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Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (atti d’ufficio)

Come prevede l’art. 476 c.p. lo commette il Pubblico Ufficiale (reato proprio) che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

  • Ad esempio, il cancelliere che, ricevuta da Giudice una sentenza depositata, la altera, aggiungendovi alcune frasi o la modifica cancellandone altre.

La condotta consiste nel formare (creare qualcosa che prima non esisteva) in tutto o in parte un atto falso (equivale a contraffare); e nell’alterare (modificare qualcosa di preesistente) un atto vero.

Il reato si consuma con il verificarsi della contraffazione o della alterazione.

  • Si è ritenuto che sussista il reato di falsità materiale in atto pubblico nei casi, ad esempio, di falsificazione:
  1. della Relazione di servizio al comandante di corpo o di unità;
  2. del Verbale di sequestro e, in genere, dei verbali di polizia giudiziaria;
  3. della Informativa di reato al P.M.;
  4. del Registro tenuto presso il reparto di pronto soccorso di un pubblico ospedale;
  5. del Registro degli esami universitari;
  6. del certificato di morte, ecc.

Si procede d’ufficio e la competenza è del "Tribunale monocratico". Il colpevole è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.
Se la falsità riguarda un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da 3 a 10 anni.

► Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

Come prevede l’art. 477 c.p. lo commette il Pubblico Ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffa o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro veridicità.
Appare chiaro che sono due le ipotesi delittuose e che di esse la seconda consiste nella "contraffazione" non dell’atto come tale, ma di alcuni suoi elementi, quali per esempio il visto, la vidimazione, la legalizzazione di firme, ecc. "Contraffazione" si deve intendere formazione di un atto ad imitazione di un atto vero.
Il colpevole è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (Tribunale monocratico).

    
 

Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (atti d’ufficio)

Come prevede l’art. 479 c.p. lo commette il Pubblico Ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

  • Un’ipotesi di quest’ultimo comportamento può essere, ad esempio, quella dell’ Ufficiale giudiziario che nella relazione di notificazione di un atto attesta di aver consegnato copia dell’atto stesso nelle mani dell’imputato, mentre in realtà l’ha consegnata a persona diversa.
  • Si pensi, ad esempio, all’ Ufficiale o all’Agente di polizia giudiziaria che, nel Verbale di perquisizione, attesa, contrariamente al vero di aver avvertito l’indagato del suo diritto di farsi assistere dal difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.) ovvero al caso di un Verbale di dichiarazioni spontanee che riporta frasi mai dette dallo stesso indagato (art. 350 comma 7 c.p.p.). 
  • Si pensi, ad esempio, al Pubblico Ufficiale che attesta falsamente che la firma di un atto è avvenuta in sua presenza, ecc.

Il colpevole è punito, ai sensi dell’art. 476 c.p., con la reclusione da 1 a 6 anni, oppure, se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, con la reclusione d 3 a 10 anni.

► Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

Come prevede l’art. 480 c.p., lo commette il Pubblico Ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

  • La ricetta contenente, ad esempio, le prescrizioni di un farmaco è un certificato amministrativo se proviene da un medico convenzionato con una struttura pubblica. Se la ricetta contiene un falso ideologico, il medico risponde perciò del reato di cui all’art. 480 c.p.

Il colpevole è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni.
    

 

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