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Inquinamento in ambito portuale

Le modalità d’azione da attivare per fronteggiare un pericolo di inquinamento causato da sversamento di sostanze nocive all’interno di un’area portuale sono differenti a seconda dell’entità dell’incidente.

In caso di modesti sversamenti di sostanze inquinanti le Autorità Marittime o Portuali devono provvedere a contattare la ditta che ha in gestione il servizio di pulizia degli specchi acquei portuali e richiedere la rimozione in sicurezza dell’inquinamento, mentre se un incidente provoca il rilascio di notevole quantità di sostanze nocive dovranno essere attivate una serie di procedure d’emergenza che saranno definite con il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali, fra cui: Protezione Civile, Enti Locali, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, ecc.

Nell’ambito portuale gli inquinamenti si verificano più  di frequente durante le operazioni di bunkeraggio per fuoriuscita di modesti quantitativi di olii combustibili ovvero per sversamento di acque di sentina contenenti notevoli quantità di idrocarburi.

In questi casi si deve:

  • disporre l'invio sul posto di personale per i primi accertamenti, attuando immediatamente le necessarie iniziative per garantire la sicurezza delle navi e delle strutture portuali e scongiurare possibili pericoli di incendio o di esplosione derivanti dai prodotti versati a mare e dai loro componenti volatili;
  • definire, sulla scorta delle notizie acquisite sul posto, le modalità e tecniche di intervento:
  1. contenere ove possibile lo spandimento del prodotto ed eventualmente provvedere alla sua rimozione meccanica;
  2. bonificare la zona mediante dispersione o riduzione[1]dello spandimento con mezzi chimici;
  3. richiedere, se necessario, l'intervento dei mezzi e dei materiali di altri Compartimenti Marittimi;
  4. predisporre, sulle navi in porto, il personale per il posto di manovra ed eventualmente ordinarne il disormeggio.

 


[1] Cfr. Circolare POLL 001 “Attività operativa antinquinamento” in data 21.7.1995. E’ presumibile che il termine abbattimento sia stato originato da una scorretta traduzione del sostantivo abatement, spesso usato in documenti in lingua inglese che, fino a pochi anni fa, erano gli unici disponibili in materia di tecniche di lotta agli inquinamenti marini da idrocarburi.

In effetti abatement ha significato di riduzione o diminuzione che meglio, e correttamente, possono riferirsi all’azione di tecniche e sistemi utilizzati in operazioni di disinquinamento al fine di ridurlo e diminuire l’impatto e gli effetti sull’ambiente marino o costiero.

 

Azioni preventive contro lo sversamento in mare di idrocarburi durante le operazioni di rifornimento di combustibili in porto

Nei porti di grandi o medie dimensioni è solitamente presente il servizio di approvvigionamento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi ed è necessario adottare alcuni accorgimenti per compiere in sicurezza queste operazioni presso i distributori fissi o autobotti.

Le operazioni di bunkeraggio dovrebbero essere effettuate solo in occasione di buone condizioni meteorologiche e nelle ore diurne. E’ inoltre buona prassi non eseguire i rifornimenti in concomitanza di operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo di passeggeri e merci di qualsiasi natura.

Prima dell’inizio e durante le operazioni di rifornimento il Comandante della nave e gli addetti agli impianti dovranno verificare che lo specchio acqueo circostante sia e rimanga sempre pulito. Qualora si verifichino fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo il Comandante della nave e gli addetti agli impianti sono tenuti ad informare immediatamente l’Autorità Marittima e/o Portuale e sospendere le operazioni di rifornimento. In presenza di spandimenti dovrà essere messa in atto ogni attività utile ad evitare la fuoriuscita ed a limitare l’entità dello sversamento.

Saranno a carico del fornitore del servizio o della nave, a seconda delle rispettive responsabilità, le spese per la bonifica della zona inquinata.

Le operazioni di rifornimento in banchina potranno essere eseguite solo se presso il distributore sono adottate tutte le misure necessarie previste per legge (es. presenza di dispositivi di estinzione incendio, controllo periodico delle manichette, opportuno addestramento del personale dell’impianto in tema antincendio, ecc.). In aggiunta è regola comune effettuare il rifornimento a motori spenti e in completa assenza di fiamme libere o scintille. Per la distribuzione di combustibili tramite autobotti potranno essere seguite prescrizioni aggiuntive e in via generale:

  1. gli autisti, le autobotti e i rimorchi devono essere in possesso di tutte le abilitazioni e certificazioni previste per legge per eventuali controlli;
  2. le autobotti e i rimorchi dovranno entrare in porto solo quanto la nave è pronta a ricevere il rifornimento e dovranno uscire dall’ambito portuale immediatamente ultimate le operazioni;
  3. le manichette impiegate per il rifornimento dovranno essere in ottimo stato e di caratteristiche tali da evitare perdite di liquido o rotture, oltre ad essere sottoposte a periodico controllo;
  4. l’operazione dovrà avvenire sotto il diretto controllo del Comandante della Nave o di un delegato; in caso di incendio il personale di bordo preposto alle operazioni e quello del servizio integrativo antincendio, oltre alle idonee azioni da intraprendere nell’immediato, dovrà collaborare con le squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco intervenute, fornendo il necessario supporto;
  5. per un raggio di almeno 25 m dalla zona del rifornimento e per tutta la durata dello stesso non dovranno essere in corso lavori con impiego di fiamma libera di qualsiasi natura o che comunque generino scintille o calore;
  6. durante lo svolgimento delle operazioni di rifornimento deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a terra da parte di una apposita squadra integrativa antincendio dotata di idonee attrezzature (estintori, tute ignifughe, ecc.).

