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Le circostanze del reato militare

Il reato militare può essere aggravato (o attenuato), oltreché dalle circostanze “comuni ordinarie” previste dal Codice penale anche da circostanze “comuni militari” previste dal Codice penale militare di pace che si aggiungono ad esse e sono applicabili alla generalità dei reati militari. 

Il secondo capo del Titolo III del Libro I del Codice penale militare di pace, è dedicato alla elencazione delle circostanze «aggravanti» e «attenuanti» del reato militare, nonché alla previsione delle norme inerenti agli aumenti e alle diminuzioni di pena.

 ► Circostanze “aggravanti” militari

L’elencazione delle circostanze aggravanti comuni (militari) è contenuta nell’art. 47 c.p.m.p. ed esse possono così indicarsi: 

  • codardia
  • posizione di responsabilità
  • particolare lesione del servizio
  • particolare lesione della disciplina

 

La circostanza aggravante della “codardia” si applica per aver commesso il fatto (per l'avere agito) per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi. 

  • Ad esempio, rispondono di manifestazione di codardia (art. 137 c.p.m.p.) la sentinella che abbandona il posto perché impaurita da un attacco terrorista ovvero i militari che, a causa di un incendio sviluppatosi in caserma, si danno alla fuga in maniera disordinata mentre altri si adoperano per spegnerlo, provocando spavento o disordine e compromettendo la sicurezza del posto. 

La “posizione di responsabilità“, si applica nel caso in cui chi ha commesso il fatto riveste un grado o esercita un comando: non è richiesto che il reato sia stato commesso a causa o con l’abuso di questa posizione (art. 120, co. 2 c.p.m.p.). 

La “particolare lesione del servizio“, si applica quando il reato è commesso con le armi di dotazione militare (al singolo militare o al reparto) o durante un servizio militare (si intende, un particolare servizio al quale il militare è stato comandato) oppure ancora a bordo di una nave odi un aeromobile militare (art. 119 c.p.m.p.). 

La “particolare lesione della disciplina”, si applica allorquando il reato è commesso alla presenza di tre o più militari (scandalo in ambiente militare) oppure in luoghi in cui possa verificarsi pubblico scandalo (con ripercussioni cioè sulla pubblica opinione), oppure ancora all’estero da militare che vi si trova per servizio o che vestiva (ancorché indebitamente) l’uniforme. 

► Circostanze “attenuanti” militari 

L’elencazione è contenuta nell’art. 48 c.p.m.p. ed esse possono così indicarsi:

  • eccesso di zelo
  • servizio breve
  • reazione a modi non convenienti di altro militare
  • ottima condotta militare o provato valore

 

La circostanza attenuante dello “eccesso di zelo”, si applica allorquando il fatto è commesso eccedendo oltremodo (con eccessiva pignoleria) nell'adempimento dei doveri militari. 

  • Tipico esempio: aver agito al fine di correggere un inferiore 

La circostanza del “servizio breve” è applicata nel caso in cui il fatto commesso dal militare, che non abbia ancora compiuto 30 giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare.

La circostanza della “reazione a modi non convenienti di altro militare” è applicata nel caso in cui il fatto è commesso per i modi non convenienti usati da altro militare.Va distinta dalla provocazione, che richiede uno stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui.

  • Ad esempio, sono considerati modi non convenienti l’eccessiva rigidezza del superiore, l’apostrofare con espressioni che, senza essere ingiuriose, denotano scarso riguardo, ecc.

Infine l’applicazione dell’attenuante della ”ottima condottamilitare oprovato valore”, quando ne ricorrano gli elementi, è lasciata alla discrezionalità del giudice e si dice perciò facoltativa.

Per i reati militari, la pena può essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore.

Le circostanze del reato militare: rapporti con le circostanze del reato comune

 

Le circostanze cui agli artt. 47 e 48 sono dal legislatore definite «comuni» (poiché previste in relazione ad un numero indeterminato di reati militari), così come il Codice penale definisce «comuni» le circostanze elencate negli artt. 61 e 62 c.p. Comune si contrappone a «speciale», nel senso che è speciale la circostanza prevista per un singolo reato militare o per un gruppo circostanziato di reati militari.

