Le misure pre-cautelari: arresto e fermo
Nelle indagini preliminari la Polizia Giudiziaria e il Pubblico Ministero possono limitare la libertà personale dell'indagato: la Polizia Giudiziaria con «l'arresto e il fermo di indiziato di delitto», il Pubblico Ministero con «il fermo di indiziato di delitto» (essendo quanto meno dubbio il suo potere di arresto in flagranza).
L’arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto, in quanto "provvedimenti provvisori" (=misure pre-cautelari) limitativi della libertà personale adottati da Organi non giurisdizionali (P.M. e P.G.), sottostanno al dettato dell'art. 13, comma 3 Cost., per cui:
- la legge può prevedere che essi siano emanati solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge stessa;
- i suddetti provvedimenti sono provvisori, cioè hanno una efficacia limitata nel tempo;
- essi sono soggetti al successivo controllo ed all'eventuale convalida dell'Organo giurisdizionale, al quale devono essere comunicati entro 48 ore dall'adozione ed il quale deve pronunciare in ordine alla convalida entro 48 ore dalla comunicazione;
- se non vengono convalidati entro questo termine, si intendono revocati e privi dfi effetto.
Entrambe le misure di polizia giudiziaria, quindi, mirano a realizzare una funzione anticipatrice delle corrispondenti misure cautelari custodiali riservate poi al Giudice, ed hanno, quindi, rispetto ad esse, un ruolo "pre-cautelare", anche cronologicamente.
- Le misure cautelari giurisdizionali hanno per presupposto una delle tre tipiche "funzioni cautelari":
- pericolo di inquinamento delle prove
- pericolo di fuga
- pericolo per esigenze di difesa sociale (art. 274).
Per il "fermo di indiziato di delitto" l’esigenza cautelare è espressamente proclamata, essendo previsto il «pericolo di fuga».
Per "l’arresto", non viene, in verità, richiamato alcuno dei tre parametri cautelari. Le ipotesi di «arresto obbligatorio» sono ricollegate solo alla gravità del titolo del reato; quelle di «arresto facoltativo» ad altri parametri (gravità del fatto e pericolosità del soggetto). Tuttavia è da ritenere che tali parametri siano tutti presuntivi della sussistenza di esigenze cautelari. Conferma se ne trae dalla previsione dell’obbligo del Pubblico Ministero di rimettere in libertà l’arrestato e il fermato quando non ravvisi esigenze cautelari (art. 121 disp. att.). D’altra parte, il fermo e l’arresto, aventi durata massima di 96 ore, possono essere tramutati in misure cautelari personali, solo se sussistono esigenze, appunto, cautelari (art.391 c.5).
- La differenza saliente tra arresto e fermo, è il requisito della "flagranza del reato": questa occorre per l’arresto, ma non per il fermo.
Arresto in flagranza
L’arresto in flagranza viene distinto in «obbligatorio» e «facoltativo»; all’arresto però possono procedere soltanto gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria (il P.M. solo nel caso di reato commesso in udienza).
Gli Ufficiali o gli Agenti di polizia giudiziaria hanno il dovere di arrestare chi è colto nella flagranza dei reati elencati nell'art. 380 c.p.p. ed hanno la facoltà (rectius: il potere discrezionale) di arrestare chi è colto nella flagranza dei reati elencati nell'art. 381 commi 1 e 2 c.p.p.
L'arresto discrezionale deve essere giustificato «dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto» (art. 381 comma 4 c.p.p.)
- I presupposti all’arresto sono:
- lo stato di flagranza
- la commissione di uno dei delitti previsti dagli artt. 380 e 381, arresto obbligatorio e arresto facoltativo: nel caso di arresto facoltativo deve esistere la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
- gravità del fatto (luogo, causali, danno provocato, mezzi utilizzati, modalità dell’azione);
- pericolosità del soggetto (precedenti penali, condotta successiva al reato, condotta di vita individuale).
- In caso di sorpresa in flagranza di un reato perseguibile a querela, l'arresto può essere operato «se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'Ufficiale o all'Agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà» (artt. 380 comma 3 e 381 comma 3 c.p.p.).
- In particolare «non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla Polizia Giudiziaria o dal Pubblico Ministero per reati concernenti il contenuto di informazioni o il rifiuto di fornirle» (art. 381 comma 4-bis c.p.p.), così come, in analogo ordine di idee, «non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto delle deposizione» (art. 476 comma 2 c.p.p.).
- Nei casi in cui l'arresto è obbligatorio per la Polizia Giudiziaria, lo stesso, sempreché si versi in flagranza di un reato perseguibile di ufficio, e facoltativo per il privato, il quale, se lo esegue, deve consegnare senza ritardo l'arrestato e il corpo del reato alla Polizia Giudiziaria. Questa redige il Verbale della consegna e ne rilascia copia al privato (art. 383 c.p.p.).
- L'arresto è vietato allorché il soggetto abbia agito in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità (art. 385 c.p.p.).
- L'arresto in flagranza non è mai obbligatorio per il minore, ma rimesso alla discrezionalità degli Organi di polizia, avuto riguardo alla gravità del fatto, all'età e alla personalità dl minore (art. 16 comma 3 c.p.p.).