Per le operazioni di rifornimento alle navi a mezzo di autobotti per prodotti specifici (ad esempio oli combustibili aventi punti di infiammabilità di poco inferiori ai 100° C) si applicheranno ulteriori disposizioni aggiuntive rispetto a quanto indicato in precedenza, infatti, tenuto conto delle caratteristiche di infiammabilità del prodotto deve essere prevista una vigilanza con finalità prevalentemente antiinquinamento da parte di una guardia ai fuochi dotata di adeguata riserva di sabbia e segatura, di fogli oleoassorbenti, di cascame o di altro materiale utile allo scopo e di attrezzatura idonea per l’utilizzo di tali materiali. L’addetto alla vigilanza deve essere comunque dotato di idonea attrezzatura per il contrasto di eventuali principi di incendio. La guardia ai fuochi deve essere obbligatoriamente dotata di idoneo mezzo di comunicazione efficiente (cellulare, radio VHF marino o altro) con il quale poter immediatamente dare l’allarme ovvero chiedere rinforzi sul posto.

Gestione delle emergenze in caso di incidenti

Per gestire adeguatamente le «emergenze» che possono verificarsi nelle aree portuali a causa di incidenti causati da attività, sia industriali che non, che possono dare origine a particolari forme di inquinamento (come accade ad esempio in presenza di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, come definiti nel D.Lgs. n. 334/199915 e succ. mod.), è necessario predisporre un chiaro quadro sull’organizzazione e sulle modalità di svolgimento dei servizi di soccorso e degli interventi assistenziali, ponendo a conoscenza di tutte le componenti del "Sistema di Protezione Civile" sia l’organizzazione generale del servizio, sia i compiti che per ciascuna di esse derivano.

In Italia già la normativa di settore obbliga alla predisposizione di «Piani d’emergenza provinciali» (art. 14 della Legge n. 225 del 24.02.1992, “istituzione del servizio nazionale della protezione civile”) in cui si delineano chiaramente i “punti deboli” provinciali e le dotazioni in possesso di ciascun componente del Sistema di Protezione Civile.

E’ indubbio comunque che un siffatto sistema non può prescindere da una efficiente rete di comunicazione fra le parti coinvolte, fra cui sono sicuramente da ricordare:

  1. Amministrazione Provinciale;
  2. Comune;
  3. Protezione Civile;
  4. Autorità Portuale;
  5. Autorità Marittima;
  6. Forze Armate;
  7. Vigili del Fuoco;
  8. Polizia di Stato;
  9. Forza armata dei Carabinieri;
  10. Guardia di Finanza;
  11. Croce Rossa Italiana;
  12. Azienda Sanitaria Locale (ASL);
  13. Radioamatori;
  14. Associazioni di Volontariato;
  15. Aziende erogatrici dei servizi essenziali.

Fra questi soggetti sarà necessario individuare appositi responsabili per le operazioni di soccorso e per gli interventi a terra, comprese le attività di disinquinamento.

In caso di inquinamento delle acque marine causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi e/o altre sostanze nocive provenienti da qualsiasi fonte, l’Autorità Marittima o Portuale di competenza è tenuta a predisporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione degli eventuali carichi o natanti, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli (art. 11 della Legge n. 979 del 31 dicembre 1982, “disposizioni per la difesa del mare”17).

Al verificarsi di un simile incidente nelle acque interne al porto dovranno essere posti immediatamente in allarme (elenco non esaustivo):

  1. la Questura;
  2. i Carabinieri;
  3. i Vigili del Fuoco;
  4. la Provincia; - il Sindaco/i interessati;
  5. l’A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale);
  6. l’A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) competente nel territorio.

I soggetti di cui sopra ed eventuali altri soggetti interessati invieranno sul posto i propri tecnici e personale attrezzato per i lavori di rispettiva competenza.

Di tale attività e dell’evolversi della situazione dovranno essere informati e costantemente aggiornati:

  1. il Ministero dell’Ambiente, del territorio e del mare;
  2. il Ministero dell’Interno;
  3. il Ministero delle Infrastrutture ed i Trasporti;
  4. il Dipartimento della Protezione Civile;
  5. la Regione.

I Vigili del Fuoco, in collaborazione con i tecnici del Comune, della Provincia, dell’ARPA e sotto la direzione della Autorità Portuale e/o Marittima, concorderanno con quest’ultime le strategie di bonifica e di disinquinamento a seconda del tipo di costa e della sensibilità dell’area, considerando anche la pianificazione di settore.

L’A.S.L. e l’A.R.P.A. provvederanno:

  1. al prelevamento di campioni idrici da sottoporre ad analisi;
  2. a disporre interventi igienico-sanitari per la tutela della salute pubblica.

Il Sindaco mediante i tecnici del Comune e su indicazioni dell’A.S.L. e dell’A.R.P.A. provvederà ad avvisare la popolazione.

La Questura e i Carabinieri saranno incaricati del mantenimento della sicurezza pubblica.

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