Poiché il termine comune, riferito alle circostanze, sta ad indicare il concetto ora enunciato, non è possibile usare il termine stesso per distinguere le circostanze previste dalla legge penale comune rispetto alle circostanze previste dalla legge penale militare. Per distinguere queste due categorie di circostanze comuni, chiameremo «ordinarie» le circostanze comuni previste dal Codice penale per il reato comune e «militari» le circostanze comuni previste dalla legge penale militare per il reato militare. Le circostanze di cui agli artt. 47 e 48 c.p.m.p. sono dunque «circostanze comuni militari», mentre le circostanze di cui agli artt. 61, 62 e 62-bis sono «circostanze comuni ordinarie».

Il legislatore militare non si discosta dal Codice penale comune né nella disciplina della imputazione delle circostanze né nella disciplina degli aumenti e delle diminuzioni di pena dipendenti dalla presenza di circostanze.

Il reato militare può essere aggravato (o attenuato) anche da circostanze comuni ordinarie come dispone l’art. 47 c.p.m.p. “oltre le circostanze aggravanti comuni previste dal codice penale, aggravano il reato militare…; l’art. 48 c.p.m.p. ribadisce“Oltre le circostanze attenuanti comuni previste dal codice penale …attenuano il reato militare…le circostanze seguenti […]” 

Dunque anche le circostanze comuni ordinarie possono accedere ad un reato militare. Tale applicazione soffre naturalmente il limite relativo alla compatibilità o meno di determinate circostanze con determinate figure di reato militare. 

  • Così, ad esempio, l’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. (rilevante gravità del danno patrimoniale) è applicabile al furto militare ma non alla insubordinazione o comunque a reati che non offendono il patrimonio.

Le circostanze comuni ordinarie possono concorrere con le circostanze comuni militari, poiché la formulazione degli artt. 47 e 48 c.p.m.p. non lascia adito a dubbi circa la possibilità di un concorso. 

  • E’ perfettamente ipotizzabile, ad esempio, che un militare rivestito di un grado o investito di un comando (aggravante di cui all’art. 47 n. 2 c.p.m.p.) e avente anche, in ipotesi la qualifica di Pubblico Ufficiale commetta un reato militare abusando dei poteri inerenti alla sua funzione (aggravante di cui all’art. 61 n. 9 c.p.) e tentando poi di aggravare le conseguenze del reato commesso (aggravante di cui all’art. 61 n. 8 c.p.). 

Occorre inoltre tenere presente che non tutte le circostanze comuni militari sono contenute negli artt. 47 e 48 c.p.m.p.

 

  • Così ad esempio, una vera e propria attenuante comune militare è prevista dall’art. 42 c.p.m.p. (Difesa legittima).

► Circostanze “speciali militari”

Va ricordato, poi, che accanto alle circostanze comuni militari si pongono le «circostanze speciali militari», le quali, come già abbiamo accennato, possono essere previste per un singolo reato oppure per uno specifico gruppo di reati. 

  • Possiamo citare, ad esempio, le aggravanti previste dall’art. 92 c.p.m.p., in relazione al reato di rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art. 91 c.p.m.p.); dall’art. 131 c.p.m.p. in relazione ai reati inerenti a dispacci, corrispondenze e comunicazioni; dall’art. 144 c.p.m.p. in relazione al reato di violenza a sentinella, vedetta o scolta, e al reato di resistenza alla forza armata; dall’art. 152 c.p.m.p. in relazione al reato di mancanza alla chiamata; dagli artt. 187 e 190 c.p.m.p. in relazione ai reati di insubordinazione. 
  • Dall’altro lato, ,ad esempio, potremmo citare le attenuanti previste dall’art. 102 c.p.m.p., in relazione ai reati contro la fedeltà e la difesa militare; dagli artt. 105, 106 2 107 c.p.m.p. in relazione ai reati del comandante di una forza armata navale o aeronautica. 

Anche nei rapporti tra queste circostanze speciali e quelle comuni (militari e ordinarie) si possono verificare casi di concorso apparente di norme, casi che andranno risolti ricorrendo al principio di specialità, come d’altronde chiaramente dispone l’art. 147 c.p.m.p. 

► Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso (art. 50 c.p.m.p). Nondimeno, la pena detentiva temporanea da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta. 

► Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non è determinata dalla legge, si osservano le norme seguenti (art. 51 c.p.m.p.): 

  1. alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
  2. le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo. 

► Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti o attenuanti

Se concorrono più circostanze aggravanti o attenuanti, per determinare i limiti degli aumenti o delle diminuzioni di pena, si applicano le disposizioni del Codice penale (art. 52 c.p.m.p.). La pena della reclusione militare da applicare per effetto degli aumenti non può comunque eccedere gli anni trenta.

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