Ai sensi dell’art. 357 c.p., come novellato dalla Legge 26 aprile 1990, n. 86 e n. 181 del 1992, la "qualità" di Pubblico Ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati (Cass. 4.6.1992, n. 6685).
Secondo recente giurisprudenza (Cass. Sez. Un. 11.7.1992, n. 7958), nel concetto di «poteri autoritativi» rientrano non solo quelli "coercitivi", ma anche tutte quelle attività che sono comunque esplicazione di un potere discrezionale nei confronti di un soggetto che si trova su un piano non paritetico rispetto all’Autorità.
Rientrano nel concetto di «poteri certificativi» tutte quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.
Dalla definizione legislativa si deduce che "l’elemento" che caratterizza il Pubblico Ufficiale è l’esercizio di una funzione pubblica, intesa come ogni attività che realizza i fini propri dello Stato.
Tuttavia, poiché ancor oggi la dottrina pubblicistica non ha fornito una nozione univoca e sicura di pubblica funzione, vi è in concreto, in dottrina e giurisprudenza, molta incertezza circa l’esatta definizione in astratto del Pubblico Ufficiale , per cui vi sono, al riguardo, molteplici teorie.
Per alcuni autori la qualifica di Pubblico Ufficiale va attribuita a:
1. soggetti che concorrono a formare o formano la volontà dell’ente pubblico ovvero lo rappresentano all’esterno.
2. tutti coloro che sono muniti di poteri autoritativi.
3. tutti coloro che sono muniti di poteri di certificazione.
â–º La qualifica di Pubblico Ufficiale è stata riconosciuta ai seguenti soggetti: