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Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca: sistema sanzionatorio

Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione per garantire una gestione efficace delle risorse è appunto la tutela delle specie ittiche e di conseguenza dell’attività di pesca. A tale scopo sono state introdotte delle limitazioni sia per le taglie minime degli esemplari sia per le caratteristiche degli strumenti da pesca. In ambito nazionale questi vincoli erano stati individuati, principalmente dalla abrogata Legge 963 del 1965 (legge quadro sulla pesca marittima) e dal relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 1639/68 (ancora jn vigore). Essendo piuttosto datata la predetta normativa, per rendere più competitivo il settore della pesca, è stato emanato il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”. (GU n. 26 del 1-2-2012) che ha abrogato con l’articolo 27 la legge quadro, nonché l’articolo 7 del D.P.R. n.1639/1968 (classi di pesca), del tutto riformando l’impianto originario della disciplina del settore.

Il decreto in parola, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, ha provveduto al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonché dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. L’art. 22, comma 3 del Decreto legislativo n. 4/2012[1] può essere definito il “biglietto da visita” durante l’attività di vigilanza pesca, in quanto affida in primis alle Capitanerie di Porto-Guardia Costuiera e quindi alle Forze di polizia, l’opera di sorveglianza sulla pesca ed il commercio dei prodotti ittici, mentre l’art. 22, comma 7 costituisce il “lasciapassare” in quanto permette al personale incaricato della vigilanza ampio margine di azione, non ponendo limiti né temporali né territoriali alle operazioni di controllo sull’osservanza delle norme sulla disciplina della pesca. I successivi articoli 8 e 9 riguardano, rispettivamente, le pene principali ed accessorie previste per i reati-contravvenzionali sulla pesca di cui all’articolo  7, alle quali si aggiungono con gli articoli 11 e 12 le sanzioni amministrative e accessorie previste, rispettivamente, per le violazioni amministrative di cui all’articolo 10 del predetto decreto.

Tra le modifiche sostanziali apportate dal D.lgs. n. 4/2012 c’è l’individuazione nel Comando Generale delle Capitanerie di Porto, nella veste di “Centro di Controllo Nazionale Pesca” (CCNP), quale Organo di coordinamento dell’attività di vigilanza pesca (art. 22, comma 2).

Importante ed innovativa in ambito sanzionatorio è stata apportata con l’art. 8 comma 3 del predetto decreto, che se da un lato con l’art. 7, secondo comma favorisce l’attività dei pescatori stabilendo la “non punibilità in caso di cattura accidentale o accessoria di specie ittiche al di sotto della taglia minima“, a condizione che sia stato pescato con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali autorizzati dalla Licenza di pesca e che non venga comunque detenuto a bordo, sbarcato, trasportato, trasbordato e commercializzato, dall’altro introduce [art. 9 comma 1 lettera d)] quale ulteriore “sanzione accessoria” in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari sottomisura la o di cui è vietata la cattura, la “sospensione dell’esercizio commerciale da 5 a 10 giorni”. Sarà quindi opportuno segnalare questa gravosa sanzione nella N.d.R. inviata al Pubblico Ministero per l’anzidetta violazione, in quanto spetterà poi al Giudice competente stabilire il quantum di pena, che seppur definita accessoria rischia di rappresentare il vero castigo per il contravventore.

Per quanto concerne il D.P.R. n. 1639/68, in attesa dell’emanazione di un Regolamento sull’esercizio della pesca e dell’acquacoltura che lo sostituirà a breve, sono tuttora valide ed applicabili le norme che stabiliscono dimensioni minime dei vari esemplari di pesci, crostacei e molluschi e quelle che descrivono le tipologie e le caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca. A proposito delle taglie minime di cattura, bisogna tenere presente che le dimensioni stabilite per le varie specie ittiche spesso non rappresentano la tipologia di esemplare adulto e pronto alla riproduzione, ma sono invece un compromesso tra la reale dimensione del prodotto al suo ultimo stadio di sviluppo e le esigenze commerciali che interessano la stessa specie.

Analogo discorso è valido per le dimensioni degli attrezzi da pesca ed in particolare per le dimensioni delle maglie delle reti: la difficoltà in questo caso sta nel fatto di dover individuare un’unica misura minima per la singola tipologia di rete anche se questa è destinata alla cattura di esemplari differenti, che tuttavia vivono nello stesso ambito di azione dell’attrezzo. Per questo motivo sono stati stabiliti dei coefficientiche se da una parte salvaguardano un certo esemplare, dall’altra permettono una buona probabilità di cattura di prodotti che per caratteristiche non hanno ancora raggiunto il livello di piena maturazione. Esperienza insegna che spesso sulle unità da pesca operanti in mare possono essere trovati attrezzi e strumenti non conformi alla normativa vigente ed in particolare non utilizzabili da questa stessa unità in quello specifico tratto di mare.

Tuttavia, anche se al momento del controllo non sia già materializzata una effettiva cattura di prodotto derivante dall’utilizzo di quel determinato strumento ugualmente può essere contestabile in violazione degli artt. 10 lett. b), 11comma 1 e 12 comma 1 D.lgs. n. 4/2012 per aver “esercitato la pesca in zone e tempi vietati” dalla normativa comunitaria e nazionale[2].

 

 


[1] [1] L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonchè l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4. Ai soggetti di cui al comma 3, è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la «qualifica» di Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del codice di procedura penale (art. 22 comma.6)

[2] [2] Vedi Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 12310/95 e successiva Sentenza n. 3445/01. E’ stato infatti sancito che “l’ambito della condotta vietata comprende non soltanto l’azione materiale“ attraverso la quale si compie la cattura degli esemplari marini, ma “anche quella preordinata a questo risultato, purché connotata dai requisiti della idoneità e della univocità, secondo quanto dispone l’art. 56 c.p. in tema di delitto tentato”. Ritenendo il Giudice quindi che l’attività preparatoria potesse essere ricondotta ad un atteggiamento univocamente preordinato alla cattura dei pesci, “ha equiparato l’attività prodromica alla vera e propria condotta vietata”. Non è stato quindi sanzionato il tentativo di pesca vietata, in quanto il “pescare” esprime un’attività diretta allo scopo non necessariamente conseguito da chi la realizza e tale attività, come era descritta dall’art. 1 delle Legge 963/65, ora abrogato, “comprende anche le operazioni tecniche finalizzate alla possibile ma non necessaria cattura di esemplari”.

 

Violazioni in materia di pesca (Capo II, art. 11 del D.lgs. N. 4/2012)

Dal 25 agosto 2016 sono ufficialmente entrate in vigore su tutto il territorio nazionale, le nuove regole che disciplinano il "sistema sanzionatorio" in materia di pesca.

