Gli abusi sul demanio marittimo possono configurarsi in molteplici modi e con diversa consistenza. Essi sono correlati alle differenti modalità di utilizzazione dei beni demaniali, nonché all’esistenza o meno del «titolo concessorio» ed al contenuto dello stesso.
Le fonti del diritto speciale che disciplinano il "rilascio di concessioni" di beni del demanio e di zone di mare territoriale (art. 524 trans.), l’autorizzazione alla "esecuzione di nuove opere" in prossimità del demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare oppure le occupazioni e le innovazioni abusive sono:
Atteso che compete comunque alla Amministrazione dei Trasporti, di regolare l'uso del demanio marittimo e di esercitarvi la “polizia” (=polizia demaniale), il potere dell'Amministrazione marittima, per quanto ampio, non è esclusivo: l'estrinsecazione dei poteri delle altre amministrazioni interessate deve essere in ogni caso sottoposta ad un'opera di coordinamento e di armonizzazione a cura della predetta Amministrazione.
L'Autorità amministrativa preposta, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo (art. 36 Cod. nav.). Le concessioni sono generalmente «temporanee»; tuttavia, in circostanze speciali, possono anche essere «senza limiti di tempo».
Nel primo caso il rilascio della concessioni spetta all'Autorità amministrativa competente, mentre per le concessioni senza limiti di tempo occorre una legge. È opportuno premettere che il carattere demaniale del bene concesso presuppone sempre la «revocabilità» della concessione.
Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso una zona demaniale o farvi una qualsiasi innovazione tendente a variare o modificare la proprietà demaniale, o ad indurre limitazioni o impedimenti agli usi per cui essa è destinata, ovvero a pregiudicare i diritti ad essa inerenti deve ottenete la “concessione“ dall'Amministrazione competente previa presentazione di opportuna domanda.
La materia degli "abusi" sul demanio marittimo è disciplinata, per quanto riguarda la parte amministrativa dall’art. 54 Cod. nav., per la parte relativa alle disposizioni penali dall’art. 1161, comma 1 Cod. nav. e ss. E per la parte privatistica delle norme sulla proprietà contenute nel Codice civile.
Si evidenzia che gli articoli 54 e 1661 Cod. nav. si applicano anche alle "innovazioni abusive" eseguite entro il limite dei 30 metri dal demanio marittimo (c.d. zona di rispetto), tale limite può essere aumentato, per ragioni speciali, in determinate località, qualora queste non siano previste in piani regolatori generali o particolareggiati già approvati dagli Enti Locali competenti, d’intesa con le Autorità Marittime ai sensi dell’art. 55 Cod. nav.
L’art. 54 Cod. nav. enuncia: “Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il Capo del Compartimento Marittimo (o altra Autorità competente) ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino stato entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede d’ufficio a spese dell’interessato”.
Il «provvedimento ingiuntivo di sgombero» rappresenta, quindi, l’atto consequenziale rispetto all’azione preventiva di polizia, finalizzata alla vigilanza e alla repressione degli abusi sul suolo demaniale; mentre l’esecutorietà d’ufficio dell’ordine costituisce una forma di "autotutela" speciale alla quale fare ricorso, in via sostitutiva, per il ripristino della legalità venuta meno per l’effetto dell’abuso perpetrato in danno del pubblico demanio marittimo.
Nel caso in cui non sia possibile "individuare i contravventori", l’ordinanza di cui all’art. 54 Cod. nav., dovrà essere emessa “ad incertam persona”; questa potrà essere affissa sulla porta o sulle strutture dell’abusiva costruzione ed eventualmente, per maggior cautela, nell’Albo pretorio del Comune, ciò al fine di predisporre, comunque, un atto prodromico alla successiva procedura di demolizione di ufficio.
