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Competenza per materia

La «competenza per materia» consiste nella sfera di giurisdizione appartenente a ciascun tipo di Giudice-ufficio ratione materiae. Essa individua, tra una molteplicità di giudici-ufficio, coesistenti nel medesimo territorio (ad esempio, tra Giudice di pace e Tribunale monocratico) quello competente secondo il tipo di reato (materia).
Nell’ambito di un determinato territorio uno solo (ad esempio, il Tribunale collegiale) è il Giudice-ufficio astrattamente competente per un dato tipo di reato (ad esempio, inquinamento marino).

In grado di appello, la competenza per materia è determinata secondo il criterio funzionale e, quindi, di sovraordinazione funzionale (Corte di appello rispetto al Tribunale, monocratico o collegiale; Corte d’assise di appello rispetto alla Corte di assise di 1° grado).

In terzo grado è sempre competente, per materia e territorio, la Corte di cassazione, che è l’unico Giudice di legittimità nello Stato. 

  • In particolare, la “competenza per materia” è così articolata:
  1. Giudice di pace: è un Giudice onorario (laureato in Scienze giuridiche ovvero ex magistrato, ex avvocato, insegnante di materie giuridiche) e a cui è attribuita una larga parte dei reati di lieve e di facile accertamento cc.dd. di microcriminalità, consistente in forme illegalità minori per gravità, ma molto diffuse nell’ambiente sociale. La competenza penale del Giudice di pace è prevista dagli artt. 4 e ss. del D.lgs. 28.8.200, n. 274 (operativo a decorrere dal 4.4.2001);
  2. Tribunale (ordinario): appartengono al tribunale i reati che non appartengono al Giudice di pace, alla Corte di assise e al Tribunale per i minorenni (ha una competenza residuale rispetto alla Corte d’Assise e al Giudice di Pace);
  3. Tribunale per i minorenni: il criterio attiene non al tipo di reato, ma alla persona dell’autore del reato, che deve essere minore degli anni 18 al momento della commissione del fatto quale che ne sia la gravità o tipo (art. 3 D.P.R. 2.9.1988, n. 448). La finalità risocializzante e recuperatoria dei procedimenti a carico di minori giustifica la concentrazione innanzi al
    Giudice specializzato ratione personae (età minore degli anni 18);
  4. Tribunale militare: presuppone la natura militare del reato e la qualità di militare dell’imputato. Tale Giudice specializzato, infatti, ha cognizione per i reati c.d. militari  commessi da militari ancora in servizio;
  5. Corte di assise: è competente per i reati puniti più gravemente o di maggiore allarme sociale (strage, omicidio). La corte è articolazione autonoma del tribunale ed è composta (come la Corte d’assise di appello) da sei componenti privati (giudici popolari) e due togati (magistrati di carriera), uno dei quali funge da presidente;
  6. Corte d’Appello: è un organo collegiale – tre giudici di carriera – il cui collegio ha la stessa composizione di quello del tribunale collegiale e che è competente nei casi in cui vengono impugnate (=apellate) le sentenze emesse dal tribunale in composizione monocratico o collegiale. Le corti d’appello sono distribuite per ogni capoluogo di regione e nelle città più importanti;
  7. Corte d’assise d’appello: è un organo collegiale la cui composizione comprende sia giudici togati (cioé magistrati di carriera) che giudici "laici", cioé giudici popolari. La Corte d'Assise d'appello svolge funzione di giudice d'appello delle sentenze emesse in 1° grado dalla Corte d'Assise. La Corte ha la stessa composizione della Corte d'Assise;
  8. Corte di Cassazione: è l'organo giudicante posto al vertice della organizzazione giudiziaria ordinaria, essendo il tribunale di ultima istanza nel sistema giurisdizionale ordinario (penale e civile) italiano: Ha sede (unica) a Roma, e giurisdizione su tutto il territorio dello Stato;
  9. Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.): giudice singolo (=monocratico) inserito nell’organico di ciscun tribunale e al quale spetta, a seconda dei casi, sia l’adozione dei provvedimenti che vengono richiesti dal Pubblico Ministero durante le indagini preliminari (ad esempio, l’applicazione della custodia cautelare, l’autorizzazione alle intercettazioni telefoniche o ambienatli, ecc.) sia la pronuncia di provvedimenti che definiscono il giudizio in alcune ipotesi di di procedimenti speciali che saltano il dibattimento (ad esempio, la pronuncia della sentenza di patteggiamento o del decreto penale di condanna).
    Il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni: giudice monocratico (di carriera) avente, in via generale, le stesse competenze del G.I.P. nel procedimento a carico di imputati maggiorenni;
  10. Giudice per l’udienza preliminare (G.U.P.): giudice singolo (=monocratico) che appartiene all’ufficio del Giudice per le indagini preliminari e dinanzi al quale si celebra (se il tipo di procedimento la prevede) l’udienza preliminare (oltre che l’eventuale giudizio abbreviato) quando risulta che il G.I.P. delegato al procedimento (art. 328 c.p.p.) ha già adottato, prima della setssa udienza preliminare, provvedimenti che hanno comportato valutazioni sul merito della imputazione (art. 34 commi da 2bis a 2 quater c.p.p.). Il Giudice dell’udienza preliminare per i minorenni giudica in composizione collegiale ed è composto da un magistrato di carriera e da due cittadini (uomo e donna) in qualità di esperti – componenti privati;
  11. Giudice di Sorveglianza: nel novero dei giudici ordinari rientra il Giudice di di sorveglianza, le cui funzioni, pur essendo prese in considerazione anche delle disposizioni sul procedimento penale, trovano più ampio sviluppo in quelle dell’ordinamento penitenziario (L. 26.7.1975, n. 354) perché riguardano specialmente la gestione della pena: (=il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati).

Il Giudice di pace

Il «Giudice di Pace» appartiene all'ordine giudiziario così come il magistrato ordinario ma, a differenza di questo, è un magistrato onorario a titolo temporaneo (laureato in Scienze giuridiche ovvero ex magistrato, ex avvocato, insegnante di materie giuridiche).  Rimane in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta per altri quattro anni. Al compimento del 75° anno il Giudice di Pace cessa dalle sue funzioni. Egli è tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare.
Il Giudice di Pace dal 1º ottobre 2001 è anche un giudice penale (ma è entrato effettivamente in funzione il 1º gennaio 2002): il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha attribuito alla sua cognizione, una larga parte dei reati di lieve e di facile accertamento cc.dd. di microcriminalità, consistente in forme illegalità minori per gravità, ma molto diffuse nell’ambiente sociale e tra gli altri, alcuni reati di notevole diffusione:

  1. contro la persona, quali le percosse e le lesioni, l'omissione di soccorso;
  2. contro l'onore, quali l'ingiuria e la diffamazione;
  3. contro il patrimonio quali il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui.

Tra le fattispecie delittuose previste dal "Codice della Navigazione" affidate alla tutela penale del Giudice di pace, rientrano:

  1. Equipaggio che non esegue ordini (art. 1095 cod. nav.);
  2. Inosservanza di ordine di arresto (art. 1096 cod. nav.);
  3. Componente dell'equipaggio che si addormenta (art. 1119 cod. nav.).

Il processo davanti al Giudice di pace ha luogo normalmente per iniziativa del Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero dopo aver disposto le necessarie investigazioni, se ravvisa elementi sufficienti per sottoporre a processo il soggetto indagato, richiede il suo rinvio a giudizio.
Anche la persona offesa, per i reati perseguibili a querela, può chiedere al giudice l'instaurazione del processo. In questi casi, l'offeso può presentare un "
ricorso diretto" al Giudice di Pace, depositandolo nella segreteria del Pubblico Ministero, che provvede alla formalizzazione dell'addebito.
Il Giudice di Pace, se non ritiene il ricorso infondato o inammissibile, dispone la convocazione delle parti innanzi a sé.
Il processo penale innanzi al Giudice di Pace è caratterizzato dalla particolare attenzione a favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra imputato e persona offesa.
Il giudice, sentita la persona offesa, può dichiarare estinto il reato se l'autore della violazione dimostra di aver provveduto alla riparazione del danno causato e di avere eliminato la situazione di pericolo eventualmente determinata.
È inoltre previsto che il Giudice di Pace possa astenersi dal procedere quando risulti, per l'esiguità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento, la particolare "tenuità" del fatto (tenuto conto anche del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento arrecherebbe alle esigenze di lavoro, famiglia o salute dell'imputato), sempre che l'offeso non si opponga.

  • In caso di condanna il Giudice di Pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie oppure, nei casi più garvi, sanzioni "paradetentive":
  1. la pena della permanenza domiciliare;
  2. la pena del lavoro di pubblica utilità (qualora il condannato lo richieda).

