La flotta peschereccia viene catalogata tenendo in considerazione il tipo di “Licenza di pesca”. E' possibile distinguere vari segmenti: la pesca a strascico, la circuizione, la piccola pesca artigiana, le draghe e i pescherecci polivalenti. I tre segmenti principali sono lo strascico, i polivalenti e la piccola pesca artigianale.
Le unità che pescano con le reti a strascico sono circa 2.241 e rappresentano circa il 13,8% della flotta, anche se, dal punto di vista delle capacità, sono circa il 44,5% del tonnellaggio di stazza lorda. La maggiore rappresentatività delle unità da pesca a strascico viene confermata in tutti i mari italiani.
Le unità del sistema polivalente rappresentano, con circa 4.000 unità, la seconda componente, sia in termini di tonnellaggio (28,3%) che di numero (25%). Queste unità praticano frequentemente, come previsto dalla Licenza, anche lo strascico, la pesca con palamiti e con le reti a circuizione.
Le unità della piccola pesca costituiscono, con circa 8.680 unità, la prima realtà nel panorama nazionale, rappresentando oltre il 53% della flotta. Considerate le modeste dimensioni, il tonnellaggio di stazza lorda totale non supera però il 12% della flotta italiana.
La ripartizione per aree geografiche indica che il polo di maggiore consistenza produttiva è rappresentato dalla realtà siciliana, che costituisce il 24% del numero di unità da pesca ed il 31,5% del tonnellaggio di stazza lorda. Il versante adriatico rappresenta invece il 35,2% delle unità ed il 40,5% del tonnellaggio.
► Classificazione delle unità da pesca
L’art. 8 del Regolamento di esecuzione n.1639/1968, distingue le navi destinate alla pesca professionale nelle seguenti «categorie» (la categoria esprime la distanza di navigazione che una nave può raggiungere):
L'assegnazione alla rispettiva categoria spetta al "Comandante della Capitaneria di Porto" (=Capo del Compartimento), all'atto dell'iscrizione nelle Matricole delle navi maggiori o nei Registri delle Navi Minori e Galleggianti (RR.NN.MM. e GG.)
► Distinzione della nave da pesca
Agli effetti del secondo comma dell’art. 136 del Codice della navigazione, le navi (latu sensu) si distinguono, a secondo l’uso cui sono destinate, all’impiego e al tipo di navigazione, in:
Le “navi maggiori” sono le navi alturiere, destinate alla navigazione di alto mare (oltre le 20 miglia dalla costa); le "navi minori", sono le navi costiere, destinate alla navigazione lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, a distanza non superiore alle 20 miglia marine.
Fra le navi adibite alla pesca marittima rientrano nella categoria delle navi maggiori, quelle “oceaniche” (I^) e “mediterranee” (II^) e, in genere, quelle destinate dalle imprese di pesca al “servizio di una flottiglia” di pesca (VI^) per l’esercizio di trasferimento e di trasbordo dei prodotti della pesca.
Rientrano, invece, nella categoria delle “navi minori”, le navi da pesca che effettuano la “pesca costiera” (III e IV^). Infine si fanno rientrare tra i “galleggianti”, tutte quelle unità da pesca ricomprese nella V^ ctg. stabilmente destinate a servizi di impianti da pesca che non sono inserite in flotta.
L’attività di pesca viene svolta in navigazione e ciò implica il rispetto delle norme del Codice di navigazione e delle disposizioni legislative sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; inoltre, il fatto che l’attività venga svolta mediante il movimento di unità attraverso l’acqua, che è una delle matrici ambientali da tutelare contro l’inquinamento, comporta anche il rispetto delle disposizioni relative alla tutela delle acque e delle zone marine protette.
