► Le «Autorizzazioni» consistono in provvedimenti amministrativi attraverso i quali si rimuove un limite all’attività esercitabile dal privato. Hanno quindi natura personale, sono necessariamente limitate nel tempo e sono soggette a decadenza.
Nella specie delle Autorizzazioni di Polizia costituiscono un particolare genus , risolventesi nella fattispecie quali atti di Polizia Portuale, intesi ad evitare che alcune manifestazioni dell’attività umana possano turbare l’ordinato e sicuro svolgimento delle attività portuali
Costituiscono, altresì, "Autorizzazioni di polizia", ad esempio:
- le “Licenze” (art. 8 Reg. Cod. nav. - Concessioni demaniali marittime) ;
- le “Approvazioni” (art.9, comma 2 Reg. Cod. nav. - concessioni ultraquadriennali);
- le “Iscrizioni” in appositi Registri (iscrizione art. 68 per esercitare attività demaniali).
Per analogia possono individuarsi quelle di cui all’art. 14 T.U.L.P.S. (che prevedono tuttavia l’esecuzione d’ufficio a mezzo della Forza Pubblica): licenze, iscrizioni in appositi registri, approvazioni, trasferiti in parte agli Enti Locali giusta art. 19 del D.P.R. 24.07.77, n° 616.
► Gli «Ordini di polizia» sono provvedimenti, emanati nell’ambito delle potestà di polizia, mediante i quali l’Autorità Marittima limita la sfera di libertà del singolo imponendogli un preciso dovere di condotta attraverso un comando o tramite un decreto (rispettivamente se trattasi di obblighi di facere (comandi) (vedi ad es. art. 192 C.d.S.) o di non facere (divieti) (vedi art. 212 C.d.S., e Cod. nav. artt. 50, 52, 65, comma 1, 66, 68, 77, casi specifici sono l’ordine di rimozione ex art. 73 e quello di cui all’art. 81).
La particolarità di detti atti amministrativi consiste nel fatto che gli stessi sono rivolti a destinatari già individuati, o comunque preventivamente determinabili in base a circostanze di fatto.
Ciò necessariamente comporta l’onere della notifica degli stessi, sia pure senza particolari forme ad substantiam come invece richiesto per altri atti o provvedimenti amministrativi; deve comunque essere impartito in forma scritta, deve essere adeguatamente motivato, deve comprendere il relativo termine di esecuzione dello stesso, e deve infine specificare le sanzioni previste a carico del soggetto inadempiente, fatte salve le situazioni di urgenza connesse con esigenze di sicurezza portuale e della navigazione (art. 63 Cod. nav. in materia di manovre di emergenza).
Costituiscono “Ordini di Polizia”, ad esempio:
Le sanzioni, corrispondenti all’art. 650 c.p., possono trovarsi negli art. 1164, 1174, 1231 Cod. nav., e nella parte sanzionatoria del Codice della Strada.
Una specie particolare di Ordini sono le «Segnalazioni»: trattasi di ordini impartiti anche in forma orale dall’Agente, concretizzandosi quindi in un atto amministrativo posto in essere mediante segnali.