Le novità più importanti introdotte dall'art. 39 della Legge n° 154/2016, che va a modificare il decreto legislativo n° 4/2012 (testo di riferimento sulla materia), riguardano la depenalizzazione del reato consistente nella  detenzione, sbarco, trasbordo, trasporto e commercializzazione delle specie ittiche sottomisura (cosiddetto "novellame").

Occorre subito evidenziare come l’articolo 39 oltre a “depenalizzare” le citate fattispecie, ha operato una degradazione ad illecito amministrativo di una serie di condotte precedentemente qualificate come “reati contravvenzionali”.

Peraltro, continuano a mantenere, ad esempio, rilevanza penale le seguenti “condotte”:

  • pesca delle specie di cui è sempre vietata la cattura (cetacei, tartarughe marine, datteri, ecc.);
  • idanneggiamento delle acque marine con uso di materie esplodenti, di energia elettrica o di sostanze tossiche e la relativa raccolta e messa in commercio di pesci così intorpiditi, storditi o uccisi;
  • esercizio della pesca in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati;
  • sottrazione dell’oggetto della pesca di terzi.

Condotte (reati contravvenzionali) che sono punite con l’arresto da 2 (due) mesi a 2 (due) anni o con l’ammenda da 2.000 € a 12.000 € nonché con la sospensione dell'esercizio commerciale da 5 (cinque) a 10 (dieci) giorni, fermo restando la possibilità dell’Amministrazione di costituirsi parte civile nel giudizio penale ex art. 23 decreto legislativo n.4/2012.

Entrando nel merito delle nuove regole introdotte dalla normativa in questione, occorre evidenziare in particolare l’introduzione di:

  • reato di pesca abusiva esercitata da pescherecci non battenti bandiera italiana in acque sottoposte alla nostra sovranità;
  • possibilità di sospendere il certificato di iscrizione nel Registro dei pescatori ai soggetti che utilizzano nell’esercizio della pesca unità non iscritte (il che consente di contrastare il fenomeno della pesca abusiva di pescatori professionali che adoperano unità da diporto);
  • raddoppio di tutte le sanzioni nel caso in cui determinate violazioni riguardino specie altamente migratorie (pesce spada e tonno rosso);
  • inasprimento delle sanzioni pecuniarie per i pescatori non professionali che catturano quantitativi superiori a quelli consentiti;

Sicché il nuovo articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo n. 4/2012, introduce tra gli “illeciti amministrativi” le seguenti condotte: detenere, sbarcare, trasbordare, trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione (per taglia minima si intendono le dimensioni di una specie acquatica marina viva, che tengano conto della crescita, al di sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta all'attività di pesca). Illeciti che sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione dell'esercizio commerciale, la confisca del prodotto e degli attrezzi da pesca.

In particolare, la sanzione amministrativa risulta “graduata” in ragione del peso del prodotto detenuto:

  • da 5 kg a 10 kg           da 500 a 3.000 euro;
  • da 10 kg a 50 kg         da 2.000 a 12.000 euro e con la sospensione esercizio commerciale per 5 gg lavorativi;
  • maggiore di 50 kg      da 12.000 a 50.000 euro e con la sospensione esercizio commerciale per 10 giorni lavorativi.

Il tutto tenendo presente che i predetti importi sono “raddoppiati” nel caso in cui il prodotto sia il tonno rosso (Thunnus thynnus) e il pesce spada (Xiphias gladius) e che restano fermi i principi generali previsti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (in primis, la facoltà concessa al trasgressore del pagamento in misura ridotta, pari alla somma più favorevole tra il doppio del minimo e il terzo del massimo della sanzione edittale).

La norma neo introdotta prevede anche una riduzione a favore del trasgressore pari al 10% del peso rilevato ai soli fini della gradualità della sanzione.

  • Ad esempio, in caso di accertamento a terra di detenzione di 5,5 kg di prodotto sotto misura sarà elevato un Verbale con sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, consentendo al contravventore di effettuare un pagamento (p.m.r.) pari a 1.000 euro.

Ulteriore elemento da evidenziare è la previsione secondo la quale non è applicabile alcuna sanzione in caso di catture accidentali di esemplari sottomisura, qualora le stesse siano effettuate con attrezzi regolari (previsione già contemplata dall’art. 11, comma 7, del Decreto legislativo n.4/2012), fatte salve le specie soggette al cosiddetto “obbligo di sbarco” individuate nell’Allegato III del Regolamento Mediterraneo 1967/2006. Specie per le quali rimane il divieto di commercializzazione ai fini del consumo umano diretto e che devono essere obbligatoriamente sbarcate. Mentre l’obbligo di sbarco non trova applicazione per le specie di cui è sempre vietata la cattura e per quelle che è scientificamente dimostrato un alto tasso di sopravvivenza in caso di rigetto in mare (esempio: Venus spp-vongola).

Una disciplina particolare, anch’essa rimasta inalterata, regola la pesca del “rossetto” e del “cicerello” (specie ittiche di dimensioni molto ridotte che mantengono una piccola taglia anche in età adulta) il cui esercizio deve essere autorizzato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Rimane parimenti vigente il divieto di pesca del novellame di “sarda” e “alice”, cd. bianchetto o sardella, inconsiderazione che sono, rispettivamente, novellame di alice e sarda

Quanto alle sanzioni riguardanti la “tracciabilità”, il nuovo sistema sanzionatorio è rimasto anch’esso invariato. Per tali condotte illecite sono previste delle sanzioni amministrative pecuniarie, in luogo di quelle penali, comprese tra 1.000 e 75.000 euro, che raddoppiano nel caso in cui le violazioni abbiano ad oggetto il tonno rosso ed il pesce spada, oltre alla sanzione accessoria della chiusura da cinque a dieci giorni dell'esercizio commerciale che ponga in vendita tali prodotti.

Dette sanzioni pecuniarie, saranno applicate in relazione alla gravità della violazione effettivamente commessa (quantità di prodotto ittico oggetto della condotta illecita).

  • Ad esempio, un esercente che detiene 6 kg di triglie sotto misura, per un valore commerciale di circa 50 euro, rischia, una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro, oltre alla sospensione dell’esercizio commerciale da cinque a dieci giorni. Parimenti, per quel che concerne la pesca sportiva/ricreativa, rischia la sospensione dell’esercizio commerciale da 5 a 10 giorni il ristoratore che acquista prodotto ittico proveniente da tale pesca. Senza considerare che la cattura di prodotto ittico di quantità superiore a quella consentita da parte di pescatori sportivi è soggetta al pagamento (in regione del peso) di una sanzione da 500 euro a 50.000 euro, oltre alla confisca del pescato e degli attrezzi. Tali importi raddoppiati nel caso di tonno rosso e pesce spada.

