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Disciplina della pesca sportiva – ricreativa da terra o con unità da diporto

L’articolo 139 del Regolamento n. 1639/68 (Norma di comportamento), vieta l'esercizio della pesca sportiva-ricreativa:

  • a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale (pescherecci).

Nell'esercizio della pesca sportiva-ricreativa possono essere utilizzate solo “unità da diporto” (c.d. fotta lusoria) come definite dalla Legge n. 171/2005, e successive modificazioni ed integrazioni (art. 143 D.P.R. n. 1639/68)

Nell’ambito della pesca sportiva e ricreativa è vietato per la cattura di specie “altamente migratorie” l’uso (Reg. CE 1967/2006) dei seguenti “attrezzi” :

  • reti trainate (anche sciabiche);
  • reti da circuizione;
  • cianciolo;
  • imbrocco
  • draghe tirate da natanti (non manuali);
  • tramaglio e reti da fondo combinate,
  • palangari di superficie per la cattura di specie altamente migratorie.

E’ consentita con attrezzi “individuali” e “non individuali” ma tale uso presenta, peraltro, le seguenti “limitazioni” (art. 140 D.P.R. n. 1639/68):

1. NON possono essere utilizzate “bilance” di lato superiore a 6 metri e maglia di dimensioni non inferiore a 10 mm);

 

 

2. NON può essere utilizzato “rezzaglio” (=giacchio o sparviero) di perimetro superiore a 16 metri;

 

3.  NON possono essere usate più di 5 (Cinque) “canne” per ogni pescatore sportivo a non più di 3 ami, e “correntine” a non più di 6 ami;

4. NON può essere usate più di 1 “totanara” per pescatore sportivo. Può essere munita di una “fonte luminosa” (D.M. 27/07/1998)

5.  il numero degli ami dei “palangari” complessivamente calati da ciascuna unità NON deve essere superiore a 200 ami (qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo dell’unità da diporto);

 

6.  NON possono essere calate da ciascuna unità più di 2 (Due) “nasse” (qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo dell’unità da diporto);

  • Le “estremità” dei palangari e delle nasse devono essere segnalati con galleggiante di “colore giallo” con bandiera di giorno e fanale di notte dello stesso colore, visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio; per i palangari gli stessi segnali distanziati tra loro non più di 500 metri

7.  è vietato l'uso di “fonti luminose” ad eccezione della “torcia” utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea (es. di giorno per stanare la preda dalla tana);

8. per la pesca con la “fiocina” è consentito l'uso della “lampada” (non sono previsti limiti di luminosità).

 

 

Limitazioni di cattura

Il singolo pescatore ricreativo può catturare giornalmente (da terra o da unità da diporto):

1. pesci

2. molluschi (cefalopodi, bivalvi e gasteropodi)

3. crostacei

di taglia minima prevista dalla normativa nazionale e comunitaria e in quantità giornaliera massima di Kg. 5, salvo il caso di preda singola di peso superiore (art. 142 D.P.R. n. 1639/68):

  • Non è sanzionabile, ad esempio, il pescatore ricreativo che cattura in una battuta di pesca dalla sua imbarcazione oppure da terra  4,99 Kg. (tra pesci+molluschi) e un esemplare di dentice di 9 Kg…

4. NON più di 3 Kg. di “mitili” (cozze), senza ausilio di attrezzi di sorta e con modalità stabilite con Ordinanza dal Comandante della Capitaneria di porto (Decreto 10 aprile 1997);

5.  NON può catturare giornalmente più di un esemplare di “Cernia” a qualunque specie appartenga (es. Cernia di fondale)

 

  • Ulteriori norme riguardanti la pesca sportiva

a.  la pesca della “lumachina di mare” è consentita purché non venga utilizzato l’attrezzo denominato “rapido” e “sfogliara”;

b.  è vietata la pesca del “riccio di mare” (è consentita, peraltro, in apnea e solo manualmente - Decreto 7 luglio 1995 “Disposizioni per la pesca del riccio di mare”);

c.  è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare femmine mature di “Astice” e “Aragosta”.