Nozione di stato di flagranza
L'arresto è la restrizione della libertà personale che Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria dispongono a carico di chi è colto nella flagranza di un reato, cioè di chi «viene colto nell'atto di commettere il reato» (c.d. flagranza propria) oppure «subito dopo il reato, è inseguito dalla Polizia Giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, o in alternativa, è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima» (c.d. flagranza impropria o indiziaria o quasi-flagranza).
Nel rearto permanete lo stato di flagranza dura fino a quando la permanenza non è cessata (art. 382 c.p.p.).
- La quasi flagranza è equivalente alla flagranza.
Esempi significativi di arresto in flagranza
- Nel corso dell’attività di prevenzione (di ordine, pattuglia, perlustrazione) e repressione di reati, accade sovente all’operatore di polizia di imbattersi in fatti criminosi che esigono una immediata valutazione circa la praticabilità o meno dell' «arresto in flagranza».
Al fine di agevolare il compito del personale del Corpo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, in questa sede è però opportuno esemplificare quanto prevede sul punto la normativa vigente con riferimento a taluni reati che ricorrono con maggiore frequenza.
- L’arresto in flagranza è praticabile:
- furto in abitazione (624-625): arresto obbligatorio;
- scippo (624-625): arresto obbligatorio;
- borseggio (624-625): arresto facoltativo;
- rapina (626): arresto obbligatorio;
- estorsione (629): arresto obbligatorio;
- abuso d’ufficio (323): arresto facoltativo;
- appropriazione indebita (646): arresto facoltativo;
- associazione di stampo mafioso (416-bis): arresto obbligatorio;
- associazione per delinquere (416): arresto obbligatorio;
- attentati sicurezza trasporti (432): arresto obbligatorio;
- avvelenamento acque, sostanze alimentari (439): arresto obbligatorio;
- circostanze aggravanti alla violenza e resistenza (339): arresto facoltativo;
- commercio sostanze alimentari nocive (444): arresto facoltativo;
- concussione (317): arresto facoltativo;
- contraffazione sigillo di stato (467): arresto facoltativo;
- corruzione del cittadino (246): arresto obbligatorio;
- corruzione incaricato un pubblico servizio (320): arresto facoltativo;
- danneggiamento (635): arresto facoltativo;
- danneggiamento seguito da naufragio (429): arresto obbligatorio;
- distruzione opere militari (253): arresto obbligatorio;
- esplosione colpi, bombe, ordigni (art. 61 2/1/67 n. 895): arresto facoltativo;
- estorsione (629): arresto obbligatorio;
- fabbricazione o detenzione esplodenti (435): arresto facoltativo;
- falsa testimonianza (372): arresto non previsto;
- false dichiarazioni in atti destinati all’A.G. (374 bis): arresto facoltativo;
- falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale (479): arresto facoltativo;
- falsità materiale commessa da Pubblico Ufficiale in atto pubblico (476): arresto facoltativo;
- favoreggiamento personale (378): arresto facoltativo;
- furto (624): arresto facoltativo;
- furto, circostanze aggravanti (625): arresto obbligatorio;
- incendio (423): arresto obbligatorio;
- interruzione servizio (331): arresto facoltativo;
- introduzione luoghi militari (260, co.2): arresto obbligatorio;
- istigazioni militari (266, co.2): arresto facoltativo;
- lesione personale (582): arresto facoltativo;
- lesioni personali colpose (590): arresto facoltativo;
- malversazione a danno Stato (316 bis): arresto facoltativo;
- millantato credito (346): arresto facoltativo;
- naufragio (428): arresto obbligatorio;
- oltraggio a Pubblico Ufficiale (341 bis): arresto facoltativo
- omessa denuncia aggravata (363): arresto facoltativo;
- omicidio (575): arresto obbligatorio;
- omicidio colposo (589): arresto facoltativo;
- omicidio preterintenzionale (584): arresto facoltativo;
- omicidio del superiore (1150 C.N.): arresto obbligatorio;
- omicidio preterintenzionale (1151 C.N.): arresto facoltativo;
- peculato (314): arresto facoltativo;
- rapina (628): arresto obbligatorio;
- resistenza a Pubblico Ufficiale (337): arresto facoltativo;
- rissa (588): arresto facoltativo (co.2);
- rivelazione segreti ufficio (326): arresto facoltativo (co. 3 1^ipotesi);
- sequestro persona (605): arresto facoltativo;
- sequestro persona scopo estorsione (630): arresto obbligatorio;
- spionaggio politico o militare (257): arresto obbligatorio;
- strage (422): arresto obbligatorio;
- stupefacenti: produzione, fabbricazione, distribuzione, vendita, cessione, trasporto, illecita detenzione (art 73 DPR 9/10/90 n. 309): arresto obbligatorio, fermo consentito, competenza tribunale;
- tratta e commercio schiavi (601): arresto obbligatorio;
- truffa (640): arresto facoltativo;
- violazione domicilio da parte di Pubblico Ufficiale (615): arresto facoltativo (co.1);
- violenza carnale (519): arresto facoltativo;
- violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale (336-339): arresto facoltativo;
- violenza privata (610): arresto facoltativo.
► Attenzione !
L’arresto è facoltativo per il reato di resistenza, nonché per qualunque ipotesi di violenza o minaccia.