 

Sanzioni penali in materia di pesca

Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, l'art. 7 del Capo II, commi 1 del Decreto Legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 fa divieto di:

► Norme dispositive (illeciti penali):

lettera a)  pescare,  detenere,  trasbordare,  sbarcare,  trasportare   e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

lettera b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti[1], dell'energia elettrica o di sostanze  tossiche  atte ad  intorpidire,  stordire  o  uccidere  i  pesci  e  gli  altri organismi acquatici;

lettera c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con  le  modalità di cui alla lettera b);

lettera d) pescare in acque sottoposte alla sovranità  di  altri  Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei  modi  previsti  dagli  accordi internazionali, ovvero sulla  base  delle  autorizzazioni  rilasciate dagli Stati interessati.  Allo  stesso  divieto  sono  sottoposte  le unità  non  battenti  bandiera  italiana  che  pescano  nelle  acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;

lettera e) esercitare la pesca in acque  sottoposte  alla  competenza  di un'organizzazione regionale per la pesca,  violandone  le  misure  di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;

lettera f)  sottrarre  od  asportare  gli  organismi  acquatici   oggetto dell'altrui  attività  di  pesca,  esercitata  mediante  attrezzi  o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con  azione  diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando  la  pesca  con violazione delle  distanze di  rispetto  stabilite  dalla  normativa vigente;

lettera g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si  trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere,  trasportare  e  fare commercio dei detti organismi.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la  pesca scientifica, nonchè le altre attività espressamente autorizzate  ai sensi delle normative internazionale, europea  e  nazionale  vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per  i  prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito  detenere  e  trasportare  le specie pescate per soli fini scientifici.

► Norme sanzionatorie

L’art. 8  D.lgs. n. 4/2012 , commi 1 e 2 (Pene principali per le contravvenzioni) prevede:

  1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da 2 (due) mesi a 2 (due) anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro;
  2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa:.con l'arresto da 1 (uno) mese a 1 (uno) anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.

 

 


 

[1] Legge 895/67, art. 2, sostituito con L. 497/74 art. 10: chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire quattrocentomila (206 €) a lire tremilioni (1549 €); sequestro degli attrezzi, del mezzo e del pescato.

Corte di cassazione Penale, Sez. III, 15/11/2007 (ud. 12/10/2007), Sentenza n. 42109.
Pesca marittima - Pesca con materie esplodenti - Leggi penali speciali - Concorso formale con altri reati - Configurabilità - Danneggiamento aggravato del “mare territoriale” - Delitto di ricettazione - Concorso formale tra la ricettazione ed il reato di messa in commercio del pescato illegittimamente acquistato.
In materia di pesca marittima con uso di materie esplodenti  colui il quale pesca con gli esplosivi risponde non solo della loro detenzione illegale ovvero della contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen. (Cass. Sez. Un. 15/10/1986 n 10901, Granata), ma anche - in concorso formale - del delitto di danneggiamento aggravato del “mare territoriale” (art. 635, comma secondo, n.3 cod. pen.), in quanto bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità (Cass sez I, 20/02/1987, n 287; Cass 20/11/2003). Inoltre, l’acquirente del pescato proveniente dalla cattura mediante esplosivi o da danneggiamento delle risorse marine, risponde del delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) se acquista consapevolmente pesce proveniente dai predetti delitti. Infine, vi è concorso formale tra la ricettazione ed il reato di messa in commercio del pescato illegittimamente acquistato, trattandosi di norme che offendono beni giuridici diversi. Presidente C. Vitalone, Relatore C. Petti. Corte di cassazione Penale, Sez. III, 15/11/2007 (ud. 12/10/2007), Sentenza n. 42109.

Giurisprudenza: Cass. Sez. III n. 42109 del 15 novembre 2007 (Ud. 12 ott. 2007) Pres. Vitalone Est. Petti Ric. Morelli ed altro - Acque. Mare territoriale - Configurabilità - Pesca marittima con uso di materie esplodenti - Delitto di detenzione illegale di esplosivi o contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen. - Concorso formale - Ammissibilità.
È configurabile il concorso formale tra il delitto di detenzione illegale di esplosivi (o la contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen.) e il delitto di danneggiamento aggravato del "mare territoriale" (art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen. in relazione all'art. 625, n. 7 cod. pen.) nell'esercizio dell'attività di pesca marittima con uso di materie esplodenti, in quanto si tratta di danneggiamento di bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità.

 

 

Pene accessorie per le contravvenzioni

Alla condanna per le contravvenzioni previste all'art. 8 del D.lgs. n. 4/2012, l'articolo 9, comma 1 del D.lgs. n. 4/2012 comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso  sia  richiesto  dagli aventi diritto nelle  ipotesi  previste  dall'articolo  7,  comma  1, lettere f) e g);

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;

c) l'obbligo di rimettere in pristino lo  stato  dei  luoghi  nei casi contemplati dall'articolo 7, comma  1, lettere  b),  f)  e  g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;

d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di  commercializzazione  o   somministrazione   di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente.

L' articolo 9, comma 2

Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le  specie  ittiche  tonno  rosso  (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias  gladius),  è  sempre  disposta  nei confronti del titolare dell'impresa di  pesca  la  "sospensione  della licenza di pesca" per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso  di recidiva, la revoca della medesima licenza.

L' articolo 9, comma 3

Qualora le violazioni di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettere a), d) ed e), siano commesse mediante  l'impiego  di  una unità non espressamente autorizzata  all'esercizio  della  pesca  marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei  trasgressori  la "sospensione del certificato di iscrizione" nel Registro dei  pescatori professionali da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.

 

 

Sanzioni amminitrative in materia di pesca

Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, l'art. 10 del Decreto Legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 (come modificato dall'art. 39 della Legge del 28 luglio 2016 n° 154) fa divieto  di:

► Norme dispositive (IIleciti amministrativi):

  • Art. 10, comma 1..

lettera a) effettuare la pesca con unità iscritte nei  registri  di  cui all'articolo 146  del  codice  della  navigazione,  senza  essere  in possesso di  una  licenza  di  pesca  in  corso  di  validità  o  di un'autorizzazione in corso di validità;

lettera b) pescare in zone e tempi  vietati  dalle  normative  europea  e nazionale vigenti;

lettera c) detenere, trasportare e commerciare  il  prodotto  pescato  in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;

lettera d) pescare direttamente stock ittici per  i  quali  la  pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;

lettera e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate[1], per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;

lettera f) effettuare  catture  accessorie  o  accidentali  in  quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle  normative europea e nazionale vigenti;

lettera g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente  ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;

lettera h) pescare con  attrezzi  o  strumenti  vietati  dalle  normative europea  e  nazionale  o  non  espressamente  permessi,  o  collocare apparecchi fissi o mobili  ai  fini  di  pesca  senza  la  necessaria autorizzazione o in difformità da questa;

lettera i) detenere  attrezzi  non  consentiti,  non  autorizzati  o  non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

lettera l) manomettere,  sostituire,  alterare  o  modificare  l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;