L'imputato e la persona offesa sono difesi da un avvocato. Alle persone che non hanno i mezzi per far fronte alle spese di un procedimento penale è assicurato, anche davanti al Giudice di Pace, il gratuito patrocinio, cioè la difesa a carico dello Stato.

 

 

Il Giudice unico

A seguito della riforma apportata dalla Legge 16 dicembre 1999, n. 479 [1][1] (c.d. legge CAROTTI dal nome del parlamentare, relatore alla Camera dei Deputati), in materia penale, il Giudice Unico di primo grado[2] è unicamente il Tribunale, il quale giudica, in alcuni casi, in «composizione collegiale» (tre magistrati) e in altri in «composizione monocratica».Trattandosi di un unico Giudice che lavora in composizione monocratica e collegiale non vi è una vera e propria ripartizione di competenza, ma piuttosto di attribuzione degli affari all’interno del medesimo ufficio.

  • Quanto alla individuazione della fattispecie criminose da attribuire al tribunale nelle diverse composizioni, deve osservarsi che la legge demanda alla cognizione del collegio: tutti i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a 10 anni di reclusione.
  • Al tribunale monocratico sono, quindi, attribuiti taluni delitti (quelli punibili con pena massima edittale di anni 10) e tutte le contravvenzioni di competenza del tribunale ordinario nella sua globalità.

Le funzioni del Tribunale monocratico possono essere affidate anche ai giudici "onorari del tribunale" (G.O.T.)[3] «in caso di impedimento o mancanza dei Giudici ordinari».

Innanzi al Tribunale monocratico possono esercitare le funzioni di Pubblico Ministero soggetti non togati (i cc.dd. Delegati dal P.M.), ma limitatamente ai reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio (art. 58 legge 479/99, che ha modificato l’art. 72, comma 3 Ord. Giudiziario).

Dal 2 gennaio 2008 è stata attribuita al Giudice del tribunale monocratico la "convalida" dei provvedimenti del «Prefetto» in materia di espulsione dal territorio dello stato, e dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento in un centro di accoglienza temporanea emanati dal Questore (secondo quanto previsto dal Decreto Legge 29.12.2007, n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2008).

 

 


[1]

La legge 479/99, pubblicata sulla G.U. n. 296 del 18.12.1999 è entrata in vigore il 2.1.2000 ed è stata ulteriormente modificata dall’art. 2bis, D.L. 7.4.2000, n. 82 (conv. in  L. 144/2000).

[2]

Appare opportuno evidenziare che l’endiade  «Giudice unico di primo grado» non è sinonimo di «Giudice monocratico»

[3]

Ai sensi dell’art. 10 D.lgs 51/98, i  G.O.T. non possono svolgere le funzioni di Giudice per le indagini preliminari, né di Giudice dell’Udienza Preliminare.

 

 

 

Tribunale per i minorenni

E' organo collegiale giudicante i reati (quale che ne sia la gravità o tipo - art. 3 D.P.R. 2.9.1988, n. 448) attribuiti ai minori di 18 anni, al fine di assicurare al giovane una effettiva, piena attuazione del suo diritto all'educazione e cioè ad una adeguata strutturazione di personalità e ad un regolare processo di socializzazione.
Innazitutto sono previsti dei tribunali "specializzati", che risiedono presso i Tribunali che sono sede di Corte d'Appello (il Tribunale, in ogni capoluogo ha una sezione dedicata ai minori), e presso i quali sono costituite delle Procure della Repubblica per i minorenni, altrettanto specializzate. La finalità risocializzante e recuperatoria dei procedimenti a carico di minori giustifica la concentrazione innanzi al Giudice specializzato ratione personae (età minore degli anni 18).

  • Il Tribunale per i minorenni è composto da:
  1. un magistrato d'Appello (presidente);
  2. un magistrato di Tribunale (a latere);
  3. due cittadini, un uomo e una donna (cc.dd. esperti - componenti privati, giudici onorari, che abbiano compiuto i 30 anni, benemeriti dell’assistenza sociale scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, pedagogia, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. E’ costituito in ogni sede di corte d’appello o di sede distaccata di corte d’appello ed è competente in primo grado per tutti i dibattimenti a carico di minorenni

Presso il Tribunale per i minorenni viene costituito l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) (art. 50bis, R.D. n. 12/1941, aggiunto all'art. 14 del D.P.R. n. 449/88), che agisce singolarmente per i provvedimenti da adottarsi durante la fase delle indagini, mentre risulta integrato da due giudici onorari, un uomo e una donna, in sede di Udienza preliminare.

