Accertamenti urgenti
- Complesso di atti tipici ed atipici, che, con finalità investigative ed assicurative[1], gli Ufficiali di polizia giudiziaria compiono quando il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente o prima che lo stesso non abbia assunto la direzione delle indagini, e sussiste il pericolo (=timore) che, prima di tale intervento, siano soggetti a modificazione lo stato delle persone, dei luoghi, delle cose pertinenti al reato oltre che le tracce di questo.
- Si pensi, ad esempio, al reato di violazione di sigilli (art. 249 c.p) di un manufatto sottoposto a precedente provvedimento di sequestro penale.
Nel procedimento davanti al "Giudice di Pace", la Polizia Giudiziaria, se autorizzata da Pubblico Ministero, può procedere agli accertamenti urgenti anche fuori delle situazioni di urgenza (art. 13 D.lgs. n. 274/2000).
Per la esecuzione materiale degli accertamenti, gli Ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi dell’ausilio degli Agenti, ma debbono essere presenti durante le oprerazioni relative.
La Polizia Giudiziaria può avvalersi di «ausiliari» quando deve eseguire accertamenti, rilievi (fotografici, segnaletici, descrittivi) e operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche (art. 348 comma 4 c.p.p.)
- Gli accertamenti urgenti presuppongono il compimento di una "attività generica di conservazione" che la Polizia Giudiziaria svolge, non appena acquisita la notizia di reato per la ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché per la conservazione di esse e dello stato dei luoghi (c.d. fermo reale). L’attività generica di conservazione è contestuale o precedente rispetto agli accertamenti urgenti e consiste, in particolare, nel curare che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del Pubblico Ministero (art. 354 comma 1).
- Ad esempio, quando un Ufficiale di polizia giudiziaria, giunge sul luogo del fatto, in casi di urgenza deve dare disposizioni per isolarlo, evitare anche involontariamente modificazioni, osservarlo e descriverlo. Deve fare molta attenzione a non toccare direttamente gli oggetti e non disperdere le tracce rilevabili. In ciò consiste l’attività generica di conservazione.
► Modalità di esecuzione:
Una volta compiuta l’attività di conservazione, l’Ufficiale e l’Agente di polizia giudiziaria (nei soli casi previsti dall’art. 113 att. c.p.p.), possono procedere, di propria iniziativa, agli accertamenti urgenti (rilievi, ispezioni di luoghi e di cose, sequestri) se l’intervento del P.M. non può essere tempestivo o prima che lo stesso non abbia assunto la direzione delle indagini, e se il ritardo rende probabile la alterazione, la modificazione o la distruzione dell’oggetto di indagine.
- Può pensarsi, ad esempio, al caso del rilevamento di impronte plantari o di pneumatico lasciate sulla spiaggia a seguito di furto di sabbia (artt. 52 e 1162 cod. nav. e 624 c.p.), che andrebbero disperse a seguito del sopraggiungere dell’alta marea o della pioggia.
Se del caso sequestrano (art. 354, comma 2 c.p.p.) il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. [2]
Se gli accertamenti comportano il prelievo di "materiale biologico" (capelli, unghie, sangue, saliva, urina, ecc.), e manca il consenso dell’interessato, la Polizia Giudiziaria procede al «prelievo coattivo» nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, dal Pubblico Ministero (art. 349, 2 bis)[3]
► Garanzie difensive:
Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato, trattandosi normalmente di c.d. “atto a sorpresa”, della facoltà di farsi assistere, la stessa Polizia Giudiziaria deve dare notizia all’indagato se presente (art. 114 att.).
La presenza del difensore non è necessaria e, in difetto di nomina, alla Polizia Giuidiziaria non è imposto di designare un difensore di ufficio. Se l’indagato vuole farsi assistere da un difensore, è opportuno, che la Polizia Giudiziaria renda effettivo tale diritto se non vi è pericolo (=timore) nel ritardo o se questo non comporta un serio intralcio all’espletamento dell’atto. L’inizio dell’accertamento può essere, in tali casi, temporaneamente sospeso per consentire l’intervento del difensore.
► Documentazione e trasmissione:
L’attività svolta è documentata mediante "Verbale integrale" (art. 357 comma 2, lett. e) il quale viene redatto contestualmente o immediatamente dopo.
Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la Polizia Giudiziaria enuncia nel relativo Verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate (art. 355 c.p.p).
La documentazione è posta a disposizione del Pubblico Ministero (art. 357 comma 4 c.p.p.), previa conservazione di una copia, e se non è intervenuto sequestro (art. 355 comma 1 c.p.p.), va trasmessa senza ritardo.
- Quando si tratta, ad esempio, di reato perseguibile a querela (art. 15 lettera e Legge n. 963/65 e succ. modif.), la documentazione relativa agli accertamenti urgenti svolti (filmati, rilievi fotografici, schizzi, planimetrie, ecc.) va trasmessa solo se il Pubblico Minuistero ne fa richiesta (art. 112 att. c.p.p.)
La documentazione è conservata nel fascicolo delle indagini presso l’ufficio del Pubblico Ministero. Copia di essa è conservata presso gli Uffici di poliiza (art. 115 att. c.p.p.)
I dati dell’accertamento urgente vanno inseriti nel CED-SDI.
Nella maggior parte dei casi l’accertamento urgente è un atto “non ripetibile” (cioè per sua natura non rinnovabile), e, come tale, ha una utilizzabilità piena fuori del dibattimento e anche nel dibattimento.
Nella vasta categoria degli "accertamenti urgenti" rientrano:
- sequestri [4] ;
- ispezioni di luoghi e cose (c.d. sopralluogo);
- ispezioni per la prevenzione e repressione di delitti di criminalità organizzata;
- ispezioni per la prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti;
- ispezioni personali;
- rilievi, le operazioni tecniche e altri tipi di accertamento.
Nelle indagini dirette riveste altresì grande importanza il «sopralluogo» cioè quel complesso di operazioni, dirette ad individuare, raccogliere e fissare tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell’evento e alla identificazione del colpevole.
[1] Gli accertamenti urgenti hanno caratteristiche varie, e possono avere sia finalità investigative (ad esempio, le ispezione dei luoghi) sia finalità assicurative (ad esempio, il sequestro del corpo di reato); possono consistere in atti tipici (come le ispezioni dei luoghi o delle cose, ovvero il sequestro del corpo del reato o delle cose a questo pertinenti) ovvero atipici (come i rilievi e le operazioni tecniche sullo stato dei luoghi delle cose o delle persone: il rilevamento di impronte, la estrazione di una scheggia dal corpo di un ferito, il prelevamento di sabbia dal demanio marittimo, ecc.).
[2] Il sequestro è previsto obbligatoriamente per gli immobili in cui sono stati rinvenuti armi da sparo, esplosivi o ordigni esplosivi o incendiari, a norma dell’art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 533 sull’ordine pubblico.
[3] Art. 349, 2 bis: inserito dall’art. 10, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155.
[4]Si tratta di atti tipici disciplinati dagli articoli artt. 354, 355, 365, 253 e segg. c.p.p.
Accertamenti urgenti: modus operandi
► Modalità operative (modus operandi)
- Quando la Polizia Giudiziaria giunge sul luogo del fatto deve dare disposizioni per isolarlo, evitarne anche involontariamente modificazioni, osservarlo e descriverlo. Deve fare molta attenzione a non toccare direttamente gli oggetti e a non disperdere le tracce rilevabili. In ciò consiste quella che si è definita “attività generica di conservazione”;
- una volta compiuta l’attività di conservazione, si procederà agli "accertamenti urgenti" (rilievi, ispezioni non personali…) solo se l’intervento del Pubblico Ministero può avvenire in un momento tanto successivo da rendere probabile la alterazione, la modificazione o la distruzione dell’oggetto di indagine.
- Può farsi, ad esempio, il caso del rilevamento di tracce di sangue lasciate sulla spiaggia, luogo facilmente accessibile o non protetto rispetto a modificazioni dipendenti dalle condizioni meteorologiche.