lettera m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato,    nonchè interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine  soggette a  misure  di  restrizione  dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte  dalle  normative europea  e  nazionale,  accertate  con  i  previsti  dispositivi   di localizzazione satellitare;

lettera n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità oi contrassegni di individuazione dell'unità da pesca,  ovvero,  dove previsto, degli attrezzi da pesca;

lettera o) violare  gli  obblighi  previsti  dalle  pertinenti  normative europea  e  nazionale  vigenti  in   materia   di   registrazione   e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i  dati  da  trasmettere  attraverso  il  sistema  di  controllo  dei pescherecci via satellite;

lettera p) violare  gli  obblighi  previsti  dalle  pertinenti  normative europea  e  nazionale  vigenti  in   materia   di   registrazione   e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani  pluriennali  o  pescate  fuori dalle acque mediterranee;

lettera q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con  pescherecci sorpresi  ad  esercitare  pesca illegale, non dichiarata e  non  regolamentata  (INN)  ai  sensi  del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29  settembre  2008,in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione  regionale  perla pesca, o effettuare prestazione di  assistenza  o  rifornimento  a tali navi;

lettera r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e  quindi  da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;

lettera s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova  relativi a un'indagine posta in essere  dagli  ispettori  della  pesca,  dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e  dagli  osservatori, nell'esercizio delle loro  funzioni,  nel  rispetto  delle  normative europea e nazionale vigenti;

lettera t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori  della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo  e  dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel  rispetto  delle normative europea e nazionale vigenti;

lettera u) violare  gli  obblighi  previsti  dalle  pertinenti  normative europea e nazionale relative a specie  appartenenti  a  stock  ittici oggetto di  piani  pluriennali,  fatto  salvo  quanto  previsto  alla lettera p);

lettera v)  commercializzare  il  prodotto  della  pesca  proveniente  da attività di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta  salva  l'applicazione  delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati  da  parte  delle Autorità competenti;

lettera z) violare  gli  obblighi  previsti  dalle  pertinenti  normative europea  e  nazionale  vigenti  in   materia di etichettatura e tracciabilità nonchè  gli obblighi   relativi   alle   corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le  partite di prodotti della pesca  e  dell'acquacoltura,  in  ogni  fase  della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;

lettera aa) violare le prescrizioni delle normative europea  e  nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.

  • Art. 10, comma 2, fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, è  fatto  divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di  specie  ittiche di  taglia  inferiore  alla  taglia  minima  di  riferimento  per  la conservazione, in violazione della normativa vigente;

b) trasportare, commercializzare  e  somministrare  esemplari  di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di  riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

  • Art. 10, comma 3. In caso di cattura, accidentale  o  accessoria,  di  specie  non soggette all'obbligo di sbarco,  la  cui  taglia  è inferiore  alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è  fatto  divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui  al  presente comma devono essere rigettate in mare.
  • Art. 10, comma 4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia  minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
  • Art. 10, comma 5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di  cui al comma 4, restano salvi gli obblighi  relativi  alla  comunicazione preventiva alla competente  Autorità  marittima  secondo  modalità, termini e procedure stabiliti con  successivo  decreto  del  Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  • Art. 10, comma 6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e4 non riguardano la pesca scientifica,  nonchè  le  altre  attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea  e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito  detenere  e  trasportare  le  specie pescate per soli fini scientifici.
  • Art. 10, comma 7. Fatto salvo quanto previsto al comma  1,  lettera  z),  e  fermo restando quanto previsto dall'articolo 16  del  regolamento  (CE)  n.1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura ea quelli ad essa destinati.

► Norme sanzionatorie

L’art. 11 del  D.lgs. n. 4/2012 (Sanzioni amministrative principali) prevede:

  • comma 1. Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di  cui al comma 5 del medesimo articolo,  è soggetto  al  pagamento  della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro  a  12.000  euro.  I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le  violazioni  dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), p), q), u) e v), abbiano  a  oggetto  le  specie  ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).
  • comma 2.  A decorrere dal 1º gennaio 2017, salvo che il fatto  costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui  all'articolo  10,  comma  1, lettera aa), e' soggetto al pagamento della  sanzione  amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
  • comma 3. Chiunque viola il  divieto  posto  dall'articolo 10, comma 1, lettera o), è soggetto al pagamento  della  sanzione  amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
  • comma 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il  divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.
  • comma 5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa  pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 2.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla  taglia minima di riferimento  per  la  conservazione  sono  il  tonno rosso (Thunnus  thynnus) o il pesce spada (Xiphias  gladius), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 5 kg di  pescato: sanzione  amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000  euro  e  3.000  euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di  taglia  inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il  tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);

b) oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione  amministrativa pecuniaria compresa tra  2.500  euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I  predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di  taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);

c) oltre  50  kg  e  fino  a  150  kg di pescato:  sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro  e  36.000  euro  e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi.  Ipredetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le  specie  ittiche di  taglia  inferiore  alla  taglia  minima  di  riferimento  per  la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce  spada(Xiphias gladius);

d) oltre 150 kg di pescato: sanzione  amministrativa  pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e  sospensione  dell'esercizio commerciale per dieci giorni  lavorativi.  I  predetti  importi  sono raddoppiati nel caso in cui le specie  ittiche  di  taglia  inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il  tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius).

  • comma 6. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al  comma  5,al peso del prodotto ittico deve essere  applicata  una  riduzione  a favore del trasgressore pari al  10  per  cento  del  peso  rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto  di ulteriori percentuali di  riduzione  collegate  all'incertezza  della misura dello strumento, che  sono  già  comprese  nella  percentuale sopra indicata.
  • comma 7. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4,non e' applicata sanzione se la cattura accessoria o  accidentale  di esemplari di  specie  di  taglia  inferiore  alla  taglia  minima  di riferimento per la conservazione e'  stata  realizzata  con  attrezzi conformi  alle  normative  europea  e  nazionale,  autorizzati  dalla licenza di pesca.
  • comma 8.  E'  soggetto  al  pagamento   della   sanzione   amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000  euro  chiunque  esercita  la  pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro  dei  pescatori marittimi.
  • comma 9.  E'  soggetto  al  pagamento   della   sanzione   amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il  divieto  di cui all'articolo 6, comma 3.
  • comma 10.  E'  soggetto  al  pagamento  della   sanzione   amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

a) viola le norme  vigenti  relative  all'esercizio  della  pescasportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui la violazione abbia  ad  oggetto  le  specie  ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);

b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare  a  persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo  o  altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici,  se  questa  ne faccia uso.

  • comma 11. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo  totale  di  prodotto  della  pesca,  raccolto  o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore  sportivo, ricreativo e  subacqueo  e'  soggetto  al  pagamento  della  sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro  e  50.000  euro,  da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione  amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;

b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 50 kg di  pescato:  sanzione  amministrativa  pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.

