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Il Sistema sanzionatorio all'interno delle Aree Marine protette

Tranne che per le attività connesse alla utilizzazione dell'area per fini militari, la sorveglianza delle “Zone terrestri” è affidata  al "Corpo forestale della Regione autonoma della Sardegna", eventualmente coadiuvato da personale del "Corpo forestale dello Stato" mediante appositi accordi raggiunti nelle forme di legge con il Ministero competente, previo benestare della Regione autonoma della Sardegna, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 21 della Legge n. 394 del 1991.

La sorveglianza delle “Zone marine” è esercitata dalle “Capitanerie di Porto-Guardia Costiera”, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dal "Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna" (Cfva) secondo le rispettive competenze, nonché dalle altre Forze di polizia.

Nelle Aree marine protette sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati (art. 19, comma 3 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394):

  1. la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
  2. l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
  3. lo svolgimento di attività pubblicitarie;
  4. l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
  5. la navigazione a motore;
  6. ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

Nel caso si abbia certezza che il trasgressore sia a conoscenza dei vincoli dell’area e viola le su citate disposizioni, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 103 a € 13.000 (art. 30, n. 1). Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reato perseguiti ai sensi degli articoli 733 (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) e 734 (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali) del Codice penale può essere disposto dal Giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva. Qualora l'area protetta marina NON sia segnalata in maniera conforme ai criteri AISM-IALA (di cui all'articolo 2, comma 9-bis), chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque NON sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro.

L’art. 19. n. 5 della L. 394/91 prevede - per la violazione dei divieti e dei vincoli contenuti nei decreti emanati dagli Organismi di gestione delle Aree protette – la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 € a 1.032 € (p.m.r. 50 €) di cui all’art. 30, n. 2 della L. 394/91.

Qualora l’area marina protetta NON sia segnalata in maniera conforme ai criteri AISM-IALA[1] ed il trasgressore non sia a conoscenza dei vincoli dell’area si applica la sanzione amministrativa da 25 € a 500 € (art. 30, n. 2 bis L. 394/91). Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 [1], dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

L’art. 83 del Codice della navigazione [2] “Divieto di transito e di sosta” determina le zone dove è vietata - per motivi di protezione dell’ambiente marino - la navigazione, l’ancoraggio o la sosta delle navi mercantili merci/passeggeri superiori alle 500 tsl nella fascia di mare esterna di 2 mg dai perimetri dei parchi/aree protette nazionali, marini e costieri, ex L. 979/82 e L. 394/91, e all'interno dei medesimi perimetri.  E’ punito con la reclusione sino a 2 anni e multa sino a 516 €  il comandante di nave nazionale o straniera che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti nell’art. 83 (art. 1102, comma 1 del Codice della navigazione).

 

I segnali speciali  - Aree Marine Protette (AMP) 

 


[[1]] I segnalamenti marittimi ottici AISM (Association International de Signalisation Maritime) - I.A.L.A. (International Association of Lighthouse Authorities) indicano i limiti geografici delle aree protette entro i quali è vietata la navigazione. Il segnalamento (segnali cc.dd. speciali) può essere di varie forme ma comunque sempre di colore giallo. Il miraglio, se presente, è a forma di X, anch'esso di colore giallo, e l'eventuale segnalazione luminosa è gialla con qualunque caratteristica purché non si confonda con altri segnalamenti luminosi a luce bianca presenti nella stessa zona.

 

Sistema di Segnalamento “AISM-IALA”

I limiti geografici delle Aree marine protette [3] (AMP) entro i quali è vietata la navigazione devono essere individuati con mezzi di segnalazione conformi alla normativa AISM-I.A.L.A.

I segnalamenti marittimi ottici AISM - I.A.L.A. sono costituiti dal complesso dei segnali posti a terra o in mare per rendere più sicura e facile la navigazione costiera [4]. Servono ad indicare la presenza di pericoli, ad aiutare a riconoscere la costa, ad indicare tramite allineamento la rotta corretta, ed in generale a fornire dei punti notevoli [5] al navigante. Sono situati sulla costa, all'entrata dei porti [6], sulle dighe foranee [7], sui promontori, sugli scogli, sulle secche o galleggianti in mare.

Per la loro funzione, i segnalamenti marittimi devono essere quindi facilmente visibili ed identificabili, ed essere riportati sulle carte [8] o sui documenti nautici. Possono essere luminosi, ed essere visibili quindi anche di notte, oppure essere di utilizzo esclusivamente diurno. A volte i segnalamenti più piccoli sono dotati anche di un riflettore radar, un diedro metallico che permette ai radar [9] delle navi una loro più facile individuazione.

Ogni tipo di segnalamento possiede delle caratteristiche particolari, quali il colore e la caratteristica della luce [10] per i segnali luminosi, la forma ed il colore dei miragli, e così via, che forniscono informazioni utili al loro riconoscimento univoco ed al loro utilizzo.

