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I compiti dei soggetti concessionari dei servizi di raccolta dei rifiuti portuali

Il soggetto pubblico o privato che intende realizzare un impianto fisso di raccolta, deve dapprima ottenere il rilascio di una «concessione demaniale» dall’ Autorità Portuale ai sensi dell’art. 18 della Legge 84/94, limitatamente agli scali marittimi ove la stessa sia stata istituita, collocandosi tale struttura nell’ambito portuale così come individuato dal “Piano regolatore portuale”. Di contro, le incombenze amministrative dell’atto concessorio ricadranno sull’Autorità Marittima, che esplica la sua funzione amministrativa attraverso il Capo del Compartimento Marittimo o Direttore marittimo, fermo restando che per il rilascio delle concessioni di durata superiore ai 15 anni la competenza ricade sul Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel rispetto al D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208) i soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda di "autorizzazione" alla Regione competente nel territorio; anche in questo caso tali disposizioni non si applicano ai depositi temporanei. L’affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta avviene mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente. Sulla base dell’esperienza italiana, la gestione delle varie tipologie di rifiuti portuali è svolta da soggetti concessionari differenti selezionati tramite gara ad evidenza pubblica.

Sulla base dell’esperienza italiana, la gestione delle varie tipologie di rifiuti portuali è svolta da soggetti concessionari differenti selezionati tramite gara ad evidenza pubblica.

  • Per i rifiuti prodotti dalle navi, il soggetto incaricato del servizio deve:
  1. assicurare che raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento avvengano in condizioni di massima sicurezza e comunque nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente; in particolare si dovrà verificare che i rifiuti vengano consegnati ad impianti dedicati, appositamente autorizzati;
  2. provvedere alla gestione dei cassonetti e degli impianti portuali di raccolta;
  3. provvedere agli adempimenti relativi alla vigente normativa sui rifiuti;
  4. documentare il conferimento presso gli impianti rilasciando al soggetto conferitore di rifiuti il “Buono di prestazione”;
  5. comunicare periodicamente all’Autorità competente nel porto i quantitativi di rifiuti raccolti, recuperati, smaltiti, la loro provenienza e destinazione e altre informazioni che possano essere utili per valutare l’andamento della produzione degli stessi;
  6. distribuire, ai potenziali utenti del servizio, materiale informativo sull’organizzazione del servizio di raccolta rifiuti in ambito portuale, completo di una «scheda per la segnalazione delle inadeguatezze» (Allegato).
  • Per i rifiuti genericamente prodotti nell’area portuale, il soggetto concessionario dovrà:
  1. assicurare che raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento avvengano in conformità alla normativa vigente;
  2. provvedere agli adempimenti amministrativi richiesti dalla legge;
  3. comunicare periodicamente all’Autorità competente nel porto i quantitativi di rifiuti raccolti, recuperati, smaltiti, la loro provenienza e destinazione e altre informazioni che possano essere utili per valutare l’andamento della produzione degli stessi;
  4. predisporre opportune campagne informative rivolte all’utenza portuale per potenziare la raccolta differenziata, in particolare dei rifiuti pericolosi.
  • Il servizio di raccolta dei rifiuti derivanti dalla pulizia delle aree comuni e degli specchi acquei portuali potrà essere affidato ad un ulteriore soggetto concessionario che dovrà:
  1. eseguire la pulizia e lo spazzamento delle suddette aree;
  2. provvedere all’installazione di apposita segnaletica con pannelli integrativi, fissi e verticali, come descritti dal Codice della Strada;
  3. assicurare la pulizia, il diserbamento e la potatura periodica delle aree verdi comuni, nonché alla conseguente asportazione e smaltimento dei rifiuti così prodotti;
  4. fornire altri servizi su richiesta da parte dell’Autorità competente nel porto, da valutarsi di volta in volta, previo pagamento laddove eseguiti, come ad esempio può accadere per servizi “su chiamata”, da attivare in occasione di specifiche emergenze;
  5. garantire il servizio di pulizia degli specchi acquei portuali soprattutto nei periodi dell’anno in cui si riscontra una maggiore presenza di rifiuti galleggianti (es. in corrispondenza di elevati flussi di merci o di passeggeri nel porto);
  6. prevedere la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti raccolte e recuperabili provenienti dagli specchi acquei;
  7. comunicare periodicamente all’Autorità competente nel porto i quantitativi di rifiuti raccolti, recuperati, smaltiti, la loro destinazione e altre informazioni che possano essere utili per valutare l’andamento della produzione degli stessi.

Si sottolinea che in ambito nazionale, nei porti in cui non è istituita l’Autorità Portuale, per queste specifiche tipologie di rifiuti, si riscontrano modalità di gestione e di affidamento del servizio molto diversificate, calibrate sulla specificità della realtà locale.

Modalità di affidamento dei servizi di raccolta

Le Autorità Portuali e/o Autorità Marittime hanno la competenza in materia di rifiuti provenienti dalle navi e le stesse possono disciplinare il settore con atti di regolamentazione ed organizzazione, sia stabilendo i capitolati per le imprese erogatrici dei servizi, sia emanando apposite Ordinanze regolanti facoltà, diritti ed obblighi degli utenti e dei prestatori dei servizi.