  • comma 12. Gli importi di cui al comma 11 sono raddoppiati nel caso in cuile violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le  specie  ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce  spada  (Xiphias  gladius).  Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6.
  • comma 13. Fermo restando quanto previsto dalla  normativa  vigente,  agli esercizi commerciali  che  acquistano  pescato  in  violazione  delle disposizioni  dei  commi  10  e  11  si  applica  la  sanzione  della sospensione dell'esercizio  commerciale  da  cinque  a  dieci  giorni lavorativi.
  • comma 14. L'armatore e' solidalmente e  civilmente  responsabile  con  il comandante  della  nave  da  pesca  per  le  sanzioni  amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari  e  dipendenti  per  illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

 

 


[1] Nella determinazione della quantità delle prede catturate, al fine di accertare il rispetto del limite di peso consentito, non è prescritta la pesatura del pescato, potendo essere sufficiente anche la valutazione personale dell’Organo accertatore competente che compie l’accertamento, qualora le circostanze del caso concreto siano da ritenere certe la sussisternza dell’eccedenza di peso (come ad esempio, l’entità macroscopica dell’eccedenza, l’impiego di contenitori standard, l’assenza di contestazioni su un’evidente eccedenza da parte dell’interessato presente all’accertamento) (Cassazione Civile, Sez. I, 20 aprile 1995, n. 4770).

 

Sanzioni amministrative accessorie

Alle violazioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5,  8,  9, 10, lettera a), e 11 del Dlgs. n. 4/2012 l'art. 12, comma 1  prevede l'applicazione delle seguenti «sanzioni amministrative accessorie»:

a) la confisca del pescato. Fatte  salve  le  previsioni  di  cui all'articolo 15 del regolamento  (UE)  n.  1380/2013  del  Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e' sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia  inferiore  alla  taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea  e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati  o non conformi  alla  normativa  vigente  sono  distrutti  e  le  spese relative  alla  custodia  e  demolizione  sono  poste  a  carico  del contravventore;

c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con  reti  da  posta  derivante,  è  sempre disposta nei confronti del  titolare  dell'impresa  di  pesca,  quale obbligato in solido, la sospensione della licenza  di  pesca  per  un periodo da tre mesi a sei mesi e, in  caso  di  recidiva,  la  revoca della medesima licenza, anche ove non  venga  emessa  l'ordinanza  di ingiunzione.

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi  1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad  oggetto le specie  ittiche  tonno  rosso (Thunnus  thynnus)  e  pesce  spada (Xiphias gladius), è sempre  disposta  nei  confronti  del  titolare dell'impresa di pesca, quale  obbligato  in  solido,  la  sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei  mesi  e,  in caso di recidiva, la revoca della  medesima  licenza  anche  ove  non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi  1,  lettere a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5, siano commesse mediante l'impiego  di  una unità non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori  la  sospensione  del  certificato  di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni  e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e forestali  sono  individuati  modalità,  termini  e  procedure   per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4»;

 

Istituzione del "Sistema di punti" per infrazioni gravi

Per garantire un'applicazione uniforme delle norme della politica comune della pesca in tutti i paesi membri ed armonizzare il “sistema di sanzioni” in caso di violazione, l'UE ha redatto un elenco delle “violazioni gravi” con l’obbligo da parte dei paesi dell’UE di includere nella loro legislazione sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e assicurare nel contempo il rispetto delle norme medesime.

Nell'ambito di tale sistema, le Autorità nazionali devono:

a) valutare, in base alle definizioni standard dell'UE, le presunte violazioni che riguardano le unità da pesca battenti bandiera nazionale;

b) applicare un numero prestabilito di punti di penalità alle unità implicate in una violazione grave (i punti vengono iscritti nell'apposito Registro nazionale);

c)  ritirare la Licenza delle unità da pesca per 2, 4, 8 o 12 mesi se, nell'arco di 3 anni, ha accumulato un numero prestabilito di punti.

L’Italia, nell’adeguarsi all’Europa nell’azione di contrasto della pesca illegale, ha adottato e reso operativo dal 1° gennaio 2012 il nuovo “sistema a punti per le infrazioni gravi” previsto dalle normative europee per contrastare la pesca illegale.

Con la emanazione del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2017, dei Decreti attuativi 2 marzo e 20 luglio 2017, recanti rispettivamente ”Modalità termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca” e “Modalità, termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio”, sono state introdotte nuove misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, tese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

  • Il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in particolare, è essenzialmente suddiviso in due parti:
  1. una contenente definizioni e caratteristiche delle attività disciplinate: vengono fornite le definizioni di pesca professionale, acquacoltura nonché quelle di imprenditore ittico e giovane imprenditore ittico;
  2. l’altra dedicata a illeciti e sanzioni, fra cui spicca l’istituzione di un «Sistema di infrazioni a punti» per le infrazioni gravi di cui all' articolo 92 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 ed agli articoli 125 e seguenti del Regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.

Il nuovo sistema interessa pescherecci e comandanti di navi da pesca. I pvengono attribuiti alla Licenza di pesca abbinata all'unità. In tal modo rimangono legati a quest'ultima anche in caso di passaggio di proprietà.

Nello specifico vengono elencati tutti quei comportamenti che possono essere sanzionati sia sotto il profilo amministrativo oppure penale, con l’arresto e la confisca del pescato o dell’attrezzatura di pesca non conforme agli standard comunitari.

Costituiscono infrazioni gravi  i "reati-contravvenzione" di cui all' articolo 7, comma 1,  Decreto legislativo n. 4/2012:

  • lettera a): pescare, detenere, trasbordare, sbarcare , trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
  • lettera e): esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione.

► Costituiscono infrazioni gravi gli "illeciti amministrativi" di cui all' articolo 10, comma 1,  del Decreto legislativo n. 4/2012: 

  • lettera a): effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;
  • lettera b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
  • lettera d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca e' sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
  • lettera g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;
  • lettera h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa;
  • lettera o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
  • lettera p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
  • lettera q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;
  • lettera r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
  • lettera s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
  • lettera t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
  • lettera aa) violare le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.

► di cui all'articolo 10,  comma 2  del Decreto legislativo n. 4/2012:

  • lettera a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
  • lettera b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

► di cui all'articolo 10, comma 4,  del Decreto legislativo n. 4/2012:

In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.

La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla Licenza di pesca, come individuati nell'Allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. Presso il Centro controllo nazionale pesca (CCNP) del Comando generale delle Capitanerie di porto, è istituito il «Registro nazionale delle infrazioni».

