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Le funzioni di polizia giudiziaria militari

Il Comandante di corpo, “distaccamento”[ [1]1] [1] o “posto”[ [1]2] [1] di qualsiasi grado, esercita, come si è gia avuto modo di dire, le «funzioni» di polizia giudiziaria per i reati soggetti alla giurisdizione militare.  In presenza del Comandante di Corpo, di distaccamento o di posto, gli altri Ufficiali di polizia giudiziaria eventualmente presenti (così come quelli meno elevati in grado, essendo presenti più Ufficiali di polizia giudiziaria tra quelli elencati nel c.p.p.) sono, con riferimento ai reati militari di cui vengano a conoscenza, esonerati dallo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria militare e dai relativi obblighi (invio della comunicazione della notizia di reato, assicurazione delle prove, eventuale arresto in flagranza del colpevole, ecc.) nonché dalla connessa responsabilità penale per le eventuali omissioni. 

Pertanto, avuta notizia della commissione di un reato militare (nell'ambito del generale compito di informarsi o perché è stata presentata denuncia da parte di un militare o a seguito di relazione di servizio compilata da un dipendente), è fatto obbligo al Comandante di corpo (o di distaccamento o di posto) riferire per iscritto senza ritardo al P.M, gli elementi essenziali raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute e trasmettendo la relativa comunicazione. Tale adempimento (che sostituisce il rapporto giudiziario previsto dal vecchio c.p.p.) comprende anche, quando è possibile, le generalità e quanto altro valga all'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.Se vi è urgenza, la comunicazione della notizia del reato è data immediatamente anche in forma orale. In ogni caso deve essere indicato il giorno e l'ora in cui è stata acquisita la notizia del reato. 

La violazione degli obblighi d'informativa costituisce il reato di “omessa denuncia aggravata” (art. 361, comma 2, e 363 c.p.). L'obbligo della comunicazione ha il fine di consentire al P.M. di assumere tempestivamente la direzione delle indagini nonché di far decorrere il termine delle indagini preliminari. Esso sorge anche nel caso in cui sia conosciuta la notizia, ma non ancora l'autore del reato. Non si ha, invece, quando si è in presenza di un generico sospetto di reato e nelle ipotesi in cui sono necessari accertamenti volti a definire la rilevanza penalistica di informazioni apprese. 

Alcune considerazioni:

Per un ottimale svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria militare (senza incorrere in omissioni disciplinarmente o penalmente rilevanti) è pertanto indispensabile, da parte dell'Ufficiale di polizia giudiziaria, un continuo aggiornamento giurisprudenziale soprattutto al fine di conoscere quando scatta l'obbligo di invio al Procuratore Militare della “comunicazione della notizia di reato”. 

Così, a titolo di esempio e riprendendo alcuni dei quesiti che con maggiore frequenza mi vengono posti in aula dai frequentatori del “Corso Servizio d’Ordine”, devo ricordare che, anche per i reati perseguibili a richiesta del Comandante di Corpo ai sensi dell'articolo 260 del c.p.m.p. (tale norma concede al predetto Comandante la facoltà di richiedere o meno, entro trenta giorni da quando ne ha avuto notizia, il procedimento penale nei confronti del militare che appare responsabile), deve comunque essere inoltrata al Pubblico Ministero militare la comunicazione (=o informativa) di notizia di reato, essendo quest'obbligo escluso solo per i reati perseguibili a querela della persona offesa, condizione di procedibilità, quest'ultima, non prevista nel c.p.m.p.

In materia di “disobbedienza”, poiché la norma descrive un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento stesso del "rifiuto" opposto dal militare a un ordine impartitogli, ne consegue che il reato sussiste anche se successivamente al rifiuto il militare cambi idea ed esegua l'ordine; parimenti in materia di rifiuto opposto alla firma delle note caratteristiche, giurisprudenza consolidata afferma la sussistenza del reato, essendo tale sottoscrizione prevista da norme regolamentari e non costituendo acquiescenza al contenuto delle note, contro le quali è comunque possibile proporre ricorso.

Per quanto riguarda i fatti di ”insubordinazione” e di “abuso di autorità”, è stato affermato che il dolo consiste nella cosciente volontà di pronunciare parole o compiere gesti di univoco significato offensivo, essendo irrilevanti moventi e finalità particolari stante lo speciale rigore cui sono improntati i rapporti della disciplina militare: costituisce pertanto offesa all'onore e al prestigio ogni atto o parola di disprezzo verso il superiore e anche il tono arrogante (che nel diritto penale comune non viene preso in considerazione) perché contrari alle esigenze della disciplina militare, in base alla quale il superiore deve essere tutelato non solo nell'espressione della sua personalità umana, bensì anche nell'ascendente morale di cui ha bisogno per poter esercitare degnamente l'autorità del grado e le funzioni di comando.

Costitutiva del reato di insubordinazione con ingiuria è stata ritenuta la frase "lei non è un comandante ma un comandante Padreterno... lei è un illuso... lei è un maleducato ". È stata ritenuta integrare gli estremi dell'abuso di autorità con ingiuria la frase "avete proprio rotto le scatole", la quale costituisce espressione volgare con significato spregiativo, di attribuzione all'interlocutore di un comportamento petulante e provocatorio tale da offendere il prestigio dell' inferiore.