Il sistema internazionale di segnalamenti AISM acronimo di Association International de Signalisation Maritime) I.A.L.A. di International Association of Lighthouse Authorities, utilizza boe, mede, dromi e segnali fissi e codificando opportunamente le caratteristiche di cui sopra, individua 5 categorie di segnalamenti:

  • segnali laterali
  • segnali cardinali
  • segnali di pericolo isolato
  • segnali di acque sicure
  • segnali speciali

Il sistema di segnalamento I.A.L.A. è adottato in tutto il mondo, ma alcune caratteristiche dei segnalamenti sono parzialmente differenti in base allo stato in cui ci si trova. In pratica l'emisfero terrestre è stato convenzionalmente suddiviso in due grandi regioni:

  • Regione A include Europa, Africa, Australia e Asia (ad eccezione di Corea, Giappone e Filippine)
  • Regione B che include Americhe, Corea, Giappone e Filippine

 

 

La Regione A, della quale fa parte il Mediterraneo, comprende anche le coste dell'Atlantico Orientale, l'Oceano Indiano e gran parte del Pacifico Occidentale: è caratterizzata dall'avere, per i segnalamenti laterali, il rosso a sinistra ed il verde a dritta.

La Regione B, cui appartiene la restante parte del mondo, si differenzia per avere, sempre nei segnali laterali, il verde a sinistra ed il rosso a dritta.

Pertanto, la differenza tra le due macro Regioni sta nel colore dei segnalamenti laterali, infatti mentre nella Regione A entrando in un porto o in un canale il segnale che vediamo a destra dell'ingresso è di colore verde e quello a sinistra dell'ingresso è di colore rosso, nella Regione B i colori dei segnalamenti sono invertiti mentre gli stessi mantengono la forma originale.

 

 

Segnali Laterali

Le figure sottostanti rappresentano i "Segnali Laterali" utilizzati nella REGIONE A  (che include Europa, Africa, Australia e Asia ad eccezione di Corea, Giappone e Filippine) in corrispondenza dell'ingresso di un porto, di un canale, ecc.

 

 

Le figure sottostanti rappresentano i segnali laterali utilizzati nella REGIONE A  in corrispondenza di una biforcazione

 

 

ATTENZIONE

I segnali laterali utilizzati nella REGIONE B hanno i colori invertiti

 

 

I Segnali Cardinali

I Segnali Cardinali segnalano aree di pericolo utilizzando i 4 punti cardinali rispetto alla posizione del segnale.

Sono di colore nero e giallo, con i miragli costituiti da due coni di colore nero sovrapposti in maniera diversa per ognuno dei 4 segnali cardinali. Più precisamente:

 

 

 

 

 

Segnale di pericolo isolato, Segnale di acque sicure e Segnali speciali

I Segnali di pericolo isolato segnalano pericoli isolati per la navigazione (scogli, secche, ecc.) in prossimità della loro posizione, sono di colore nero con una o più fasce larghe rosse orizzontali a forma di fuso o di asta. Il miraglio è composto due sfere nere sovrapposte. Caratteristiche dell'eventuale segnalazione luminosa: luce bianca a gruppi di due lampi.

 

 

I Segnali di acque sicure indicano zone sicure per la navigazione, il segnalamento è a settori verticali rossi e bianchi, di forma sferica, a fuso o ad asta spesso con miraglio sferico di colore rosso. Le caratteristiche dell'eventuale segnale luminoso sono:

  • luce bianca isofase
  • luce bianca intermittente
  • luce bianca a lampi lunghi (durata indicativa della luce: 2 secondi) con periodo 10 secondi
  • luce bianca riproducente la lettera A (alfa) dell'alfabeto Morse

 

 

I Segnali speciali indicano cavi sottomarini, oleodotti, Aree Marine Protette (AMP) e militari ecc., il segnalamento può essere di varie forme ma comunque sempre di colore giallo.

Il miraglio, se presente, è a forma di X, anch'esso di colore giallo, e l'eventuale segnalazione luminosa è  gialla con qualunque caratteristica purché non si confonda con altri segnalamenti luminosi a luce bianca presenti nella stessa zona

 

 

 

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Links:
[1] http://portale.provincia.ms.it/allegato.asp?ID=276475
[2] http://www.fog.it/legislaz/cn-indice.htm
[3] http://www.minambiente.it/pagina/aree-marine-protette
[4] https://it.wikipedia.org/wiki/Navigazione_costiera
[5] https://it.wikipedia.org/wiki/Punto_cospicuo
[6] https://it.wikipedia.org/wiki/Porto
[7] https://it.wikipedia.org/wiki/Diga_foranea
[8] https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_nautica
[9] https://it.wikipedia.org/wiki/Radar
[10] https://it.wikipedia.org/wiki/Faro#Caratteristica_della_luce