- quando procede ad ispezioni dei luoghi, la Polizia Giudiziaria può ordinare, enunciando nel Verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le ispezioni siano concluse;
- quando il Pubblico Ministero non interviene, autorizza la Polizia Giudiziaria a rimuovere un cadavere ed a procedere ai rilievi che lo concernono; tali rilievi possono essere compiuti dalla Polizia Giudiziaria anche di iniziativa (ad esempio, perché si teme la sparizione delle tracce del reato per fenomeni di putrefazione);
- l’esistenza dei "presupposti" per l’accertamento urgente (pericolo di dispersione, alterazione o modificazione delle tracce, luoghi e cose) deve essere motivata e risultare dal Verbale;
- la Polizia Giudiziaria può compiere "rilievi esteriori" sulla persona. Non può però compiere ispezioni personali. Consegue da ciò che la Polizia Giudiziaria può accertare segni o tracce utili (macchie tatuaggi, ecchimosi); rilevare l’età apparente di una persona; rilevare il colore, l’odore, lo stato di conservazione, le mutilazioni, la sede, l’atteggiamento, le lesioni,le macchie, l’abbigliamento, i connotati salienti.
Non rientrano invece nei rilievi puramente esteriori e, pertanto non possono essere compiuti dalla Polizia Giudiziaria ad esempio, i rilievi che devono essere compiuti su parti del corpo non esposte normalmente alla vista altrui, specialmente nel caso in cui ciò può imporre un mancato riguardo all’intimità o al pudore della persona.
- Si pensi, in via di esempio, alla ipotesi in cui il primo intervento sulla spiaggia, dove è stato rilevata la presenza di un cadavere, avvenga ad opera di personale del Corpo delle Capitanerie di Porto (NODM). Richiamato quanto osservato sul punto, in via generale, spetterà ad esempio al personale del Corpo delle Capitanerie di porto intervenuto, procedere sia all’attività generica di conservazione che agli accertamenti e rilievi necessari anche avvalendosi di ausiliari. E’ ovvio, peraltro, che il successivo intervento di Ufficiali di polizia giudiziaria a "competenza generale" (Polizia di Stato, Carabinieri, ecc.) consentirà al personale del Corpo delle Capitanerie di porto di limitare la propria attività a quella direttamente ed immediatamente connessa ai propri compiti di istituto. Il personale del Corpo delle Capitanerie di porto dovrà trasmettere al Pubblico Ministero l’informativa sul fatto reato e la documentazione sulle attività svolte.Opererà anche per il personale del Corpo, l’art. 113 att. che consente anche ai semplici Agenti di polizia giudiziaria di compiere gli accertamenti urgenti in casi di particolare necessità e urgenza.
- I dati delle ispezioni vanno inserite nel CED-SDI.
I rilievi e altri accertamenti
Oltre che in sequestri ed ispezioni (di luoghi e cose), gli accertamenti urgenti previsti dall’art. 354 commi 2 e 3 c.p.p., possono consistere
- in rilievi
- operazioni tecniche ed altri tipi di accertamento
In tema di accertamenti è utile fare qualche precisazione terminologica, relativamente ai rapporti con i c.d. rilievi. Essi non hanno natura di perizia e mirano a riprodurre su documenti ed a fissare stabilmente aspetti di realtà – esaminati in modo diretto – rilevanti ai fini delle indagini: riguardano la constatazione e raccolta di dati materiali pertinenti al reato e consistono dunque in una attività di semplice «rilevamento» e «conservazione».
Possono essere effettuati con tutti i mezzi a disposizione della scienza e della tecnica, oltre che con la osservazione diretta.
Si distinguono «rilievi descrittivi», «rilievi dattiloscopici» (rilevamento delle impronte digitali), «rilievi antropometrici» (rilevamento delle misure corporee), «rilievi fotografici». I rilievi sono spesso finalizzati all’accertamento dell’identità di un soggetto (rilievi segnaletici).
- Ad esempio, fra gli accertamenti urgenti si rammentano i rilievi fotografici di arenili interessati da operazioni di prelievo abusivo di sabbia; di occupazioni abusive di suolo demaniale marittimo; e i rilievi aeromobili (telerilevamenti) di presenza di prodotto inquinante in mare.
Per il compimento dei rilievi ci si può avvalere dell’operato degli «ausiliari» di polizia giudiziaria, ex art. 348 c.p.p.
Le ispezioni
- Consistono in una attività volta alla ricerca diretta (=osservazione, constatazione e rilevazione) e, in caso positivo, alla consequenziale acquisizione di “tracce di reato” ed degli altri effetti materiali che il reato ha lasciato su persone, luoghi e cose.