La fattispecie della “resistenza” non va però confusa con la cosiddetta “resistenza passiva” (art. 350 c.p.).
- Ad esempio, il manifestante che occupa la sede stradale o ferroviaria ovvero il ciglio della banchina mentre si sta ormeggiando una nave e si lascia trasportare “di peso” dalla forza pubblica senza opporre resistenza (=resistenza passiva).
- (Si evidenziano le fattispecie criminose di interesse per il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera)
Arresto obbligatorio
Singolare nel nostro sistema processuale è l’obbligatorietà per la Polizia Giudiziaria di procedere, in determinate ipotesi, all’arresto, mentre il Giudice ha sempre discrezionalità nella emissione iniziale, nelle stesse ipotesi, della corrispondente misura cautelare custodiale, sicché l’indagato che riesca a sfuggire all’esecuzione dell’arresto obbligatorio di polizia giudiziaria può anche non essere assoggettato dal Giudice alla analoga misura giurisdizionale. L’apparente contraddizione è spiegata dalla normale immediatezza di intervento della P.G. rispetto al fatto-reato, che giustificherebbe in ogni caso la immediata e drastica reazione pre-cautelare e, quindi l’automatico arresto in flagranza.
► Presupposti dell’arresto obbligatorio, tutti relativi al reato commesso, sono:
- la natura del delitto non colposo (consumato o tentato);
- la flagranza;
- la gravità del fatto-reato.
La gravità del delitto, a sua volta, è desumibile, in alternativa, da:
- qualità del delitto: per espressa e tassativa previsione, racchiusa nel codice (art. 380 c. 2) [1] o in altre leggi;
- quantità della sanzione (art. 380 comma 1 c.p.p.); delitti astrattamente punibili, nel minimo, con almeno anni 5 di reclusione e, nel massimo, con almeno anni 20 ovvero con l’ergastolo.
Per determinare tale soglia (minima e massima) di pena non si computano la recidiva, la continuazione e le circostanze speciali o ad effetto speciale.
- Ad esempio, per quanto consiste i reati previsti dal Codice della navigazione si pensi al caso dei reati di “pirateria” (art. 1135 cod. nav. e di “omicidio del superiore” (art. 1150 Cod. nav.).
Inoltre a seguito della modifica apportata alla legge relativa all’immigrazione clandestina, anche il reato di “favoreggiamento all’immigrazione clandestina” costituisce ipotesi che da luogo all’obbligatorietà dell’arresto.
Fra le ipotesi previste dall’art. 380, comma 2 c.p., aventi potenziale rilevanza nei traffici marittimi si ritiene utile rammentare “l’illegale introduzione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi” (art. 380 comma 2 lettera g).
► Differimento dell’arresto
In caso di traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Pubblico Ministero può, se necessario per le indagini, autorizzare la Polizia Giudiziaria a ritardare l’esecuzione dell’arresto (art. 98 T.U. 9.10.1990, n.309). Altrettanto il Pubblico Ministero può disporre in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione (art.7 comma 3 D.L.15.1.1991, n. 8 conv. in L.82/91), così evitando che l’immediata obbligatoria esecuzione dell’arresto comprometta altri interessi, quali esigenze investigative (ad esempio: un proficuo pedinamento di un corriere di droga).
[1] Art. 380 comma 2 c.p.p.: delitti contro la personalità dello Stato; devastazione o saccheggio; contro l’incolumità pubblica; riduzione in schiavitù; furto aggravato; rapina; fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita… di armi da guerra e esplosivi; delitti concernenti qualsiasi tipo di sostanze stupefacenti o psicotrope (salvo fatto qualificabile come di lieve entità); con finalità di terrorismo o di eversione, ecc.
Arresto facoltativo
- Presupposti dell’arresto facoltativo, tutti relativi al reato commesso, sono:
- la natura del delitto doloso o anche colposo;
- la flagranza;
- la gravità del delitto, inferiore a quella occorrente per l’arresto obbligatorio;
- la pericolosità dell’interessato.
► Tale gravità, a sua volta, è desumibile, anche qui da:
- qualità del delitto (art. 381 c.2), data dalla sua inclusione in una espressa previsione normativa anche extra codicem;
- quantità della sanzione (art. 381 c.1); delitti non colposi punibili con oltre 3 anni di reclusione (ad esempio: peculato mediante profitto altrui, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, furto, truffa, ecc.); delitti colposi punibili con almeno 5 anni. A differenza dell’arresto obbligatorio, per quello facoltativo è irrilevante la
soglia edittale minima di pena e l’arresto può riguardare anche delitti colposi.
Per le sostanze stupefacenti, l’arresto in flagranza è vietato solo quando si tratta di detenzione per uso personale. Negli altri casi, l’arresto è obbligatorio, salvo il fatto sia di lieve entità, in questo caso l’arresto è facoltativo. Nel caso di detenzione per uso personale sono previste semplici sanzioni amministrative.
- I parametri della facoltatività
Facoltatività dell’arresto non significa né arbitrarietà di decisione, né discrezionalità illimitata. Infatti, l’Ufficiale o Agente di P.G., deve attenersi a due parametri, incentrati sull’autore del reato e sul fatto-reato:
- parametro oggettivo: valutazione della gravità del fatto commesso;
- parametro soggettivo: valutazione della pericolosità criminale dell’inquisito, sulla base della sua personalità o delle circostanze del fatto.