[1] A questo tipo appartengono tutte quelle medie e grosse navi destinate alla pesca in alto mare o alla pesca oceanica. Sono navi dotate di ottime qualità nautiche ed attrezzate al particolare tipo di lavoro che debbono svolgere. I pescherecci più grossi sono dotati di centrali frigorifere per la produzione del freddo allo scopo di poter lavorare e conservare il pesce pescato allungando in tal modo il periodo di permanenza in mare (campagna di pesca). Molte di queste navi sono in grado di lavorare completamente il pescato, cioè di compiere le operazioni di svisceramento, taglio in filetti, congelazione rapida, confezione e immagazzinaggio in stive refrigerate. Tra le navi adibite alla pesca citiamo la nave “baleniera”, particolarmente attrezzata per la pesca delle balene. Queste navi sono dotate di un apposito cannoncino, situato a prua, il quale può lanciare un arpione contro la balena. Attualmente, ad affiancare le navi baleniere, vi sono le navi destinate alla lavorazione delle balene pescate; queste hanno a poppa una grande apertura munita di un piano inclinato attraverso il quale viene issata la balena pescata, che, una volta a bordo, viene lavorata procedendo all'estrazione di tutte le sostanze utili per l'uso industriale.
Le navi da pesca sono contrassegnate (vedi anche Licenza di Pesca) dal:
Sebbene la norma preveda che nello stesso Ufficio marittimo non possano esserci unità con la stessa denominazione, talune volte, soprattutto per le unità da pesca con stazza lorda inferiore a 3 (tre) tonnellate, si riscontrano identici nominativi.
Il nome è stabilito dall’armatore all’atto dell’iscrizione dell’unità da pesca nei “Registri” e, fatta eccezione per le navi maggiori (oceaniche o mediterranee), può essere modificato in qualsiasi momento.
La variazione del nominativo della nave viene annotata dall’Ufficio marittimo dove è iscritta la nave nel Registro delle navi minori e galleggianti (RR.NN.MM. e GG.) e sulla Licenza di navigazione.
Per le navi maggiori, invece, è necessario chiedere preventiva autorizzazione alla Direzione generale del naviglio.
Nave da pesca
La nave da pesca, dopo il varo, perché possa essere “abilitata alla navigazione” deve essere iscritta in appositi “Registri” e deve essere in possesso di speciali documenti, acquistando così, il diritto a navigare. Condizione perché le unità da pesca possano essere iscritte nei Registri é che siano in possesso degli “elementi di individuazione” e che soddisfino ai “requisiti di nazionalità” [1] .
I Registri di iscrizione delle Navi e dei Galleggianti adibiti alla pesca – così come per tutte le navi mercantili – sono istituiti per l'assolvimento di finalità di carattere amministrativo e, come tali, sono documenti della pubblica amministrazione: essi vengono utilizzati però, anche per il raggiungimento di finalità privatistiche quali strumenti di pubblicità.
Le registrazioni eseguite a questo effetto (trascrizioni ed annotazioni di ogni atto relativo alla vita della nave, alla sua proprietà e al suo uso) sono pubbliche e destinate ad avere rilevanza giuridica verso chiunque vi abbia interesse.
► Distinguiamo:
Le Matricole e, in minore misura, i RR.MM.NN. e GG., offrono un quadro completo degli aspetti tecnici amministrativi giuridici della nave.
[1] L'art. 143 Cod. nav., modificato dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30, prescrive che rispondono ai requisiti di nazionalità per l’iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all’art. 146:
L’art. 8 del Regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 ed il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011[1] [1] della Commissione dell’ 8 aprile 2011, Titolo II, Capo III, Sezioni 1 e 2, al fine di agevolare l’attuazione del sistema di controllo della pesca, hanno disciplinato omogenee modalità di marcatura e identificazione dei pescherecci e delle imbarcazioni trasportate a bordo, nonché degli attrezzi da pesca, utilizzati nelle acque comunitarie.
Dal 1° gennaio 2012, pertanto, i pescherecci dell’Unione devono riportare, in forma permanente e chiaramente leggibile, la «sigla del porto di iscrizione» ed il «numero di matricola» dell’unità su entrambi i lati della prua, più in alto possibile rispetto al livello dell'acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal cielo, dipinti in un colore contrastante (bianco o nero) con il fondo su cui sono tracciati (art. 6 Reg. di esecuzione (UE) n.404/2011)
Le eventuali imbarcazioni trasportate a bordo dei pescherecci e i dispositivi di concentrazione dei pesci devono essere contrassegnati con le lettere ed il numero di matricola esterni del peschereccio che li utilizza.