Per i porti in cui è istituita l’Autorità Portuale, l’art. 6 della L. n. 84/1994 prevede che siano affidati in concessione dall’Autorità Portuale stessa mediante gara pubblica, i seguenti servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale (individuati con il D.M. del 14.11.199430):

  1. la pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi;
  2. la pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali.

Per i rifiuti provenienti dalle navi e residui del carico, l’affidamento del servizio di raccolta deve avvenire mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente, come riferito all’art. 4, comma 5 del D. Lgs. n. 182/2003. In considerazione del fatto che la concessione del servizio di ritiro rifiuti dalle navi rientra pienamente nella categoria delle concessioni di servizio, non è applicabile a tale istituto la normativa sugli appalti di servizio ed in particolare le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 157 del 17 marzo 1995, “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”.

E’ stato riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale e dalla Commissione Europea che, pur non richiedendosi l’applicazione del D.Lgs. n. 157/95, il ricorso all’istituto concessorio non rende libera la scelta del soggetto a cui affidare la concessione, restando la scelta dell’erogatore assoggettata ai principi generali del Trattato U.E. costitutivo, nonché ai principi generali che governano la materia dei contratti pubblici (par condicio dei concorrenti, pubblicità dei bandi, trasparenza delle procedure, segretezze delle offerte economiche).

Tenuto conto di quanto sopra, la procedura selettiva di affidamento non necessariamente deve prevedere tutti gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 157/95, ma è sufficiente che siano pienamente soddisfatti i principi di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalità.

Si stabiliscono pertanto le seguenti linee guida per la procedura selettiva:

  1. massima divulgazione dell’Avviso di gara il cui estratto andrà pubblicato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale;
  2. possibilità ampia di partecipazione a livello comunitario senza discriminazione di nazionalità;
  3. individuazione preventiva dei requisiti che i candidati devono soddisfare durante la fase selettiva;
  4. scelta del candidato in base a criteri obiettivi, nel rispetto delle regole e dei requisiti inizialmente stabiliti.

Per la definizione dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria dei partecipanti dovrà ovviamente tenersi conto del principio di proporzionalità, evitando di fissare requisiti professionali o finanziari sproporzionati rispetto all’oggetto della concessione. Ad ogni modo potranno partecipare alla gara le imprese provviste del certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori ambientali (art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006).

L’impresa concorrente dovrà dimostrare con idonea documentazione, di disporre, all’atto della partecipazione della gara, di tutti i mezzi d’opera ad attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi.

Per garantire idonea capacità finanziaria sarà richiesto un capitale sociale minimo e un patrimonio netto di importo adeguato e ciò in base al bilancio dell’ultimo anno o a successiva documentazione legale, oltre ad una referenza bancaria di solvibilità e a fideiussioni il cui importo sarà stabilito nel bando di gara.

Per assicurare che i candidati abbiano un’esperienza qualificata nel settore, quale requisito tecnico per lo svolgimento ottimale del servizio, sarà legittimamente inseribile la clausola che limiti l’ammissione ai soli concorrenti che abbiano svolto servizi identici a quelli oggetto della concessione nei tre anni precedenti (in conformità alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 919 del 15 febbraio 2002) e che abbiano realizzato nel triennio precedente un fatturato, per ciascun esercizio finanziario, pari alla metà dell’importo presunto del servizio.

Completeranno il quadro i requisiti di moralità e di onorabilità e ciò secondo le consuete verifiche dei casellari giudiziali, della certificazione antimafia e dell’assenza di procedure concorsuali.

L’aggiudicazione del servizio sarà poi effettuata a favore dell’”offerta economicamente più vantaggiosa” (in linea con l’art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 157/95 in materia di appalti di servizi) da valutare sulla base di specifici parametri (ad es. ribasso sulla tariffa posta a base di gara, possesso di certificazione di qualità ISO 9001, ISO 14001 o EMAS, proposta tecnicooperativa migliorativa per l’espletamento del servizio, anni di esperienza per prestazioni identiche) attribuendo a ciascuno di essi un punteggio proporzionale all’importanza attribuita ad ogni parametro.

I soggetti concessionari dei servizi di raccolta dei rifiuti portuali non provenienti da navi potranno essere selezionati con le stesse modalità sopra descritte qualora il soggetto a cui fa capo il loro affidamento è l’Autorità Portuale o Marittima.

Si sottolinea che in ambito nazionale, nei porti in cui non è istituita l’Autorità Portuale, per queste specifiche tipologie di rifiuti, si riscontrano modalità di gestione e di affidamento del servizio molto diversificate, calibrate sulla specificità della realtà locale. Può, ad esempio, riscontrarsi che gli Enti Locali siano preposti alla manutenzione del porto: in questo caso gli stessi dovranno provvedere ad affidare i servizi di gestione di tali rifiuti tramite apposite gare, in conformità a quanto stabilito dall’art. 202 del D.Lgs. n. 152/2006.

Le ditte selezionate dovranno in ogni caso dimostrare di possedere idonei mezzi per svolgere questi servizi, come ad esempio imbarcazioni adatte al recupero di rifiuti galleggianti, automezzi per lo spazzamento e la disinfestazione stradale, automezzi per lo svuotamento dei cassonetti stradali, ecc.

Scheda di segnalazione inadeguatezze per impianti e servizi per il conferimento dei rifiuti

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