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La legge penale militare

Con l’espressione di «legge penale militare» si indica un complesso di norme penali che hanno come destinatari essenzialmente, ma non unicamente, i militari, per la tutela della efficienza delle Forze Armate dello Stato.

Cardine di ogni legge ordinaria, e quindi anche della legge penale militare, è la Costituzione Repubblicana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Quest’ultima contiene poche norme riguardanti l’ordinamento militare ed i problemi ad esso connessi. La legislazione penale militare si affianca alla legislazione penale comune e si presenta (almeno, all’origine) come espressione di un vero e proprio ordinamento, dotato di una sua spiccata ed unitaria fisionomia: l’ordinamento militare. Il quale vive e opera nello Stato con una propria struttura fortemente individuata, con una propria gerarchia, con un proprio «mondo» di soggetti e di interessi giuridici: quasi una piccola e caratterizzata società (il consorzio militare, per l’appunto) operante nell’ambito della più ampia società statuale. Questa piccola e caratterizzata società ha il suo corpus di leggi e di regolamenti (di produzione statuale, naturalmente): il quale corpus, si badi, non è diretto a garantire l’esistenza e il funzionamento della società militare come realtà autonoma e fine a se stessa, bensì è ordinato a soddisfare, attraverso il regolare funzionamento dell’organizzazione militare, le più elementari e delicate esigenze di conservazione dell’intera comunità statuale.

L’ordinamento militare ha appunto una funzione strumentale nei confronti di quest’ultima: le norme che lo reggono sono poste dallo Stato proprio in vista di tale funzione strumentale. Il perno di questa impostazione è l’art. 52 Cost., che stabilisce un diretto collegamento tra l’ordinamento delle Forze Armate e l’ordinamento della Repubblica[1] [1] [1], esplicitamente ribadito, poi, dalla legge 11 luglio 1978 n. 382 e succ. modif.[2] [2],la quale, delineando le «norme di principio sulla disciplina militari», ha affermato testualmente: «le Forze Armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali (artt. 11 e 52); loro compito è di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte; concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgere compiti specifici in circostanze di pubblici». 

Se proprio le Forze Armate, preposte per definizione alla difesa della Patria, hanno tra i loro compiti l’intervenire in emergenze che sono tipicamente non belliche, ciò conferma che la difesa della Patria non si collega soltanto all’impegno armato e che, sul piano della promozione del bene della collettività nazionale ed internazionale, ci sono settori di impegno che non sono bellici e che tuttavia sono qualificabili come «difesa della Patria».

In effetti l’azione contro le calamità naturali (terremoti, alluvioni, eruzioni, frane, ecc.) che così spesso colpiscono il territorio nazionale e contro le piaghe sociali (come, ad esempio, la tossicodipendenza) che affliggono vasti strati della collettività nazionale causando morti a migliaia, costituisce anch’essa un’importante aspetto dell’attività di difesa: una difesa non rientrante nello schema tipico tradizionale, ma pur sempre riconducibile a una nozione lata e validissima di «difesa».

 

[3]


[ [3]1] [3] [3]L’ordinamento della Repubblica è l’insieme delle norme previste dagli artt. 55-139 della Costituzione, che disciplinano l’organizzazione dello Stato italiano basata sul principio della sovranità popolare, che si esplica, mediante il voto, nella elezione del parlamento e nell’esercizio delle funzioni legislativa, esecutiva e giurisdizionale.

[2] [4] [4]Legge 14 novembre 2000 n. 331 «Norme per l’istituzione del servizio militare professionale», che ha abrogato l’art. 1 della legge 11 luglio 1978 n. 382.

 

Caratteri delle legge penale militare

Ai fini del nostro studio, ha importanza rilevante il carattere di «specialità» della legge penale militare. Occorre tener presente che tale termine speciale è usato nella dottrina del diritto con accezioni svariate. In una prima accezione, l’aggettivo “speciale“ sta ad indicare una legge che non è contenuta nel codice comune, ma che è di esso integrativa. In questa accezione, speciale significa, in sostanza, “complementare”. Il carattere della “complementarità”, è il principio per il quale il sistema penale militare è integrato, nelle parti in cui manca una specifica previsione, dalle disposizioni della legge penale comune. Il principio è enunciato dall’art. 16 c.p. ed è un corollario della specialità. 

  • Esemplificando: in questo senso, è legge speciale il D.L.L. 14 settembre 1944, n. 288, contenente modificazioni al codice penale comune; sono  speciali le legge tributarie, anch’esse contenenti norme penali. 

In un secondo significato, il termine “speciale” viene usato ad indicare una legge che si rivolge ad una determinata categoria di soggetti (quella dei militari), a motivo della loro qualità o della speciale condizione giuridica in cui essi vengono a trovarsi (carattere della «personalità»). Soprattutto ma non unicamente: vedremo come tra le persone soggette alla legge penale militare figurano anche i non appartenenti alle Forze Armate. 

La qualità di militare    ,,,[1] [5] [5]    , è un elemento della specialità che non è riferito unicamente  al  soggetto  attivo (= autore  del  reato), ma anche, in combinazioni variabili, al soggetto passivo (=persona offesa dal reato), al luogo, all’interesse leso. 

  • Ad esempio, sono qualificati come leggi speciali, nel senso predetto, il Codice della navigazione, la Legge quadro sulle aree marine protette, la Legge sulla pesca marittima, la Legge sull’inquinamento del mare da navi, la Legge sulla caccia o, illo tempore, le leggi penali coloniali, ecc. 