[1] [1]Regolamento (UE) 404/2011 recante “Modalità di applicazione regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca”.
La nave da pesca per poter navigare deve essere provvista di "speciali documenti" (art. 169 Cod. nav.), prescritti dalla legge in relazione all’importanza del mezzo. Essi adempiono ad una duplice funzione, in quanto:
Naturalmente questi documenti sono diversi a seconda che la nave sia maggiore o minore.
Adempiono non solo a certificare dati tecnici relativi ad un’epoca determinata, ma altresì ad attestare gli elementi di identificazione del bene nave, fare fede degli atti relativi alla proprietà o ai diritti reali su di esso, nonché a contenere ogni annotazione concernente l’equipaggio.
Assolvono la registrazione degli “eventi” che si verificano a bordo, a tutela degli interessi pubblici e privati connessi all’esercizio del bene nave.
Rientrano tra i Libri di bordo (ad esempio):
Per i “pescherecci d’altura“, il libro Giornale nautico (Parte I), Inventario di bordo (Parte II), Giornale generale di contabilità (Parte III), Giornale di navigazione ed il Giornale di macchina sono “unificati” in un unico libro.
I pescherecci che effettuano la “pesca mediterranea“ e “costiera“ possono dotarsi del Giornale di bordo (art. 169 comma 4 cod. nav.).
- Certificato di Classe
- Certificato Navigabilità
- Certificato di Bordo Libero
- Verbale di Visita ai servizi di bordo
- Documenti doganali
- Documenti sanitari
- Documenti assicurativi
Rientrano, infine, tra i documenti di bordo delle navi da pesca:
[1] La Licenza di navigazione di cui sono munite le navi minori ai sensi dell’art. 153 Cod. nav., è equiparata alle Carte di bordo delle navi maggiori anche agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai 25 cavalli asse o 30 cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario (Art. 1287 disp. trans. e complementari cod. nav.).
Tutta la politica della Pesca è normata dal Parlamento Europeo per uniformare le regolamentazioni dei vari Stati Membri: tracciabilità del pescato, navigabilità, controllo della navigazione e delle attività dei loro pescherecci all’interno e all’esterno delle acque comunitarie onde evitare contenziosi di superamenti dei confini. E' proprio in attuazione di quest’ultimo obiettivo con i Regolanti comunitari n. 1967/2006, n. 1224/2009 e n. 404/2011 la Commissione Europea ha disciplinato la modalità di «registrazione» delle informazioni relative alla cattura di pesci da parte delle navi da pesca appartenenti agli Stati Membri.
Per facilitare questi controlli, l’art. 14, paragrafo 1, del regolamento sul controllo (=Reg. CE 1224/2009), obbliga i comandanti dei pescherecci comunitari di "lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri" alla tenuta a bordo del “Giornale di Bordo” (=log-book) cartaceo per le loro operazioni e a presentare "dichiarazioni di sbarco" e di "trasbordo" di pesci e prodotti della pesca. Dopo ogni viaggio o bordata[1] [2], all’atto dello sbarco a terra, il Comandante oppure il suo mandatario deve presentare all’Autorità del luogo di sbarco una dichiarazione di sbarco, il cui modello è già compreso nella pagina del log-book.
Nel Giornale di bordo (=giornale di pesca) devono essere indicati, in partcolare, tutti i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo superiori a 50 Kg. di equivalente peso vivo (=netto).
L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, ai fini dell’utilizzo delle tecnologie moderne, ha previsto che, per i pescherecci di "lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ", il Giornale di pesca debba essere in formato «elettronico» e che le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo siano presentate elettronicamente almeno una volta al giorno.
Le informazioni contenute nei giornali di pesca dovranno essere verificate al momento dello sbarco. È pertanto necessario che i soggetti coinvolti in attività di sbarco e di commercializzazione di pesci e prodotti della pesca siano tenuti a dichiarare i quantitativi sbarcati, trasbordati, messi in vendita o acquistati. Per i piccoli pescherecci di "lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri", non vi è l’obbligo di tenere a bordo un log-book o di compilare una dichiarazione di sbarco in quanto rappresenterebbe un onere sproporzionato rispetto alla loro capacità di pesca. Per garantire un livello di controllo adeguato di tali pescherecci è necessario comunque che gli Stati membri controllino le loro attività mettendo in atto un piano di campionamento.
