Pescaturismo consiste in un' attività integrativa alla pesca artigianale che offre la possibilità agli operatori nel settore di “ospitare” a bordo delle proprie unità da pesca un certo numero di persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative.
L'attività di Pescaturismo è attualmente regolamentata dal D.M. 13 aprile 1999, n. 293 MIPAF (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca turismo, in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n.41, e successive modificazioni) e dal Dlgs. 26 maggio 2004 n. 154, che comprende lo svolgimento di attività nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, come:
L'eccezionale bellezza paesaggistica, la peculiarità morfologica-geologica delle più interessanti località turistiche italiane e la necessità avvertita nel mondo della pesca di creare nuove opportunità di lavoro e nuova occupazione hanno portato alla nascita del Pescaturismo.
L'attività rappresenta una proposta innovativa per rispondere all'esigenza di diversificazione di parte delle attività di pesca, in particolare all'interno di Aree Marine Protette, riqualificando una quota di mercato turistico in parte esistente e creandone un'aggiuntiva particolarmente interessante; il tutto in perfetta linea con l'esigenza di politiche che rispondano ai criteri di un “Turismo responsabile”.
Il concetto di Turismo responsabile nasce da nuove esigenze di valorizzazione e riscoperta della realtà sociale ed ambientale dei luoghi più suggestivi e delle antiche tradizioni della nostra cultura. Si vuole offrire al visitatore la possibilità di inserirsi in maniera armonica nel contesto preesistente senza alterarne le preziose particolarità. Gli usi e le tradizioni legati alle marinerie italiane possono offrire nuove possibilità di rilancio di questo settore, rispondendo contemporaneamente alle politiche europee di razionalizzazione dello sforzo di pesca. Il Pescaturismo può portare molteplici vantaggi: il mantenimento di quell'integrità sociale ed economica spesso danneggiata dal voler promuovere attività che non tengono conto del contesto locale; una valida risposta ai problemi legati alla pesca, con la possibilità di integrazione del reddito degli operatori del settore attraverso un'attività non contrastante con la loro stessa identità storica e culturale; la razionalizzazione del prelievo delle risorse, ottenuta tramite l'orientamento verso una graduale diversificazione delle attività produttive. Il pescaturismo permette, infine, al pescatore, di mettere in rilievo aspetti della cultura marinara e delle tradizioni della pesca artigianale, troppo spesso sottovalutati.
Unità adibita a pesca-turismo
Il pescaturismo si esercita “per tutto l’arco dell’anno”, nell’ambito del Compartimento d’iscrizione dell’unità da pesca ed in quelli confinanti, con condizioni meteomarine favorevoli, a una distanza dalla costa:
Tale pesca è consentita nel periodo 1° Novembre-30 Aprile a condizione che le unità da pesca siano dotate di: «sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate».
Tali iniziative possono essere svolte anche nei giorni festivi, in ore diurne, e qualora esistenti le sistemazioni d’alloggio di caratteristiche pari a quelle dell’equipaggio (art. 5, 1°comma lettera c) DM 22/6/82) anche in ore notturne[1].
[1] La Direz. Gen. della pesca e dell’acquacoltura con Dp. 602020 del 13/7/2000 ha chiarito che il DM 22/6/82 intitolato “imbarco di ricercatori” l’ autorizzazione al pernottamento a bordo, è prevista per attività superiori alle 24 ore, con turni di riposo notturni. La stessa norma, pertanto, non è pertinente nel caso di pesca che si svolge nel corso di una notte, dal calar del sole all’alba, per cui si può prescindere dalle sistemazioni a bordo. Tale autorizzazione, di conseguenza, può essere concessa, nel rispetto della normativa vigente, fermo restando la presa visione da parte di coloro che intendono partecipare, delle clausole connesse all’attività di pesca turismo in ore notturne, concernenti in particolare l’aggiornamento delle manovre da effettuarsi e gli interventi connessi ad eventuali emergenze notturne, nonché l’esistenza della copertura assicuratrice sull’attività svolta in ore notturne.
L'attività di pesca-turismo può essere svolta con i «sistemi di pesca» previsti nella prescritta Licenza di pesca, nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
Alle unità abilitate alle lenze e arpione è consentita l’aggiunta di attrezzi da posta o palangari.
Alle unità autorizzate ad un solo sistema fra attrezzi da posta, ferrettara, palangari, è consentita l’aggiunta di un altro sistema fra questi tranne ferrettara più lenze o arpione.
Gli armatori di unità munite di Licenza di pesca riportanti «sistemi a traino», previa rinuncia agli stessi, possono esercitare l'attività di pesca-turismo con tutti i sistemi consentiti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 (Disciplina del rilascio delle licenze di pesca - Piccola Pesca)[1], mediante il rilascio di una «Attestazione provvisoria» da parte del Capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unita da pesca interessata.