L’arresto è eseguibile anche se sussiste uno solo dei due parametri e, in ordine al parametro soggettivo, basta la valutazione negativa anche di uno solo dei due profili che lo accompagnano (criterio della alternatività).
Ai sensi dell’art. 381, comma 4 bis (introdotto dalla Legge 332/1995), non è consentito l’arresto della persona richiesta di fornire informazioni alla Polizia Giudiziaria o al Pubblico Ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.
Il divieto opera non solo per il delitto di cui all’art. 371 bis c.p. (false informazioni al P.M.), ma anche per i reati diversi, come ad esempio, la calunnia (art. 368 c.p.) ed il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
Fermo di indiziato di delitto
L’istituto del fermo di Polizia Giudiziaria è, come l’arresto, una "misura precautelare", privativa della libertà personale. Entrambi hanno una efficacia temporale massima limitata alle 96 ore e possono essere convertiti dal Giudice in una "misura cautelare giurisdizionale", se persistono esigenze cautelari.
Il fermo di indiziato di delitto, qualora ne ricorrono i presupposti, è sempre obbligatorio. Però, qui, l’obbligatorietà ha una ratio diversa da quella sottesa all’arresto obbligatorio. Invero, essa non consegue automaticamente al fatto reato, ma alla condotta dell’indiziato integrante il «pericolo di fuga». Tale pericolo corrisponde alla analoga esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. b, che giustifica l’adozione da parte del Giudice di una misura cautelare personale, che, peraltro, in quest’ultimo caso, può avere anche carattere diverso dalla restrizione in carcere.
Nella sua forma tipica (art. 384) i suoi presupposti sono:
- natura di delitto anche colposo;
- gravità del delitto, desumibile dalla sanzione (reclusione pari, nel minimo, ad almeno 2 anni e superiore, nel massimo, ad anni 6; ovvero ergastolo); o al tipo di reato (delitto concernente
armi da guerra o esplosivi);
- irrilevanza della flagranza, ma rilevanza del pericolo di fuga anche dopo cessata la flagranza.
- Caratteri differenziali dall’arresto
Il fermo differisce dall’arresto perché:
- il fermo, ma non l’arresto, può essere disposto anche dal P.M.;
- il fermo può essere eseguito anche fuori dei casi di flagranza;
- il fermo presuppone necessariamente e soltanto l’esigenza pre-cautelare del pericolo di fuga;
- il fermo, se ne ricorrono i presupposti normativi, è sempre obbligatorio;
- il fermo, a differenza dell’arresto, non è mai eseguibile da privati.
Legittimati al fermo sono:
- in primo luogo il P.M.;
- in via suppletiva, la P.G. (Ufficiali ed Agenti), quando non è possibile attendere l’intervento del P.M. e cioè quando:
- il P.M. non ha ancora assunto la direzione delle indagini;
- l’indiziato è identificato in un secondo momento dalla P.G.;
- il pericolo di fuga è successivamente sopravvenuto.
Il fermo è quindi un provvedimento limitativo della libertà personale che il Pubblico Ministero dispone nei confronti di chi, non sorpreso in flagranza di un reato, risulta gravemente indiziato di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a 6 anni e non inferiore nel minimo a 2 anni, ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o commesso per finalità di terrorismo anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico. tale provvedimento può essere disposto allorché «specifici elementi...anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato», fanno ritenere fondato il pericolo di una sua fuga (art. 384 comma 1, c.p.p.).
Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria possono operare il fermo prima che il Pubblico Ministero abbia assunto la direzione delle indagini se ricorrono i presupposti sopra indicati oppure, dopo che il Pubblico Ministero ha assunto la direzione delle indagini, se «sia successivamente individuato l'indiziato ovvero, sopravvengono specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del Pubblico Ministero» (art. 384 commi 2 e 3 c.p.p.).
Il fermo è vietato allorché il soggetto abbia agito in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità (art. 385 c.p.p.).
Allorché il provvedimento di fermo venga adottato con decreto del P.M., se esso rimane ineseguito per la tempestiva fuga dell’indiziato, perde automaticamente efficacia; sicché il P.M. per la cattura dell’indagato dovrà avanzare ordinaria richiesta di misura cautelare (art. 272 e ss.) al Giudice.
Adempimenti conseguenti l'arresto ed il fermo
Sotto la rubrica «Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo» l’art. 386 del c.p.p. prevede una serie di attività che la Polizia Giudiziaria deve compiere, così sintetizzate:
- Eseguito l’arresto o il fermo, la Polizia Giudiziaria ne dà immediata comunicazione al Pubblico Ministero e pone l’arrestato o il fermato a disposizione del medesimo Pubblico Ministero al più presto e comunque non oltre le 24 ore (pena, l’inefficacia[1] dell’arresto o del fermo);
- il Pubblico Ministero, entro 48 ore dall’arresto o dal fermo, richiede la convalida al Giudice per le indagini preliminari (o Giudice del giudizio direttissimo);
- il GIP, al più presto e comunque entro le 48 ore successive, fissa l’udienza decidendo quindi sulla convalida al più tardi entro 48 ore dal momento in cui l’arrestato o il fermato è stato posto a sua disposizione.