  • Tale pesca è vietata nel periodo 1° gennaio al 30 aprile;
  •  

d. è vietata la cattura giornaliera di più di n° 1 esemplare di “tonno rosso” per ogni unità da diporto, di taglia minima non inferiore ai 30 Kg. o di 115 cm di lunghezza, indipendentemente dal numero di persone presenti a bordo.

È fatto obbligo informare l’Autorità Marittima prima dell’accesso in porto dell’avvenuta cattura e successivamente compilare il “certificato di cattura” reperibile presso qualsiasi Autorità Marittima.

L’esemplare catturato deve essere sbarcato intero (Reg. CE 1559/2017).

e.  è vietata la cattura giornaliera di più di n° 1 esemplare di pesce spada per ogni unità da diporto, di taglia minima non inferiore ai 140 cm e/o 10 kg o 90 cm di lunghezza. È fatto obbligo informare l’Autorità Marittima prima dell’accesso in porto dell’avvenuta cattura e successivamente compilare il certificato di cattura reperibile presso qualsiasi Autorità Marittima;

f. nell’esercizio della pesca occorre rispettare le “dimensioni minime” dei pesci, dei molluschi e dei crostacei previste dal Regolamento sulla pesca, di cui al DPR n. 1639/1968, e all’Allegato III Reg. CE 1967/2006.

g. è vietata la vendita dei prodotti ittici pescati (anche Reg. CE 1967/2006);

Attenzione !

Le limitazioni suddette non si applicano ai partecipanti alle "manifestazioni sportive" (D.M. 12 gennaio 1995).

 

 

Pesca sportiva-ricreativa della risorsa “Tonno rosso” (BFT)

Il Tonno Rosso (Thunnus thynnus), è un pesce con un'enorme importanza commerciale La sua carne è molto ricercata, in special modo per preparare il sashimi [1] ed il sushi [2]. La parte più pregiata è la cosiddetta ventresca [3], prodotta con la regione attorno alla cavità addominale del pesce. Viene insidiato con una miriade di tecniche, come la tradizionale mattanza [4] nella tonnara [5], le reti da circuizione [6], i palamiti [7] e la fiocina [8]. I pescatori sportivi [9]-ricreativi lo catturano a traina [10] o a drifting [11] (pesca con esche naturali a unità ferma).

Da qualche anno si sta espandendo molto la pesca sportiva catch and release[1] con tecnica spinning[2] molto adrenalinica.

In ossequio alle vigenti normative internazionali (Reg. UE 2016/1627 e D.D. 10/04/2017), il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura, ha inteso disciplinare l'esercizio delle pesca sportiva/ricreativa della risorsa Tonno rosso. conosciuto anche come “tonno pinna blu”.

In particolare, il menzionato provvedimento prevede il rilascio, a cura dell'Ufficio circondariale marittimo nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza dell'unità da diporto interessata, di una “specifica autorizzazione” con validità triennale e rinnovabile alla scadenza.

Attenzione !

Tale nulla-osta si riferisce all'unità da diporto (che, naturalmente, deve essere di nazionalità italiana), per cui non è necessaria la presenza a bordo del soggetto che ne ha fatto richiesta.

  • Disposizioni sula pesca sportiva ricreativa

Dal punto di vista tecnico operativo sono previste le seguenti limitazioni:

