Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività

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L'art. 452-sexies punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività.

E' il delitto commesso da chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente» (primo comma).

La pena è aumentata (fino a 1/3) se dal fatto derivi:

  • pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni "estese o significative" del suolo o del sottosuolo; di "un" ecosistema,  della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Un aumento di pena della metà è, invece stabilito dal terzo comma dell'art. 452-sexies se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.