- Il G.I.P., fissa l’udienza in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore, dell’arrestato o del fermato. L’udienza di convalida consiste in un controllo sulla legalità dell’arresto o del fermo e, con l’eventuale adozione di una misura coercitiva stabile (custodia cautelare in carcere) e non provvisoria come l’arresto o il fermo, ovvero con la liberazione dell’arrestato o del fermato a piede libero.
- Nell’ambito dell’informativa, la Polizia Giudiziaria deve:
- dare immediata notizia dell’esecuzione dell’arresto o del fermo al PM;
- porre l’arrestato o il fermato a disposizione del Pubblico Ministero al più presto e comunque non oltre le 24 ore dall’arresto o dal fermo (la messa a disposizione, avviene mediante la conduzione in carcere dell’arrestato o del fermato);
- condurre, l’arrestato o il fermato in istituto di custodia, sempre entro 24 ore e, sempre entro il medesimo termine trasmettere il verbale di arresto o fermo (il PM potrebbe autorizzare una maggiore dilazione);
- avvertire, l’arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- informare, appena ricevuta la nomina il difensore di fiducia o, in mancanza quello d’ufficio (designato dal PM) (costituisce grave infrazione disciplinare dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia);
- dare, senza ritardo, avviso dell’arresto o del fermo ai familiari (solo con il consenso dell’arrestato o fermato, non occorre il consenso nel caso di minore).
- Quando l’arresto in flagranza è stato operato per gravi delitti concernenti la produzione o il traffico illecito di sostanze stupefacenti e nei confronti di uno straniero, gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, che lo hanno eseguito, ne danno comunicazione al Prefetto (eventuale espulsione).
- Per prevenire eventuali reazioni o tentativi di fuga è consentito ammanettare l’arrestato o il fermato. In proposito deve ricordarsi che:
- le modalità di esecuzione di tutte le misure che privano della libertà personale devono sempre salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto;
- specie nel corso delle traduzioni, va perciò assicurato il fondamentale rispetto della dignità e del diritto alla riservatezza della persona, adottando ogni possibile provvedimento sia per proteggere la persona stessa dalla curiosità del e da ogni specie di pubblicità, sia per evitarle inutili disagi;
- l’inosservanza delle disposizioni stabilite per evitare che le traduzioni di arrestati e fermati diventino forme di spettacolo, costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari;
- salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza, è vietato l’uso delle manette nelle traduzioni di arrestati o fermati minorenni. Nelle traduzioni individuali di maggiorenni, l’uso delle manette ai polsi è invece consentito solo quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga. Tale valutazione spetta al PM che ha disposto la misura e alla PG se l’arresto o il fermo è avvenuto di sua iniziativa;
- tali previsioni illustrate con riferimento alle modalità delle traduzioni, valgono anche per l’arresto in flagranza e il fermo.
Agli adempimenti materiali conseguenti all’arresto o al fermo (si pensi a quelli relativi agli avvisi, alla traduzione in istituto di custodia, alla trasmissione dei verbali), possono provvedere anche Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito la misura (art. 120 att.).
- la nomina del difensore di fiducia può essere fatta anche da un prossimo congiunto (art. 96 comma, 3 c.p.p. );
- costituisce grave infrazione disciplinare dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia (art. 25 att.);
- il difensore ha immediato il diritto al colloquio con il suo assistito salvo che il colloquio non venga differito dal Pubblico Ministero o dal GIP (art. 104);
- l’obbligo di comunicazione al difensore dell’avvenuto arresto o fermo sorge immediatamente ed esso si spiega con la necessità di porre l’arrestato o il fermato nelle condizioni di disporre subito dell’assistenza difensiva e di esercitare il diritto al colloquio.
L’inadempimento dell’obbligo di comunicazione da parte della Polizia Giudiziaria può concretare – a carico di questa – il reato di omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p.) (Cassazione 18/10/1996).
[1] L’arresto o il fermo diviene inefficace se non è osservato il termine («al più presto e comunque non oltre 24 ore») entro il quale l’arrestato o il fermato deve essere posto a disposizione del Pubblico Ministero (art. 386, comma 3 c.p.p.).
L’inosservanza del termine produce il diritto dell’arrestato o del fermato alla immediata liberazione a opera della stessa Polizia Giudiziaria (art. 389 comma 2), del Pubblico Ministero (art. 389, comma 1 c.p.p.) o del G.I.P. (art. 391, comma 4 c.p.p.).
L’arresto o il fermo diviene inefficace (e l’arrestato o il fermato ha diritto alla immediata liberazione) anche nel caso in cui la Polizia Giudiziaria non osserva il termine entro il quale deve trasmettere al Pubblico Ministero il relativo Verbale (art. 386, commi 3 e 7 c.p.p.). Il P.M. può peraltro dilazionare la trasmissione del Verbale (può essere disposta anche oralmente).
Obblighi di conduzione in carcere in caso di arresto di fermo
L’obbligo per la Polizia Giudiziaria di dare immediata notizia dell’esecuzione dell’arresto o del fermo (art. 386, comma 1 c.p.p.) al Pubblico Ministero e quello di mettere a sua disposizione (art. 386 comma 3 c.p.p.) l’arrestato o il fermato «al più presto e comunque non oltre 24» fà si che il Pubblico Ministero possa intervenire personalmente e sollecitamente.