Le ispezioni sono effettuate soprattutto durante le indagini preliminari, ad opera della Polizia giudiziaria (art. 354 co. 3 con la esclusione per essa della sola ispezione personale) e dal P.M., ma talvolta avvengono anche nel corso del dibattimento ad opera del Giudice.
I controlli e le ispezioni che possono riguardare sia i mezzi di trasporto che i bagagli e gli effetti personali, si sostanziano in un’attività di osservazione e percezione diretta, che può essere eseguita tanto da Ufficiali che da Agenti di polizia giudiziaria e che posono progredire (=sconfinare) in vere e proprie perquisizioni (eseguite solo dagli Ufficiali di polizia giudiziaria), quando sia necessario in conseguenza dei risultati cui ha indotto l’originario intervento investigativo.
► A seconda dell’oggetto, si distinguono:
- ispezione personale, quando la ricerca delle tracce e degli altri effetti materiali che il reato abbia lasciato (ad esempio, lesioni) è effettuata direttamente su una persona. Questa, a tutela della sua personalità, anche quando non è indagata, ha facoltà di farsi assistere da idonea persona di sua fiducia.
L’atto non può essere compiuto dalla Polizia Giudiziaria (il divieto vale anche nell’ipotesi di attività delegata), incidendo necessariamente sulla dignità e sul pudore di chi vi è sottoposto, sicché, a miglior loro garanzia, è riservato alla A.G., che, può, peraltro, delegare un medico (ad esempio, per rilevare lesioni personali o malattie, prelivo di sangue e urina, ecc,).
Sulle persone, la Polizia Giudiziaria può peraltro compiere consensualmente o anche coattivamente - ricorrendo i consueti presupposti della necessità e dell’urgenza - accertamenti e rilievi esteriori diversi dalla ispezione personale (poiché il cadavere non è considerato persona, su di esso possono essere eseguiti anche atti di ispezione purché sussistano i presupposti che legittimano l’accertamento urgente).
- Per «rilievi esteriori», si intendono tutte le attività di osservazione e descrizione che, per un verso, non comportano restrizioni fisico-morali alla libertà del soggetto e, per un altro, non si attuano attraverso medodi invasivi della sfera corporale del soggetto stesso.
- Rientrano, ad esempio, tra i rilievi esteriori l’accurata descrizione, da parte della Polizia Giudiziaria, di una persona o di parti del suo corpo; l’accertamento sulla persona di segni o tracce utili (macchie, tatuaggi, segni di lotta, ecchimosi, escoriazioni, voglie, ecc.); il rilievo dell’età apparente, i connotati salienti, il colore, l’odore, lo stato di conservazione, l’altezza, le mutilazioni e l’atteggiamento di una persona. Tra i rilievi esteriori infine possono farsi rientrare anche il rilevamento di impronte, l’applicazione di procedure per l’accertamento di residui da sparo (mediante stubs).
Non rientrano fra i rilievi esteriori (e pertanto non possono essere compiuti dalla Polizia Giudiziaria) i rilievi che devono essere compiuti su parti del corpo, che non essendo esposte normalmente alla vista altrui, determinano un mancato riguardo all’intimità o al pudore della persona. In questi casi si è in presenza di rilievi invasivi o di rilievi che incidono sulla libertà morale.
- Rientrano, ad esempio, tra i rilievi vietati alla Polizia Giudiziaria gli accertamenti medici invasivi e cioè quelli che richiedono la somministrazione di sostanze oppure la introduzione di sonde o di altri strumenti nel corpo della persona sottoposti all’esame (prelievo di materiale biologico, di acido desossi ribonucleico (D.N.A.).
Tali rilievi invasivi possono essere effettuati solo dall’Autorità Giudiziaria e la loro effettuazione può avvenire coattivamente, ossia anche in mancanza del consenso dell’interessato esclusivamente nei casi e nei modi previsti dlla legge (Corte Cost. 238/96).