 

 

Allegato I

 

 

Allegato I: pag. 2

 

 

Allegato I: pag. 3

 

 

Allegato I pag. 4

 

 

Sospensione e revoca definitiva della Licenza di pesca

Diventa pienamente operativo dopo oltre cinque anni il "sistema della licenza di pesca a punti". La commissione di gravi infrazioni, come ad esempio, pescare specie vietate, usare esplosivi per la pesca o sottrarre organismi acquatici da un allevamento senza il consenso dell’avente diritto o calare le reti in acque di altri Paesi, avrà l’effetto di far “caricare” di un certo numero di punti la Licenza di pesca

Alcuni reati-contravvenzione ed illeciti amministrativi danno luogo all’assegnazione di un numero di punti che, sommati, possono portare alla “sospensione” o alla “revoca” della Licenza di pesca (art. 16 D.lgs. n. 4/2012). In particolare:

  1. l'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi;
  2. se il numero totale di punti è pari o superiore a 36,    la licenza di pesca è sospesa per un periodo di      quattro mesi;
  3. se il numero totale di punti è pari o superiore a 54,    la licenza di pesca è sospesa per un periodo di      otto mesi;
  4. se il numero totale di punti è pari o superiore a 72,    la licenza di pesca è sospesa per un periodo di      un anno;
  5. se nel corso di una ispezione vengono individuate due o più infrazioni gravi, alla licenza di pesca sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.
  • L'accumulo di 90 punti sulla Licenza di pesca comporta la "revoca definitiva" della Licenza di pesca.
  • Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti.
  • Il legislatore ha comunque previsto un Sistema per abbattere il numero di punti accumulati e ripristinare una situazione di correttezza finalizzata alla ripresa dell’attività imprenditoriale in regime di legalità.
  • Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca (art. 17)

Se una nave da pesca la cui Licenza di pesca è stata sospesa o revocata a titolo definitivo, conformemente all'articolo 16 del D.lgs. n. 4/2012, svolge attività di pesca durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della Licenza di pesca, gli Organi preposti al controllo adottano le misure di esecuzione immediata ritenute più idonee tra quelle previste dall' articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1005/2008, che comprendono in particolare:

a)  la cessazione immediata delle attività di pesca;

b)  il ritorno in porto del peschereccio;

c)   l’invio del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione;

d)  la costituzione di una garanzia;

e)  il sequestro di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca;

f)   l’immobilizzazione temporanea del peschereccio o del mezzo di trasporto considerati;

g)  la sospensione dell’autorizzazione di pesca.

Le misure di esecuzione sono tali da impedire il proseguimento dell’infrazione grave di cui trattasi e da consentire alle Autorità competenti di completarne l’indagine.

 

 

Punteggio accumulato a seguito di infrazioni gravi: tabella

 

 

 

Cancellazione dei punti dalla Licenza di pesca

Qualora una Licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 4/20012, eventuali nuovi punti assegnati alla Licenza stessa vengono aggiunti ai punti esistenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 16.

  • Se il numero totale di punti assegnati alla Licenza di pesca è superiore a due vengono cancellati "due punti" qualora:
  1. il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il sistema di controllo dei pescherecci «vessel monitoring system» - VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del Giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di tali tecnologie;
  2. il titolare della Licenza di pesca si offra volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca;
  3. il titolare della Licenza di pesca sia membro di un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per cento delle possibilità di pesca per il titolare della licenza di pesca;
  4. il titolare della Licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca.
  • Per ciascun periodo triennale successivo alla data dell'ultima infrazione grave, il titolare di una Licenza di pesca può avvalersi una sola volta di una delle opzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) per ridurre il numero di punti assegnatigli, a condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di tutti i punti della Licenza di pesca.
  • Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla Licenza di pesca sono annullati.
  • Se i punti sono stati cancellati nei casi su citati, il titolare della Licenza viene informato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di tale cancellazione e del numero di punti eventualmente rimanenti.

 

 

Procedimento per l'applicazione del "Sistema di punti" per infrazioni gravi alla Licenza di pesca

Il Decreto 29 febbraio 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (GU n. 105 del 7 maggio 2012 ) ha definito modalità, termini e procedure per l'applicazione del «Sistema di punti per infrazioni gravi alla Licenza di pesca», ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.lgs.n. 4/2012.

Nel caso di accertamento di una infrazione grave costituente illecito amministrativo di cui di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), e t) del citato D.lgs., gli Organi addetti al controllo, oltre a contestare l’infrazione elevando “Verbale” al Comandante della nave da pesca, notificano altresì al  titolare della Licenza di pesca del peschereccio interessato anche il  “Verbale” relativo  all'applicazione  dei  punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del D.lgs, n. 4/2012, e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi gli  atti al Capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.

Nell’ipotesi che gli Organi addetti al controllo accertano condotte che costituiscono reato di cui all'art. 7, comma 1, a), c) e g) del  D.lgs. n. 4/2012, notificano al titolare della licenza di pesca del peschereccio interessato, il “Verbale” relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, ne trasmettono copia al Capo del  compartimento  marittimo competente in base al luogo della commessa violazione. Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del Verbale relativo all'applicazione dei punti, gli interessati possono far pervenire al competente Capo del compartimento «scritti difensivi» e documenti, nonché chiedere di essere sentiti dal medesimo (= richiesta di audizione). Il Capo del  compartimento, sentito  l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati oppure comunque decorsi i termini dei trenta giorni, ritenuto fondato l'accertamento, dispone, con “provvedimento motivato l'assegnazione dei punti”, altrimenti emette “provvedimento motivato di archiviazione” degli atti. In  entrambi  i  casi, il provvedimento motivato è  notificato all'interessato nei termini di legge e ne è trasmessa copia all'Ente accertatore.

Il Capo del compartimento, nel caso emetta “provvedimento di assegnazione di punti”, ne  trasmette  copia  alla Direzione Generale della Pesca Marittima e  dell'Acquacoltura e, se diverso, all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio. L'Ufficio di iscrizione della nave da pesca annota senza ritardo sul “Registro di iscrizione” del peschereccio gli estremi del provvedimento di assegnazione dei punti ed il numero dei punti assegnati e ne dà comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP) ed alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura. Ove rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento dei punti di cui all'art. 16, comma 1 del D.lgs. n. 4/2012[1],notifica all'interessato il relativo atto di accertamento, precisando il “periodo di sospensione” previsto in relazione al numero di  punti accumulati, ne dà comunicazione alla Direzione Generale della  Pesca Marittima  e  dell'Acquacoltura e, se diverso, al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio. Di contro, ove detto Ufficio rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento  dei punti di cui all'art. 16, comma 3 del D.lgs. n. 4/2012[2],notifica all'interessato il relativo atto di  accertamento e, se diverso, ne dà comunicazione al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di  iscrizione del  peschereccio ed alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura.

Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali (12 miglia) la competenza a ricevere il rapporto è il Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato.

  • Trasferimento di proprietà del peschereccio

In caso di trasferimento di proprietà del peschereccio, il titolare della Licenza all'atto di trasferimento è tenuto a produrre l'attestazione relativa al numero di punti assegnati rilasciata dall'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.

