La Polizia Giudiziaria nell’ambito della loro competenza può trovarsi, quando agisce o di iniziativa o su delega del Pubblico Ministero, nella necessità di compiere atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche che essa non possiede.
Fra gli “ausiliari” di polizia giudiziaria rientrano, ad esempio, il funzionario ASL, il Chimico di porto o il veterinario a cui la Capitaneria di Porto deve spesso ricorrere per far certificare, rispettivamente, l’entità, le caratteristiche e la natura di un “agente” inquinante ovvero per le opportune verifiche nei mercati ittici, ecc.
In questi casi la polizia giudiziaria può avvalersi di «persone idonee» e cioè di persone in possesso delle competenze tecniche necessarie ad operare in quel determinato settore che forma oggetto dell’attività di polizia giudiziaria (art. 348, 4° comma c.p.p.)
â–º Tali soggetti:
Fra le persone idonee di cui si tratta va compreso anche l’interprete del quale la polizia giudiziaria deve necessariamente avvalersi per:
L’obbligo di avvalersi dell’interprete sorge anche quando l’Ufficiale di polizia giudiziaria ha personalmente conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
Anche quando si avvale di persona idonea a norma dell’art. 348, 1° comma c.p.p., l’Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria continua pur sempre ad assumere la «paternità dell’atto»: spetta a lui formulare i quesiti necessari, controllare l’attività del tecnico, consacrare in Verbale o (annotazione) le operazioni effettuate e i risultati conseguiti allegando, quando sia il caso, gli elaborati tecnici redatti.
Ciò vuol dire che, sotto il profilo formale, gli atti compiuti dall’ausiliare hanno la stessa natura ed efficacia degli atti compiuti dall’autorità che si è avvalsa dell’opera dell’ausiliare.
I «compensi» agli ausiliari saranno liquidati a norma dell’art. 11 legge 8.7.1980, n. 319 come modif. dal D.M. 30.5.2002 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’Autorità Giudiziaria).