- Per limitare i negativi effetti determinati dall’assenza di una normativa organica sui prelievi coattivi di materiale biologico, il legislatore ha dettato ultimamente (artt. 349. comma 2 e 354. comma 3 e art. 10. comma 4 quater D.L. 27.7.2003, n. 144 conv. nella Legge 31 luglio 2005, n. 155 ) previsioni urgenti che legittimano alcuni di tali prelievi (anche coattivi) e, segnatamente, quelli di capelli e saliva, nei confronti di persone sospette o indagate nel corso di accertamenti diretti alla sua identificazione.
Al prelievo coattivo la Polizia Giudiziaria può procedere solo previa autorizzazione del Pubblico Ministero, che deve essere data per iscritto oppure anche oralmente con successiva conferma scritta.
- ispezione locale, quando la ricerca è effettuata nel domicilio o anche in altri luoghi;
- ispezione reale, quando è eseguita su una cosa (ad esempio, la ricerca di impronte sulla carrozzeria di un’autovettura);
In tutti i tipi di ispezione, il "difensore" ha sempre e comunque il diritto di assistere all’atto. Ha diritto al "preavviso" per le ispezioni disposte dal Giudice e, tranne i casi di assoluta urgenza, per quelle compiute dal P.M. o, per sua delega, da un Ufficiale di polizia giudiziaria. Non ha, quindi, diritto al preavviso per tutte le ispezioni compiute «di iniziativa» dalla Polizia Giudiziaria, tutte legittimate solo da quella urgenza.
L’ispezione è documentata mediante Verbale. Il Verbale è consegnato all’interessato e inviato al PM entro 48 ore.
- La Polizia Giudiziaria non può procedere né di iniziativa né su delega ad ispezioni negli uffici dei difensori (art. 103).
Casi speciali di ispezioni
La Polizia Giudiziaria può procedere a ispezioni anche in taluni casi espressamente previsti da leggi speciali che, a seconda della finalità, si possono distinguere in:
- ispezioni per la prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti (art. 103 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 )
Hanno per oggetto mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali, che può essere effettuata in ogni luogo da Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria quando si ha il fondato motivo di ritenere che, mediante la ispezione, possano rinvenirsi sostanze stupefacenti o psicotrope. E’ necessario che sia in corso un’operazione di polizia e non si tratti perciò di iniziativa estemporanea del singolo Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria. Valgono le stesse modalità esecutive previste dal codice di rito per le ispezioni di polizia giudiziaria.
- ispezioni per il contrasto della immigrazione clandestina (art. 12, comma 7 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 )
Rientarno tra le ispezioni locali, ivi compresa quella domiciliare, che Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria possono compiere per prevenire o reprimere condotte dirette a violare le norme sull’ingresso e la permanenza di stranieri nel territorio di confine e nelle acque territoriali.
E’ necessario che sia in corso un’operazione di polizia (non deve trattarsi perciò di iniziativa estemporanea del singolo Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria) strumentale al contrasto dell’immigrazione clandestina e disposta nell’ambito delle direttive date dal Ministro dell’Interno per il controllo delle frontire e vigilanza marittima e terrestre (art. 11 comma 3 D.lgs. 286/1998) e sussista il fondato motivo, deducibile anche da specifiche circostanze di tempo o di luogo, di ritenere che mezzi di trasporto o cose trasportate possano essere utilizzati per la commissione di reati collegati al favoreggiamento della immigrazione. Valgono le stesse modalità esecutive previste dal codice di rito per le ispezioni di polizia giudiziaria.
Il sopralluogo
Nelle "indagini dirette" riveste grande importanza il «sopralluogo» cioè quel complesso di operazioni, dirette ad individuare, raccogliere e fissare tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell’evento e alla identificazione del colpevole.
Il sopralluogo è di competenza del Pubblico Ministero, ma l’Ufficiale di polizia giudiziaria collaborato dall’Agente qualora ritenga che possano alterarsi, disperdersi o modificarsi, le cose, le tracce ed i luoghi o qualora il Pubblico Ministero non possa intervenire tempestivamente, provvede ad effettuarlo personalmente, preavvisando il magistrato e facendo specifico cenno nel Verbale dei motivi per cui ha provveduto ad eseguire il sopralluogo ed effettuare l’eventuale sequestro del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti.