L’art. 23 del regolamento (CE) 1967/2006 stabilisce che per le operazioni di pesca nel Mediterraneo, tutte le specie conservate a bordo in quantitativi superiori a 15 kg. di equivalente peso vivo (=netto) devono essere registrate nel “log-book”. La soglia di 15 Kg. oltre cui scatta l’obbligo di registrazione delle catture nel Giornale di bordo sale a 50 Kg. per le specie altamente migratorie e le piccole specie pelagiche.
Il log-book diventa, così, un altro “Libro” obbligatorio di bordo disciplinato dall’art. 169 del Codice della navigazione, Capo III, e dagli artt. 362 e ss. del Regolamento di esecuzione del Codice della nav. e la sua mancanza a bordo è punità ai sensi dell’art. 1193 del Cod. nav. Il giornale di pesca (art. 14, paragrafo 1 Reg. CE n. 1224/2009) comprende in particolare le seguenti informazioni:
La "tolleranza" autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo, registrate nel giornale di pesca, è del 10 % per tutte le specie.
I comandanti dei pescherecci comunitari registrano inoltre nel log-book tutte le stime dei rigetti di un volume superiore a 50 kg in equivalente peso vivo per qualsiasi specie.
Nell’ambito delle attività di pesca oggetto di un regime comunitario di gestione dello sforzo, i comandanti dei pescherecci comunitari devono registrare e contabilizzare nel loro giornale di pesca il tempo trascorso in una determinata zona indicando:
I comandanti dei pescherecci comunitari devono trasmettere quanto prima possibile, e comunque entro 48 ore dallo sbarco, le informazioni del giornale di pesca:
[1] [2] Bordata di pesca: qualsiasi viaggio di un peschereccio durante il quale si svolgono attività di pesca che iniziano nel momento in cui il peschereccio lascia i porto e termina all'arrivo in porto.
Il comandante di un peschereccio dell'Unione di…lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri non soggetto alla compilazione e alla trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca, delle dichiarazioni di trasbordo e delle dichiarazioni di sbarco, deve compilare e presentare in «formato cartaceo» i dati del log-book, delle dichiarazioni di trasbordo e delle dichiarazioni di sbarco di cui agli articoli 14, 21 e 23 del regolamento sul controllo (=Reg. CE 1224/2009). Le suddette dichiarazioni di trasbordo e di sbarco possono essere altresì compilate e presentate dal rappresentante del comandante a suo nome (=mandatario).
Peraltro, tale obbligo si applica anche ai pescherecci dell'Unione di... lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 10 metri ai quali lo Stato membro di bandiera abbia imposto di tenere il giornale di pesca e di presentare le dichiarazioni di trasbordo e/o di sbarco in conformità all'articolo 16, paragrafo 3 (pescherecci non soggetti agli obblihui relativi al giornale di pesca), e all'articolo 25, paragrafo 3 (perscherecci no soggetti agli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco), del regolamento sul controllo.
Per tutte le zone di pesca, salvo la sottozona NAFO 1 e le divisioni CIEM Va e XIV, il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco sono compilate e presentate in formato cartaceo dai comandanti dei pescherecci dell'Unione in conformità al modello riportato nell' Allegato VI (Modello combinato dell'Unione Europea di Giornale di pesca, dichiarazione di sbarco e dichiarazione di trasbordo) e secondo le istruzioni riportate nell’Allegato X del Regolamento (CE) n. 404/2011.
Tuttavia, per le operazioni di pesca condotte esclusivamente nel Mediterraneo ai comandanti di pescherecci dell'Unione che effettuano quotidianamente bordate di pesca in un'unica zona di pesca, è consentito utilizzare il modello riportato nell'Allegato VII (Modello di Giornale di pesca e di dichiarazione di sbarco/trasbordo dell’Unione europea - Mar Mediterraneo) del Regolamento (CE) n. 404/2011.