I predetti sistemi a traino sono sbarcati e sigillati, prima dell'inizio dell'attività di pesca turismo, dalla locale Autorità marittima.
Quando l'attività di pesca-turismo è effettuata utilizzando gli «attrezzi da pesca sportiva», l'armatore ne cura la sistemazione in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione.
Sistemi: palangari e lenze
[1] Piccola pesca:
Le cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle esigenze di riconversione delle attività di pesca ed in considerazione dei problemi occupazionali e sociali connessi, possono essere autorizzate ad esercitare l'attività di pesca-turismo, mediante utilizzazione di navi non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda acquisite a tale esclusivo fine, con i sistemi previsti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ad esclusione dei palangari. Per tali unità, che potranno esercitare l'attività nel limite delle 6 miglia, saranno applicate le norme in vigore sulla sicurezza inerente l'attività di pesca costiera locale.
Le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei per la mitilicoltura, l'allevamento in mare e le tonnare possono intraprendere l'attività di pesca-turismo all'interno dell'area assentita in concessione con imbarcazioni iscritte in quinta categoria.
Al fine di ottenere l'autorizzazione (o il rinnovo[1]) all'esercizio dell'attività di pesca-turismo è presentata, da parte dell’armatore, domanda al Capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave.
La domanda con l’indicazione delle tariffe che si intendono applicare (l’autorizzazione è revocata per un anno in caso di inosservanza delle previsioni del Decreto 13 aprile 1999 n. 293) devono essere corredate dalla seguente documentazione:
Entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, il Capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, rilascia l'autorizzazione, tenuto conto degli accertamenti di sicurezza eseguiti anche per il tramite degli Uffici marittimi dipendenti e della prova pratica di stabilità effettuata dal Registro Navale Italiano.
Il Capo del compartimento, in sede di rilascio, fissa altresì il numero massimo di persone imbarcabili, nel «numero massimo di 12», attenendosi anche alle indicazioni del Registro navale italiano.
L'esercente attività di pesca-turismo è tenuto ad aggiornare la “documentazione relativa alla sicurezza“ e, nel caso di modificazioni delle caratteristiche tecniche dell'unità, e tenuto a presentare nuova domanda di autorizzazione.
Le navi destinate all'esercizio dell'attività di pesca-turismo devono essere provviste del “materiale sanitario“ indicato nelle istruzioni annesse al decreto 25 maggio 1988, n. 279 del Ministero della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 25 maggio 1998.
I “mezzi di salvataggio” da sistemare a bordo delle unità da pesca, autorizzate all'esercizio della pesca turismo, sono quelli indicati dagli articoli 12, 13, 14, e 15 del decreto ministeriale 22 giugno 1982; gli stessi dovranno essere sufficienti per tutte le persone a bordo; per l'imbarco di minori di anni 14, le unita devono essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini. Le unità dovranno comunque essere in possesso del certificato di annotazioni di sicurezza in regolare corso di validità. Per le esigenze delle persone imbarcate, ove non previsto dalle pertinenti disposizioni del regolamento di sicurezza per la pesca, le unità autorizzate alla pesca-turismo devono essere dotate di apparato radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale in materia di pesca nell'ambito del mare territoriale.
L’esercente attività di pescaturismo deve altresì ottemperare ad altri obblighi normativi, quali ad esempio:
[1] 3 anni in concomitanza con il rinnovo delle Annotazioni di Sicurezza L'Autorizzazione è rinnovata ogni
[2] Il D.Lgs. 155 del 26/05/1997 indica i sistemi da adottare per procedere all'analisi dei pericoli che potrebbero verificarsi in un qualsiasi processo produttivo alimentare; è il metodo di analisi identificato dalla sigla HACCP, ovvero in italiano: "Analisi dei Rischi – Punti Critici di Controllo". Per documentare il lavoro di analisi dei rischi connessi con la manipolazione di alimenti e il controllo dei punti critici nei processi di lavorazione degli stessi, occorre predisporre un apposito Manuale contenente tutte le notizie inerenti l'Azienda, il ciclo produttivo, il processo di autocontrollo e le schede di rilevazione dei dati. WST Italia provvede a redigere il Manuale di Autocontrollo HACCP in conformità ai criteri del D.Lgs. 155/97; partendo dalla ricerca di tutti i pericoli che potrebbero insorgere sia durante le fasi produttive di un alimento, sia durante tutte le altre fasi successive come lo stoccaggio, il trasporto, la conservazione fino alla vendita al consumatore finale.