  • i pescatori sportivi o ricreativi che intendono esercitare la pesca del tonno rosso, mediante l’utilizzo di unità da diporto, dovranno presentare all’Ufficio circondariale marittimo, nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza della medesima unità, apposita “dichiarazione” relativa all’intenzione di svolgere l’attività in questione con unità da diporto. Tale comunicazione vistata dall’Autorità Marittima deve essere tenuta insieme ai documenti di bordo ed esibita agli organi di controllo. La comunicazione munita del nulla osta ha validità per tre campagne di pesca;
  • solo le unità da diporto di bandiera/nazionalità italiana possono essere autorizzate alla pesca del tonno rosso;
  • la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è consentita nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre con possibilità di proseguire fino al 31 dicembre, solo ed esclusivamente con la tecnica del catch and release (eventuale decreto di chiusura anticipata al raggiungimento della TAC [3]);
  • è consentita esclusivamente la cattura giornaliera di un unico esemplare di tonno rosso (divieto assoluto di pendolarismo);
  • è vietato l’uso di palangari (è consentito, unicamente, l’utilizzo, da parte del pescatore sportivo, degli attrezzi “lenze” o“canne”);
  • la taglia minima (nel Mediterraneo) di cattura fissata a 30 kg. o 115 cm. di lunghezza alla forca (misurata, cioè, dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda – Vedi a pag. 32);
  • è consentito esclusivamente lo sbarco di prodotto intero;
  • è obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari di pesce spada che, in fase di recupero dell’attrezzo, dovessero risultare ancora vivi.
  • prima dell’accesso in porto, è obbligatorio comunicare con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, fax, email...) l’eventuale cattura di tonno rosso all’Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina;
  • entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnato o trasmesso all’Autorità marittima del porto di sbarco una copia della “dichiarazione di cattura”;
  • il raggiungimento delle quote previste per la pesca al Tonno Rosso potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca ricreativa;
  • è assolutamente vietata la commercializzazione del prodotto ittico catturato

 


[1] Il Catch & Release (dall'inglese [12] catturare e rilasciare) è una pratica di pesca [13] per la quale non si uccide il pesce pescato, qualsiasi sia la tecnica di pesca utilizzata, ma lo si rilascia in acqua. Non ci sono notizie certe sull'origine di questo comportamento, ma possiamo dare per certo che abbia avuto inizio negli Stati Uniti [14] negli ambienti della pesca con la mosca [15] e della pesca a spinning [16] al black bass o persico trota (Micropterus salmoides [17]). Queste due tecniche di pesca, la pesca a mosca e lo spinning, sono tuttora le discipline alieutiche che supportano maggiormente e praticano il Catch & Release. L'impatto ambientale dei pescatori che praticano questa tecnica è quasi nullo dato che la popolazione ittica di una determinata area non viene in questo modo intaccata da un prelievo indiscriminato. Rilasciare il pesce pescato, per chi condivide, attua e diffonde la pratica del catch and release, non è solo segno di civiltà e rispetto ambientale, ma rappresenta una vera filosofia e approccio alla pesca, dove alla gioia della cattura si aggiunge la felicità del vedere l'animale appena catturato di nuovo libero.

[2]. La Pesca a spinning è un tipo di pesca sportiva [9] mirata alla cattura dei pesci predatori. Lo spinning è una tecnica di pesca nella quale si utilizzano esche artificiali, in metallo, legno o plastica. Essa prende il suo nome dal movimento dell'esca [18] artificiale (dall'inglese [12] to spin, ruotare). La pesca a spinning era originariamente praticata con esche come cucchiaini rotanti (spoon in inglese) che, venendo recuperati ad una velocità variabile, producevano un movimento rotatorio in acqua e quindi delle vibrazioni che attiravano il pesce. L'esca artificiale può variare a seconda della situazione: le più comuni sono i cucchiaini [19] che possono essere rotanti o ondulanti in questi casi, essa è costituita da una paletta metallica che ruota sul suo asse nel momento in cui è recuperata dal pescatore, subito dopo il lancio, i pesci artificiali in plastica o balsa e le esche siliconiche [20]. L'asse attorno a cui ruota la paletta è appesantito da un piccolo peso di piombo, di forma pressoché sferoidale, il cui diverso peso incide, tra l'altro, sulla profondità che potrà raggiungere l'esca nell'acqua e sulla distanza che potrà essere raggiunta con il lancio.

[3] I totali ammissibili di catture (TAC), o possibilità di pesca, sono limiti di cattura (espressi in tonnellate o numeri) che vengono fissati per la maggior parte degli stock ittici commerciali.

 

 

Regime sanzionatorio

Il regime sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni in materia di pesca sportiva/ricreativa del Tonno rosso (Thunnus thynnus), è stabilito dalle pertinenti disposizioni di cui al vigente D.Lgs. n. 4/2012.