 


[1] Art. 16, comma 1 (Sospensione e revoca definitiva della licenza) - L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 36, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di quattro mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 54, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di otto mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 72, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di un anno.

[2] Art. 16, comma 3. L'accumulo di 90 punti sulla Licenza di pesca comporta la revoca definitiva della licenza di pesca.

 

Sospensione e revoca della Licenza di pesca

Entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento di cui all’art. 2, comma 7 del decreto 29 febbraio 2012 (= per le violazioni che comportano il raggiungimento dei punti di cui all’art. 16, comma 1 del D.lgs, n. 4/2012), l'interessato può far pervenire al Capo del compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio, scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo. Il Capo del compartimento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini (trenta giorni), ritenuto fondato l'accertamento, dispone il “provvedimento motivato di sospensione della licenza di pesca”, altrimenti emette “provvedimento motivato di archiviazione” degli atti. Il provvedimento è notificato all'interessato nei  termini di legge, per il tramite dell'Ufficio marittimo  di iscrizione del peschereccio.

Il periodo di sospensione della Licenza di pesca decorre dal momento del ritiro della stessa da parte dell'Ufficio marittimo  di  iscrizione  del peschereccio interessato, che deve  avvenire nel  più breve  tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione.

Al  momento del ritiro della Licenza di pesca,  l'Ufficio marittimo di iscrizione redige apposito Verbale, annota senza ritardo sul Registro di  iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento ed il periodo di sospensione, ne trasmette copia alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, e ne dà comunicazione al Centro di Controllo Nazionale della Pesca (CCNP). Durante il periodo di sospensione gli attrezzi da  pesca sono fissati e stivati ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) n. 1224/2009.

  • Revoca della Licenza di pesca

Entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento di cui all’art. 2, comma 8  del decreto 29 febbraio 2012 (= per le violazioni che comportano il raggiungimento dei punti di cui all’art. 16, comma 3 del D.lgs, n. 4/2012), l'interessato può far pervenire alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito. Il Direttore generale, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini (trenta giorni), ritenuto fondato l'accertamento, dispone il “provvedimento motivato di revoca della licenza di  pesca”, altrimenti emette “provvedimento motivato di archiviazione” degli atti. Il provvedimento è notificato all'interessato nei  termini di legge, per il  tramite dell'Ufficio marittimo  di  iscrizione del peschereccio.

L'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio provvede al ritiro della licenza di pesca nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla notifica del  provvedimento di revoca. Al  momento del ritiro della licenza di pesca, l'Ufficio marittimo di iscrizione redige apposito Verbale, annota senza ritardo sul Registro di iscrizione del  peschereccio gli estremi del provvedimento, ne trasmette copia alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, e ne dà comunicazione al Centro di Controllo Nazionale della Pesca (CCNP).

  • Cancellazione della Licenza di pesca dai relativi elenchi

In conformità a quanto prescritto dall'art. 131 del Reg. (UE) n. 404/2011, qualora la licenza di pesca venga sospesa o revocata a titolo definitivo, il peschereccio a cui si riferisce la licenza medesima viene  identificato  come sprovvisto di licenza nell' Archivio nazionale licenze di pesca e nel Fleet Register della Commissione Europea. La Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvede ad aggiornare le informazioni contenute nell'Archivio nazionale licenze di pesca e ad inviare i  dati per  l'aggiornamento del Fleet Register della Commissione Europea.

 

 

Impugnazioni

I provvedimenti di assegnazione dei punti, sospensione e revoca possono essere impugnati (art. 5 Decreto 29 febbario 2012) ai sensi degli articoli 22 e seguenti (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione; Competenza per il giudizio di opposizione; Giudizio di opposizione) della Legge n. 689/1981.

Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullato il provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, il titolare della Licenza di pesca presenta, al Capo del compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio, copia del «provvedimento giudiziale» che dispone l'annullamento. Il Capo del compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento giudiziale citato, dispone con proprio provvedimento la decurtazione dei punti assegnati, e lo notifica al titolare della Licenza di pesca dandone comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP), alla  Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura e, se diverso, all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.

Nel caso in cui dall'assegnazione dei punti decurtati, sia derivata la “sospensione” o la “revoca” della Licenza di pesca, il Capo del compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio nel caso di sospensione o la Direzione generale della pesca Marittima e dell’Acquacoltura in caso di revoca, provvedono all'annullamento del provvedimento di sospensione  e dispongono la riconsegna al titolare della licenza di pesca. L'Ufficio marittimo di iscrizione annota senza ritardo sul Registro di iscrizione del peschereccio gli estremi dei provvedimenti di cui al presente articolo.

Cancellazione dei punti dalla Licenza di pesca

Il titolare della Licenza di pesca, al fine di ottenere la cancellazione dei punti (art. 8 decreto 29 febbraio 2012), presenta la relativa istanza, corredata da idonea documentazione attestante l'esistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 18 del D.lgs. n. 4/2012, al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di  iscrizione del peschereccio interessato.

  • Per le istanze presentate ai sensi dell’art. 18, comma 2 del D.lgs. n. 4/2012[1], il Capo del Compartimento, procede alla  verifica attraverso gli Uffici competenti, che, successivamente alla data di commissione  dell'ultima infrazione grave, il titolare della licenza:
  1. nel caso di cui alla lettera a), utilizzi il sistema  VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del Giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco;
  2. nel caso di cui alla lettera b), abbia concluso  la  campagna di pesca scientifica per la quale si è offerto volontariamente;
  3. nel caso di cui alla lettera c), che in qualità di  membro di un'organizzazione di produttori abbia accettato e si sia attenuto al piano di pesca dell'organizzazione;
  4. nel caso di cui alla lettera d), partecipi ad un'attività di pesca rientrante in un programma di etichettatura biologica.
  • Per le istanze presentate ai sensi dell’art. 18, comma 4 del D.lgs. n. 4/2012[2], il Capo del  Compartimento, procede alla verifica delle richieste condizioni e all'esito delle verifiche, emette, ove ne  ricorrano i presupposti, un “provvedimento di cancellazione dei punti”, che provvede a notificare al titolare della licenza di pesca, trasmettendone  copia alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura ed all'Ufficio marittimo di  iscrizione del peschereccio interessato, ai fini dell'annotazione sul Registro di iscrizione, dandone comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP).

Nel caso in cui non ne ricorrano i presupposti emette un “provvedimento di diniego” e lo notifica all'interessato.

Il Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP), ricevuta  la  comunicazione del “provvedimento” citato, provvede ad aggiornare il “Registro nazionale delle infrazioni”.

Il Centro Controllo Nazionale Pesca  provvede  ad  aggiornare i dati contenuti nel Registro nazionale delle infrazioni con l'indicazione di tutti i punti  assegnati, dei punti decurtati ai sensi dell'art. 5 comma 3 e cancellati ai sensi dell'art. 8 del decreto 29 febbraio 2012, nonché delle sospensioni delle  licenze di pesca con relativo periodo, e delle revoche definitive.