La messa a disposizione avviene mediante la «conduzione in carcere» dell’arrestato o del fermato (art. 386 comma 4 c.p.p.), fatte eccezione per talune ipotesi di Giudizio direttissimo.
L’obbligo di condurre in carcere l’arrestato o il fermato può essere derogato solo quando lo dispone il Pubblico Ministero per “esigenze cautelari” o “di indagine”.
- Nel primo caso (deroga motivata da esigenze cautelari) il Pubblico Ministero può disporre la custodia dell’arrestato o del fermato presso la propria abitazione, altro luogo di privata dimora o in luogo di cura (arresti domiciliari) quando ritiene che tale misura sia adeguata rispetto alle esigenze (pericolo di fuga, pericolo tutela della collettività) del caso concreto e anche in relazione alle richieste da formulare nell’udienza di convalida sulla libertà personale (art. 391 c.p.p.).
La decisione del PM può essere presa anche dopo aver interrogato l’arrestato o il fermato ovvero dopo aver acquisito le valutazioni e gli atti compiuti della Polizia Giudiziaria.
- Nel secondo caso (deroga motivata da esigenze connesse alle indagini), il Pubblico Ministero può disporre che l’arrestato o il fermato sia custodito presso un istituto diverso da quello del luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito (art. 386 comma 4 c.p.p.).
Arresto e fermo di minorenni
La legge processuale penale minorile tutela la personalità del minore anche restringendo i casi in cui la libertà personale può essere assoggettata a limitazioni.
Premesso che nella determinazione della pena ai fini dell'applicazione di tali restrizioni si deve tener conto, oltreché dei criteri indicati dall'art. 278 c.p.p., della diminuente dell'età (art. 1, comma 5, cui fa rinvio l'art. 18-bis comma 5 c.p.p.), gli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria possono sottoporre il minore ad arresto in flagranza e ad accompagnamento presso i propri uffici; inoltre gli stessi e il Pubblico Ministero possono sottoporre il minore a fermo.
L'arresto in flagranza non è mai obbligatorio, ma rimesso alla «discrezionalità» degli Organi di polizia, avuto riguardo alla gravità del fatto, all'età e alla personalità del minore (art. 16 comma 3 c.p.p.), allorché questi sia colto in flagranza di un delitto non colposo punito con l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a 9 anni ovvero di uno dei delitti, consumato o tentati, previsti dall'art. 380 comma 2 lett. e, f, g e h c.p.p., nonché del delitto di violenza carnale (art. 16 comma 1, tramite rinvio all'art. 23 comma 1 c.p.p.).
I suddetti Ufficiali e Agenti, sempre avuto riguardo alla gravità del fatto, all'età e alla personalità del minore, possono, quando lo colgano in flagranza di un delitto non colposo punito con l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, accompagnarlo nei propri uffici e trattenerlo sino ad un massimo di 12 ore al fine di consegnarlo all'esercente la potestà dei genitori o all'eventuale affidatario o ad altra persona incaricata da costoro (art. 18-bis comma 1 c.p.p.).
Infine tanto gli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria quanto il Pubblico Ministero possono operare il fermo del minore indiziato di un delitto per cui è consentito l'arresto in flagranza, sempreché, trattandosi di reato punito con la reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a 2 anni (art. 17 c.p.p.).
Obblighi degli Organi di indagine
- Quando si procede all’arresto o fermo di un minorenne gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria:
- ne danno immediata notizia (col mezzo più rapido) al Pubblico Ministero, all’esercente la potestà dei genitori e all’eventuale affidatario;
- informano tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia;
- avvertono il minorenne della facoltà di nominare un difensore di fiducia (la facoltà va riconosciuta anche da chi esercita la potestà dei genitori e all’eventuale affidatario);
- informano (appena ricevuta la nomina) il difensore di fiducia o, in mancanza, quello di ufficio (designato dal Pubblico Ministero);
- curano che, nei loro uffici, il minorenne sia trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati (art. 20 co. 1 - bis del D.Lgs. 28/7/1989, n. 272);
- ricorrendone le condizioni (art. 389 co.2), procedono alla liberazione dell’arrestato o del fermato;
- Il Pubblico Ministero appena ricevuta la notizia, può disporre che il minorenne sia:
- posto immediatamente in libertà quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 389 del codice;
- posto immediatamente in libertà quando ritiene che, all’esito dell’udienza di convalida, non dovrà richiedere l’applicazione di una misura cautelare;
- condotto senza ritardo presso una comunità pubblica o autorizzata che lo stesso Pubblico Ministero provvede a indicare;
- ovvero condotto senza ritardo in un Centro di privata accoglienza (locali, cioè, diversi dal carcere istituiti allo scopo di evitare che l’impatto con l’istituzione carceraria avvenga prima dell’intervento del Giudice e della convalida – art. 18 D.P.R. 448/1988);
- ovvero ancora, tenuto conto della gravità del fatto nonché dell’età e della personalità del minorenne, accompagnato presso la sua abitazione familiare.
Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza appena indicati, il Pubblico Ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé.
Qualunque sia il provvedimento adottato dal Pubblico Ministero, a questo segue la richiesta di convalida e l’udienza relativa davanti al Giudice per le indagini preliminari (artt. 390 e 391).