► Art. 11, comma 10 lettera a): Violare le norme vigenti relative all’esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea

  • Sanzione principale: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro di cui all’art. 11 comma 10, Dlgs. n. 4/2012.
  • Sanzione accessoria di cui all’art. 12 comma 1 D.lgs. n. 4/2012):
  1. confisca del pescato;
  2. confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.

► Art. 11, comma 11 lettera b) - Nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente dal pescatore sportivo, ricreativo o subacqueo sia superiore a 5 kg, fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore ai 5 kg.

  • Sanzione principale: sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli artt. 11 comma 11 e 12 Dlgs. n. 4/2012:

      per quantitativi     > 5kg   <10 kg       da 1.000 a 6.000 euro

                                  > 10kg <50 kg       da 4.000 a 24.000 euro

                                  > 50kg                   da 24.000 a 100.000 euro

 

  • Sanzione accessoria di cui all’art. 12 comma 1 D.lgs. n. 4/2012:
  1. confisca del pescato;
  2. confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.

 

 

Pesca sportiva-ricreativa della risorsa “Pesce spada” (SWO)

ll Pesce Spada (Xiphias gladius) è un pesce osseo [21] marino, unica specie [22] della famiglia [23] Xiphiidae. Presente nel mar Mediterraneo [24], è un tipico pesce pelagico [25] che popola in prevalenza acque superficiali  e che in certe situazioni si può avvicinare alle coste. Si tratta di una specie [22] di grande importanza per la pesca commerciale [26] che viene effettuata in prevalenza con palamiti [7] derivanti e reti da circuizione [27]  nonché come bycatch [28] [1] nella pesca al tonno [29]. È anche catturato dai pescatori sportivi [9] d'altura.

In ossequio alle vigenti normative internazionali (Reg. UE 2016/1627, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura, ha inteso disciplinare l'esercizio delle pesca sportiva/ricreativa della risorsa pesce spada.

L’esercizio della pesca del pesce spada è sottoposto a preventivo ”nulla osta” da parte della competente Autorità Marittima. I pescatori sportivi o ricreativi che intendono esercitare tale tipo di pesca, mediante l’utilizzo di unità da diporto, dovranno presentare all’Ufficio circondariale marittimo, nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza della medesima unità, apposita “dichiarazione” relativa all’intenzione di svolgere l’attività in questione con unità da diporto. Tale comunicazione vistata dall’Autorità Marittima deve essere tenuta insieme ai documenti di bordo ed esibita agli organi di controllo;

Gli interessati dovranno inoltre presentare, unitamente alla dichiarazione, la seguente documentazione:

a)  copia autenticata della polizza di assicurazione del/i motore/i;

b)  copia della documentazione amministrativa relativa al/ai motore/i;

c)  copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

d) copia della licenza di navigazione dell’unità (qualora iscritta nei Registri delle imbarcazioni da diporto – R.I.D.).

In particolare, il menzionato provvedimento prevede il rilascio, a cura dell'Ufficio circondariale marittimo, di una “specifica autorizzazione” con validità triennale e rinnovabile alla scadenza.

Tale nulla-osta si riferisce all'unità da diporto (che, naturalmente, deve essere di nazionalità italiana), per cui non è necessaria la presenza a bordo del soggetto che ne ha fatto richiesta.

La dichiarazione, munita del nulla-osta dell’Autorità marittima, (validità triennale) consente lo svolgimento dell’attività di pesca per tutti i soggetti presenti a bordo e deve essere esibita, assieme agli altri documenti dell’unità, all’atto del controllo.

N.B. Non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione.