 


[1] Art. 18, comma 2 D.lgs. n. 4/2012 (Cancellazione Punti). […] Se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca è superiore a due vengono cancellati due punti qualora:

a) il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il sistema di controllo dei pescherecci «vessel monitoring system» - VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di tali tecnologie;

b) il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca;

c) il titolare della licenza di pesca sia membro di un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per cento delle possibilità di pesca per il titolare della licenza di pesca;

d) il titolare della licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca.

[2] Art. 18, comma 4 (Cancellazione punti). […] Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla licenza di pesca sono annullati.

 

"Sistema di punti" per il Comandante del peschereccio

Di particolare interesse è l’istituzione ai sensi dell'art. 19 del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 di un «Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci» a norma dell'articolo 92, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 134 del Regolamento (CE) n. 404/2011 per infrazioni gravi.

La commissione di un'infrazione grave, di cui all'articolo 14, comma 2, del D.lgs. n. 4/2012 dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti al marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unità da pesca, come individuati nell 'Allegato I, anche se non viene emessa l'ordinanza di ingiunzione.

  • Sanzioni applicate al comandante della nave

L'applicazione del sistema di punti per i comandanti delle navi da pesca, comporta:

  1. il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti, al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 18,
  2. il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti, al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 54;
  3. il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 2 mesi dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti, al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 90,

Se nel corso di un’ispezione vengono accertate due o più infrazioni gravi, sono assegnati fino a un massimo di 12 punti. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati alle funzioni di Comandante sono annullati.

  • Sanzioni disciplinari

Se le infrazioni sono commesse da appartenenti al personale marittimo, laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 1249 e seguenti del Codice della navigazione, sono applicate anche le sanzioni disciplinari ivi previste.

 

 

Applicazione del "Sistema a punti" per i Comandanti delle navi da pesca: tabella

 

 

Procedimento di "assegnazione dei punti" per infrazioni gravi e sospensione della funzione di Comandante del peschereccio

Il Decreto 29 febbraio 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (GU n. 105 del 7 maggio 2012 ) modalità, termini e procedure per l’applicazione del «Sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio», ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D. Lgs. n. 4/2012.

Con le stesse modalità previste per l'applicazione del «Sistema di punti per infrazioni gravi alla Licenza di pesca», in caso di accertamento da parte degli Organi addetti al controllo, di una infrazione grave costituente illecito amministrativo di cui di cui all' art. 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), e t) del citato D,lgs. legislativo, oltre a contestare l’infrazione elevando “Verbale” al Comandante della nave da pesca, gli stessi notificano al  titolare  della  Licenza  di  pesca  del peschereccio anche il  “Verbale” relativo  all'applicazione  dei  punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi gli  atti al Capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.

Nell’ipotesi che i predetti Organi accertano condotte che costituiscono reato di cui all'art. 7, comma 1, a), c) e g) del  D.lgs. n. 4/2012, notificano al titolare della licenza di  pesca del peschereccio interessato, il  “Verbale” relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3,  del  decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, ne trasmettono copia al Capo del  compartimento  marittimo  competente  in  base al luogo della commessa violazione.  Qualora l’Organo accertatore rilevi che l’applicazione dei punti per l’infrazione grave contestata comporta, ai sensi dell’art. 20 delD. Lgs. n. 4/2012, la sospensione della funzione di comandante, nel Verbale di applicazione dei punti, inserisce altresì l’indicazione del relativo periodo di sospensione. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica del Verbale relativo all’applicazione dei punti, l’interessato può far pervenire al Capo del compartimento scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo. Questi, sentito l’interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di trenta giorni, ritenuto fondato l'accertamento, dispone, con “provvedimento motivato”, l’assegnazione dei punti e l’eventuale sospensione, altrimenti emette “provvedimento motivato di archiviazione” degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato è notificato all’interessato nei termini di legge, e ne è trasmessa copia all’Ente accertatore.

Il Capo del compartimento, nel caso emetta “provvedimento di assegnazione di punti” ed eventuale sospensione, dispone l’annotazione degli estremi del provvedimento - con indicazione del numero dei punti e dell’eventuale periodo di sospensione - sul titolo matricolare del marittimo (= libretto di navigazione) e ne dà comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP), alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura ed all’Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente «Registro». La sospensione delle funzioni di comandante è altresì annotata sul Ruolo di equipaggio ovvero sul Ruolino di equipaggio ed il periodo di sospensione inizia a decorrere dalla data della predetta annotazione.

Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali la competenza a ricevere il rapporto è il Capo del Compartimento marittimo dell’Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato.

 

 

Impugnazioni

I provvedimenti di assegnazione dei punti e sospensione possono essere impugnati ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 689/1981. Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullato il provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, il marittimo interessato presenta al Capo del compartimento marittimo dell’Ufficio di iscrizione copia del “provvedimento giudiziale” che dispone l’annullamento.

Il Capo del compartimento, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, dispone con proprio provvedimento la decurtazione dei punti assegnati, lo notifica al marittimo interessato, dispone l’annotazione degli estremi del provvedimento sul titolo matricolare del marittimo - con indicazione del numero dei punti decurtati -, ne dà comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP) ed all’Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente Registro.

Nel caso in cui dall’assegnazione dei punti, successivamente decurtati, sia derivata la “sospensione” delle funzioni di comandante, il Capo del compartimento dell’Ufficio marittimo di iscrizione del marittimo interessato provvede all’annullamento del provvedimento di divieto e ad annotarne gli estremi sul titolo matricolare del marittimo e, ove occorra, sul Ruolo ovvero Ruolino di equipaggio.

Cancellazione dei punti

Il marittimo interessato, al fine di ottenere la cancellazione dei punti nei casi di cui al comma 3 dell’articolo 20 del D. Lgs n. 4/2012[1], presenta la relativa istanza al Capo del Compartimento dell’Ufficio marittimo di iscrizione. All’esito della verifica, il Capo del Compartimento emette, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento di cancellazione dei punti, lo notifica all’interessato, dispone l’annotazione degli estremi del provvedimento sul documento matricolare del marittimo – con indicazione del numero dei punti cancellati - e ne dà comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca ed all’Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente Registro. Nel caso in cui non ne ricorrano i presupposti emette un provvedimento di diniego e lo notifica al marittimo interessato.

Il Centro Controllo Nazionale Pesca provvede ad aggiornare i dati contenuti nel «Registro nazionale delle infrazioni» con l'indicazione di tutti i punti assegnati, dei punti decurtati ai sensi dell’art. 3 comma 3 e cancellati ai sensi dell’art. 4 del presente decreto, nonché delle sospensioni delle funzioni di comandante.

 


[1] Art. 20, comma 3 (Sanzioni applicate al comandante della nave) […] Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla licenza di pesca sono annullati.

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