ll Pesce Spada (Xiphias gladius) è un pesce osseo [1] marino, unica specie [2] della famiglia [3] Xiphiidae. Presente nel mar Mediterraneo [4], è un tipico pesce pelagico [5] che popola in prevalenza acque superficiali e che in certe situazioni si può avvicinare alle coste. Si tratta di una specie [2] di grande importanza per la pesca commerciale [6] che viene effettuata in prevalenza con palamiti [7] derivanti e reti da circuizione [8] nonché come bycatch [9] [1] nella pesca al tonno [10]. È anche catturato dai pescatori sportivi [11] d'altura.
In ossequio alle vigenti normative internazionali (Reg. UE 2016/1627, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura, ha inteso disciplinare l'esercizio delle pesca sportiva/ricreativa della risorsa pesce spada.
L’esercizio della pesca del pesce spada è sottoposto a preventivo ”nulla osta” da parte della competente Autorità Marittima. I pescatori sportivi o ricreativi che intendono esercitare tale tipo di pesca, mediante l’utilizzo di unità da diporto, dovranno presentare all’Ufficio circondariale marittimo, nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza della medesima unità, apposita “dichiarazione” relativa all’intenzione di svolgere l’attività in questione con unità da diporto. Tale comunicazione vistata dall’Autorità Marittima deve essere tenuta insieme ai documenti di bordo ed esibita agli organi di controllo;
Gli interessati dovranno inoltre presentare, unitamente alla dichiarazione, la seguente documentazione:
a) copia autenticata della polizza di assicurazione del/i motore/i;
b) copia della documentazione amministrativa relativa al/ai motore/i;
c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
d) copia della licenza di navigazione dell’unità (qualora iscritta nei Registri delle imbarcazioni da diporto – R.I.D.).
In particolare, il menzionato provvedimento prevede il rilascio, a cura dell'Ufficio circondariale marittimo, di una “specifica autorizzazione” con validità triennale e rinnovabile alla scadenza.
Tale nulla-osta si riferisce all'unità da diporto (che, naturalmente, deve essere di nazionalità italiana), per cui non è necessaria la presenza a bordo del soggetto che ne ha fatto richiesta.
La dichiarazione, munita del nulla-osta dell’Autorità marittima, (validità triennale) consente lo svolgimento dell’attività di pesca per tutti i soggetti presenti a bordo e deve essere esibita, assieme agli altri documenti dell’unità, all’atto del controllo.
N.B. Non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione.
Dal punto di vista tecnico operativo sono previste le seguenti limitazioni:
La percentuale di tolleranza consentita per il sottomisura, nella sola fase di cattura e/o sbarco, è del 5% rispetto al numero di esemplari.
[1]. Il bycatch è costituito da tutti gli organismi che vengono catturati involontariamente assieme alla specie [2] ricercata (specie target) durante l'attività di pesca [12] sia professionale [6] che, secondariamente, sportiva [11]. Il termine può essere applicato anche ad individui della specie oggetto dell'attività di pesca ma troppo rovinati, di taglia troppo piccola (soprattutto se esiste una misura minima legale per quella specie) o troppo grande per essere commercializzati. Non sempre il bycatch è una perdita per i pescatori, infatti talvolta è composto da specie commercializzabili, in casi estremi perfino di valore superiore a quello della specie target. Si parla in questo caso di bycatch commerciale. La gran parte del bycatch viene comunque scartata.
[2]. Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.
Il regime sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni in materia di pesca sportiva/ricreativa del Pesce Spada è stabilito dalle pertinenti disposizioni di cui al vigente D.Lgs. n.4/2012.
► Art. 11, comma 10 lettera a) - Violare le norme vigenti relative all’esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea.
Sanzione principale: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro di cui all’art. 11 comma 10, Dlgs. n. 4/2012.
Sanzione accessoria di cui all’art. 12, comma 1 D.lgs. n. 4/2012:
► Art. 11, comma 11 lettera b) - Nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente dal pescatore sportivo, ricreativo o subacqueo sia superiore a 5 kg, fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore ai 5 kg.
> 10kg <50 kg da 4.000 a 24.000 euro
> 50kg da 24.000 a 100.000 euro
Links:
[1] https://it.wikipedia.org/wiki/Osteichthyes
[2] https://it.wikipedia.org/wiki/Specie
[3] https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_(tassonomia)
[4] https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterraneo
[5] https://it.wikipedia.org/wiki/Dominio_pelagico
[6] https://it.wikipedia.org/wiki/Pesca_commerciale
[7] https://it.wikipedia.org/wiki/Palamito
[8] https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_da_circuizione
[9] https://it.wikipedia.org/wiki/Bycatch
[10] https://it.wikipedia.org/wiki/Thunnus
[11] https://it.wikipedia.org/wiki/Pesca_sportiva
[12] https://it.wikipedia.org/wiki/Pesca_(attivit%C3%A0)