  • Disposizioni sulla pesca sportiva-ricreativa

   Dal punto di vista tecnico operativo sono previste le seguenti limitazioni:

  • la cattura diretta e accidentale, la detenzione, lo sbarco, il trasbordo e la commercializazione di esemplari di pesce spada divieto di catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più un singolo esemplare di pesca al mese (minimo ogni 30 giorni dalla precedente cattura); (divieto di pendolarismo);
  • è obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase del recupero dell’attrezzo, dovessero risultare ancor vivi;
  • è consentito, unicamente, l’utilizzo, da parte del pescatore sportivo, degli attrezzi “lenze” o “canne”;
  • è vietato l’uso di palangari;
  • la taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e detenzione del pesce spada (munito di rostro) è stabilita dall’art. 87 del D.P.R. 1639/1968 ed è fissata in 140 cm misurati dall’estremità anteriore della testa (rostro) all’estremità posteriore della pinna caudale (Vedi a pag. 33);
  • è fatto divieto di tenere a bordo e sbarcare esemplari di pesce spada privi di parti esterne (rostro o pinne). In tal caso al fine di determinare la taglia minima fissata in 90 cm, si procederà alla misurazione dall’apice della mascella inferiore all’estremità del raggio più corto della coda (Vedi a pag. 33). In assenza del rostro la taglia minima del pesce spada è fissata in 90 cm di lunghezza alla forca (misurata, cioè, dall’estremità della mascella superiore all’estremità del raggio più corto della pinna caudale). o, come alternativa, in 10 Kg. di peso vivo, ovvero 9 Kg. di peso eviscerato, ovvero 7,5 Kg. di peso eviscerato e senza branchie.

La percentuale di tolleranza consentita per il sottomisura, nella sola fase di cattura e/o sbarco, è del 5% rispetto al numero di esemplari.

  • è consentito esclusivamente lo sbarco di prodotto intero;
  • i soggetti autorizzati (il cui nulla osta è rilasciato mediante apposito provvedimento rilasciato dalla Capitaneria di Porto), possono sbarcare l’esemplare catturato solo presso i porti designati ICAAT[2]. (La Maddalena e Santa Teresa Gallura), inviando per via telematica specifica dichiarazione di cattura;
  • prima dell’accesso in porto, è obbligatorio comunicare con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, fax, email.) l’eventuale cattura di pesce spada all’Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina; comunicando l’orario previsto di arrivo con almeno un’ora di anticipo;
  • entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnato a mano o trasmesso all’Autorità marittima del porto di sbarco una copia della “dichiarazione di cattura”.


[1]. Il bycatch è costituito da tutti gli organismi che vengono catturati involontariamente assieme alla specie [22] ricercata (specie target) durante l'attività di pesca [13] sia professionale [26] che, secondariamente, sportiva [9]. Il termine può essere applicato anche ad individui della specie oggetto dell'attività di pesca ma troppo rovinati, di taglia troppo piccola (soprattutto se esiste una misura minima legale per quella specie) o troppo grande per essere commercializzati. Non sempre il bycatch è una perdita per i pescatori, infatti talvolta è composto da specie commercializzabili, in casi estremi perfino di valore superiore a quello della specie target. Si parla in questo caso di bycatch commerciale. La gran parte del bycatch viene comunque scartata.

[2]. Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.

 

Regime sanzionatorio

Il regime sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni in materia di pesca sportiva/ricreativa del Pesce Spada è stabilito dalle pertinenti disposizioni di cui al vigente D.Lgs. n.4/2012.

► Art. 11, comma 10 lettera a) - Violare le norme vigenti relative all’esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea.

  • Sanzione principale: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro di cui all’art. 11 comma 10, Dlgs. n. 4/2012.

  • Sanzione accessoria di cui all’art. 12, comma 1 D.lgs. n. 4/2012:

  1. confisca del pescato;
  2. confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.

► Art. 11, comma 11 lettera b) - Nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente dal pescatore sportivo, ricreativo o subacqueo sia superiore a 5 kg, fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore ai 5 kg.

  • Sanzione principale: sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli artt. 11 comma 11 e 12 Dlgs. n. 4/2012:
  1. per quantitativi   > 5kg <10 kg       da 1.000 a 6.000 euro

                                    > 10kg <50 kg     da 4.000 a 24.000 euro

                                    > 50kg                 da 24.000 a 100.000 euro

  • Sanzione accessoria di cui all’art. 12 comma 1 D.lgs. n. 4/2012:
  1. confisca del pescato;
  2. confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore.