 

 

Corte d'assise

La «Corte di assise» è un organo collegiale composto da 8 giudici, di cui 2 togati (uno è il presidente, l’altro il giudice "a latere") ed altri 6 ordinari (che vengono definiti giudici popolari) estratti a sorte tra i cittadini di nazionalità italiana, senza alcuna distinzione di sesso, in una età compresa tra i 30 e i 65 anni; requisito minimo è il titolo di studio: diploma di licenza media inferiore per i giudici popolari del 1° grado e diploma di licenza media superiore per i giudici popolari del 2° grado.

La Corte è articolazione autonoma del Tribunale. I magistrati ed i giudici popolari costituiscono un collegio unico. In particolare i giudici popolari della Corte d'Assise realizzano la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, in esecuzione dell'art. 102 Cost., relativamente ai reati che hanno maggior risonanza nel campo sociale.

La Corte d'Assise ha competenza a giudicare i "delitti più gravi", quali omicidio, omicidio preterintenzionale, strage, ed "i più gravi delitti politici", oltre ad alcuni delitti comportanti valutazioni etico-professionali (per es. omicidio del consenziente), mentre solitamente è priva di competenza nel giudicare reati che richiedano conoscenze tecnico-giuridiche che i giudici popolari, di regola, non hanno.

Con la Legge Grassi viene definitivamente disciplinata la Corte d’Assise, che attualmente è divisa in due gradi:

  1. Corte d’Assise (1° grado)
  2. Corte d’Assise d’appello (2° grado)

 

 

 

Corte d'appello

E' un organo collegiale, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello. Ogni distretto di Corte d'Appello ha un'estensione pressapoco equivalente a quella di una Regione.
In materia penale «esercita giurisdizione» sulle decisioni pronunciate in 1° grado dal Giudice unico del tribunale nelle due diverse composizioni.

Ogni Corte d'Appello è suddivisa in sezioni e ha la stessa composizione del Tribunale collegiale (tre magistrati, di cui uno presidente e gli altri due a latere). Esistono anche sezioni staccate delle Corti d'Appello nei comuni indicati in una apposita tabella.

Corte d'assise d'appello

La «Corte d’assise d’appello» è un organo collegiale la cui composizione comprende sia giudici togati (cioé magistrati di carriera) che giudici "laici", cioé giudici popolari.

La Corte d'Assise d'appello svolge funzione di giudice d'appello delle sentenze emesse in 1° grado dalla Corte d'Assise: è un organo collegiale composto da 8 giudici, di cui 2 togati (uno è il presidente, l’altro il giudice "a latere") ed altri 6 ordinari (che vengono definiti giudici popolari) estratti a sorte tra i cittadini di nazionalità italiana, senza alcuna distinzione di sesso, in una età compresa tra i 30 e i 65 anni; requisito minimo è il titolo di studio: diploma di licenza media superiore.

 

 

 

Suprema Corte di cassazione

La «Corte di Cassazione» è l'organo giudicante posto al vertice della organizzazione giudiziaria ordinaria, essendo il Tribunale di ultima istanza nel sistema giurisdizionale ordinario (penale e civile) italiano: ha sede (unica) a Roma, e giurisdizione su tutto il territorio dello Stato.
La Corte si articola in diverse sezioni (civile, penale e del lavoro). Nei casi più importanti o nei casi per i quali vi siano orientamenti contrastanti delle diverse sezioni, la Cassazione si riunisce in Sezioni Unite (SS.UU.). Le decisioni assunte dalla Corte di Cassazione in tale composizione sono di un'autorevolezza tale da somigliare a dei "precedenti vincolanti", concetto altrimenti estraneo all'ordinamento italiano.

La Cassazione riunita in Sezioni Unite, inoltre, ha il compito di "giudice della giurisdizione": essa deve, cioè. esprimersi ogni qual volta vi sia un conflitto di giurisdizione (tra giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali, come quella amministrativa).
La Corte di Cassazione ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge (art. 65 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'ordinamento giudiziario).

