dell’art. 343 c.p.p.:
- restrizioni della libertà personale (fermo, misure cautelari personali);
- perquisizioni personali e domiciliari;
- ispezioni personali;
- interrogatori
- intercettazioni di conversazioni e comunicazioni;
- individuazioni e confronti.
Tali atti sono, peraltro, consentiti se la persona è colta in flagranza di uno dei delitti indicati nell’art. 380 (per i quali l’arresto è obbligatorio)
- nelle ipotesi di vilipendio (disprezzo), da parte di un cittadino, ai danni del Parlamento, il P.M. può procedere nei suoi confronti solo se ottiene l’autorizzazione a procedere da parte dell’Assemblea Parlamentare contro cui il vilipendio è diretto;
- nelle ipotesi di reato da parte di un Ministro, commesso nell’esercizio delle funzioni, l’A.G. può procedere nei suoi confronti solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione dalla Camera cui appartiene il Ministro stesso
Se l’autorizzazione è concessa, il procedimento penale prosegue e si conclude secondo le regole ordinarie (con sentenza di proscioglimento o di condanna).