L’art. 1161 Cod. nav. tipicizza sostanzialmente le seguenti forme alternative di condotta penalmente rilevante:
L’art. 1164, comma 1 Cod. nav. stabilisce, infine, che nel caso di occupazione senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero nel caso di utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, il responsabile è tenuto alla corresponsione di un indennizzo: è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa di una somma da Euro 1.032 a Euro 3.098
Il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, ha tra i vari compiti, quello della vigilanza e del controllo sul demanio pubblico marittimo (art. 30 Cod. nav.- Uso del demanio marittimo; art. 27 Reg. Cod. nav. - Vigilanza)
Questi controlli vengono effettuati da personale del Corpo, in quanto Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria (art. 1235 Cod. nav. - Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria).
I controlli inerenti il demanio pubblico marittimo sono molteplici e vanno dal controllo dei limiti della concessione demaniale, dei limiti sulla proprietà privata, dell’abusiva occupazione del suolo demaniale al rispetto dell’ordinanza balneare emessa dal Capo del Circondario Marittimo.
Si rappresentano di seguito, per una più facile interpretazione, alcuni controlli demaniali tipo, che posso presentarsi durante il servizio.
► Parte Amministrativa:
Il personale, giunto presso lo "stabilimento balneare", si reca dal concessionario, o da colui che ha in gestione la concessione (art. 45 bis - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione - Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'Autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione), dopo le presentazioni di rito, comunica allo stesso che deve effettuare un controllo per il rispetto dell’ordinanza balneare.
Durante detto controllo, viene compilato un apposito «questionario», in duplice esemplare del quale una copia viene rilasciata al concessionario.
Il controllo verte principalmente sulla "sicurezza", vengono quindi controllate le "dotazioni" prescritte dall’ordinanza quali:
Nel caso in cui vi fosse la mancanza di una delle dotazioni di sicurezza o si verificasse il non adempimento di uno degli articoli/punti dell’ordinanza, il concessionario incorrerebbe in una "sanzione amministrativa" per la violazione della stessa, punita dall’articolo 1164 comma 1 Cod. Nav (Inosservanza di norme sui beni pubblici); la sanzione è fissata tra un minimo di € 1.032 ed un massimo di € 3.098 (art. 10 Legge 689/81 - Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo ) e per la stessa è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo o un terzo del massimo - quella più favorevole per il sanzionato ( art. 16 del Legge 689/81 Pagamento in misura ridotta ) in questo caso si applica un terzo del massimo quindi la sanzione è di € 1.032.
Nel caso in cui la violazione ad uno degli articoli/punti dell’ordinanza viene effettuata da una persona che si trova in spiaggia o in acqua per motivi ludico ricreativi (per esempio, giocare a pallone sulla battigia), l’articolo punitivo è il 1164 comma 2 Cod. Nav. (Inosservanza di norme sui beni pubblici); la sanzione è fissata tra un minimo di € 100 ed un massimo di € 1.000 e in questo caso si applica il doppio del minimo quindi la sanzione è di € 200.
Durante il corso dell’estate ci si può imbattere in una occupazione, da parte di un veicolo, del suolo demaniale marittimo.
Questo tipo di illecito è punito dal Codice della Navigazione in ottemperanza all’art. 1161 comma 2 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata); la sanzione è fissata tra un minimo di € 103 ed un massimo di € 619, in questo caso si applica il doppio del minimo quindi la sanzione è di € 206.
Lo stesso può essere regolamentato o dall’ordinanza balneare o da ordinanza della locale Amministrazione Comunale.
► Parte Penale:
Nel caso in cui venga abusivamente occupato uno spazio demaniale marittimo (art. 1161 comma 1 del Cod. Nav. ) gli accertatori di detto reato devono tempestivamente far cessare lo stesso contestandolo al suo autore l'illecito ed in seguito si provvede ad identificare la persona e ad invitarla in Ufficio.
► Azioni da intraprendere:
Successivamente viene emessa apposita «ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi» da parte del Capo del Compartimento entro un termine stabilito, ed in caso di mancata esecuzione della stessa, questi vi provvede d’ufficio a spese dell’interessato ex art. 54 Cod. Nav (Occupazioni e innovazioni abusive) .