Rilevante ai fini della sussistenza in capo al Comandante di Corpo della facoltà di richiedere procedimento penale ai sensi dell'art. 260 del c.p.m.p. è l'accertamento se la condotta posta in essere integri la fattispecie della “violata consegna” oppure il reato di “omessa presentazione in servizio”: dovrà essere ritenuta realizzata l'una o l'altra ipotesi a seconda che i fatti avvengano nel corso di un servizio già intrapreso. 

  • Ad esempio, durante un servizio giornaliero di guardia, l'omessa assunzione di un turno: violata consegna) ovvero prima dell'assunzione di uno specifico servizio (la mancata presentazione al corpo di guardia per iniziare lo stesso servizio giornaliero: omessa presentazione in servizio).

 


 [ [1]1] [1] Unità minore separata permanentemente o temporaneamente dalla sede del Comando di corpo a cui appartiene)

[ [1]2] [1] Posto di guardia, di blocco, ecc.),

Distinzioni delle funzioni

Fino a quando il Pubblico Ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare raccolgono ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. 

Esse, in particolare, procedono:

  1. alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi
  2. alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti
  3. al compimento di atti d'iniziativa che formeranno oggetto di specifica descrizione nel prosieguo di questo scritto 

Dopo l'intervento del P.M. la Polizia Giudiziaria eseguirà gli atti ad essa “specificatamente delegati”, fra i quali non possono essere compresi l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini e i confronti con la medesima (riservati esclusivamente al Magistrato). 

Nell'ambito degli atti d'iniziativa sopra richiamati assumono rilievo: 

  • Notizie e indicazioni ai fini della immediata prosecuzione delle indagini, assunte dalla Polizia Giudiziaria sul luogo e subito dopo il fatto, rese dall'indagato (art. 350 commi 5 e 6 c.p.p.). Di tali elementi non è possibile la verbalizzazione o, genericamente, documentazione né tantomeno l'utilizzazione dal punto di vista processuale quando l'indagato non è assistito da difensore. Gli elementi suddetti servono, pertanto, solo al prosieguo dell'attività investigativa. 
  • Dichiarazioni spontanee rese dall'indagato in base ad una determinazione volitiva autonoma e non provocata dagli inquirenti (art. 350 commi 7c.p.p.). Sono ricevute dalla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, ma di esse non è consentita, di norma, l'utilizzazione agli effetti del giudizio. La documentazione dell'atto é trasmessa al P.M. 
  • Sommarie informazioni assunte dall'indagato (art. 350 commi 1, 2, 3 e 4 c.p.p.). N'è consentita l'assunzione in verbale purché alla presenza del difensore. Non sono ammesse nei casi di persone in stato d'arresto o fermo. L'atto consente una utilizzabilità processuale maggiore rispetto a quelli indicati nei nn. I e 2, ma comporta adempimenti formali che richiedono pregressa dose di professionalità specifica. 
  • Sommarie informazioni assunte da persone diverse dall'indagato (potenziali testimoni), utili ai fini delle indagini (art. 351 c.p.p.). Non presentano particolari adempimenti formali. La documentazione è mediante annotazione o verbale in forma riassuntiva; essa è trasmessa al P.M. 

In Particolare:

L'Annotazione costituisce documentazione del tutto informale, destinata a servire da ausilio esclusivamente investigativo. Il Verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese e del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione della descrizione di quanto fatto o costatato e di quanto è avvenuto alla presenza del verbalizzante, nonché le dichiarazioni ricevute. 

Per ogni dichiarazione e indicalo se essa e stata resa spontaneamente o previa domanda. Se la dichiarazione e stata dettata dal dichiarante o, se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare noie scritte, ne o falla menzione. II verbale deve essere sottoscritto alla fine di ogni foglio da chi lo ha redatto e dagli intervenuti: se questi ultimi non possono o non vogliono sottoscrivere ne è fatta menzione. 

  • Perquisizione personale o locale (art. 352 c.p.p.). E' eseguita nella flagranza di un reato militare quando le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo e che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini.

Delle operazioni compiute deve essere redatto "Verbale" che deve essere trasmesso al P.M. entro le 48 ore successive per la convalida. Data la vasta giurisdizione militare è consigliabile dare comunque immediata notizia per le vie brevi, ad operazioni effettuate, al P.M.. 

  1. Acquisizione di plichi o di corrispondenza. Di norma quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, chi esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare li trasmette intatti al P.M. militare per l'eventuale sequestro. Tuttavia se si ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova, che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, il comandante di corpo (di distaccamento o di posto) informa con il mezzo più rapido il suddetto P.M., il quale può autorizzare l'apertura immediata. 
  2. Accertamenti vigenti sui luoghi e sulle cose (art. 354 c.p.p.) - Sequestro. Rientra tra gli atti di iniziativa della Polizia Giudiziaria curare che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose, quando ciò sia necessario ai fini delle investigazioni, non venga mutato prima dell'intervento del P.M.. In caso di pericolo di dispersione o di modificazione, si può procedere direttamente ai necessari accertamenti e rilievi nonché al sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti. Il verbale di sequestro è trasmesso, non oltre le 48 ore, al P.M. per la convalida mediante decreto. II sequestro perde efficacia se entro le ulteriori 48 ore non è convalidato.

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