Il Regolamento CE n° 562/2006 [1] emanato in data 15.03.06 prevede alcuni compiti di "Polizia di Frontiera" in capo all’Autorità Marittima, laddove non vi sia la c.d. “Guardia di Frontiera” (cioè Ufficio di Polizia di Frontiera per l’Italia).
Tali attività, classificabili quali attività di Polizia Amministrativa connesse alle operazioni di ingresso di stranieri nel territorio nazionale, sono specificate in alcune disposizioni del suddetto Regolamento, e precisamente:
Si rammenta infine l’onere posto a carico del vettore marittimo dall’art.10 comma 3° del T.U. 286/98 che dispone come “ il vettore aereo o marittimo è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l’ingresso nello Stato, riferendo alla Polizia di frontiera dell’eventuale presenza di stranieri irregolari a bordo dei mezzi di trasporto”
Analoga disposizione è disposta a carico di chi “assume lo straniero alle proprie dipendenze” senza darne conoscenza entro 24 ore all’Autorità di P.S. (art. 7 T.U. 286/98).
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito come costituisce comunque reato agevolare il transito dei clandestini nel territorio nazionale,anche se gli stessi siano solo di passaggio perché diretti in altri paesi UE, così sanzionando penalmente anche il semplice valico di frontiera anche se non finalizzato alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale (Cass. Pen. – Sent. n° 6398 del 08.02.08).
Links:
[1] https://www.esteri.it/mae/normative/Normativa_Consolare/Visti/20130912_Codice_frontiere_vers_consolidata_2013.pdf