La richiesta e l’udienza devono intervenire, rispettivamente, entro 48 ore dall’arresto o dal fermo ed entro le 48 ore dal momento in cui il minorenne è posto a disposizione del G.I.P.
Accompagnamento di minorenne a seguito di flagranza
Quando non si procede all’arresto o fermo di un minorenne, ma all’accompagnamento a seguito di flagranza (e cioè all’adozione della misura attenuata pre-cautelare di cui all’art. 18-bis D.P.R. 488/1988) gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria:
- ne danno immediata notizia al Pubblico Ministero e, informano tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia;
- invitano l’esercente la potestà dei genitori e l’eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne;
- consegnano il minorenne all’esercente la potestà dei genitori, all’eventuale affidatario o alla persona da questi incaricata avvertendo costoro dell’obbligo di tenere il minorenne stesso a disposizione del Pubblico Ministero e di vigilare sul suo comportamento;
- danno immediata notizia al Pubblico Ministero della circostanza:
- di non aver potuto invitare l’esercente la potestà dei genitori o l’eventuale affidatario a presentarsi nei propri uffici per prendere in consegna il minorenne;
- che l’esercente la potestà dei genitori o l’affidatario, quantunque invitato a prendere in consegna il minorenne, non vi ha ottemperato;
- che la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato è manifestamente inidonea ad adempiere agli obblighi di vigilare su di lui e di tenerlo a disposizione del Pubblico Ministero.
- curano che, nei loro uffici, il minorenne sia trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati (art. 20 comma 1 – bis D.lgs 28/7/1988, n. 272);
- provvedono a condurre senza ritardo il minorenne presso un Centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata quando così dispone il P.M. non appena ricevuta la notizia del fatto che, per una delle ragioni indicate nel punto (?), non è stato possibile provvedere alla consegna del minorenne stesso all’esercente la potestà dei genitori o all’eventuale affidatario.
Il Pubblico Ministero appena ricevuta la notizia dell’accompagnamento a seguito di flagranza può disporre che il minorenne sia:
- posto immediatamente in libertà quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 389 del codice;
- posto immediatamente in libertà quando ritiene che, all’esito dell’udienza di convalida, non dovrà richiedere l’applicazione di una misura cautelare;
- condotto presso l’abitazione familiare, perché vi rimanga a sua disposizione, quando ciò sia comunque opportuno (e quindi anche nell’ipotesi in cui la Polizia Giudiziaria non abbia potuto o ritenuto di consegnare il minorenne alla persona esercente la potestà e all’eventuale affidatario) tenuto conto delle modalità del fatto, dell’età del minorenne e della sua situazione familiare;
- condotto senza ritardo presso un Centro di privata accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata quando riceve la notizia del fatto che la Polizia Giudiziaria non ha potuto provvedere alla consegna del minorenne all’esercente la potestà dei genitori o all’eventuale affidatario.
Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza appena indicati, il Pubblico Ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé.
Qualunque sia il provvedimento adottato dal Pubblico Ministero, a questo segue la richiesta di convalida e l’udienza relativa davanti al Giudice per le indagini preliminari (artt. 390 e 391).
La richiesta e l’udienza devono intervenire, rispettivamente, entro 48 ore dall’accompagnamento ed entro le 48 ore dal momento in cui il minorenne è posto a disposizione del G.I.P.
Convalida dell'arresto e del fermo
Con la messa a disposizione del P.M. e la traduzione in carcere dell’arrestato o del fermato, cessano le attività della Polizia Giudiziaria relative all’arresto e al fermo.
Appare tuttavia opportuno accennare, sia pur sommariamente, al "procedimento di convalida" di tali provvedimenti, che sono in sostanza sottoposti ad un "doppio vaglio giurisdizionale", da parte del P.M. e del Giudice delle indagini preliminari (G.I.P.).
- Il P.M., in particolare, effettua un preliminare controllo di:
- legittimità sull’atto di arresto o fermo: il P.M. se lo ritiene illegittimo (per evidente innocenza, evidente illegalità o sopravvenuta inefficacia: art. 389 c.p.p.), ordina la immediata liberazione del fermato o arrestato, ma ciò non preclude al P.M. il potere di chiedere ugualmente al Giudice una misura cautelare;
- adeguatezza: il P.M., allorché ravvisi che la persona arrestata o ferma è in precarie condizioni di salute, ovvero che la detenzione in carcere è sproporzionata rispetto alle esigenze cautelari, può disporre che essa sia custodita agli arresti domiciliari, in attesa della pronuncia del Giudice della convalida;
- merito: il P.M., anche quando ritiene legittimo l’eseguito fermo o arresto, può sempre direttamente ed immediatamente rimettere in libertà la persona, se non ravvisa l’attuale permanenza di esigenze cautelari (pericolo di fuga estigativo, pericolo per le esigenze di difesa sociale: art. 273 e art. 121 disp. att. c.p.p.). In tal caso, essendo già stato liberato
l’arrestato o fermato, non vi è alcuna urgenza per la richiesta del P.M. e la pronuncia del Giudice sulla convalida. Se, invece, si ravvisa esigenze cautelari, il P.M. oltre a domandare la eventuale convalida, chiede subito anche la misura cautelare.