- Appena giunto sul posto, l’Ufficiale di polizia giudiziaria (collaborato dall’Agente di polizia giudiziaria) :
- curerà che lo stato dei luoghi e delle cose da lui trovato, non venga mutato da alcuno;
- provvederà a piantonare e isolare la località, facendo allontanare tutte le persone estranee, per evitare danno alla conservazione delle tracce e alla posizione delle cose.
L’Ufficiale di polizia giudiziaria, per isolare, potrà avvalersi della «banda di plastica», a righe bianche e rosse (riportante ad esempio, la scritta Guardia Costiera) o di quanto altro possa essere utile.
Il "Verbale di sopralluogo" è diviso in 5 parti, lo scopo è di dare una chiara rappresentazione dell’ambiente dove si svolse il fatto e di permetterne l’esatta ricostruzione anche a distanza di tempo.
- La prima parte comprende le indicazioni di carattere generale comuni a qualsiasi verbale:
- data e ora di inizio;
- generalità, il grado e la qualifica dell’Ufficiale di polizia giudiziaria che dirige le operazioni ed i suoi collaboratori;
- indicazione del Comando di appartenenza;
- indicazione del luogo ove viene effettuato;
- generalità delle persone che hanno denunciato il fatto, ovvero come si è venuti a conoscenza del fatto. Si deve evitare qualsiasi giudizio personale (esempio, .... «il sopralluogo è stato effettuato perché è stato commesso un omicidio, un furto, ecc.», ma in particolare, perché è stato rinvenuto un cadavere, scoperta una effrazione, ecc.: la dimenticanza di uno dei predetti elementi porterebbe alla nullità dell’atto).
- La seconda parte riguarda la descrizione vera e propria, la parte più importante del verbale ai fini della riproduzione dell’ambiente in cui l’evento si è verificato.
Si procede dal generale al particolare, da destra a sinistra, dall’avanti all’indietro, dal basso verso l’alto. Questa parte dovrà essere redatta in modo da permettere a chi ne prenda visione, pur senza essere stato sul posto, di avere una rappresentazione esatta dell’ambiente e del suo contenuto; consentire in ogni tempo la ricostruzione e rievocazione delle condizioni ambientali proprie al momento in cui si effettuò il sopralluogo.
- La terza parte rappresenta l’utile complemento della parte seconda, in quanto si elencano tutti i rilievi (topografici, plastici, planimetrici, fotografici, allegati al verbale) che sono stati compiuti senza modificare il contenuto d’ambiente.
- La quarta parte comprende gli stessi argomenti della parte terza, con la differenza, però, che in questa si elencano tutti i rilievi effettuati dopo la modifica delle condizioni di ambiente, per ciò che di anormale possa essere stato riscontrato in conseguenza di tale modificazione.
Di norma, tale modifica è autorizzata dal Pubblico Ministero. Talvolta però, l’Ufficiale di polizia giudiziaria, per motivi di urgenza, può essere costretto a modificare le condizioni dell’ambiente di propria iniziativa.
- La quinta parte contiene l’elencazione degli oggetti repertati. Per «repertamento», si indica quella attività diretta a cercare, individuare, fissare, descrivere, prelevare e conservare qualsiasi cosa tipo oggetti, materiali, tracce, macchie, che risultino o si ritengano in connessione con il reato oggetto delle indagini: personale specializzato è preposto al prelevamento e alla conservazione degli oggetti.
Accertamenti tecnici
A differenza degli "accertamenti urgenti" che consistono in un’attività di tipo ispettivo, gli «accertamenti tecnici» (art. 348, commi 1 e 4 c.p.p.) sono invece atti assimilabili alle “perizie”, e sono disposti o compiuti per acquisire dati e valutazioni sui fatti, situazioni o materie che richiedono particolari conoscenze scientifiche e tecniche.
- Ad esempio, fra gli accertamenti tecnici rientrano quelli volti a stabilire se si è in presenza di un falso documentale o di monete (lampada di Wood) ovvero quelli volti a stabilire, in caso di inquinamento in ambito portuale, le responsabilità dei comandanti di navi, attraverso la comparazione tra un campione di sostanza inquinante rilevato in prossimità al punto di stazionamento di una motocisterna ed il conseguente prelievo di un campione effettuato all’interno della cassa sloop della stessa unità ad opera del servizio chimico del porto o funzionario dell’ASL[1]
La Polizia Giudiziaria non vi può ricorrere quando il compimento di tali atti atipici incide in modo irreversibile sulle scelte del Pubblico Ministero. L’accertamento tecnico è perciò "vietato" alla Polizia Giudiziaria nei casi in cui sia un “accertamento tecnico non ripetibile”.
