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Pesca ricreativa da unità da diporto: sistemi di pesca

Lo svolgimento di attività di pesca a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti) è consentito nelle  Zone Mb (riserva generale), ai soli Soggetti residenti nel Comune di La Maddalena e ai nativi dello stesso Comune, purché muniti di apposito “contrassegno nominale” (SeaPass) e non cedibile a terzi rilasciato a titolo gratuito dall'Ente gestore. I minori di anni 16 non sono tenuti a munirsi del contrassegno;

Attenzione !

Ai Soggetti non residenti o nativi nel Comune di La Maddalena è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività di pesca da unità da diporto, fatte salve le seguenti disposizioni:

E’ consentito lo svolgimento dell’attività di pesca da unità da diporto previa autorizzazione (SeaPass):

  1. ai residenti nel Comune di Palau;
  2. ai proprietari di abitazione ubicata nel Comune di La Maddalena;
  3. ai lavoratori o militari di stanza a La Maddalena con contratto o destinazione non inferiore ad un anno;
  4. ai possessori di un posto barca per almeno 4 (quattro) mesi, presso strutture portuali autorizzate nel Comune di La Maddalena, o che abbiano affidato l’unità non destinata a nessun tipo di attività commerciale per rimessaggio o guardiania a cantieri locali.
  • La pesca “da unità da diporto” è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi:
  1. bolentino, anche con canna e mulinello, a non più di 3 (tre) ami;
  2. lenza a traina a non più di 2 (due) traine per unità;
  3. lenza per cefalopodi con non più di 1 (uno) attrezzo di cattura (polpara, totanara, seppiolara);
  4. natelli, non più di 5 (cinque) per unità;
  5. lenze pedagnate, non più di 10 (dieci) per unità;
  6. palamito a non più di 50 (cinquanta) ami, esclusivamente dal 1 settembre al 30 giugno;
  7. nasse, solo tradizionali in giunco, non più di 2 (due);
  8. fiocina e lampada a candele a gas.  
  • Non è consentito l'utilizzo di fonti luminose, fatta eccezione per la "lampada a candele a gas" consentita esclusivamente con l’uso della fiocina.

 

 

Regolamento Parco Nazionale di La Maddalena
Delle attività di pesca “da unità da diporto” nelle Zone Mb

 

Limitazione di cattura

Il singolo pescatore ricreativo può catturare giornalmente da unità da diporto:

a.  Pesci

b.  Molluschi (cefalopodi, bivalvi e gasteropodi)

c.  Crostacei

La quantità complessiva delle “prede” (pesci+molluschi+crostacei)[[1]] NON può superare i 5 (cinque) Kg al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.

  • Per non essere sanzionato dagli Organi preposti al controllo, ad esempio, il pescatore ricreativo può catturare giornalmente in un’unica battuta:

         - o  5 Kg di prede (pesci+polipi)

      - o  un esemplare di 5 Kg (es. dentice)

      - oppure 4,99 Kg di prede (pesci+polipi) + un esemplare di 8 Kg (es. spigola)..

d.  Faoni (Eriphia verrucosa) il prelievo giornaliero:

      - non può eccedere il numero di 3 (tre) esemplari a persona, di dimensioni non inferiori ai 14 centimetri di lunghezza del

        carapace.

Il prelievo dei faoni (granchi) è consentito dal 16 novembre (compreso) al 14 settembre (compreso); è vietato dal 15 settembre al 15 novembre.

Attenzione !

Da unità da diporto è vietata la cattura del “Riccio di mare“ (Paracentrotus lividus) [[2]]

Nei periodi di “fermo biologico” stabiliti dalla Regione Sardegna, la pesca ricreativa da unità da diporto può essere ulteriormente disciplinata dalle disposizioni stabilite dall’Ente Parco.

Attenzione !

Per quanto attiene lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa a bordo di “Unità da diporto”, non esplicitate all’Articolo 1 dell’Ordinanza 04/2007, nelle    Zone Mb (riserva generale) del Parco Nazionale di La Maddalena valgono le disposizioni delle Leggi vigenti in materia pesca ricreativa:

  • Il Decreto Legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 (come modificato  dall’art. 39 – Capo VIII della Legge 28 luglio 2016, n. 154) “sulle disposizioni in materia di pesca e acquacoltura”;
  • Il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968
  • facendo riferimento anche ai Decreti ed alla Normativa regionale;

Tali disposizioni riguardano, in particolare le:

  • Distanze di rispetto

Le disposizioni di cui all’articolo 139 del Regolamento di esecuzione n. 1639/68 (Norma di comportamento) stabiliscono, in generale, che lo svolgimento delle attività di pesca a bordo di unità da diporto è vietata:

    - a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale (pescherecci).

  • Limitazioni di cattura

   1. Si possono catturare solo 3 Kg. di mitili (molluschi bivalvi), senza ausilio di attrezzi di sorta e con modalità stabilite con 

       Ordinanza dal Comandante della Capitaneria di porto di La Maddalena (Decreto 10 aprile 1997);

   2. la pesca della “lumachina di mare” è consentita purché non venga utilizzato l’attrezzo denominato “rapido” e “sfogliara”;

   3. la pesca della “aragosta“ (e dell’astice)[[3]]  è vietata nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile;

   4. nell’esercizio della pesca occorre rispettare le “dimensioni minime” dei pesci, dei molluschi e dei crostacei previste dal

       Regolamento sulla pesca, di cui al DPR n. 1639/1968, e all’Allegato III Reg. CE 1967/2006.

  • E’ vietata la vendita dei prodotti ittici pescati.
 

[[1]] Specie di Molluschi: cefalopodi (seppie, totani, polpi), bivalvi (vongole, mitili, arselle, fasolari, tartufi di mare, ostriche) e gasteropodi (lumachine di mare, muridi). Crostacei: aragosta, gambero, magnosa, granseola (gritta), astice, scampo, granchio di mare (faone), ecc

[[2]] Il prelievo giornaliero del “Riccio di mare“ (Paracentrotus lividus) è consentito esclusivamente in apnea (senza l’uso di apparecchi ausiliari per la respirazione)  e solo manualmente Sono vietati i seguenti attrezzi: asta e specchio per ricci” (tradizionalmente chiamato “cannuga”), anche con l’ausilio del coppo.

[3]] Per far fronte a particolari esigenze di tutela ambientale, a seguito di apposito monitoraggio, l’Ente Parco può, con proprio provvedimento (Ordinanza), disciplinare le modalità di prelievo di specie di rilevante interesse naturalistico, come le Aragoste e gli Astici.

 

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