Per la sottozona NAFO 1 e le divisioni CIEM Va e XIV, si utilizza il formato riportato nell'Allegato VIII (Modello di Giornale di pesca dell’Unione Europea per la sottozona NAFO 1 e le divisioni CIEM Va e XIV) per il giornale di pesca cartaceo e il formato riportato nell'Allegato IX per le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco cartacee.
Il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco nel formato cartaceo riportato negli Allegati VI e VII sono tenuti in conformità al paragrafo 1 e all'articolo 31 del Regolamento n. 404/2011 anche qualora i pescherecci dell'Unione in questione svolgano attività di pesca nelle acque di un paese terzo, nelle acque disciplinate da un'organizzazione regionale per la pesca o in acque esterne alle acque dell'Unione non disciplinate da un'organizzazione regionale per la pesca, salvo nel caso in cui il paese terzo o le norme dell'organizzazione regionale per la pesca interessata richiedano in modo specifico la compilazione e la presentazione di una tipologia diversa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo o della dichiarazione di sbarco.
Qualora il paese terzo non specifichi un giornale di pesca particolare ma richieda elementi di dati diversi da quelli previsti dall'Unione europea, tali dati devono essere registrati.
Gli Stati membri possono continuare ad utilizzare giornali di pesca in formato cartaceo conformemente al regolamento (CEE) n. 2807/83 (abrogato) per i pescherecci dell'Unione non soggetti alla compilazione e alla trasmissione per via elettronica dei dati del giornale di pesca a norma dell'articolo 15 del regolamento sul controllo fino al completo esaurimento delle scorte di giornali di pesca cartacei.
L’art. 32, paragrafo 1, del Reg. CE n. 404/2011 obbliga. tutti i comandanti di pescherecci comunitari o i suoi rappresentanti a presentare alle Autorità competenti del proprio Stato l'originale (gli originali) del giornale di pesca (log -book), della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco:
Quando un peschereccio dell'Unione effettua un trasbordo in un porto o in un luogo vicino alla costa o sbarca in un porto di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di bandiera, presenta alle Autorità competenti dello Stato membro in cui avviene il trasbordo o lo sbarco la prima copia (le prime copie) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco il prima possibile e comunque entro 48 ore dall'avvenuto trasbordo o sbarco. L'originale (gli originali) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco viene spedito (vengono spediti) alle Autorità competenti dello Stato membro di bandiera il prima possibile e comunque entro 48 ore dal trasbordo o dallo sbarco.
Quando un peschereccio dell'Unione effettua un trasbordo in un porto o nelle acque di un paese terzo o in alto mare oppure uno sbarco nel porto di un paese terzo, spedisce alle Autorità competenti dello Stato membro di bandiera l'originale (gli originali) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco il prima possibile e comunque entro 48 ore dal trasbordo o dallo sbarco.
Qualora un paese terzo o le norme di un'organizzazione regionale per la pesca richiedano una tipologia diversa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo o della dichiarazione di sbarco rispetto a quella prevista dall'Allegato VI, il comandante del peschereccio dell'Unione presenta alle relative Autorità competenti una copia di tale documento il prima possibile e comunque entro 48 ore dopo il trasbordo o lo sbarco.
L’art. 33 del Reg. CE n. 404/2011 detta norme specifiche per il giornale di pesca in formato cartaceo e in particolare stabilisce che il medesimo debba essere compilato con tutte le informazioni obbligatorie, anche in caso di catture nulle:
All'atto della partenza da un porto o a seguito del completamento di un'operazione di trasbordo e quando le catture rimangono a bordo, i quantitativi di ogni specie sono indicati su una nuova pagina del giornale di pesca.
Si utilizzano i codici riportati nell'Allegato XI per indicare, alle voci corrispondenti del giornale di pesca in formato cartaceo, gli attrezzi di pesca utilizzati.
L’art. 34 del Reg. CE n. 404/2011 prevede - nel caso di un'operazione di trasbordo tra due pescherecci dell'Unione, una volta completata l'operazione di trasbordo - che il comandante del peschereccio che trasborda i prodotti, o il suo rappresentante, consegna una copia della dichiarazione di trasbordo cartacea del suo peschereccio al comandante del peschereccio sul quale sono stati trasbordati i prodotti o al suo rappresentante.