- In ordine al Giudice investito di tali richieste, esso è:
- il G.I.P. (ipotesi usuale) che decide nella apposita udienza di convalida anche in ordine alla misura cautelare, eventualmente domandata dal P.M.;
- il G.I.P. funzionalmente competente è quello del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito.
- Ad esempio: se un soggetto viene fermato a Milano per un omicidio fatto a Napoli, benché il reato appartenga alla competenza territoriale di Napoli, il G.I.P. della convalida è quello del tribunale di Milano.
- più raramente, il Giudice del giudizio direttissimo. Trattasi di ipotesi in cui il P.M. domanda direttamente e contestualmente al Giudice dibattimentale di convalidare l’arresto o fermo e di procedere al giudizio col rito direttissimo, nonché eventualmente di adottare una misura cautelare.
L’udienza di convalida (art. 391 c.p.p.) innanzi al G.I.P., si svolge in camera di consiglio nel contraddittorio fra accusa e difesa; è personalmente sentito anche l’arrestato o il fermato se questi non rifiuta di comparire.
All’udienza, essendo in gioco la libertà dell’inquisito, è obbligatoria la presenza effettiva del suo difensore che deve essere preavvisato, ma è facoltativa quella del P.M., che avrà fatto pervenire per iscritto le sue conclusioni sulla convalida ed eventualmente la richiesta di misura cautelare (art. 24 D.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 che ha modificato in tal senso l’art. 391, comma 3).
All’esito dell’udienza il G.I.P. decide con ordinanza, ricorribile solo per cassazione (art. 391 comma 4), con la quale, in alternativa:
- convalida l’arresto o fermo;
- dichiara la illegittimità del fermo o arresto non convalidandolo. In tale ipotesi, l’autore della misura è eventualmente assoggettabile a sanzioni disciplinari, se sussistono profili di colpa (o, al limite, dolo) rilevanti in tale sede. In ogni caso, la persona assoggetta alla misura ha diritto alla riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione ai sensi dell’art. 314 c.p.p.
Il G.I.P. (o il Giudice dibattimentale in caso di giudizio direttissimo) deve verificare tutti i presupposti dell’arresto (flagranza, titolo di reato, osservanza dei termini, gravità del fatto e pericolosità del soggetto) o de fermo (gravità degli indizi, titolo del reato, osservanza dei termini e fondato pericolo di fuga).
Modus operandi
- Le fasi successive del procedimento conseguente all’arresto o al fermo sono così scandite:
- al più tardi entro 24 ore dalla esecuzione della misura, l’arrestato o il fermato passa nella disponibilità del Pubblico Ministero salvo i casi di liberazione a opera della stessa Polizia Giudiziaria;
- il Pubblico Ministero può procedere all’interrogatorio (art. 388);
- entro 48 dall’arresto o dal fermo, il Pubblico Ministero o provvede alla liberazione (art. 389 co.1) o richiede la convalida al G.I.P. competente in relazione al luogo dove l’arresto è stato eseguito (art. 390 co.1),
- il G.I.P. fissa l’udienza di convalida al più presto o comunque entro le 48 ore successive. Entro tali 48 ore l’udienza deve essere celebrata (art. 390 co.2).
- Il Pubblico Ministero con la richiesta di convalida (art. 390 e art. 122 att.) trasmette:
- il decreto di fermo (se il fermo è stato disposto dal Pubblico Ministero);
- il verbale di arresto o di fermo;
- copia della documentazione attestante che l’arrestato o il fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia (anche se domiciliare);
L’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato o del fermato
- La liberazione dell'arrestato o del fermato
La liberazione può essere disposta:
- dalla Polizia Giudiziaria (art. 389 co. 2);
- dal Pubblico Ministero (art. 389 co. 1);
- dal G.I.P. (art. 391 commi 4 e 6).
Convalida dell'arresto e Giudizio direttissimo
Gli Ufficiali o gli Agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l’arrestato, lo conducono direttamente davanti al "Giudice del Giudizio direttissimo" (del dibattimento)[1] per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, sulla base dell’imputazione formulata dal Pubblico Ministero.
In tal caso citano anche oralmente, la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza quello designato d’ufficio (art. 97 comma 3 c.p.p.).
Quando il Giudice non tiene udienza, gli Ufficiali o gli Agenti di P.G. che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l’arrestato all’udienza che il Giudice fissa entro 48 ore dall’arresto.
Il Giudice al quale viene presentato l’arrestato autorizza l’Ufficiale o l’Agente di PG ad una «relazione orale» e quindi sente l’arrestato per la convalida dell’arresto.
Se il Pubblico Ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro 48 ore dall’arresto. Se il Giudice non tiene udienza, la fissa, a richiesta del Pubblico Ministero, al più presto e comunque entro le successive 48 ore.
Se l’arresto non è convalidato, il Giudice restituisce gli atti al Pubblico Ministero. Il Giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l’imputato e il Pubblico Ministero vi consentono. Se l’arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.
L’imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa, non superiore a 5 giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine
Subito dopo l’udienza di convalida, l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti. In tal caso se vi è il consenso del P.M., il giudizio si svolge davanti allo stesso Giudice del dibattimento.
[1] Tribunale ordinario o Corte d'Assise o Tribunale per i minorenni