Può dirsi che si ha «concorso di reati» nel caso in cui una persona che ha violato più volte (violazione plurima) la legge penale, deve rispondere nello stesso tempo di più reati.
Non si ha concorso di reati nei casi in cui la legge, nella previsione tipica della singola norma incriminatrice, fa rientrare più fatti che, singolarmente considerati, costituiscono reati diversi.
La violazione plurima della legge penale può peraltro intervenire con forme e modalità diverse e, talvolta, può essere solo apparente (in quanto sostanzialmente si viola un’unica norma).
Il concorso di reati assolve la funzione di limitare l’entità della pena da applicare a chi deve essere giudicato per più reati.
Quando un soggetto deve rispondere di più reati, si verifica il concorso di reati, che può essere: formale o materiale
In entrambe le forme il concorso può può essere «eterogeneo» od «omogeneo», a seconda che si tratti della violazione della stessa disposizione incriminatrice o di disposizioni diverse.
Si verifica quando più norme appaiono, prima facie, applicabili ad un medesimo fatto avente rilevanza penale, mentre una soltanto di esse risulta applicabile. Ciò avviene o perché è la legge stessa ad escludere l'applicazione di una delle disposizioni concorrenti oppure perché l'applicazione di una soltanto risulta dall'operatività dei principi di specialità, di consunzione o di assorbimento.
Le disposizioni sul concorso di reato e, in particolare, sul concorso formale eterogeneo (art. 81 c.p.) non si applicano quando la pluralità delle violazioni alla legge penale è solo apparente. La circostanza che una sola condotta integri più figure di reato, non importa necessariamente, infatti, una pluralità di violazioni e, quindi, un concorso di reati; ma può importare, anche e soltanto, un semplice concorso apparente di norme che si risolve applicando al fatto concreto, e in base al principio di specialità fissato dall'art. 15 c.p., una soltanto delle figure di reato che la condotta ha concretato.
Per fare un esempio, in ipotesi di delitto di rapina risulterebbero contemporaneamente applicabili altresì le norme sul furto e quelle sulla violenza privata. La specialità della previsione criminosa avente per oggetto la rapina comporta che si applichi, per contro, la sola disposizione che prevede questo delitto.
â–º Presupposti sono:
Pertanto, in presenza di concorso apparente di norme non si applicherà - per la determinazione della pena - il principio del cumulo delle pene ma l'applicazione della sola norma che è speciale rispetto all'atra (principio di specialità).
In base al «principio di specialità» (art. 15 c.p.)...quando più leggi o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione della legge generale (norma generale), salvo che sia disposto diversamente.
Per norma speciale si intende quella che contiene tutti gli elementi compresi nella fattispecie generale e che in più, presenta elementi "aggiuntivi".
Si ha «concorso formale» quando un soggetto con una sola azione od omissione viola più volte la legge penale, commettendo così più reati.
Il concorso formale a sua volta può essere "omogeneo" o "eterogeneo".
E’ «omogeneo», quando con una sola azione od omissione si compiono «più violazioni della medesima disposizione di legge».
E' «eterogeneo», quando con una sola azione od omissione si violano «diverse disposizioni di legge».
Il concorso formale è omogeneo nella prima ipotesi (duplice omicidio: Tizio viola per due volte la stessa disposizione di legge, l’art. 575 c.p.) ed eterogeneo nella seconda (omicidio e lesioni: Tizio viola sia la disposizione dell’art. 575 c.p. che quella degli artt. 582 e 585 c.p.).
Per quanto attiene al "trattamento sanzionatorio", nel caso di concorso formale di reati, il criterio per la determinazione della pena è quello del c.d «cumulo giuridico»: la pena complessiva da infliggere si determina, cioè, applicando la sola pena relativa al reato più grave aumentata fino al triplo (art. 81 commi 1 e 3 c.p.).
Si tratta di un trattamento meno rigoroso rispetto a quello previsto per il concorso materiale (criterio del «cumulo materiale»): applicando la sola pena relativa al reato più grave, aumentata tuttavia di una certa aliquota nella quale rifluiscono così le pene degli altri reati concorrenti.
Se si tratta di concorso materiale egli potrà essere condannato addirittura alla pena di 6 anni di reclusione (essendo di 3 anni la pena massima per ciascun reato di lesioni e dovendosi procedere alla somma aritmetica delle pene per i due reati commessi).
Se si tratta di concorso formale (è l’ipotesi in cui le lesioni vengono cagionate con una sola azione od omissione), egli (avendo riguardo alla pena massima di 3 anni prevista per ciascun reato di lesioni) potrà essere condannato invece alla pena di 3 anni ed un giorno di reclusione (3 anni per il primo reato + 1 giorno per il secondo).
Il principio secondo il quale il cumulo giuridico determina un trattamento di maggior favore rispetto al cumulo materiale può essere dedotto anche dal tenore dell’art. 81 comma 3 c.p. dove si precisa che, nel caso di cumulo giuridico l’aumento applicabile non può mai essere superiore a quello che potrebbe aversi in caso di cumulo materiale.