Di regola, giudica in seguito ad un «gravame» successivo ad una pronuncia di una Corte d'Appello, fintantoché il gravame sia possibile, e cioè finché la questione non sia coperta da giudicato. Non giudica sul fatto, ma sul diritto, controllando che le sentenze pronunciate dai giudici di merito (cioé quelli che valutano direttamente i fatti) siano conformi alla legge: ciò significa che non può occuparsi di riesaminare le prove, bensì può solo verificare che sia stata applicata correttamente la legge e che il processo nei gradi precedenti si sia svolto secondo le regole (vale a dire, che sia stata correttamente applicata anche la legge processuale, oltre che quella del merito della causa).

  • Le funzioni della Corte di Cassazione (approfondimenti)

In Italia la Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria; tra le principali funzioni che le sono attribuite dalla legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) vi è quella di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni". Una delle caratteristiche fondamentali della sua missione essenzialmente nomofilattica ed unificatrice, finalizzata ad assicurare la certezza nell'interpretazione della legge (oltre ad emettere sentenze di terzo grado) è costituita dal fatto che, in linea di principio, le disposizioni in vigore non consentono alla Corte di Cassazione di conoscere dei fatti di una causa salvo quando essi risultino dagli atti già acquisiti nel procedimento nelle fasi che precedono il processo e soltanto nella misura in cui sia necessario conoscerli per valutare i rimedi che la legge permette di utilizzare per motivare un ricorso presso la Corte stessa.
Il ricorso in Cassazione può essere presentato avverso i provvedimenti emessi dai Giudici ordinari nel grado di appello o nel grado unico: i motivi esposti per sostenere il ricorso possono essere, in materia civile, la violazione del diritto materiale (errores in iudicando) o procedurale (errores in procedendo), i vizi della motivazione (mancanza, insufficienza o contraddizione) della sentenza impugnata; o, ancora, i motivi relativi alla giurisdizione. Un regime simile è previsto per il ricorso in Cassazione in materia penale.
Quando la Corte rileva uno dei vizi summenzionati, ha il potere-dovere non soltanto di cassare la decisione del giudice del grado inferiore, ma anche di enunciare il principio di diritto che il provvedimento impugnato dovrà osservare: principio cui anche il giudice del rinvio non potrà fare a meno di conformarsi quando procederà al riesame dei fatti relativi alla causa. I principi stabiliti dalla Corte di Cassazione non sono, invece, vincolanti per i giudici, in generale, quando questi devono decidere cause diverse, rispetto alle quali la decisione della Corte Suprema può comunque considerarsi un "precedente" influente. In realtà, i giudici delle giurisdizioni inferiori si conformano alle decisioni della Corte di Cassazione nella maggioranza dei casi.
Non è necessaria alcuna autorizzazione speciale per presentare un ricorso innanzi alla Corte Suprema.
Secondo l'articolo 111 della Costituzione ogni cittadino può ricorrere alla Corte di Cassazione per violazione di legge contro qualunque provvedimento dell'autorità giudiziaria, senza dover esperire alcun appello in materia civile o penale, o contro qualunque provvedimento che limiti la libertà personale.
Alla Corte di Cassazione è anche attribuito il compito di stabilire la giurisdizione (vale a dire, di indicare, quando si crea un conflitto tra il giudice ordinario e quello speciale, italiano o straniero, chi abbia il potere di trattare la causa) e la competenza (vale a dire, di risolvere un conflitto tra due giudici di merito).
La Corte di Cassazione svolge anche funzioni non giurisdizionali in materia di elezioni legislative e di referendum popolare per l'abrogazione di leggi.

 

 

 

Il G.I.P.

Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.): giudice singolo (=monocratico) inserito nell’organico di ciscun Tribunale e al quale spetta, a seconda dei casi, sia l’adozione dei provvedimenti che vengono richiesti dal Pubblico Ministero durante le indagini preliminari (ad esempio, l’applicazione della custodia cautelare, l’autorizzazione alle intercettazioni telefoniche o ambienatli, ecc.) sia la pronuncia di provvedimenti che definiscono il giudizio in alcune ipotesi di di procedimenti speciali che saltano il dibattimento (ad esempio, la pronuncia della sentenza di patteggiamento o del decreto penale di condanna).

Il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni: giudice monocratico (di carriera) avente, in via generale, le stesse competenze del G.I.P. nel procedimento a carico di imputati maggiorenni.

 

 

Il G.U.P.