 

Permesso di pesca in mare

Dal 2011 è obbligatorio da parte dei pescatori dilettanti che intendono praticare la pesca in mare, da terra e da unità da diporto, “comunicare” al Ministero delle politiche agricole l'esercizio della pesca in mare di tipo sportivo e ricreativo.

“La pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare è subordinata al possesso del relativo permesso rilasciato a titolo oneroso in ragione del tipo di pesca praticato e degli attrezzi utilizzati."

Il D.M. 6 dicembre 2010, in attuazione delle previsioni del Reg. (CE) 1967/2006, ha stabilito, allo scopo di promuovere la “rilevazione (=censimento) della consistenza della pesca sportiva e ricreativa”, che tutti  i pescatori dilettanti che intendono praticare la pesca in mare, da terra e da unità da diporto, hanno l’obbligo di “registrarsi” effettuando una “comunicazione” al Ministero delle politiche agricole e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura (MIPAF) (o attraverso sito web o presso gli Uffici delle Capitanerie di Porto competenti per territorio) al fine di ottenere il “permesso (tesserino) di pesca” in mare.

La comunicazione deve contenere:

  • le generalità complete;
  • il tipo di pesca praticato (sportiva o ricreativa);
  • il tipo di pesca esercitata (da terra, da unità da diporto, subacquea):
  • l'attrezzatura utilizzata per la pesca;
  • il mezzo nautico impiegato (privato, noleggio, charter);
  • l'appartenenza - o meno - ad un'Associazione sportiva;
  • l'area regionale in cui avviene la pesca.

Il permesso obbligatorio è rilasciabile gratuito sul sito ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dopo la registrazione, infatti, sarà possibile stampare l’attestato per la pesca in mare da tenere sempre dietro e da esibire in caso di richiesta degli Organi di polizia. Al momento del controllo il pescatore sportivo o ricreativo deve esibire l'attestazione dell'invio della comunicazione. L'attestato della avvenuta comunicazione funzionerà da “titolo” per l'esercizio della pesca.

Qualora non ne sia in possesso, deve sospendere l'attività di pesca ed effettuare entro 10 giorni dall'accertamento da parte dell’Organo di controllo, la comunicazione ovvero presentare, all'Autorità che ha effettuato il controllo, l'attestazione della comunicazione già effettuata, per non incorrere in sanzioni.

La comunicazione è obbligatoria per tutti coloro che abbiano compiuto 16 anni, ha validità di 3 anni e può essere effettuata in vari modi:

  1. attraverso l'ausilio delle Associazioni di pesca sportiva e ricreativa e le Associazioni di pesca professionale (FIPSAS, Lega Navale - Assonautica, ecc.);
  2. tramite una semplice registrazione sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, www.politicheagricole.gov.it [30];
  3. recandosi nella più vicina Capitaneria di Porto-Guardia Costiera (Ufficio Pesca), compilando il “modello” di richiesta di registrazione e munito di codice fiscale e documento di identità personale.
  4.  

Tesserino Fac-Simile

 

 

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[13] https://it.wikipedia.org/wiki/Pesca_(attivit%C3%A0)
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[15] https://it.wikipedia.org/wiki/Pesca_con_la_mosca
[16] https://it.wikipedia.org/wiki/Pesca_a_spinning
[17] https://it.wikipedia.org/wiki/Micropterus_salmoides
[18] https://it.wikipedia.org/wiki/Esca
[19] https://it.wikipedia.org/wiki/Cucchiaino_(pesca)
[20] https://it.wikipedia.org/wiki/Silicone
[21] https://it.wikipedia.org/wiki/Osteichthyes
[22] https://it.wikipedia.org/wiki/Specie
[23] https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_(tassonomia)
[24] https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterraneo
[25] https://it.wikipedia.org/wiki/Dominio_pelagico
[26] https://it.wikipedia.org/wiki/Pesca_commerciale
[27] https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_da_circuizione
[28] https://it.wikipedia.org/wiki/Bycatch
[29] https://it.wikipedia.org/wiki/Thunnus
[30] http://www.politicheagricole.gov.it/