Il «concorso materiale» (o reale) è caratterizzato dal fatto che con più azioni od omissioni un soggetto «viola più volte la stessa legge» ovvero «differenti disposizioni di legge».
Il concorso materiale può essere omogeneo o eterogeneo.
E’ «omogeneo», quando le condotte comportano la violazione plurima della stessa disposizione di legge;
E' «eterogeneo», quando le condotte comportano la violazione di differenti disposizioni di legge.
Il concorso di reati è eterogeneo: l’autore dei fatti ha violato prima la disposizione dell’art. 624 e 625 c.p. (furto aggravato della vettura) e poi quella dell’art. 626 commi 1 e 3 (rapina a mano armata). Sarebbe stato un concorso omogeneo se Tizio avesse prima rapinato l’auto e poi rapinato la banca (due rapine) oppure avesse prima rubato l’auto e poi scippato il portavalori (due furti).
Per quanto attiene al "trattamento sanzionatorio", nel caso di concorso materiale, il criterio per la determinazione della pena è quello del c.d. «cumulo materiale delle pene» (tot crimina, tot poenae): la pena complessiva da infliggere al responsabile si determina, cioè, sommando in modo aritmetico le pene da infliggere per i vari reati in concorso (tante pene quanti sono i reati commessi).
Il principio del cumulo materiale subisce alcuni correttivi in presenza di particolari condanne oppure quando l’incremento della pena, determinato sommando le varie sanzioni, imporrebbe effetti sproporzionati rispetto al fatto compiuto e alla sua gravità. Si tratta di un sistema di cumulo materiale temperato poiché vengono fissati dei limiti insuperabili di pena.
Quando si è in presenza di più delitti ciascuno dei quali punito con la reclusione non inferiore a 24 anni, non si sommano i tempi della reclusione (per tre delitti, ad esempio, 24+24+24=72 anni di reclusione), ma si infligge l’ergastolo (art. 73 c.p.).
Quando si è in presenza di più delitti puniti con le pene detentive temporanee (reclusione o arresto), la somma di esse deve fermarsi, per la reclusione, ad un massimo di 30 anni e, per l’arresto, di 6. Si pensi, ad esempio, ad un rapinatore condannato per 5 rapine e, per ognuna di esse, a 10 anni di reclusione; la pena complessiva da infliggere sarà di 340 anni di reclusione e non di 50 come sarebbe se si procedesse alla somma aritmetica (art. 78 c.p.).
La disciplina dettata dal codice penale per il concorso materiale di reati si applica sia nel caso che una stessa persona sia giudicata per più fatti, sia nel caso che contro di essa debbano eseguirsi più condanne (art. 71 e 80 c.p.).
I reati commessi da un unico agente possono essere legati da un vincolo (rilevante ai fini della pena: art. 61 n. 2 c.p.):
Il «reato continuato» rappresenta una particolare ipotesi di concorso materiale trattato specificamente in quanto i vari fatti illeciti posti in essere dal reo, fanno parte tutti di un medesimo e unitario disegno criminoso.
Tale peculiarità comporta come conseguenza una minore severità in sede di applicazione della pena rispetto a quella che invece viene prevista per il concorso materiale e ciò in quanto la struttura del reato dimostra una minore riprovevolezza in capo all’agente.
L’articolo 81 del c.p. stabilisce che sussiste reato continuato quando un soggetto, con più di azioni e/o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette (anche in tempi diversi) diverse violazioni della stessa norma o di diversa disposizione della legge penale.
Alla luce di tale norma i requisiti del reato sono:
Per quanto attiene al primo requisito occorre che ci sia una pluralità di condotte autonome che danno luogo ad altrettanti disegni criminosi. Occorre dunque che ogni singola violazione integri tutti gli estremi di quel singolo reato.
Il tempo in cui queste azioni possono essere commesse non rileva giacché tra un’azione e un’altra può intercorrere un notevole lasso di tempo senza per questo venir meno la fattispecie di reato.
La pluralità di azioni non va intesa solo ed esclusivamente in senso naturalistico e ciò in quanto le azioni debbono poter essere unificate all’interno di un’azione giuridicamente unitaria.
Per pluralità di violazioni, va detto che l’art. 81 c.p. ammette la configurabilità di tale tipo di reato anche in presenza della commissione di illeciti diversi e non ha rilevanza il fatto che gli stessi siano dotati di caratteri fondamentali comuni.
La caratteristica principale della fattispecie è però la univocità del disegno criminoso. La teoria più accreditata vuole che l’univocità del disegno presupponga, oltre all’elemento intellettivo della rappresentazione anticipata, un ulteriore elemento finalistico costituito dall’unicità dello scopo. Il reo pone in essere diversi episodi illeciti tesi alla realizzazione di un unico scopo (progetto unitario).
Per il reato continuato l’Ordinamento prevede l’applicazione della pena prevista per il concorso formale di reati (ovvero pena prevista per il reato più grave con aumento fino a triplo). Il terzo comma dell’art. 81 c.p. stabilisce poi che “nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti”.
Infine, l’ultimo comma prevede che “[…] l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave”.