Il Giudice per l’udienza preliminare (G.U.P.) è un giudice singolo (=monocratico) che appartiene all’ufficio del Giudice per le indagini preliminari e dinanzi al quale si celebra (se il tipo di procedimento la prevede) l’udienza preliminare (oltre che l’eventuale giudizio abbreviato) quando risulta che il G.I.P. delegato al procedimento (art. 328 c.p.p.) ha già adottato, prima della setssa udienza preliminare, provvedimenti che hanno comportato valutazioni sul merito della imputazione (art. 34 commi da 2bis a 2 quater c.p.p.).

  • Ad esempio, è il caso del G.I.P., che durante le indagini preliminari, ha applicato all’imputato la misura della custodia cautelare in carcere, in questo caso, l’eventuale udienza preliminare fissata per decidere se disporre il rinvio a giudizio non può essere celebrata davanti al G.I.P. che ha applicato la misura. Questi, avendo già espresso valutazioni sulla responsabiliotà dell’imputato, può essere sospettato di imparzialità. In tal caso, l’udienza preliminare va celebrata davanti a un giudice (G.U.P.) che, pur appartenendo allo stesso ufficio, è però personas fisica diversa da quella che si è pronunciata sulla libertà personale dell’imputato.

Il Giudice dell’udienza preliminare per i minorenni: giudice collegiale composto da un magistrato di carriera e da due cittadini (uomo e donna) in qualità di esperti – componenti privati.

Nei procedimenti a carico di imputati minorenni, la giurisdizione non è dunque mai esercitata né dalla Corte d'assise né dal Tribunale ordinario né dal Giudice di pace.

Giudice di sorveglianza

Nel novero dei giudici ordinari rientra il Giudice di di sorveglianza (o uffico di sorveglianza), le cui funzioni, pur essendo prese in considerazione anche delle disposizioni sul procedimento penale, trovano più ampio sviluppo in quelle dell’ordinamento penitenziario (L. 26.7.1975, n. 354) perché riguardano specialmente la gestione della pena: (=il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati). Le compotenze del giudice di sorveglianza sono distribuite tra:

  1. tribunale di sorveglianza
  2. magistrato di sorveglianza

Presso ogni distretto e per ogni sezione distaccata di Corte d'Appello è istituito il Tribunale di Sorveglianza (giudice collegiale), al quale sono devoluti gli affari in materia di misure alternative alla detenzione e di revoca anticipata delle misure di sicurezza in grado di appello.
Il Tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto e da professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia.
I provvedimenti vengono adottati da un collegio composto da un presidente (magistrato di cassazione), da un magistrato di sorveglianza e da due degli esperti.

  • Ad esempio, ha competenza sul differimento dell’esecuzione della pena, sull’affidamento in prova al servizio sociale, sulle altre misure alternative alla detenzione e sulla liberazione condizionale 8art. 79 L. 354/1975).

Il magistarto di sorveglianza (giudice monocratico), è organo cuoi è demandato l'obbligo di vigilare sulla organizzaione degli istituti di prevenzione e pena, prospettando al Ministro di Giustizia le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo al trattamento rieducativo.

  • Ad esempio, ha competenza sull’applicazione delle misure di sicurezza, sulla concessione dei permessi e delle licenze, sull’approvazione del provvedimento di ammissione al lavoro esterno, sulla concessione della liberazione anticipata e, infine, sulla istruzione della domanda di grazia.

Nel confronto di coloro che hanno commesso il reato quando erano minori dei 18 (diciotto) anni, le attribuzioni del giudice di sorveglianza sono esercitate, per la parte spettante al tribunale di sorveglianza, dal tribunale per i minorenni e, per quella spettante al magistrato di sorveglianza, da un magistrato addetto allo stesso tribunale (=magistrato di sorveglianza per i minorennni).
La loro competenza cessa al compimento del 25° anno di età del condannato.

 

Tribunale del riesame

Il Tribunale del riesame è un istituto creato dal legislatore per far fronte a quella esigenza di sottoporre ad un controllo esterno, non solo di legittimità ma anche di merito, i provvedimenti restrittivi della libertà personale, caratterizzato da tempi rapidi e da una natura pienamente devolutiva. Si inserisce nella tematica relativa ai rapporti tra libertà personale, esigenze processuali e diritto di difesa.

E' istituito presso il Tribunale del capoluogo della Provincia in cui ha sede il giudice, contro la cui ordinanza di limitazione della libertà personale (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari) l'imputato ha chiesto il riesame. La richiesta, che può riferirsi anche al sequestro di beni, può essere fatta entro 10 (dieci) giorni dall'esecuzione o notificazione del provvedimento e il tribunale, entro altri dieci giorni, se non dichiara l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza.

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