- E’ accertamento tecnico non ripetibile, ad esempio, quello che stabilisce se una certa sostanza, di quantità troppo modesta per poter essere campionata, è o meno stupefacente e l’accertamento comporta naturalmente la distruzione del reperto (Narcotest). In questo caso la polizia giudiziaria non può procedere ad accertamento tecnico.
Quanto alla sua documentazione, ne può essere fatta una semplice “annotazione”. L’atto, previa conservazione di una sua copia, è posto a disposizione del Pubblico Ministero e da questi inserito nel fascicolo delle indagini.
Ha piena utilizzabilità fuori del dibattimento, ma non ha alcuna utilizzabilità diretta nel dibattimento anche se può fornire al Pubblico Ministero lo spunto affinché venga disposta una perizia, per porre domane al perito o ai consulenti tecnici delle parti private, per porre domande o contestare a chi a compiuto l’accertamento tecnico gli esiti dello stesso.
► Agli "accertamenti tecnici" può procedersi anche nel corso di "attività di polizia amministrativa", quando cioè, non esiste ancora una notizia di reato (=notizia i reato in senso tecnico) e non esiste ancora un indagato.
- Può pensarsi ad esempio al caso in cui la polizia amministrativa (Servizio NODM) precede al prelievo di campioni presso uno scarico industriale e, attraverso le analisi, accerta poi la realizzazione di un illecito penale (inquinamento)
Si applicano le garanzie della difesa previste dal Codice (art. 360) quando gli accertamenti modificano in modo irreversibile la situazione preesistente.
► Peraltro, con riguardo ai «prelievi dei campioni» (art. 223 att.) può dirsi:
- delle operazioni di prelievo non va dato avviso all'interessato il quale non ha dirtiio di essere assistito da un difensore. Il diritto all'assistenza difensiva sorgerebbe invece se, al momemento del prelievo, l'interessato avesse già assunto la "qualità di indagato" e il prelievo fosse perciò "un'attività di polizia giudiziaria" e non di polizia amministrativa. In tale ipotesi, infatti, il prelievo equivarebbe a un «accertamento urgente/ispezione» che impone le "garanzie difensive" previste dall'art. 354 e 356 c.p.p. se l'atto è compiuto dalla Polizia Giudiziaria a iniziativa (con diritto del difensore di assistere senza avviso) o dall'art. 354 se l'atto è compiuto dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria su delega del P.M. (con diritto del difensore di assistere previo avviso ferma la possibilità che l'avviso sia omesso o dato con particolari modalità quando vi è pericolo di alterazione delle tracce di reato);
- previo "avviso tempestivo" dato anche oralmente, l'interessato o persona di sua fiducia hanno facoltà di presenziare (anche con l'assistenza di un consulente tecnico) alla analisi sui campioni prelevati purché si tratti di analisi delle quali non è prevista (o possibile) la "revisione". Quando è prevista (o possibile) la loro revisione, questa è richiesta dall'interessato e ad essa possono presenziare sia l'interessato che il suo difensore (di fiducia o di ufficio) eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. Chi presenzia alle analisi o alla loro revisione può formulare richieste, osservazioni, riserve e proporre specifiche indagini (art. 230);
- verbali delle analisi o della revisione delle stesse sono trasmessi al P.M. quando gli viene riferita la notizia di reato (art. 347).;
- se sono state osservate le disposizioni indicate al n. 2, i verbali delle analisi o di revisione delle stesse che "non sono ripetibili" sono raccolti nel «fascicolo per il dibattimento» (art. 341). Se si tratta di analisi o di revisioni "ripetibili", la loro documentazione è invece inserita nel «fascicolo del P.M.» (art. 433).
[1] Per quanto concerne le modalità da rispettare nell’operazione di campionamento per accertamenti di polizia giudiziaria è opportuno che i Comandi concordino preliminarmente con il Ministero gli adempimenti da osservare.