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Cause di estinzione del reato: il perdono giudiziale e la sospensione condizionale della pena

Sono previste dal codice penale dagli artt. 150-169: estinguono la punibilità in astratto, cioè escludono l’applicazione della pena all’autore di un reato, antecedente alla sentenza definitiva di condanna e, di conseguenza, limitano la potestà punitiva dello Stato.

► Il perdono giudiziale (art. 169 c.p.)
Consiste nella rinuncia dello Stato a condannare il colpevole di un reato in considerazione della sua età e per consentirgli un più facile recupero sociale.

Al fine della concessione del beneficio occorre che:

  1. il colpevole, all’epoca del commesso reato, non abbia superato gli anni 18 e non sia mai stato precedentemente condannato per un delitto;
  2. il reato commesso non sia grave (cioè per esso debba applicarsi in concreto una pena
  3. detentiva non superiore a 2 anni ovvero una pena pecuniaria non superiore a € 1549).

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta ed è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, il quale perdona il minore quando presume che si asterrà dal commettere ulteriori reati.

► La sospensione condizionale della pena (art. 163-168 c.p.)

Questo istituto opera quando l’Autorità Giudiziaria, inflitta una certa pena, ne sospende l’esecuzione a condizione che, entro un certo periodo di tempo (periodo di prova), il condannato non commetta un nuovo reato: se ciò si verifica, egli sconterà insieme la vecchia e la nuova pena.

La ratio dell’istituto è duplice:

  1. da un lato si sottraggono all’ambiente malsano e deleterio delle carceri individui che offrono garanzie di un ravvedimento;
  2. dall’altro si scoraggia il colpevole dal commettere nuovi reati.
  • Sono condizioni per la concessione del beneficio:
  1. che il reo non sia stato già condannato a pena detentiva per un delitto e non sia delinquente abituale, professionale, per tendenza;
  2. che alla pena non debba essere aggiunta una misura di sicurezza e non si tratti di condanna per reato elettorale (art. 102 D.P.R. n. 570/1960);
  3. che la condanna inflitta per il reato commesso non sia superiore a due anni di reclusione o di arresto (per gli ultrasessantenni e per coloro che hanno da 18 a 21 anni, tale limite è portato a 2 anni e 6 mesi, mentre per i minori degli anni 18 deve trattarsi di una pena non superiore a 3 anni);
  4. se si tratta di pena pecuniaria, essa deve essere tale che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata ai sensi dall’art. 135, non priverebbe il condannato della libertà per un periodo superiore, nel complesso, a 2 anni;
  5. la sospensione non può essere concessa più di una volta: Se però per una precedente condanna fu già sospesa l’esecuzione, il Giudice può, nell’infliggere una nuova condanna, disporre la sospensione qualora la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti innanzi visti (art. 163 c.p.) e fermi restando gli ulteriori presupposti;
  6. il Giudice concede la sospensione condizionale della pena ove ritenga che il reo si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena è ordinata per 5 anni per i delitti, 2 anni per le contravvenzioni (termine che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio): se, nei termini indicati (periodo di prova) il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto e non ha luogo l’esecuzione delle pene (art. 167 c.p.). L’effetto sospensivo si estende alle pene principali ed a quelle accessorie. Non si estende invece alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Trattandosi di sospensione condizionale, l’effetto sospensivo della esecuzione della pena cessa e la sospensione viene sottoposta a revoca se, nei termini fissati (5 anni per i delitti e 2 per le contravvenzioni), il condannato subisce altra condanna.

 

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