Una volta completata l'operazione di trasbordo, il comandante del peschereccio sulla quale vengono trasbordati i prodotti, o il suo rappresentante, consegna anche una copia della dichiarazione di trasbordo cartacea del suo peschereccio al comandante del peschereccio che trasborda i prodotti o al suo rappresentante.
Le copie sono presentate ai fini del controllo e dell'ispezione su richiesta dei funzionari.
Il comandante, o il suo rappresentante, firma ogni pagina della dichiarazione di sbarco prima della relativa presentazione.
In applicazione dei Regolamenti comunitari 1224/2009 e il recente 404/2011 della Commissione, per la sua esecutività, e al fine di monitorare la navigazione e la tracciabilità delle quantità e tipologie di pesce catturato, sui pescherecci di "lunghezza fuori tutto pari o superiore ai 12 metri" il Giornale di bordo (=Giornale di pesca) deve essere elettronico. La telematica con il giornale di bordo elettronico (e-LogBook) entra a far parte delle politiche di controllo per una sostenibilità della pesca, sempre più messa a rischio dall’ esaurimento degli stock ittici europei, dovuto principalmente alla eccessiva capacità delle flotte.
La strumentazione per il e-LogBook, realizzata dalla società Sin S.p.a, per conto dell’Amministrazione, è stata installata gratuitamente e inizialmente sui pescherecci con lunghezze superiori ai 24 metri (1° gennaio 2010) e solo per le unità presenti nei porti italiani.
I comandanti di pescherecci di lunghezza “fuori tutto pari o superiore a 12 metri” devono registrare per via elettronica le informazioni contenute nel giornale di pesca (di cui all’articolo 14 del regolamento sul controllo) e le trasmettono per via elettronica all’Autorità competente dello Stato membro di bandiera almeno (=CCNP) almeno una volta al giorno oppure su richiesta della stessa Autorità, e in ogni caso trasmettono i pertinenti dati del giornale di pesca dopo la conclusione dell’ultima operazione di pesca e prima dell’entrata in porto.
Gli Stati membri possono «esentare» i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dallla registrazione elettronica dei pertinenti dati del giornale di pesca se:
L’art. 47 del Reg. CE n. 404/2011 obbliga il comandante di un peschereccio in corso di navigazione, di trasmettere le informazioni del e-LogBook alle Autorità competenti dello Stato membro di bandiera almeno su base giornaliera, entro le ore 24:00, anche in assenza di catture.
Il comandante deve, inoltre, trasmettere i dati suddetti:
Se l'ultima operazione di pesca ha avuto luogo al massimo un'ora prima dell'entrata in porto, le trasmissioni di cui ai numeri 2. e 3. possono essere trasmesse in un unico messaggio.
Il comandante può trasmettere correzioni dei dati del e-LogBook e della dichiarazione di trasbordo fino all'ultima trasmissione prima dell'entrata in porto. Le correzioni sono facilmente identificabili. Tutti i dati originali del giornale di pesca elettronico e le correzioni ad essi apportate sono conservati dalle Autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
Il comandante conserva copia delle informazioni del e-logbook a bordo del peschereccio per l'intera durata di ogni assenza dal porto, fino alla presentazione della dichiarazione di sbarco. Se un peschereccio dell'Unione è ormeggiato in porto, non detiene a bordo prodotti della pesca e il comandante ha trasmesso la dichiarazione di sbarco per tutte le operazioni di pesca dell'ultima bordata, la trasmissione dei dati del e-logbook può essere sospesa previa notifica al CCP dello Stato membro di bandiera. La trasmissione viene ripristinata non appena il peschereccio dell'Unione lascia il porto. La notifica preventiva non è necessaria per i pescherecci dell'Unione dotati di VMS che trasmettono i dati tramite il medesimo.
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[1] http://www.nonnodondolo.it/../1/edit%2322
[2] http://www.nonnodondolo.it/../1/edit%231