Nel caso di un concessionario, i contesti in cui ci si può imbattere possono essere:
Nei casi su citati le azioni da intraprendere sono le stesse esplicate nel punto precedente.
In seguito, per le opere abusivamente realizzate/delocalizzate, viene elevato «processo verbale amministrativo» ex art. 1164 comma 1 Cod. nav., e successivamente viene emessa apposita ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi dal Capo del Compartimento entro un termine stabilito, ed in caso di mancata esecuzione della stessa, questi vi provvede d’ufficio a spese dell’interessato ex art. 54 Cod. Nav (Occupazioni e innovazioni abusive ). Per quanto riguarda il concessionario, lo stesso può presentare domanda di «sanatoria» per le stesse. Nel caso in cui la richiesta di sanatoria venisse accetta, si eseguirà in seguito un ulteriore "sopralluogo" durante il quale si provvederà a controllare, tramite la "relazione tecnica", le "planimetrie" e gli "indici di piano", che effettivamente quello chiesto in sanatoria coincida con lo stato dei luoghi.
Nel caso in cui durante il sopralluogo emergano degli ulteriori abusi, perpetrati dopo il primo sopralluogo, si dovrà dare inizio ad un ulteriore procedimento penale a carico del concessionario.
Può capitare che alcuni concessionari realizzino la struttura autorizzata da apposito titolo concessorio (Mod. 77), non con materiali di "facile rimozione" come prescritto dal Codice della Navigazione e come esplicato all’interno delle more del Mod. 77, bensì usando materiali (gettata in opera di pavimentazione o saldando tra di loro i pannelli prefabbricati in cemento armato vibrato) che rendono detta struttura di "difficile rimozione".
Nel caso in cui si verifichi tale situazione, bisogna interessare, l’Agenzia del Demanio (competente per provincia), il Genio delle Opere Marittime, l’U.T. del Comune ove si trovi la costruzione, l’Agenzia delle Dogane, e con appositi tecnici effettuare dei sopralluoghi mirati a constatare se la struttura è di facile o di difficile rimozione.
Dal sopralluogo, "ogni tecnico" dei rispettivi Organi menzionati, redigerà apposita «relazione» e, nel caso in cui la struttura risultasse di difficile rimozione, si darà inizio al procedimento per "l’incameramento" della struttura stessa, redigendo apposito «Testimoniale di Stato» (tale commissione può esprimersi favorevolmente in ordine alla proficuità dell’acquisizione ed incameramento della stessa tra le pertinenze del Demanio Marittimo, in quanto qualificata come opere inamovibile di difficile rimozione e, come tale, da acquisire allo Stato mediante la loro iscrizione nel “Registro Inventario dei beni immobiliari demaniali dello Stato" - Mod. 23.D1) (Art. 49 - Devoluzione delle opere non amovibili).
Tutte le opere di nuova costruzione che si trovano "entro una zona di trenta metri" dal demanio marittimo (c.d. linea verde) o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione (nulla-osta) del Capo del Compartimento.
Per alcune località, per ragioni speciali, in seguito all’emanazione di apposito Decreto del Presidente della Repubblica, l’estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione, può essere determinata in misura superiore ai trenta metri.
L' autorizzazione ad effettuare i lavori sopra menzionati, si intende accolta se entro 90 (novanta) giorni l'Amministrazione non ha rigettato la domanda[1] dell' interessato; la stessa non è richiesta quando le costruzioni che si trovano in prossimità del mare sono previste dai piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'Autorità Marittima.
Nel caso in cui, all’interno della fascia menzionata si verifichi la costruzione abusiva di opere, si procederà allo sgombero e al ripristino dei luoghi ai sensi dell’art. 54 del Cod. nav. (Occupazioni e innovazioni abusive).
Sequestro di boe abusive
[1] Il silenzio dell'Amministrazione competente equivale a provvedimento di "accoglimento" della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima Amministrazione non comunica all'interessato, entro 90 giorni, il provvedimento di diniego (vedi in proposito la Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, nonchè del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300).