Infine, la legge penale militare è «speciale» perché, per una cerchia limitata di rapporti, detta una disciplina diversa da quella contenuta dalla legge penale generale. Dalla specialità della legge penale militare deriva per essa l’applicazione dell’art. 15 c.p., per il quale quando più leggi penali regolano la stessa materia, la legge speciale deroga alla legge generale, salvo che non sia altrimenti stabilito.

La legge penale militare è speciale, perché  molte sue norme incriminatrici contengono degli “elementi specializzanti“ rispetto alle norme incriminatrici comuni senza i quali si applicherebbe la norma generale. 

  • Ad esempio: in questo senso, è speciale la norma che prevede il peculato (art. 314 c.p. e art. 215 c.p.m.p.) rispetto a quella che prevede l’appropriazione indebita (art. 646 c.p. e art. 235 c.p.m.p. 

La legge penale militare di guerra è speciale rispetto alla legge penale militare di pace: la prima è caratterizzata da un intenso carattere di “eccezionalità“ (presupposto per l’applicazione della legge penale militare di guerra è l’esistenza dello stato di guerra), rispetto alla seconda che costituisce invece l’aspetto normale della legislazione militare.

Delle tre accezioni elencate, di solito ci si riferisce alla prima quando si parla di legge speciale; ci si riferisce alla seconda quando si parla di diritto penale speciale; ci riferisce alla terza quando si parla di norma speciale.  Quest’ultima sembra, fra le tre, l’accezione più precisa del termine speciale: ed è in sostanza quella a cui il legislatore comune si riferisce nel testo dell’art. 15 («la legge o la disposizione di legge speciale deroga dalla legge o dalla disposizione di legge general...»

Si ritiene che a definire la specialità della legge penale militare debbano appunto concorrere tutte e tre le accezioni predette. Tali caratteristiche di specialità provengono dal fatto che la legge penale militare è ordinata al raggiungimento di finalità particolari e alla tutela di interessi giuridici speciali, che avremo occasione di ricordare e, a tutela dei quali le norme speciali creano un’area normativa in cui vige una disciplina derogante alle norme penali comuni[2] [6] [6].

Occorre qui ribadire che la specialità, comunque, non sottrae la legge  penale militare all’impero dei principi costituzionali né produce una sorta di «separatezza» di tale legge rispetto alla legge penale comune. 

 

[7]


[1] [7] [7] Per militare il Codice intende in generale la persona che presta servizio con tale qualità presso una delle forze armate o dei corpi armati dello Stato. L’art. 15 c.p.m.p. statuisce l’ovvia rilevanza del possesso di tale qualità al momento del commesso reato. Attualmente risultano far parte delle forze armate in senso lato, oltrre a quelle tradizionalmente ritenute tali per essere principali garanti della difesa dello Stato (esercito, marina, aeronautica), l’Arma dei carabinieri (prima inquadrata nell’esercito, ma oggi qualificata autonoma forza armata dalla legge 31 marzo 200, n. 78) e la Guardia di Finanza (qualificata corpo militare dello Stato dalla legge 23 aprile 1959, n. 180), dopo l’avvenuta “smilitarizzazione” degli altri c.d. corpi armati dello Stato (Corpo degli agenti di custodia: Legge 15 dicembre 1990, n. 395; Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: Legge 1° aprile 1981, n. 121). Ancora risultano avere la qualità di militari gli iscritti, chiamati in servizio, nei ruoli del Corpo speciale volontariato (ausiliario delle Forze armate dello Stato) della Associazione della Croce rossa italiana, in base all’art. 29, r.d. 10 febbraio 1936, n. 484 e gli iscritti, chiamati in servizio, nei ruoli dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, in base all’art. 4 Legge 4 gennaio 1938, n. 23.

[2] [8] [8]Art. 15 c.p.: «la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale...»

 

Le fonti di cognizione della legge penale militare

Fonti di legge delle norme penali militari sono quelle stesse della legge penale comune: leggi costituzionali, leggi ordinarie, decreti legislativi, decreti legge. Fonti di cognizione sono, altresì, il Codice penale militare di pace, il Codice penale militare di guerra, le leggi militari speciali (tra cui, principalmente, la legge di guerra approvata col R.D. 8 luglio 1938, n. 1415), nonché i bandi militari[1] [9] [9].

I Codici penali militari oggi vigenti sono entrati in vigore il 1° ottobre 1941 ed hanno sostituito i precedenti codici dell’Esercito e della Marina, che risalivano al 1869 ed erano entrati in vigore il 15 febbraio 1870. Tali Codici sono sati modificati in modo incisivo dalle leggi 23 marzo 1956, n. 167 e 26 novembre 1985, 689, nonché da varie sentenze di illegittimità costituzionale pronunciate nel tempo dalla Corte Costituzionale.

Il risultato di questa sostanziale evoluzione di sistema viene normalmente viene indicato normalmente indicato con l’espressione «unicità della  legge penale militare» : la legge penale militare è unica per tutte le Forze Armate, poiché la struttura del reato militare è unica per tutte le armi e poiché le lievi varianti di modalità e le forme particolari di reato non giustificano la formazione di codici diversi.

 

[10]


[1] [10] [10] La legge di guerra e di neutralità ed il codice penale militare di guerra prevedono la possibilità di emanare “bandi”. Il bando è un atto avente valore di legge, emanato da un Comandante militare nei limiti del suo comando. I Comandanti militari che possono emanare bandi sono, secondo i casi, il Comandante supremo e i Comandanti di grandi unità, di piazze forti, di corpi di occupazione. La materia che i bandi possono trattare attiene unicamente alla legge penale militare (sostanziale o processuale) ed all’ordinamento giudiziario militare; in zona di occupazione, però, si può regolare con bando ogni materia.

 

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